Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:7
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
29 gennaio 2009
[OSCURATO:PERSONA]98/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Agenti contrattuali ausiliari – Ricevibilità – Atto che arreca pregiudizio – Artt. 3 ter e 88 del RAA – Durata del contratto – Art. 3, n. 1, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 aprile 2004, relativa alla durata massima del ricorso al personale non
permanente nei servizi della [OSCURATO:PERSONA] – Legittimità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 2007, recante rigetto della sua domanda di proroga del suo contratto di agente contrattuale ausiliario,
nonché la condanna della [OSCURATO:PERSONA] ad un risarcimento danni.
Decisione:
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 luglio 2007, con cui viene respinta la domanda di proroga di un contratto di agente contrattuale
ausiliario a beneficio della ricorrente, è annullata. Le parti trasmettono al Tribunale, entro un termine di tre mesi dalla
pronuncia della presente sentenza interlocutoria, l’importo, fissato di comune accordo, del compenso pecuniario collegato
all’illegittimità della decisione del 20 luglio 2007, ovvero, in mancanza di accordo, le loro conclusioni in cifra quanto
a tale importo. Le spese sono riservate.
Massime
1.
Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Agente contrattuale ausiliario – Durata del rapporto di lavoro
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 88, primo comma)
2.
Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Agente contrattuale ausiliario – Durata del rapporto di lavoro
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 88, primo comma)
1.
L’art. 88, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti permette all’autorità che ha il potere di concludere i contratti
di assunzione di concludere e di rinnovare contratti di agente contrattuale ausiliario per un periodo determinato, purché
«la durata effettiva del contratto, compresa la durata dell’eventuale rinnovo del contratto, [non ecceda] i tre anni». Il
senso dell’espressione «durata effettiva del contratto» può riguardare soltanto la durata di un contratto di agente contrattuale
ai sensi dell’art. 3 ter del Regime applicabile agli altri agenti, e non quella di un qualunque contratto di assunzione in
seno all’istituzione.
(v. punti 47 e 48)
2.
Un’istituzione non può, senza violare l’art. 88, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti, restringere, in maniera
generale ed impersonale, in particolare mediante disposizioni generali di esecuzione o una decisione interna di portata generale,
la durata contrattuale massima possibile del rapporto di lavoro degli agenti contrattuali ai sensi dell’art. 3 ter del Regime
applicabile agli altri agenti, quale fissata dal legislatore stesso. Infatti, le istituzioni non sono competenti a derogare
ad una norma espressa dello Statuto o del detto Regime attraverso una disposizione di esecuzione, salvo espressa autorizzazione
in tal senso.
Orbene, risulta dall’art. 1, n. 2, lett. a), terzo trattino, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 aprile 2004, relativa alla
durata massima del ricorso al personale non permanente nei servizi della [OSCURATO:PERSONA], che tale decisione, e quindi il limite
di sei anni di prestazione di servizi che essa contiene all’art. 3, n. 1, si applicano agli agenti contrattuali ausiliari,
nel loro insieme, con la sola eccezione degli interpreti di conferenza di cui all’art. 90 del Regime applicabile agli altri
agenti.
È vero che la regola dei sei anni può limitare la durata di un contratto di agente contrattuale ausiliario ad un periodo inferiore
a tre anni solo nel caso in cui l’interessato sia stato previamente assunto come agente temporaneo, ausiliare, contrattuale,
interinale o altro. L’art. 3, n. 1, della decisione 28 aprile 2004 non ha dunque l’effetto di ridurre sistematicamente il
periodo massimo di tre anni previsto dall’art. 88, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti.
Tuttavia, la frequenza dell’applicazione di una deroga, formulata in termini generali e impersonali, alla durata contrattuale
massima possibile del rapporto di lavoro degli agenti contrattuali ausiliari, quale fissata all’art. 88, primo comma, del
Regime applicabile agli altri agenti, non può essere decisiva quanto alla questione di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] sia competente
a derogare ad una norma espressa del Regime applicabile agli altri agenti.
Pertanto, l’art. 3, n. 1, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 28 aprile 2004 restringe, in maniera illecita, la portata del
disposto dell’art. 88, primo comma, del Regime applicabile agli altri agenti.
(v. punti 54-59)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 1° dicembre 1994, causa T‑54/92, Schneider/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑281 e II‑887, punto 19)
Tribunale della funzione pubblica: 26 giugno 2008, causa F‑54/07, Joseph/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 69)