CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35259/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 24 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, pronunciata il 26 giugno 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di truffa. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito a pagina 4 ove, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno già evidenziato che le indicazioni della persona offesa avevano trovato univoco riscontro documentale nell'accertamento effettuato presso [OSCURATO:PERSONA], da cui era emerso che la carta Postepay con il numero riferito dalla p.o. su cui sono stati effettuati i versamenti era intestata all'imputato, e che le ricevute dei due versamenti erano state mostrate ai carabinieri in sede di denuncia (senza che nessuna delle parti insistesse per l'acquisizione, durante l'istruttoria di primo grado); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 4 luglio 2023 Il ConsIcliere estensore [OSCURATO:PERSONA]