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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 11569/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; le conclusioni rassegnate, nel corpo della memoria presentata ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore Generale ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 25 marzo 2021 (dep. il 1° aprile 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] FERARU avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in atto applicata alla stessa persona sottoposta a indagini per il delitto aggravato di tentato furto in abitazione (artt. 56, 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen. in relazione all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.).

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), e in particolare deducendo il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 303 cod. proc. pen. e con riferimento al computo della pena alla luce del quale determinare il termine di fase della custodia cautelare cui il FERARU è sottoposto per il delitto in discorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01).

1. Il ricorrente - sub specie del vizio di motivazione - ha censurato l'ordinanza impugnata per aver rigettato il gravame, interposto avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. aveva rigettato l'istanza difensiva volta a ottenere la declaratoria di estinzione, per decorrenza del termine di fase, della misura cautelare in atto applicata al FERARU.

La difesa ha rappresentato di aver prospettato la perenzione del termine di efficacia della misura, in quanto nelle ipotesi di delitto tentato: - in mancanza di una espressa previsione normativa (e, dunque, non potendo aversi riguardo alla lettera della legge), che non può trarsi: • dal disposto degli artt. 278 e 303 cod. proc. pen. (che non chiarirebbero «in che modo si determina la pena per il delitto tentato»); • né dalla previsione dell'art. 56 cod. pen., secondo cui il colpevole di delitto tentato è punito con la pena stabilita per il delitto consumato «diminuita da un terzo a due terzi», senza indicare in che misura «deve essere applicata la riduzione»; - e non potendosi fare ricorso all'interpretazione analogica, «non essendo rintracciabili disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe»; - si dovrebbe fare riferimento (ai sensi dell'art. 12 Prel.) al principio generale del nostro ordinamento del «favor rei/favor libertatis», da cui conseguirebbe la determinazione della riduzione della pena, nella misura massima di due terzi.Dunque, nel caso in esame, la pena edittale per il delitto tentato di cui il FERARU è gravemente indiziato, punito nel massimo con dieci anni di reclusione, sarebbe inferiore al limite di anni sei previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. pen. e, pertanto, sarebbe spirato il termine di fase, erroneamente determinato in mesi sei dai Giudici di merito.

Rispetto a tale argomentazione l'ordinanza del Tribunale sarebbe priva di motivazione, che anzi sarebbe apparente, poiché non avrebbe dato conto della questione posta dalla difesa, non avrebbe indicato la norma in forza della quale ha provveduto, limitandosi a richiamare acriticamente la sentenza già richiamata dal G.i.p. a sostegno del proprio provvedimento di diniego e a trascrivere la massima di una pronuncia di legittimità (senza precisare quale sarebbe lo specifico passaggio argomentativo di essa che conforterebbe la tesi prescelta), e non avrebbe tenuto conto che la pena per il delitto tentato, al fine di individuare il termine di durata di una misura cautelare personale, deve essere determinata in astratto.

1.1. Si rileva, anzitutto, che la motivazione del provvedimento impugnato, con evidenza, non è apparente e, perciò, affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (rilevante sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ipotesi che ricorre soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente e non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta: Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 — 01; Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 — 01), poiché il Tribunale ha negato la fondatezza della prospettazione difensiva - che pure ha riportato - richiamando i princìpi posti dalla giurisprudenza con riguardo alla determinazione del termine di durata della custodia cautelare nei casi di delitto tentato aggravato da circostanze ad effetto speciale e facendo riferimento ai parametri posti dalla giurisprudenza per la determinazione della pena del tentativo, e dunque argomentando proprio in relazione alla questione posta dalla difesa (cfr. Sez. 3, n. 21383 del 11/04/2001, Testa, Rv. 219518 - 01).

Ciò posto, deve altresì rilevarsi che «in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge» (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05).

Dunque, è sotto tale ultimo profilo che deve essere vagliata la prospettazione della difesa che, erroneamente, ha inteso dedurre - nei termini predetti - un vizio di motivazione.

Ebbene, la prospettazione difensiva è del tutto priva di fondamento perché assume che difetterebbe una norma che consente di determinare, al fine della durata dei termini delle misure cautelari, la pena edittale posta per il delitto tentato. • Ì Per quel che qui rileva, a tal fine l'art. 303, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. in particolare, le lettere a), b) e b-bis) di esso), anteriormente all'emissione di una sentenza di condanna, fa riferimento alla durata della pena della reclusione stabilita dalla legge per il delitto in relazione al quale è applicata la misura.

Al riguardo, poi, viene in rilievo l'art. 278, comma 1, cod. proc. pen. (rubricato «determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure coercitive»), a mente del quale «agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato»; e «non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale».

La pena stabilita per il delitto tentato (figura di reato a se stante, del tutto autonoma, pur conservando il nomen iuris della figura del delitto cui si riferisce) non può che trarsi dal disposto dell'art. 56, comma 2, cod. pen., secondo cui «il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi».

Ebbene, è proprio la lettera della legge a rendere manifesto che la pena massima per il tentativo - per le ipotesi in cui per il delitto de quo sia prevista una pena detentiva temporanea - è il massimo edittale posto per il delitto consumato diminuito nella misura minima prevista dall'art. 56, comma 2, ossia di un terzo (così come, di converso, la pena minima prevista per il tentativo è pari al minimo edittale posto per il delitto consumato diminuito nella misura massima consentita dall'art. 56, comma 2, ossia di due terzi; cfr. già Sez. 6, n. 12378 del 07/07/1989, Cava, Rv. 182092 - 01; Sez. 2, n. 696 del 26/09/1986 - dep. 1987, Broccia, Rv. 174913- 01; Sez. 1, n. 2391 del 13/01/1984, Radziszesky, Rv. 163165 - 01; Sez. 2, n. 2141 del 07/11/1969 - dep. 1970, Sciacca, Rv. 113758 - 01).

Ragion per cui, nella presente ipotesi di tentativo di delitto aggravato da circostanze ad effetto speciale, deve essere ribadito il principio già espresso da questa Corte - e correttamente richiamato dai Giudici di merito - secondo cui «la determinazione della pena, ai fini dell'individuazione dei termini di durata massima della custodia cautelare [...], deve essere operata individuando la pena massima del delitto circostanziato consumato per poi applicare, su di essa, la riduzione minima per la forma tentata» indicata dall'art. 56 cod. pen. (Sez. 2, n. 7995 del 16/11/2010 - dep. 2011, Cassia, Rv. 249914 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 4298 del 14/07/1998, Caputo, Rv. 211427 - 01); e, dunque, individuarsi il massimo edittale per il delitto in discorso, per cui il FERARU è sottoposto a custodia cautelare, in anni sei e mesi otto di reclusione - ossia anni dieci di reclusione (art. 624-bis, u.c., cod. pen.), diminuiti di un terzo (art. 56, comma 2, cod. pen.) -, pena superiore ad anni sei di reclusione (cfr. art. 303, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. pen.).

Ne deriva che, come anticipato, il ricorso è manifestamente infondato.2.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; le conclusioni rassegnate, nel corpo della memoria presentata ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore Generale ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25 marzo 2021 (dep. il 1° aprile 2021) il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] FERARU avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2021, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura della custodia cautelare in atto applicata alla stessa persona sottoposta a indagini per il delitto aggravato di tentato furto in abitazione (artt. 56, 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen. in relazione all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 5, cod. pen.). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), e in particolare deducendo il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 56 cod. pen. e 303 cod. proc. pen. e con riferimento al computo della pena alla luce del quale determinare il termine di fase della custodia cautelare cui il FERARU è sottoposto per il delitto in discorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01). 1. Il ricorrente - sub specie del vizio di motivazione - ha censurato l'ordinanza impugnata per aver rigettato il gravame, interposto avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. aveva rigettato l'istanza difensiva volta a ottenere la declaratoria di estinzione, per decorrenza del termine di fase, della misura cautelare in atto applicata al FERARU. La difesa ha rappresentato di aver prospettato la perenzione del termine di efficacia della misura, in quanto nelle ipotesi di delitto tentato: - in mancanza di una espressa previsione normativa (e, dunque, non potendo aversi riguardo alla lettera della legge), che non può trarsi: • dal disposto degli artt. 278 e 303 cod. proc. pen. (che non chiarirebbero «in che modo si determina la pena per il delitto tentato»); • né dalla previsione dell'art. 56 cod. pen., secondo cui il colpevole di delitto tentato è punito con la pena stabilita per il delitto consumato «diminuita da un terzo a due terzi», senza indicare in che misura «deve essere applicata la riduzione»; - e non potendosi fare ricorso all'interpretazione analogica, «non essendo rintracciabili disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe»; - si dovrebbe fare riferimento (ai sensi dell'art. 12 Prel.) al principio generale del nostro ordinamento del «favor rei/favor libertatis», da cui conseguirebbe la determinazione della riduzione della pena, nella misura massima di due terzi.Dunque, nel caso in esame, la pena edittale per il delitto tentato di cui il FERARU è gravemente indiziato, punito nel massimo con dieci anni di reclusione, sarebbe inferiore al limite di anni sei previsto dall'art. 303, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. pen. e, pertanto, sarebbe spirato il termine di fase, erroneamente determinato in mesi sei dai Giudici di merito. Rispetto a tale argomentazione l'ordinanza del Tribunale sarebbe priva di motivazione, che anzi sarebbe apparente, poiché non avrebbe dato conto della questione posta dalla difesa, non avrebbe indicato la norma in forza della quale ha provveduto, limitandosi a richiamare acriticamente la sentenza già richiamata dal G.i.p. a sostegno del proprio provvedimento di diniego e a trascrivere la massima di una pronuncia di legittimità (senza precisare quale sarebbe lo specifico passaggio argomentativo di essa che conforterebbe la tesi prescelta), e non avrebbe tenuto conto che la pena per il delitto tentato, al fine di individuare il termine di durata di una misura cautelare personale, deve essere determinata in astratto. 1.1. Si rileva, anzitutto, che la motivazione del provvedimento impugnato, con evidenza, non è apparente e, perciò, affetta da nullità ex art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (rilevante sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ipotesi che ricorre soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente e non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta: Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Vassallo, Rv. 263100 — 01; Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, D'Amato, Rv. 250686; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221437 — 01), poiché il Tribunale ha negato la fondatezza della prospettazione difensiva - che pure ha riportato - richiamando i princìpi posti dalla giurisprudenza con riguardo alla determinazione del termine di durata della custodia cautelare nei casi di delitto tentato aggravato da circostanze ad effetto speciale e facendo riferimento ai parametri posti dalla giurisprudenza per la determinazione della pena del tentativo, e dunque argomentando proprio in relazione alla questione posta dalla difesa (cfr. Sez. 3, n. 21383 del 11/04/2001, Testa, Rv. 219518 - 01). Ciò posto, deve altresì rilevarsi che «in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05). Dunque, è sotto tale ultimo profilo che deve essere vagliata la prospettazione della difesa che, erroneamente, ha inteso dedurre - nei termini predetti - un vizio di motivazione. Ebbene, la prospettazione difensiva è del tutto priva di fondamento perché assume che difetterebbe una norma che consente di determinare, al fine della durata dei termini delle misure cautelari, la pena edittale posta per il delitto tentato. • Ì Per quel che qui rileva, a tal fine l'art. 303, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. in particolare, le lettere a), b) e b-bis) di esso), anteriormente all'emissione di una sentenza di condanna, fa riferimento alla durata della pena della reclusione stabilita dalla legge per il delitto in relazione al quale è applicata la misura. Al riguardo, poi, viene in rilievo l'art. 278, comma 1, cod. proc. pen. (rubricato «determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure coercitive»), a mente del quale «agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato»; e «non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale». La pena stabilita per il delitto tentato (figura di reato a se stante, del tutto autonoma, pur conservando il nomen iuris della figura del delitto cui si riferisce) non può che trarsi dal disposto dell'art. 56, comma 2, cod. pen., secondo cui «il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l'ergastolo; e, negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi». Ebbene, è proprio la lettera della legge a rendere manifesto che la pena massima per il tentativo - per le ipotesi in cui per il delitto de quo sia prevista una pena detentiva temporanea - è il massimo edittale posto per il delitto consumato diminuito nella misura minima prevista dall'art. 56, comma 2, ossia di un terzo (così come, di converso, la pena minima prevista per il tentativo è pari al minimo edittale posto per il delitto consumato diminuito nella misura massima consentita dall'art. 56, comma 2, ossia di due terzi; cfr. già Sez. 6, n. 12378 del 07/07/1989, Cava, Rv. 182092 - 01; Sez. 2, n. 696 del 26/09/1986 - dep. 1987, Broccia, Rv. 174913- 01; Sez. 1, n. 2391 del 13/01/1984, Radziszesky, Rv. 163165 - 01; Sez. 2, n. 2141 del 07/11/1969 - dep. 1970, Sciacca, Rv. 113758 - 01). Ragion per cui, nella presente ipotesi di tentativo di delitto aggravato da circostanze ad effetto speciale, deve essere ribadito il principio già espresso da questa Corte - e correttamente richiamato dai Giudici di merito - secondo cui «la determinazione della pena, ai fini dell'individuazione dei termini di durata massima della custodia cautelare [...], deve essere operata individuando la pena massima del delitto circostanziato consumato per poi applicare, su di essa, la riduzione minima per la forma tentata» indicata dall'art. 56 cod. pen. (Sez. 2, n. 7995 del 16/11/2010 - dep. 2011, Cassia, Rv. 249914 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 4298 del 14/07/1998, Caputo, Rv. 211427 - 01); e, dunque, individuarsi il massimo edittale per il delitto in discorso, per cui il FERARU è sottoposto a custodia cautelare, in anni sei e mesi otto di reclusione - ossia anni dieci di reclusione (art. 624-bis, u.c., cod. pen.), diminuiti di un terzo (art. 56, comma 2, cod. pen.) -, pena superiore ad anni sei di reclusione (cfr. art. 303, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. pen.). Ne deriva che, come anticipato, il ricorso è manifestamente infondato.2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Seguono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Decreto Cassazione n. 11569/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris