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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 06057/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto il trattenimento della competenza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., confermando il decreto di fissazione dinanzi allo stesso, attiene a provvedimento endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, essendo prevista l'impugnativa avverso il provvedimento finale.

Invero, è principio consolidato che non sono immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito (Sez. 5, n. 49291 del 15/11/2023, Calderoli, Rv. 285541: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non ricorribile in via autonoma ed immediata l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata a seguito del mutamento del giudice, che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., può essere impugnata solo unitamente alla sentenza).

Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha disposto il trattenimento della competenza ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., confermando il decreto di fissazione dinanzi allo stesso, attiene a provvedimento endoprocedimentale non autonomamente impugnabile, essendo prevista l'impugnativa avverso il provvedimento finale. Invero, è principio consolidato che non sono immediatamente ricorribili per abnormità i provvedimenti in relazione ai quali l'ordinamento prevede un potere impugnatorio specifico, benché differito (Sez. 5, n. 49291 del 15/11/2023, Calderoli, Rv. 285541: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non ricorribile in via autonoma ed immediata l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata a seguito del mutamento del giudice, che, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., può essere impugnata solo unitamente alla sentenza). Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che all'inammissibilità segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.
Decreto Cassazione n. 06057/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris