CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 16675/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controAmm. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGregorio Troilo unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Roma nel RG n.6501/2024 depositato il31/10/2024;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 26621/2024Numero sezionale 300/2026Numero di raccolta generale 16675/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida Euro8.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 27/05/2026Massimo Ferro