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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 33111/2026

Testo disponibile della fonte

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oggia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentosenza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 5 novembre 2025 ha condannatoLuigi Cirillo alla pena di 140,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui agliartt. 17 e 38 r.d. 773 del 1931.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, ha mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. in quantol’imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso, l’omessa denuncia perlo spostamento a via Giolitti n. 27 a Vieste di alcune delle armi, regolarmentedenunciate come detenute a via Giolitti n. 8 a Vieste, laddove la contestazionecontenuta nell’imputazione si riferiva all’omessa denuncia tout court delladetenzione di tutte le armi.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità in quanto lo spostamento era avvenuto il giorno prima e, quindi,non era ancora decoroso il termine di 72 ore per procedere alla regolarizzazionedella denuncia.2.3.

Vizio di motivazione, totale carenza, in ordine alla richiesta diapplicare il 131-bis cod. pen.3.In data 24 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria con cuil’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso.4.

In data 15 giungo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni delSost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del primo motivo di ricorso el’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2.

Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione dell’art. 521cod. proc. pen. in quanto l’imputato sarebbe stato condannato per un fattodiverso, l’omessa denuncia per lo spostamento di alcune delle armi regolarmentedetenute, da quello contestato, l’omessa denuncia circa la detenzione di tutte learmi detenute.La doglianza è fondata.Come pure evidenziato dal Procuratore generale, le due fattispecie noncoincidono e il ricorrente è stato ritenuto responsabile di una condotta che èdiversa da quella contestata.Il giudice, infatti, ha condannato Cirillo per avere spostato delle armi inun luogo di custodia diverso da quello indicato nella denuncia regolarmentepresentata – correttamente qualificato come violazione contravvenzionale di cuiall’art. 38, quinto 5, T.U.L.P.S., sanzionata ai sensi dell’art. 17 T.U.L.P.S. (Sez. 1,n. 27985 del 15/04/2016, Picardi, Rv. 267657 – 01) – laddove l’imputazionecontestata allo stesso si riferiva all’omissione di denuncia all’Autorità di pubblicasicurezza delle armi elencate nell’editto d’accusa, ai sensi dell’art. 38 comma 1T.U.L.P.S.Le due fattispecie, invero, non sono sovrapponibili, come evidenziato dallagiurisprudenza di legittimità per cui dalle norme non emerge «la volontà dellegislatore – sottesa alla diversa dislocazione dell’obbligo di ripetizione delladenuncia dopo il trasferimento dell’arma – di equiparare il caso in esame allamancata denuncia iniziale dell’arma» (Cass. Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016,Picardi, Rv. 267657 – 01).Sul punto, infatti, questa Corte (Cass. Sez.

I, Sentenza 22/01/2020, n.10310) ha precisato che presupposto dell’obbligo previsto all’art. 38, comma 1,T.U.L.P.S. – sanzionato dagli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 – è la “acquisizionedella materiale disponibilità” delle armi, come meglio specificato dalla normacodificata dallo stesso D. L.vo 204 del 2010, che stabilisce il termine di 72 oreper l’effettuazione della denuncia, anche per via telematica e riguarda armi chenon erano nella disponibilità di un soggetto e che devono essere denunciateperché́ l’autorità̀ di pubblica sicurezza ne abbia contezza.Laddove il presupposto fattuale dell’obbligo di cui all’art. 38, comma 5,T.U.L.P.S. è, quello opposto in quanto non può sorgere l’obbligo di ripetere ladenuncia se non esiste una pregressa disponibilità̀ delle armi.

Di conseguenza, ladetenzione “illegale” di armi, sanzionata a norma degli artt. 2 e 7 legge 895 del1967, consiste nella materiale disponibilità̀ di dispositivi acquisiti da chi inprecedenza non li aveva, e di cui non sia stata segnalata la detenzione mediantedenuncia, omissione che determina l’ignoranza della presenza e dell’ubicazionedell’arma in capo alle autorità di pubblica sicurezza.La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell’arma, alcontrario, non determina questa situazione poiché le [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione, mapossiedono un’informazione non aggiornata sul luogo dove si trova l’arma, chedetermina una situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezzapubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armipresentate ai sensi dell’art. 34 T.U.L.P.S., sia interpellando il detentore.Nel caso di specie, quindi, in cui l’imputato è stato ritenuto responsabile diun reato diverso da quello effettivamente contestato e non desumibile nemmenoimplicitamente dalla formulazione dell’imputazione, si è determinata unaviolazione del diritto di difesa che comporta l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio.Le ulteriori doglianze sono assorbite.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oggia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’annullamentosenza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 5 novembre 2025 ha condannatoLuigi Cirillo alla pena di 140,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui agliartt. 17 e 38 r.d. 773 del 1931.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, ha mezzo deldifensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. in quantol’imputato sarebbe stato condannato per un fatto diverso, l’omessa denuncia perlo spostamento a via Giolitti n. 27 a Vieste di alcune delle armi, regolarmentedenunciate come detenute a via Giolitti n. 8 a Vieste, laddove la contestazionecontenuta nell’imputazione si riferiva all’omessa denuncia tout court delladetenzione di tutte le armi.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione diresponsabilità in quanto lo spostamento era avvenuto il giorno prima e, quindi,non era ancora decoroso il termine di 72 ore per procedere alla regolarizzazionedella denuncia.2.3. Vizio di motivazione, totale carenza, in ordine alla richiesta diapplicare il 131-bis cod. pen.3.In data 24 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria con cuil’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso.4. In data 15 giungo 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni delSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l’accoglimento del primo motivo di ricorso el’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce la violazione dell’art. 521cod. proc. pen. in quanto l’imputato sarebbe stato condannato per un fattodiverso, l’omessa denuncia per lo spostamento di alcune delle armi regolarmentedetenute, da quello contestato, l’omessa denuncia circa la detenzione di tutte learmi detenute.La doglianza è fondata.Come pure evidenziato dal Procuratore generale, le due fattispecie noncoincidono e il ricorrente è stato ritenuto responsabile di una condotta che èdiversa da quella contestata.Il giudice, infatti, ha condannato Cirillo per avere spostato delle armi inun luogo di custodia diverso da quello indicato nella denuncia regolarmentepresentata – correttamente qualificato come violazione contravvenzionale di cuiall’art. 38, quinto 5, T.U.L.P.S., sanzionata ai sensi dell’art. 17 T.U.L.P.S. (Sez. 1,n. 27985 del 15/04/2016, Picardi, Rv. 267657 – 01) – laddove l’imputazionecontestata allo stesso si riferiva all’omissione di denuncia all’Autorità di pubblicasicurezza delle armi elencate nell’editto d’accusa, ai sensi dell’art. 38 comma 1T.U.L.P.S.Le due fattispecie, invero, non sono sovrapponibili, come evidenziato dallagiurisprudenza di legittimità per cui dalle norme non emerge «la volontà dellegislatore – sottesa alla diversa dislocazione dell’obbligo di ripetizione delladenuncia dopo il trasferimento dell’arma – di equiparare il caso in esame allamancata denuncia iniziale dell’arma» (Cass. Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016,Picardi, Rv. 267657 – 01).Sul punto, infatti, questa Corte (Cass. Sez. I, Sentenza 22/01/2020, n.10310) ha precisato che presupposto dell’obbligo previsto all’art. 38, comma 1,T.U.L.P.S. – sanzionato dagli artt. 2 e 7 legge 895 del 1967 – è la “acquisizionedella materiale disponibilità” delle armi, come meglio specificato dalla normacodificata dallo stesso D. L.vo 204 del 2010, che stabilisce il termine di 72 oreper l’effettuazione della denuncia, anche per via telematica e riguarda armi chenon erano nella disponibilità di un soggetto e che devono essere denunciateperché́ l’autorità̀ di pubblica sicurezza ne abbia contezza.Laddove il presupposto fattuale dell’obbligo di cui all’art. 38, comma 5,T.U.L.P.S. è, quello opposto in quanto non può sorgere l’obbligo di ripetere ladenuncia se non esiste una pregressa disponibilità̀ delle armi. Di conseguenza, ladetenzione “illegale” di armi, sanzionata a norma degli artt. 2 e 7 legge 895 del1967, consiste nella materiale disponibilità̀ di dispositivi acquisiti da chi inprecedenza non li aveva, e di cui non sia stata segnalata la detenzione mediantedenuncia, omissione che determina l’ignoranza della presenza e dell’ubicazionedell’arma in capo alle autorità di pubblica sicurezza.La mancata ripetizione della denuncia dopo il trasferimento dell’arma, alcontrario, non determina questa situazione poiché le [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza dell’arma e l’identità di chi ne ha la detenzione, mapossiedono un’informazione non aggiornata sul luogo dove si trova l’arma, chedetermina una situazione ovviamente anch’essa pericolosa per la sicurezzapubblica, ma rimediabile, sia utilizzando le denunce di trasporto delle armipresentate ai sensi dell’art. 34 T.U.L.P.S., sia interpellando il detentore.Nel caso di specie, quindi, in cui l’imputato è stato ritenuto responsabile diun reato diverso da quello effettivamente contestato e non desumibile nemmenoimplicitamente dalla formulazione dell’imputazione, si è determinata unaviolazione del diritto di difesa che comporta l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio.Le ulteriori doglianze sono assorbite. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA].Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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