CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05282/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha applicato su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., tra gli altri, nei confronti di: - [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del capo 2) nella fattispecie di cui all'art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché dei capi 30), 32) e 33) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, applicato l'aumento per la continuazione e la diminuente per il rito, la pena finale di quattro anni e due mesi di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del capo 2) nella fattispecie di cui all'art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché del capo 32) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, concesse le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti ed esclusa la recidiva, applicato l'aumento per la continuazione e la diminuente per il rito, la pena finale di tre anni e sei mesi di reclusione; - [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione dei capi 28) e 29) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, applicato l'aumento per la continuazione e la diminuente per il rito, la pena finale di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa; - [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del capo 27) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, applicato l'aumento per la continuazione e la diminuente per il rito, la pena finale di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 1.600,00; - [OSCURATO:PERSONA], previa riqualificazione del capo 2) nella fattispecie di cui all'art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché dei capi 30), 31), 32), 33), 34) e 35) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, riconosciuta la continuazione tra tali reati con quelli giudicati separatamente con sentenza n. 592 del 23 febbraio 2017 del Tribunale di Salerno (divenuta irrevocabile in data 29 marzo 2017), applicata la diminuente per il rito, la pena finale di quattro anni e due mesi di reclusione. 2. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ricorrono avverso tale sentenza e ne chiedono l'annullamento. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per \-6 la mancanza di motivazione con riferimento all'erronea qualificazione giuridica dei fatto e alla scorretta determinazione della pena. 4. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt.129 e 444 cod. proc. pen., per la mancanza di motivazione nell'escludere la ricorrenza dei presupposti per addivenire alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce: a) ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 444 cod. proc. pen. e dell'art. 62 bis cod. pen., del principio di legalità in materia di applicazione della pena, anche con riferimento al bilanciamento delle circostanze. b) ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 111, comma 7, Cost. 448, comma 2, cod. proc. pen., 12 sexies della legge n. 356 del 1992, 240 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla confisca e alla distruzione di quanto in sequestro. 6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], censura: a) ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 444 cod. proc. pen. e dell'art. 62 bis cod. pen., del principio di legalità in materia di applicazione della pena, anche con riferimento al bilanciamento delle circostanze. b) ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 111, comma 7, Cost. 448, comma 2, cod. proc. pen., 12 sexies della legge n. 356 del 1992, 240 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla confisca e alla distruzione di quanto in sequestro. 7. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deducono la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine all'esclusione della ricorrenza dei presupposti per addivenire alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto i motivi negli stessi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt.129 e 444 cod. proc. pen., per la mancanza di motivazione con riferimento all'erronea qualificazione giuridica del fatto e alla non corretta quantificazione della pena. Si duole il ricorrente che la richiesta di applicazione della pena formulata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non esonera il giudice da un penetrante controllo di merito sulla correttezza della qualificazione giuridica del fatto oggetto di contestazione e che il Giudice per le indagini preliminari, nella sentenza impugnata, non avrebbe indicato i criteri adottati per la determinazione della pena, in quanto l'irrogazione di una pena che si discosti dai minimi edittali impone pur sempre l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della stessa. 2.1. La prima censura è inammissibile in ragione della propria genericità, in quanto il ricorrente si è limitato a evocare massime della giurisprudenza di legittimità sull'obbligo di motivazione della sentenza di patteggiamento senza, tuttavia, precisare le ragioni per le quali la qualificazione adottata in sentenza e non contestata dalla difesa nel corso del giudizio sia errata. 2.2. Parimenti inammissibile è la seconda censura, relativa all'asserita violazione di legge conseguente all'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie, peraltro, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno nella sentenza impugnata ha applicato la pena richiesta concordemente dall'imputato e dal pubblico ministero.3. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice per le indagini preliminari, nell'escludere la ricorrenza dei presupposti per addivenire alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., si sarebbe richiamato apoditticamente al contenuto dell'ordinanza cautelare (a pag. 34 della sentenza impugnata) senza, tuttavia, argomentare in ordine all'insussistenza di elementi idonei a escludere l'emissione di una senza di proscioglimento. 3.1. E', tuttavia, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messanaoui, Rv. 279761 - 01). 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 444 cod. proc. pen. e dell'art. 62 bis cod. pen., del principio di legalità in materia di applicazione della pena, anche con riferimento al bilanciamento delle circostanze. Si duole il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente e non solo equivalente alle circostanze aggravanti contestate. 4.1 II motivo è inammissibile in quanto generico. Il ricorrente, infatti, non ha indicato le ragioni giuridiche poste a fondamento del proprio assunto, e, comunque, il motivo esorbita dai limiti di ammissibilità tassativamente posti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 111, comma 7, Cost. 448, comma 2, cod. proc. pen., 12 sexies della legge n. 356 del 1992, 240 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla confisca e alla distruzione di quanto in sequestro. Rileva il ricorrente che il Giudice dell'udienza preliminare non avrebbe adempiuto all'obbligo di motivare sulle ragioni della confisca, che sarebbe, invece, stata disposta in termini del tutto generici e onnicomprensivi.4.3. Anche questo motivo si rivela inammissibile. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 -01). Il motivo si rivela, tuttavia, inammissibile per la sua genericità, in quanto il ricorrente non ha neppure allegato di aver subito la confisca disposta dalla sentenza e non ha precisato quale forma di ablazione sia stata disposta e su quali beni. 5. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo deduce, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 444 cod. proc. pen. e dell'art. 62 bis cod. pen., del principio di legalità in materia di applicazione della pena, anche con riferimento al bilanciamento delle circostanze. Si duole il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto concedere le circostanze attenuanti generiche in misura prevalente e non solo equivalente alle circostanze aggravanti contestate. 5.1 Il motivo è inammissibile in quanto generico; il ricorrente, infatti, non ha indicato le ragioni giuridiche poste a fondamento del proprio assunto, e, comunque, la propria censura esorbita dai limiti di ammissibilità posti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole, ai sensi degli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., dell'inosservanza e dell'erronea applicazione degli artt. 111, comma 7, Cost. 448, comma 2, cod. proc. pen., 12 sexies della legge n. 356 del 1992, 240 cod. pen. e della mancanza di motivazione in ordine alla confisca e alla distruzione di quanto in sequestro. Rileva il ricorrente che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe dovuto motivare sulle ragioni della confisca, che sarebbe, invece, stata disposta in termini generalizzati e immotivati. 5.3. Anche questo motivo si rivela inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non ha neppure allegato di aver patito la confisca disposta dalla sentenza, né ha precisato quale forma di ablazione sia stata disposta e su quali beni. 6. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deducono la violazione degli artt. 129 e 444 cod. proc. pen. e la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza di motivazione. Secondo il ricorrente, il giudice, nell'escludere la ricorrenza dei presupposti per addivenire alla pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., si sarebbe riportato apoditticamente al contenuto dell'ordinanza cautelare (a pag. 34 della sentenza impugnata) senza motivare sul punto. 6.1. In tema di patteggiamento è, tuttavia, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 218742 del 25/08/2020, Messnaoui, 279761). 7. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della s