CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2020
Cassazione n. 46622/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Lecce letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 28 settembre 2020 dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura custodiale anche per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., oggetto dell'annullamento parziale. Secondo l'accusa l'indagato, insieme a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avrebbe costituito, anche in rappresentanza dei boss storici dell'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA] unita e, in particolare, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], una "cupola", nella quale ciascuno dei quattro aveva identica potestà decisionale sulle scelte e sulle linee di indirizzo criminali, per proseguire l'attività del sodalizio, preservarne e rafforzarne il dominio sul territorio, controllando interi settori economici, in particolare, mediante la gestione del traffico di stupefacenti con imposizione ad altri gruppi criminali dell'obbligo di rifornirsi dal clan e di vendere ai prezzi imposti; le estorsioni e il capillare controllo delle attività lecite sul territorio tra le quali il settore dei giochi e delle scommesse e delle onoranze funebri. Di tale composizione della nuova articolazione mafiosa si era avuta piena conferma nel colloquio intercettato il 29 marzo 2019 durante il summit, tenutosi presso il Myriam bar di [OSCURATO:PERSONA], al quale non aveva partecipato solo il Malorgio perché sottoposto a sorveglianza speciale, ma era rappresentato dal Modeo, che garantiva per lui e ne assicurava l'adesione alla decisione assunta di blindare la piazza di spaccio di Manduria, impedendo l'accesso ad esterni, imponendo agli spacciatori di approvvigionarsi solo dal clan, e bloccando le forniture agli spacciatori morosi: tuttavia, la decisione era stata solo confermata in detta occasione, risalendo ad almeno sei mesi prima, come ammesso dallo stesso Caniglia. La notevole disponibilità di armi da parte del sodalizio era stata riscontrata dal sequestro eseguito il 17 gennaio 2019 presso il suocero del Caniglia; la programmazione di attentati e di atti predatori, il ferreo controllo del territorio, le estorsioni e la raccolta di denaro per assicurare assistenza economica ai detenuti risultavano dai colloqui intercettati. Preso atto dei rilievi di questa Corte, il Tribunale li ha ritenuti superabili sia in base ad una più completa lettura dei colloqui intercettati e degli elementi posti a fondamento della precedente ordinanza, sia in base agli elementi nuovi prodotti dal P.m., costituiti dalle dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fonti interne all'associazione mafiosa, che ne avevano descritto l'organigramma, l'ambito di operatività e i settori di interesse, confermando il ruolo apicale del Caniglia nell'associazione di tipo mafioso. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore del Caniglia, che articola i seguenti motivi. 2.1 Con il primo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. per avere il Tribunale utilizzato atti non depositati in udienza né facenti parte del fascicolo. Si sostiene che il Tribunale avrebbe utilizzato le dichiarazioni auto ed etero accusatorie dell'Attanasio e dell'Andrisano, sopravvenute all'emissione dell'ordinanza genetica, ma i cui verbali non erano stati depositati né nel corso dell'udienza, alla quale il P.m. non aveva partecipato, né in cancelleria, con conseguente violazione del diritto di difesa. Si sottolinea che le procedure cautelari relative al medesimo procedimento non erano state riunite e la mancata produzione in udienza o il formale deposito da parte del P.m. degli elementi nuovi acquisiti non ne consentiva l'utilizzazione ai fini della decisione, sicché deve ritenersi che il Tribunale ha proceduto ad una acquisizione di ufficio con violazione del contraddittorio e del diritto di difesa del ricorrente. 2.2 Con il secondo articolato motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione ai gravi indizi del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Richiamati i rilievi critici e le incongruenze rilevate da questa Corte nella precedente ordinanza, si sostiene che il Tribunale quale giudice del rinvio ha ripetuto i medesimi errori censurati nella sentenza di annullamento sui seguenti punti: 1) tempo di costituzione e operatività dell'associazione mafiosa, denominata "cupola". Il Tribunale, che aveva fatto risalire il momento genetico dell'associazione al 2018, valorizzando il colloquio del 2 novembre 2018 tra il Caniglia e il Palmisano, ha recuperato il colloquio del 29 marzo 2019, estrapolando la frase del Caniglia ("noi ne parlammo sei mesi fa, giusto?") per retrodatare nuovamente la nascita dell'associazione, trascurando che, se la stessa viene fatta risalire al settembre 2018, episodi precedenti a tale data non rientrano nel programma associativo, come già rilevato da questa Corte; nulla é emerso nel periodo dal settembre 2018 al marzo 2019 in merito agli accordi, asseritamente già conclusi tra i vertici dell'associazione, pur essendo gli associati monitorati, né è spiegato come mai nel corso del colloquio del 2 novembre 2018 tra il Caniglia e il Palmisano (solo due dei presunti vertici del sodalizio) il primo dimostrava di non essere a conoscenza di nulla e di non ricordare di averne parlato con il Modeo e con Reno ([OSCURATO:PERSONA]). E' pertanto, del tutto illogica la motivazione con la quale il Tribunale ha tentato di superare la discrasia temporale ravvisabile tra la nascita dell'associazione e i reati fine, commessi nel 2018, non essendovi in atti elementi che collochino la nascita della nuova struttura associativa nell'estate 2018. 2) durata del sodalizio, ritenuta eccessivamente breve da questa Corte per definirlo mafioso. Sul punto il Tribunale, non solo ha retrodatato la nascita dell'associazione all'estate 2018, ma ne ha persino prolungato l'attività oltre il giugno 2019, nonostante la contestazione chiusa e l'assenza di elementi che attestino la perdurante operatività dell'associazione. 3) alla sussistenza del reato associativo e alla valenza della raccolta di denaro per i detenuti, in particolare, con riguardo alla raccolta effettuata dal ricorrente per il Tondo. Il Tribunale non ha risolto la discrasia rilevata da questa Corte relativamente a detta vicenda, in quanto non ha spiegato come mai lo Spadavecchia, uomo del Palmisano secondo l'impostazione accusatoria, fosse stato convocato dal Caniglia, su richiesta dello Stano, che aveva ricevuto un pizzino dal Tondo detenuto, senza che di ciò sapesse nulla il Palmisano, al quale lo Spadavecchia avrebbe dovuto rendere conto: circostanza non spiegabile in un contesto mafioso, fondato sulla gerarchia e sui diversi rapporti con i vertici della cupola. Il Tribunale ha fornito una risposta del tutto illogica, in quanto l'aver sottolineato che la cupola nasceva dall'unione di quattro gruppi criminali (batterie) organizzati e gerarchicamente distinti rende ancor più inspiegabile la ragione per la quale lo Spadavecchia fosse stato convocato dal Caniglia senza che il proprio referente ne sapesse nulla. 4) riferimento ad altre sentenze emesse da questa Corte nell'ambito dello stesso procedimento per altri ricorrenti, riconoscendo l'esistenza dell'associazione. Sul punto il Tribunale ha erroneamente ritenuto sovrapponibili i motivi di ricorso, trascurando che ricorsi differenti hanno avuto esiti diversi. 5) quanto agli elementi nuovi, costituiti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre a ribadirne l'inutilizzabilità per quanto detto nel primo motivo, si evidenzia che non è stata effettuata alcuna analisi della credibilità dei dichiaranti e che, comunque, le stesse nulla aggiungono ai rilievi di questa Corte. Non può essere sufficiente a superare i problemi giuridici individuati da questa Corte in ordine alla esistenza, all'epoca di costituzione e all'operatività dell'associazione mafiosa la circostanza che i dichiaranti abbiano ammesso di farne parte, specie se si considera che la Corte di cassazione aveva escluso la partecipazione dell'Attanasio all'associazione mafiosa dallo stesso invece, ammessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 1.1 Preliminarmente va rilevata l'infondatezza dell'eccezione formulata, smentita dall'esame degli atti, cui questa Corte può accedere in ragione della natura processuale dell'eccezione. Dall'esame degli atti del procedimento incidentale trasmessi a questa Corte risulta che con nota di trasmissione atti del 25 giugno 2021, ricevuta in pari data dal Tribunale del riesame, come da attestazione di cancelleria in calce, il P.m. precisava che "con riferimento alla posizione dell'imputato devono intendersi depositati i verbali di interrogatorio resi a questo ufficio da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già materialmente consegnati a codesto Tribunale in occasione di analoga precedente udienza". Richiamando i verbali già depositati in occasione di analoga precedente udienza il P.m. ha assolto l'obbligo di trasmissione degli atti necessari per la decisione, avendoli indicati con precisione e così consentendone alle parti la piena disponibilità; né a tale fine è indispensabile che gli atti stessi siano inseriti nel fascicolo, essendo sufficiente che sia possibile il loro reperimento (Sez. 3, n. 1455 del 20/04/1999, Maloku e altro, Rv. 213759). Sin da epoca risalente in caso di procedure cautelari cumulative questa Corte ha ritenuto che il dovere di comunicazione degli elementi su cui è fondata la misura può ritenersi soddisfatto nel caso in cui l'autorità procedente abbia tempestivamente segnalato che tutti gli atti relativi alla posizione del ricorrente sono già stati trasmessi a seguito di altra richiesta di riesame proposta da un diverso indagato: pertanto, avendo il P.m. richiamato atti già depositati per una procedura incidentale precedente, relativa alla stessa vicenda cautelare, non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa. L'accesso agli atti da parte della difesa del ricorrente avrebbe consentito di verificare che la produzione vi era stata: ne consegue che del tutto legittimamente il Tribunale ha utilizzato le dichiarazioni rese dai coindagati, determinatisi a collaborare. 1.2 La difesa sostiene che il Tribunale come giudice del rinvio ha ripetuto gli stessi errori rilevati da questa Corte e rivalutato gli elementi già presi in considerazione nell'ordinanza annullata. L'assunto è infondato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione mediante indicazione di punti specifici di carenza o contraddittorietà il potere del giudice del rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, avendo il giudice l'onere di fornire adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione rispetto ai singoli punti specificati nella sentenza di annullamento con rinvio. A tale principio si è attenuto il Tribunale, che, nel prendere atto dei rilievi mossi da questa Corte sul momento genetico dell'associazione, sulla configurabilità e sull'operatività della stessa e sulla natura mafiosa dell'associazione, ritenuta, invece, sussistente nello stesso procedimento da altro collegio che ha esaminato altre posizioni, ha risposto alle censure e alle obiezioni difensive, trovando conferma della valutazione espressa nelle dichiarazioni di due associati, determinatisi a collaborare. L'ordinanza ha, infatti, rivalutato, alla luce delle criticità individuate da questa Corte, il compendio indiziario già acquisito e ha fornito una ricostruzione lineare e non manifestamente illogica, enucleando gli elementi indicativi dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione mafiosa, confortati dagli elementi nuovi prodotti dal P.m.: operazione ricostruttiva alla quale il ricorso contrappone sostanzialmente la lettura alternativa e le censure proposte in precedenza, insistendo sulle criticità rilevate da questa Corte, ritenute ancora persistenti. 2. Il ricorso segmenta e parcellizza l'analisi del materiale probatorio, concentrandosi nuovamente sui punti censurati da questa Corte, senza confrontarsi con l'ampia motivazione resa dal Tribunale ed interpretando erroneamente il passaggio della sentenza di annullamento nel quale questa Corte conveniva sulla natura non costitutiva del summit del 29 marzo 2019 ("dando per scontato che l'avvio dell'attività di un sodalizio mafioso non dipende da un formale atto di costituzione", p.5 sentenza in atti), ma avanzava dubbi sulla precisa individuazione del momento genetico dell'associazione. Ebbene, il Tribunale ha ribadito che quel summit aveva valenza ricognitiva di accordi precedenti relativi alla gestione del traffico di stupefacenti, ma, al contempo, valenza dimostrativa della preesistenza dell'associazione mafiosa, valorizzando l'espressione del Caniglia, che faceva risalire gli accordi tra i vertici a sei mesi prima ("noi ne parlammo sei mesi fa, giusto?"); ha altresì, attribuito rilievo al contenuto del colloquio del 2 novembre 2018 tra il Caniglia e il Palnnisano (p. 6 ordinanza impugnata), dal quale emergeva che ne avevano già parlato due mesi prima con il Modeo e il Malorgio, anche se il Caniglia non ne aveva preciso ricordo, salvo poi ammettere di averne discusso con loro e di essere d'accordo ad imporre e far rispettare la "regola". Sul punto il ricorso nuovamente ripete le censure originarie, facendo leva sulla rilevanza del deficit mnemonico del Caniglia e sulla non marginalità dell'argomento trattato, trascurando la lineare valutazione del Tribunale, che, raccordando il contenuto dei colloqui indicati, ha coerentemente desunto che la decisione di blindare la piazza di spaccio di Manduria per garantirsi il monopolio del traffico di stupefacenti era stata già assunta dai quattro vertici dell'associazione almeno a far data dalla fine dell'estate 2018 con previsione di centralizzare gli acquisti, imporre i prezzi di vendita, bloccare le forniture agli spacciatori morosi per mantenere l'esclusiva e il controllo della piazza di spaccio anche ricorrendo a metodi mafiosi. Tali condizioni e metodi venivano solo ribaditi nel summit del marzo 2019, della cui significatività ai fini del tema in esame non può dubitarsi sia per il riferimento al ruolo verticistico dei partecipanti, sia per il riferimento ai "quattro padroni, che dovevano continuare a comandare", con ovvia inclusione del Malorgio, rappresentato nell'occasione dal Modeo, che garantiva per lui, assicurandone l'adesione alla linea decisa e rimarcando l'unione della famiglia. Con argomentazione logica il Tribunale ha tratto dall'assenza del Malorgio, giustificata dalla sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, la conferma della natura non costitutiva del summit, destinato solo a ribadire questioni già discusse e decisioni già assunte e non a siglare la nascita dell'associazione, già esistente e operativa, come dimostrato dalla circostanza che ciascun apicale aveva la disponibilità di una propria squadra, confluita nel gruppo e pronta ad eseguire gli ordini, come provato dalle conversazioni intercettate, e dai legami con i capi storici della [OSCURATO:PERSONA], anch'essi risultanti dalle intercettazioni e da ultimo confermati dai collaboratori. Ma, soprattutto, le censure difensive trascurano gli espressi riferimenti del Modeo nel corso del summit agli "accordi con le altre Province" ovvero sui clan mafiosi operanti nella regione e alla possibilità di contare su forniture di sostanze stupefacenti per "quintali", garantita dall'appartenenza del gruppo alla famiglia della [OSCURATO:PERSONA] (p. 14 ordinanza). 3. Sulla scorta degli elementi indicati deve ritenersi non illogicamente collocata, quantomeno alla fine dell'estate 2018, la nascita dell'associazione mafiosa e coerentemente ritenuto non eccessivamente limitato l'arco temporale di operatività della stessa fissato nell'imputazione provvisoria. L'affermazione del Tribunale sul punto, pur a fronte della contestazione chiusa al giugno 2019, non è irragionevole se intesa come riferimento alla fluidità dell'imputazione nella fase delle indagini; né può ritenersi manifestamente illogica la valutazione relativa al periodo non eccessivamente ridotto di operatività dell'associazione alla luce di tutti gli elementi emersi, atteso che, pur non considerando come rientranti nel programma associativo i reati commessi prima del settembre 2018, l'ordinanza dà atto di numerosi episodi estorsivi e degli altri reati, elencati da pag. 10 a pag. 13, riconducibili al progetto criminale dell'associazione, funzionali al controllo del territorio, assicurato con atti intimidatori e azioni armate, come confermato anche dai collaboratori in merito alle estorsioni ai commercianti, all'infiltrazione in attività lecite e negli appalti. 4. Anche le obiezioni relative alla sussistenza del reato associativo, alla raccolta di denaro per i detenuti, con particolare riguardo alla raccolta effettuata per il Tondo, condannato per associazione mafiosa e appartenenza alla [OSCURATO:PERSONA], sono infondate. Sul punto e sugli indici di mafiosità del sodalizio nonché sul potere di rappresentanza dei vertici storici dell'associazione il Tribunale ha chiarito che l'associazione in esame nasce dalla fusione di quattro gruppi preesistenti, organizzati e con gerarchia interna (batterie), già affermatesi con caratteri di mafiosità. Ancora il Tribunale ha chiarito che la raccolta di denaro per [OSCURATO:PERSONA] non era un fatto né episodico né sporadico, stante il riferimento dello Spadavecchia ad una prassi, ad una raccolta periodica, consegnata alla moglie del Tondo ("sto mandando mille euro al mese") e la circostanza che il Caniglia potesse convocare lo Spadavecchia e altri sodali per avere chiarimenti sull'andamento della raccolta, sui contribuenti e sui modi per ottenere la quota dovuta, è stato ritenuto elemento confermativo dell'esistenza di un'organizzazione centralizzata, frutto della fusione di quattro gruppi criminali preesistenti, i cui vertici sono dotati di pari potere decisionale. L'obiezione difensiva trascura i costanti riferimenti del Caniglia e dei partecipanti alla riunione del 27/5/2019 ai rapporti di "comparanza" con il Tondo ("compare Pierino"), alla necessità di risolvere il problema e di assicurare il sostegno alla famiglia del boss detenuto anche ricorrendo a metodi intimidatori per costringere i debitori a contribuire. Non meno rilevante in chiave associativa è l'assicurazione del Caniglia allo Iunco, appartenente alla sua batteria e delegato a reclutare nuove leve per lo smercio delle sostanze stupefacenti trattate, del sostegno economico per la sua famiglia in caso di arresto (p. 44 ordinanza). Anche in relazione al potere di rappresentanza dei vertici storici della [OSCURATO:PERSONA] come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha evidenziato i frequenti riferimenti nelle conversazioni intercettate a riti di affiliazione, all'utilizzo di termini propri dell'associazione mafiosa salentina e al nostalgico ricordo di cerimonie svoltesi con la partecipazione di capi della frangia mafiosa di Manduria, tra cui il padre del Malorgio (p. 14 ordinanza); ha, inoltre, evidenziato che le risultanze investigative erano state confermate dai collaboratori. 5. Analogamente infondata è la critica relativa al riferimento contenuto nell'ordinanza alle altre sentenze emesse da questa Corte per altri ricorrenti, riconoscendo l'esistenza dell'associazione. La censura, che correla al diverso contenuto dei ricorsi il differente esito degli stessi, trascura che la divergenza investe un punto centrale della vicenda investigata e che il Tribunale si è limitato a dare atto della circostanza che per altre posizioni ne erano state condivise le valutazioni espresse sull'esistenza dell'associazione di stampo mafioso e non solo dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, trovandone riscontro sia nel rinvenimento di un arsenale a disposizione del clan che nelle intercettazioni. Il Tribunale ha ribadito la sussistenza di indici di mafiosità del sodalizio, già precedentemente individuati, quali la formazione di una catena di comando conseguente al patto tra quattro esponenti apicali, ciascuno dei quali munito di una sua "batteria" di fedeli esecutori di ordini, la segretezza del vincolo, il carattere gerarchico dell'associazione, la divisione dei ruoli, i rapporti di comparaggio, il controllo del territorio, l'assistenza economica ai detenuti, il regime di intimidazione armata imposto e la conseguente omertà oltre alla disponibilità di un vero e proprio arsenale militare. 6. Anche l'ultimo motivo è infondato. Chiarita la piena utilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori, va rimarcato che, come sottolineato nell'ordinanza, si tratta di dichiarazioni auto ed etero accusatorie nelle quali entrambi i coindagati descrivono l'organigramma dell'associazione mafiosa, individuandone i vertici nel Caniglia, Modeo, Malorgio e Palmisano ed indicando tra i partecipi i componenti delle batterie di cui si aveva riscontro nelle intercettazioni; confermano l'esistenza e la composizione delle batterie, facenti capo ai quattro membri della "cupola", la loro operatività in epoca precedente al 2018 e l'unione realizzata a seguito dell'accordo tra i vertici: in particolare, l'Attanasio ha dichiarato di essersi avvicinato al gruppo del Caniglia sin dalla fine del 2017, pur essendo affiliato allo Stranieri, e ha riferito delle modalità di affiliazione al clan, ormai "deformalizzate" per evitare rischi (p.47-48). Confermano la detenzione di armi da parte del clan e l'Andrisano ammette anche di averle custodite presso la propria abitazione, confermandone la detenzione da parte del suocero del Caniglia presso la cui abitazione fu, infatti, sequestrato l'arsenale. Entrambi confermano le estorsioni in relazione alla distribuzione dei videogiochi negli esercizi commerciali; del controllo del settore delle onoranze funebri ha riferito l'Andrisano che ha narrato con precisione la vicenda del Trombacca, dapprima vittima di estorsione, poi divenuto partecipe per effetto dell'ingresso in società del Palmisano (p.48-49), e gli attentati a fini estorsivi posti in essere nonché gli accordi spartitori siglati dal Caniglia con il boss [OSCURATO:PERSONA] dopo la scarcerazione di questi. Ne deriva che gli elementi nuovi, provenienti da fonti qualificate, interne all'associazione, risultano decisive e dimostrano la validità dell'impostazione accusatoria e la coerente valutazione del Tribunale, risultando solo suggestiva l'obiezione difensiva quanto all'affidabilità dell'Attanasio, autoaccusatosi di far parte di un'associazione mafiosa in contrasto con la decisione di questa Corte, atteso che l'ordinanza cautelare in relazione alla partecipazione associativa dell'Attanasio è stata annullata con rinvio, dal che non deriva affatto l'esclusione del reato, come invece, si assume nel ricorso. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna