CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 15300/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 16/10/2023, rideterminava la pena n: i confronti di [OSCURATO:PERSONA] in mesi 2 di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda, con sos. tituzione della pena detentiva in euro 3.000,00 di ammenda e così complessivamente eur ) 5.400,00 di ammenda, confermando nel resto la decisione impugnata. L'imputato risulta libero- presente nel processo di primo grado. All'imputato era stato contestato il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), 2-bis e 2- sexies D.Lgs. 285/1992 per aver condotto l'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targati: [OSCURATO:TARGA], in stato di ebbrezza alcolica (tasso prima prova 1,38 g/I e seconda prova 1,35 g/l), in Riccione, il 14/08/2021, con l'aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna (ore 04 20 circa) e di aver provocato un incidente stradale. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce mancanza, contraddittoriet i o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p. per aver il Giudice d'Appello ritenuto l'esistenza dell'elemento oggettivo, in quanto l'imputato non stava guidandc al momento dell'intervento delle forze dell'ordine, essendo fermo al margine della strada con lue amici. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione della le gge penale ex art. 606, lett. b), c.p.p. per non aver il Giudice d'Appello applicato la scrimil onte ai sensi dell'art. 51 c.p. e/o dell'art. 131-bis c.p. 2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), c.p.p. per mancato riconoscimento dei benefici di legge. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso è tardivo, in quanto la sentenza impugnata è stata emessa il 3 lu jlio 2024, con motivazione riservata in 90 giorni, ed è stata depositata il 12 settembre 2024; il termine per impugnare ha iniziato a decorrere, pertanto, ex art. 585, comma 2, lett. c), cc:i. proc. pen., dal 1 ottobre 2024; il termine per impugnare concesso all'imputato presente, pi iri a 45 giorni ex art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è scaduto, pertanto, il 16 no fembre 2024, mentre il ricorso, come da attestazione di cancelleria in calce alla sentenza innpu gnata, è stato depositato il 30/11/2024. Occorre aggiungere che in primo grado l'imputato risultava presente, non pc tendo dunque trovare applicazione la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis, cod. pr )c. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputai o giudicato in assenza e che nel caso di specie la Corte di appello ha proceduto in camera di consiglio, con rito cartolare ex art. 23 bis I.n. 176 del 2020, non essendo stata formulata dalle parti richiesta di trattazione orale né avendo l'imputato manifestato la volontà di comparire. Pirtanto, opera anche il principio secondo cui «in tema di impugnazioni, la previsione di cui all'ari 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazion e del difensore dell'imputato giudicato in assenza, non trova applicazione per il ricorso in cass izione avverso le pronunce rese all'esito di giudizio di appello celebrato in udienza camerale r on partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. .37, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, se la dichiarazione di assenza non sia stata effettuata nelle modalità previste agli artt. 420 e 420-bis cod. proc. pen.» (Sez. 7, )rd. 1585 del 07/12/2023 - dep. 12/01/2024, Procida, Rv. 285606 - 01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co , 1.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament.) delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammen Je. Così deciso il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]