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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 30690/2026

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di appello di Napoli;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe – all’esito del giudizio di secondo grado,celebrato nelle forme previste dall’art. 23-bis decreto-legge n. 137/2020 – laCorte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che hacondannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato dievasione.2.

Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.Il ricorrente deduce violazione di norme processuali la cui osservanza èstabilita a pena di nullità (artt. 601, 180 e 181 cod. proc. pen.) e mancanza dimotivazione.Il ricorrente premette che il decreto di citazione per il giudizio di appello èstato notificato all’imputato senza che venisse rispettato il termine dilatorioprevisto dall’art. 601 cod. proc. pen.

Il vizio è stato tempestivamente eccepito daldifensore dell’imputato (con PEC del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],la Corte di appello ha disposto il rinvio dell’udienza alla successiva data del06/03/2026, senza disporre la rinnovazione della notifica all’imputato del decretodi citazione e del verbale di udienza contenente la data del rinvio e limitandosi adintegrare il termine dilatorio, senza assicurarne l’intera fruizione all’imputato.3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di annullare conrinvio la sentenza impugnata.4.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del 14 luglio 2026, in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Dall’esame degli atti processuali – cui questa Corte ha diretto accesso, inragione della tipologia di vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 – 01) – risulta quanto segue:(i) il giudizio di appello è stato celebrato con il c.d. rito cartolare, ai sensidell’art. 23 del decreto-legge n. 149/2020, poi sostituito dall’art. 23-bis deldecreto-legge n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020;(ii) la disciplina processuale applicabile ratione temporis era quella cheprevedeva la necessità di assicurare – tra la data di notificazione del decreto dicitazione a giudizio di appello e l’udienza fissata per la sua trattazione – il rispettodi un termine dilatorio di 20 giorni;(iii) il decreto di citazione a giudizio di appello è stato notificato all’imputatosolo 19 giorni prima dell’udienza fissata;(iv) il mancato rispetto del termine dilatorio è stato eccepito dal difensore;(v) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per il giudizio di appello e celebratanelle forme previste dall’art. 23-bis decreto-legge n. 137/2020, la Corte territorialeha rilevato la tardività della notifica e ha rinviato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senzadarne avviso alle parti (come risulta dal verbale di udienza, ove si annotaesplicitamente: «nessun adempimento per la Cancelleria»);(vi) alla successiva udienza del 06/03/2026, nuovamente fissata per il giudiziodi appello e celebrata sempre nelle forme previste dall’art. 23-bis decreto-legge n.137/2020, la Corte territoriale ha pronunciato la sentenza impugnata.2.

Alla luce delle scansioni procedimentali appena ripercorse, il ricorso risultafondato.Il rinvio dell'udienza di trattazione del giudizio di appello non è statocomunicato né al difensore, né all'imputato.

Giova peraltro evidenziare che, stantela natura cartolare del rito, il difensore nemmeno era presente al momentodell'adozione da parte della Corte di appello del provvedimento di rinvio; anche ildifensore, dunque, non ha avuto comunicazione della data dell’udienza di rinvio.Né il provvedimento di rinvio, dopo l’udienza, è stato notificato all’imputato enemmeno al difensore.Tali omissioni hanno pregiudicato il diritto dell'imputato e del difensore allapartecipazione al giudizio di appello, con vizio che assume rilievo ai sensi dell’art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Giova formulare alcune ulteriori precisazioni.Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di appello, in casodi rinvio dell'udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cuiall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore,non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione perintero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, chel'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, non potendosi lostesso considerare rappresentato dal suo difensore (Sez. 6, n. 5637 del10/01/2024, Martone, Rv. 286062 – 01; Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020,Chiavaro, Rv. 278707 – 01).A tale ultimo riguardo (oggetto di alcune oscillazioni giurisprudenziali), vachiarito che la rappresentanza dell'imputato da parte del difensore potrebbeconfigurarsi soltanto nel caso di assenza (art. 420 bis, comma 3, cod. proc. pen.).Sennonché, la nullità della notifica della citazione per mancato rispetto del terminea comparire non consente di ritenere effettuato quel necessario controllo sullaregolare costituzione delle parti che è oggi propedeutico alla possibilità diprocedere in assenza dell'imputato e alla possibilità di ritenere quest’ultimorappresentato dal difensore (Sez. 6, n. 5637 del 10/01/2024, Martone, Rv. 286062– 01; Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707 – 01; Sez. 3, n.48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 – 01; contra: Sez. 4, n. 6155 del25/01/2023, Giraudo, Rv. 284100 - 01; Sez. 2, n. 630 del 25/10/2022, dep.11/01/2023, Rv. 284342 – 01).Sicché, si deve ribadire che, in caso di rinvio del processo ad altra udienza perassicurare il rispetto del termine dilatorio per comparire, è necessario, a pena dinullità, che l'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, nonessendo sufficiente la mera comunicazione al difensore (Sez. 6, n. 5637 del10/01/2024, Martone, Rv. 286062 - 01).3.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovogiudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che si adeguerà ai principidi diritto formulati al considerato in diritto n. 2, che precede.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di NapoliCosì deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Napoli;visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenzaimpugnata;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe – all’esito del giudizio di secondo grado,celebrato nelle forme previste dall’art. 23-bis decreto-legge n. 137/2020 – laCorte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che hacondannato il ricorrente alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato dievasione.2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unicomotivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.Il ricorrente deduce violazione di norme processuali la cui osservanza èstabilita a pena di nullità (artt. 601, 180 e 181 cod. proc. pen.) e mancanza dimotivazione.Il ricorrente premette che il decreto di citazione per il giudizio di appello èstato notificato all’imputato senza che venisse rispettato il termine dilatorioprevisto dall’art. 601 cod. proc. pen. Il vizio è stato tempestivamente eccepito daldifensore dell’imputato (con PEC del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA],la Corte di appello ha disposto il rinvio dell’udienza alla successiva data del06/03/2026, senza disporre la rinnovazione della notifica all’imputato del decretodi citazione e del verbale di udienza contenente la data del rinvio e limitandosi adintegrare il termine dilatorio, senza assicurarne l’intera fruizione all’imputato.3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di annullare conrinvio la sentenza impugnata.4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 14 luglio 2026, in camera diconsiglio, in quanto nessuna delle parti ha chiesto la trattazione in pubblicaudienza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Dall’esame degli atti processuali – cui questa Corte ha diretto accesso, inragione della tipologia di vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092 – 01) – risulta quanto segue:(i) il giudizio di appello è stato celebrato con il c.d. rito cartolare, ai sensidell’art. 23 del decreto-legge n. 149/2020, poi sostituito dall’art. 23-bis deldecreto-legge n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176/2020;(ii) la disciplina processuale applicabile ratione temporis era quella cheprevedeva la necessità di assicurare – tra la data di notificazione del decreto dicitazione a giudizio di appello e l’udienza fissata per la sua trattazione – il rispettodi un termine dilatorio di 20 giorni;(iii) il decreto di citazione a giudizio di appello è stato notificato all’imputatosolo 19 giorni prima dell’udienza fissata;(iv) il mancato rispetto del termine dilatorio è stato eccepito dal difensore;(v) all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata per il giudizio di appello e celebratanelle forme previste dall’art. 23-bis decreto-legge n. 137/2020, la Corte territorialeha rilevato la tardività della notifica e ha rinviato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], senzadarne avviso alle parti (come risulta dal verbale di udienza, ove si annotaesplicitamente: «nessun adempimento per la Cancelleria»);(vi) alla successiva udienza del 06/03/2026, nuovamente fissata per il giudiziodi appello e celebrata sempre nelle forme previste dall’art. 23-bis decreto-legge n.137/2020, la Corte territoriale ha pronunciato la sentenza impugnata.2. Alla luce delle scansioni procedimentali appena ripercorse, il ricorso risultafondato.Il rinvio dell'udienza di trattazione del giudizio di appello non è statocomunicato né al difensore, né all'imputato. Giova peraltro evidenziare che, stantela natura cartolare del rito, il difensore nemmeno era presente al momentodell'adozione da parte della Corte di appello del provvedimento di rinvio; anche ildifensore, dunque, non ha avuto comunicazione della data dell’udienza di rinvio.Né il provvedimento di rinvio, dopo l’udienza, è stato notificato all’imputato enemmeno al difensore.Tali omissioni hanno pregiudicato il diritto dell'imputato e del difensore allapartecipazione al giudizio di appello, con vizio che assume rilievo ai sensi dell’art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.Giova formulare alcune ulteriori precisazioni.Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di giudizio di appello, in casodi rinvio dell'udienza per inosservanza del termine dilatorio per comparire di cuiall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., tempestivamente eccepita dal difensore,non è sufficiente il rinvio del processo ad altra udienza con la concessione perintero di un nuovo termine di venti giorni, ma è necessario, a pena di nullità, chel'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, non potendosi lostesso considerare rappresentato dal suo difensore (Sez. 6, n. 5637 del10/01/2024, Martone, Rv. 286062 – 01; Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020,Chiavaro, Rv. 278707 – 01).A tale ultimo riguardo (oggetto di alcune oscillazioni giurisprudenziali), vachiarito che la rappresentanza dell'imputato da parte del difensore potrebbeconfigurarsi soltanto nel caso di assenza (art. 420 bis, comma 3, cod. proc. pen.).Sennonché, la nullità della notifica della citazione per mancato rispetto del terminea comparire non consente di ritenere effettuato quel necessario controllo sullaregolare costituzione delle parti che è oggi propedeutico alla possibilità diprocedere in assenza dell'imputato e alla possibilità di ritenere quest’ultimorappresentato dal difensore (Sez. 6, n. 5637 del 10/01/2024, Martone, Rv. 286062– 01; Sez. 1, n. 7417 del 11/02/2020, Chiavaro, Rv. 278707 – 01; Sez. 3, n.48367 del 18/04/2018, Lettieri, Rv. 274738 – 01; contra: Sez. 4, n. 6155 del25/01/2023, Giraudo, Rv. 284100 - 01; Sez. 2, n. 630 del 25/10/2022, dep.11/01/2023, Rv. 284342 – 01).Sicché, si deve ribadire che, in caso di rinvio del processo ad altra udienza perassicurare il rispetto del termine dilatorio per comparire, è necessario, a pena dinullità, che l'ordinanza di rinvio venga notificata all'imputato non comparso, nonessendo sufficiente la mera comunicazione al difensore (Sez. 6, n. 5637 del10/01/2024, Martone, Rv. 286062 - 01).3. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovogiudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che si adeguerà ai principidi diritto formulati al considerato in diritto n. 2, che precede. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di NapoliCosì deciso il 14/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
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