CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15133/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-controtempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controNumero registro generale 28985/2022Numero sezionale 4980/2025Numero di raccolta generale 15133/2026Data pubblicazione 19/05/2026DOVALUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Batini;avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2045/2022depositata il 10/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2019 la società Fino 2 Securitisation S.r.l., quale cessionaria dicrediti bancari, conveniva innanzi al Tribunale di Livorno i signori Renello eRenzo Tedeschi, [OSCURATO:PERSONA] nonché la società [OSCURATO:PERSONA].n.c., chiedendo l’accertamento della simulazione assoluta, ovvero, insubordine, la dichiarazione di inefficacia ex art. 2901 c.c., di un contrattodi affitto di fondo rustico stipulato l’11 novembre 2014.I convenuti si costituivano eccependo, in via preliminare, l’incompetenzaper materia del Tribunale ordinario, deducendo la competenza dellaSezione specializzata agraria, nonché l’improcedibilità della domanda permancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; nelmerito, contestavano la sussistenza dei presupposti dell’azionerevocatoria.Dichiarata l’incompetenza del Tribunale ordinario, la causa venivariassunta avanti alla Sezione agraria del Tribunale di Livorno, che, consentenza n. 26/2022 dichiarava l’inefficacia del contratto di affitto ai sensidell’art. 2901 c.c.2. La Corte d’Appello di Firenze – Sezione agraria con sentenza n. 2045del 20 settembre 2022 rigettava l’interposto gravame.Numero registro generale 28985/2022Numero sezionale 4980/2025Numero di raccolta generale 15133/2026Data pubblicazione 19/05/20263. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i signori Renello eRenzo Tedeschi, [OSCURATO:PERSONA] nonché la società [OSCURATO:PERSONA].n.c. propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.Resistono con separati controricorsi e memoria le società FINO 2SECURITISATION S.R.L., e DOVALUE S.P.A.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con unico motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsaapplicazione dell’art. 2901 c.c., nonché dell’art. 2697 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c..Si dolgono che la corte di merito abbia ritenuto sussistenti l’eventus damnie la scientia damni in difetto di prova e senza una corretta valutazione delpatrimonio complessivamente riferibile ai debitori.Lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dallacomproprietà, risalente al 1991, di un ulteriore fondo rustico, estraneo allaprocedura esecutiva e di rilevante valore, ritualmente allegato edocumentato, che, unitamente ai beni già aggrediti, sarebbe stato idoneoa garantire integralmente il credito, escludendo ogni concretamenomazione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.Censurano, inoltre, l’erroneo richiamo a giurisprudenza relativa all’azionerevocatoria proposta contro uno solo dei coobbligati solidali, nonostante,nel caso di specie, l’azione fosse rivolta contro tutti i debitori in solido, conconseguente necessità di valutare l’intero patrimonio complessivo e nonsingoli beni isolatamente considerati.Sotto il profilo soggettivo, contestano l’affermazione della scientia damni,ritenuta in via presuntiva sulla base della mera anteriorità del credito e deirapporti familiari, senza considerare che, in presenza di un ampiopatrimonio residuo, i debitori non potevano ragionevolmente prevederealcun pregiudizio per le ragioni creditorie.5. Il ricorso è inammissibile.Numero registro generale 28985/2022Numero sezionale 4980/2025Numero di raccolta generale 15133/2026Data pubblicazione 19/05/2026La censura, pur formalmente rubricata come violazione o falsaapplicazione dell’art. 2901 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non individuaalcun errore di diritto imputabile alla sentenza impugnata, ma si risolvenella richiesta di una nuova e diversa valutazione del compendio fattuale eprobatorio, già esaminato e scrutinato nei due gradi di merito.In particolare, i ricorrenti sollecitano questa Corte a riesaminare: laconsistenza del patrimonio residuo dei debitori; l’idoneità di talepatrimonio a garantire le ragioni creditorie; la rilevanza dell’ulteriore fondorustico asseritamente detenuto in comproprietà; la sussistenzadell’eventus damni e della scientia damni in relazione all’atto didisposizione contestato.Si tratta, tuttavia, di accertamenti di fatto che la Corte territoriale hacompiutamente svolto, dando conto – con motivazione ampia, coerente epriva di vizi logici – delle ragioni per le quali ha ritenuto irrilevante, ai finidell’esclusione dell’eventus damni, la dedotta esistenza di ulteriori cespitipatrimoniali, nonché sussistente la consapevolezza del pregiudizio in capoai debitori e al terzo.Non essendo questa Corte giudice sul fatto, il ricorrente non può pertantolimitarsi a prospettare una lettura delle prove ed una ricostruzione dei fattidiversa da quella compiuta dal giudice di merito, svalutando talunielementi o valorizzando altri ovvero dando ad essi un diverso significato,senza dedurre specifiche violazioni di legge ovvero incongruenze dimotivazione tali da rivelare una difformità evidente della valutazionecompiuta dal giudice rispetto al corrispondente modello normativo. Delresto, l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove costituisconoprerogativa esclusiva del giudice di merito, cui spetta anche selezionare,in via insindacabile in sede di legittimità, gli elementi istruttori ritenuti piùLa sentenza impugnata ha, infatti, correttamente richiamato il principioconsolidato secondo cui, ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, non èNumero registro generale 28985/2022Numero sezionale 4980/2025Numero di raccolta generale 15133/2026Data pubblicazione 19/05/2026richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale deldebitore, essendo sufficiente che l’atto dispositivo determini unavariazione qualitativa o quantitativa del patrimonio tale da rendere piùincerto o difficile il soddisfacimento del credito, e ha ritenuto che lacostituzione di un diritto di godimento ultracinquantennale sui beniimmobili integri, di per sé, una significativa alterazione qualitativa dellagaranzia patrimoniale.Parimenti, quanto alla scientia damni, la corte d’appello ha valorizzatoelementi fattuali specifici ( anteriorità del credito, rapporti familiari tra leparti, prossimità temporale tra l’insorgere della crisi debitoria e l’attodispositivo, natura e durata del vincolo costituito ) traendone unavalutazione presuntiva conforme ai principi di diritto elaborati da questaCorte, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito ed èinsindacabile in sede di legittimità ove, come nella specie, sorretto damotivazione congrua e non apparente.Ne consegue che i ricorrenti, lungi dal denunciare una violazione di leggeo un vizio riconducibile all’art. 360 c.p.c., mirano sostanzialmente asuscitare una rivalutazione da parte di questa Corte delle emergenzeprocessuali e probatorie già valutate dei giudici di merito al fine dipervenire a una diversa valutazione delle medesime.Giusta principio consolidato «l’accertamento dell’eventus damni e dellascientia damni nell’azione revocatoria costituisce apprezzamento di fatto,riservato al giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità sesorretto da motivazione logica e coerente» (v. Cass. civ. Sez. I,19/06/2019, n. 16497).Alla luce di ciò, le doglianze dei ricorrenti si risolvono in un’inammissibilerichiesta di rivalutazione del merito, sorretta da critiche generiche e nonpertinenti alla struttura logica della motivazione impugnata.All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 28985/2022Numero sezionale 4980/2025Numero di raccolta generale 15133/2026Data pubblicazione 19/05/2026Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredi ciascuna delle controricorrenti società Fino 2 [OSCURATO:PERSONA] eDoValue s.p.a., seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidalepagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida incomplessivi euro 9.200,00 ( di cui euro 9.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge, in favore di ciascuna dellecontroricorrenti società Fino 2 [OSCURATO:PERSONA] e DoValue s.p.a.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 dicembre 2025.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]