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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 31074/2023

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18928-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

ALBERTO, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

SILVANO, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nonché personalmente il Dr. [OSCURATO:PERSONA] e il Dr. [OSCURATO:PERSONA], rappr e se ntat i e difes i da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il DECRETO n. 896/2020 del TRIBUNALE DI BRESCIAdepositatol’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 / 10 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 lette le conclusioni rese dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarato con sentenza del 4/3/2010,ha ammesso al passivo lo [OSCURATO:PERSONA] dr.

Alberto, Carrozzo dr. [OSCURATO:PERSONA], Inverardi sr. [OSCURATO:PERSONA], Mombelli dr.

Silvano, Zanni dr. [OSCURATO:PERSONA] per la somma di €. 58.623,93, in collocazione chirografaria.

1.2. Con ricorso del 23/7/2010, lo [OSCURATO:PERSONA] dr.

Alberto, Carrozzo dr. [OSCURATO:PERSONA], Inverardi sr. [OSCURATO:PERSONA], Mombelli dr.

Silvano, Zanni dr. [OSCURATO:PERSONA], nonché personalmente i due professionisti associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto opposizione ai sensi dell’art. 98 l.fall. deducendo di aver svolto, nell’interesse della società poi fallita, attività professionale di assistenza e consulenza contabile, fiscale ed economica, e di aver, per l’effetto, maturato il diritto ad un compenso pari a €. 75.000,00, oltre accessori, in ragione dell’attività svolta dal dr.

Mombelli, e a€. 9.080,00, oltre accessori, in ragione dell ’ attività svolta dal dr.

Carozzo.

1.3. Gli opponenti hanno, pertanto, chiesto di essere ammessi al passivo del fallimento per la somma complessiva di €. 84.080,00, oltre accessori, in collocazione privilegiata a norma dell’art. 2751 bisn. 2 c.c.

1.4. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione si è costituito in giudizio contestando le ragioni dell’opposizione sul rilievo, tra l’altro, che la consulenza professionale della quale era richiesto il compenso si riferiva ad Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 un periodo assai breve, iniziato il 2/9/2008 e concluso il 31/12/2008, e che, a fronte dell’ammissione della società al concordato preventivo il 31/3/2009 e del suo successivo fallimento, nessun beneficio era derivato dalla consulenza prestata.

1.5. Il giudizio, in data 23/10/2019, è stato interrotto in conseguenza dell’omologazione del concordato fallimentare proposto, in qualità di assuntore, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

1.6. Gli opponenti, quindi, in data 18/12/2019, hanno provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

1.7. I ricorrenti, in particolare, in tale sede, dopo aver ribadito le censure d’illegittimità già avanzata nell’atto introduttivo, hanno dedotto che la proposta concordataria omologata prevedeva che i creditori privilegiati mobiliari per i quali pendeva il giudizio d’opposizione sarebbero stati soddisfatti nella percentuale del 100% ed hanno, quindi, chiesto la condanna della società assuntrice al pagamento della residua somma dovuta, pari ad €. 28.842,70, oltre accessori, detratti gli acconti ricevuti per €. 58.237,30.

1.8. Ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA]., quale società che ha incorporato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per atto di fusione del 31/12/2019, deducendo, in particolare, l’improcedibilità della domanda di condanna dell’assuntore al pagamento della somma residua asseritamente dovuta in quanto incompatibile con il limitato oggetto dell’opposizione allo stato passivo proposta ai sensi dell’art. 98 l.fall. e chiedendo, pertanto, l’integrale rigetto dell’opposizione.

2.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, all’esito di udienza innanzi al collegio, ha rigettato il ricorso.Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3

2.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che in materia di compensi professionali il giudice,per determinarne la misuratra il minimo e il massivo della tariffa, deve tener conto dei “risultati conseguiti”, ha , innanzitutto, ritenuto: - “ la consulenzaprofessionale svolta dagli opponenti”, come emerge dalla documentazione prodotta, “si riferiva ad un periodo molto breve, decorrente dal 2.9.2008, ovvero dalla data di stipula del contatto di prestazione d’opera professionale, al 31.12.2008, termine finale di durata dell’incarico”; - la società committente, ammessa al concordato preventivo il 31/3/2009, è stata dichiarata fallita con sentenza del 4/3/2010; - è, dunque, legittimo il “ridimensionamento degli importi dovuti” “in ragione della durata breve dell’incarico, nonché dell’evidente assenza di benefici economici ricevuti, consider(at)o l’arresto operativo dell’attività aziendale con (l’)apertura delle procedure” indicate; - i ricorrenti, del resto, senza contestare specificatamente e provare “l’errore nel ridimensionamentodegli importi richiesti”, si sono limitati a produrre in giudizio solo “due note pro forma, ove vi è un’elencazione delle attività svolte senza indicazione del valore della pratica”, che avrebbe consentito di stabilire “il massimo e il minimo delle tariffe professionali di volta in volta richiamate”.

2.3. Il tribunale, quindi, esclusa l’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio richiesta dai ricorrenti, in quanto meramente esplorativa, e fatte precisare le conclusioni, ha, in definitiva, ritenuto che, in assenza di elementi chiari e precisi per la corretta determinazione del compenso, il credito professionale doveva essere accertato “nei limiti di quanto già ammesso al passivo”.

2.4. Il tribunale, esclusa la legittimazione a proporre l’opposizione allo stato passivo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 Mombelli, i quali non avevano presentato la domanda di ammissione al passivo e non possono, pertanto, impugnare il provvedimento di rigetto di tale domanda, ha, poi,ritenuto che: -lo studio professionale ricorrente si era limitato a produrre “due note pro forma intestate allo Studio medesimo e un contratto d’opera professionale intercorso tra lo Studio associato e il [OSCURATO:SOCIETA]., ove all’art. 2 si specificava chiaramente che quest’ultimo conferiva al primo l’incarico per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e contabile”; - il ricorrente non aveva dimostrato che “il rapporto di prestazione d’opera professionale si fosse instaurato, esclusivamente e direttamente, tra i dott.ri Carozzo e Mombelli e la società fallita, emergendo invece dall’esame della complessiva documentazione prodotta che la collaborazione professionale avesse avuto, sostanzialmente, come referente lo Studio associato nel suo insieme, anziché, singolarmente, i suddetti professionisti”; - non è stato prodotto “ lo statuto dell’associazione professionale dal quale eventualmente inferire l’esistenza di accordi che, in deroga al modello normativo previsto dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 96/2001, prevedessero la cessione all’associazione dei crediti al compenso per la prestazione professionale svolta dai singoli associati, sì da ritenere la natura personale dell’opera prestata e, quindi, la natura privilegiata del credito corrispondente”.

2.5. Il tribunale, pertanto, esclusa l’ammissibilità delle prove richieste, ha ritenuto che: a) in mancanza di prove idonee a dimostrare la personalità delle prestazioni professionali in questione, il credito al relativo compenso dovesse essere riconosciuto in collocazione chirografaria; b)per un verso, era ammissibile la domanda con la quale lo Studio associato aveva, in sede di riassunzione, chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]., Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 società incorporante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., “successore a titolo particolare del diritto controverso”, al pagamento della somma residua di €. 28.842,70, oltre accessori, e, per altro verso e tuttavia , essa era infondat a nel merito.

2.6. Il tribunale, sul primo punto, ha affermato che, i n tema di riassunzione, da parte del creditore, del giudizio di opposizione interposto avverso la sentenza di rigetto della originaria domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, dopo la sua interruzione per effetto dell’omologazione del concordato fallimentare, la domanda con cui si chiede l’accertamento del credito verso il successore a titolo particolare del diritto controverso e la condanna dello stesso anche al pagamento di quanto dovuto, non riveste carattere di novità rispetto all’azione originariamente dedotta, trattandosi per entrambe di espressioni processuali diverse di un giudizio unico; infatti, anche l a insinuazione al passivo tende all’accertamento del credito e la sua deduzione in funzione esecutiva mira solo ad assicurarne, nel concorso con gli altri creditori, la collocazione utile.

Così, l ’ omologa del concordato fallimentare importa, quale effetto proprio della interruzione del processo in cui era parte il curatore, il riacquisto della capacità processuale del successore a titolo particolare del diritto controverso, nei cui confronti appare ammissibile promuovere la prosecuzione della medesima controversia, non potendo assumersi una generale diversità di regime probatorio, caratteristica attinente ai soli giudizi che presuppongono la esistenza stessa di una procedura fallimentare e riguardano interessi propri della massa dei creditori e non del soggetto fallito.Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3

2.7. Il tribunale, sul secondo punto, ha ritenuto che, in forza della clausola ii) della proposta concordataria, la [OSCURATO:SOCIETA]. è obbligata al pagamento del 100% ai creditori privilegiati per i quali pende opposizione, purché il loro privilegio sia accertato insede di opposizione allo stato passivo , e che tale clausola, riferendosi ai creditori privilegiati, non può trovare applicazione nel caso di specie, “per il qualeoccorre, invece, fare riferimento alla disposizione iv), che attiene ai creditori chirografari per i quali pende l’opposizione … rispetto ai quali [OSCURATO:SOCIETA]. si è obbligata a pagare il 43% del credito che verrà ammesso”.

2.8. In definitiva, il tribunale, sul rilievo che il credito doveva essere riconosciuto nei limiti di €. 58.623,93, in collocazione chirografaria, ha rigettato l’opposizione e ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che, sulla base dello scaglione tabellare concernente le controversie di valore da €. 52.001,00 a €. 260.000,00 e dei relativi parametri medi, ha liquidato nella somma complessiva di €. 8.030,00, oltre accessori.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] dr.

Alberto, Carrozzo dr. [OSCURATO:PERSONA], Inverardi dr. [OSCURATO:PERSONA], Mombelli dr.

Silvano, Zanni dr. [OSCURATO:PERSONA], nonché personalmente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno chiesto, per quattro motiv i , la cassazione del decreto.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con controricorso notificato il 16/9/2020, ha resistito al ricorso e ha, a sua volta, proposto, per un motivo, ricorso incidentale condizionatoall’accoglimento, anche solo parziale, di uno dei motivi del ricorso principale.

3.3. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata in data 3/10/2023, ha chiesto il rigetto del ricorso principale con Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 assorbimento di quello incidentale.I ricorrenti principali hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti principali, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha deciso sulle domande originariamente proposte con l’opposizione allo stato passivo a norma dell’art.98 l.fall., vale a dire la richiesta di ammissione integrale del credito azionato in collocazione privilegiata, senza, tuttavia, considerare che, a seguito della definitiva omologazione del concordato fallimentare proposto, in qualità di assuntrice dei relativi obblighi, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., lo Studio associato aveva proceduto alla riassunzione del giudizio nei confronti di quest’ultima ed aveva modificato la domanda richiedendo espressamente la sua condanna al pagamento della somma residua di €. 28.842,70.

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti principali, lamentando la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, dopo aver ritenuto l’ammissibilità della domanda di pagamento proposta in sede di riassunzione, l’ha respinta nel merito sul rilievo, espresso senza motivazione, che la proposta di concordato prevedeva per i crediti chirografari, come quello dello studio, una soddisfazione nella misura del 43% dell’importo determinato all’esito del giudizio d’opposizione allo stato passivo, senza, tuttavia, considerare, come imposto dalla corretta interpretazione della clausola ii) della proposta di concordato, e cioè del senso letterale delle relative parole, della necessità di coordinare tutte le clausole e del comportamento complessivo delle partie della Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 buona fede; ne derivava, secondo tale censura, che l’assuntrice, attraverso la clausolainvocata, intendesse, in realtà, prevedere la soddisfazione nella percentuale del 100% del “credito vantato” nell’originaria istanza di ammissione al passivo e non del credito e del privilegio che sarebbe ro stat i riconosciut i all’esito delle decisioni assunte dal tribunale nei giudizi d’opposizione allo stato passivo, come, del resto, confermato dai fattidecisivi, il cui esame è stato del tutto omesso dal tribunale, che l’opponente non era stato invitato a partecipare alla votazione proprio perché considerato a tutti gli effetti privilegiato e che il curatore aveva versato allo studio associato somme ben superiori al 43% del credito ammesso, dunque non dubitando che nella somma ipotizzata come fabbisogno concordatario per il pagamento dei privilegiati fosse compresa anche la somma reclamata dall’opponentestudio.

4.3. Con il terzo motivo, dichiaratamente subordinato all’esito dei precedenti, i ricorrenti principali, lamentando la violazione del d.P.R. n. 645/1994 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio contabile, in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la correttezza della quantificazione del credito vantato dallo studio associato così come decisa dal giudice delegato in ragione della breve durata dell ’ incarico e della mancanza di benefici per l’azienda, senza, tuttavia, considerare che: - i fatti costitutivi della pretesa emergevano dall’istanza di ammissione al passivo e dai relativi allegati, come il contratto di prestazione d’opera professionale e la lettera esplicativa del 19/12/2009, che descrivono dettagliatamente Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 l’oggetto dell’incarico conferito allo studio dalla società poi fallita e la relativa durata, prevedono la quantificazione del relativo compenso con il rinvio alle tariffe professionali senza consentire la sua riduzione se non a discrezione del professionista e illustrano le prestazioni che sono state svolte nell’interesse della committente con i risultati conseguiti; -la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento della conformità alla tariffa professionale e al contratto delle parcelle redatte dai professionisti era tutt’altro che esplorativa ma basata su circostanze di fatto documentate.

4.4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la società controricorrente, lamentando la violazione dell’art. 98 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenutoammissibile la domanda con la quale gli opponenti in sede di riassunzione avevano chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo dovuto in caso di riconoscimento del privilegio vantato senza, tuttavia, considerare che tale domanda è volta, in realtà, all’adempimento contrattuale degli obblighi assunti con il concordato fallimentare e non integra, dunque, come invece ritenuto dal tribunale, la stessa controversia originata dall’opposizione allo stato passivo ed è, quindi, per la diversità della causa petendidedotta, inammissibile.

4.5. Il secondo motivo del ricorso principale, da esaminare prioritariamente, risulta inammissibile per molt eplici profili e, per il resto, infondato, con assorbimento del primo motivo e del ricorso incidentale.

4.6. I ricorrenti, infatti, non si confrontano realmente con il decreto che hanno impugnato: il quale, invero, per un verso, non si è in alcun modo pronunciato sulla questione dell’interpretazione della clausola ii) della proposta Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 concordataria così come prospettata dagli stessi (nel senso che, attraverso tale clausola, l’assuntrice intendeva, in realtà, obbligarsi al pagamento nella percentuale del 100% del “credito vantato” nell’originaria istanza di ammissione al passivo e non del credito e del privilegio quali sarebbero stati riconosciuti dal tribunale all’esito de i giudizi d ’ opposizione allo stato passivo pendenti), sicché ogni censura in diritto formulata al riguardo, in quanto nuovae postulante un accertamento in fatto, qual è l’interpretazione della clausola in questione, deve ritenersi del tutto inammissibile ( Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001); per altro verso, la pronuncia ha in sostanza ritenuto, con statuizioni rimaste prive di censura, che il credito vantato dallo Studio istante, essendo privo del privilegio invocato ed avendo, quindi, natura chirografaria, doveva essere soddisfatto dall’assuntrice nella misura prevista dalla clausola iv) della proposta di concordato, relativa appunto ai crediti chirografari oggetto di opposizione alla stato passivo ancora pendente, vale a direla percentuale del “43% del credito che verrà ammesso” al passivo dal tribunale all’esito, evidentemente, del relativo giudizio d’opposizione.

4.7. Il terzo motivo del ricorso principale è del pari infondato.

I ricorrenti, infatti, pur lamentando la violazione di norme di legge processuale e sostanziale, hanno, in sostanza, lamentato l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito,lì dove, in particolare, questi, diversamente dalle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il compenso vantato dallo Studio per le prestazioni d’opera professionale eseguite nell’interesse della committente poi fallita doveva essere determinato nella misura complessiva di €. 58.623,93.Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3

4.8. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, haritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dallo Studio istante (e cioè l’effettiva esecuzione delle prestazioni d’opera professionale così come previste nel contratto stipulato con la società poi fallita)e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine ad essi (ed, in particolare, a l tempo di effettivocompimento e all’utilità che le stesse avevano arrecato alla società committente) in modo nient ’ affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che “ la consulenza professionale svolta dagli opponenti”, quale emergevadalla documentazione prodotta, “si riferiva ad un periodo molto breve, decorrente dal 2.9.2008, ovvero dalla data di stipula del contatto di prestazione d’opera professionale, al 31.12.2008, termine finale di durata dell’incarico” ed ha, quindi, condiviso, “in ragione della durata breve dell’incarico, nonché dell’evidente assenza di benefici economici ricevuti”, il “ridimensionamento degli importi dovuti” agli stessi a titolo di compenso già deciso dal giudice delegato al fallimento.

4.9. E una volta affermato -come il tribunale ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere lo stesso del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, aventi carattere decisivo e risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) -che le prestazioni professionali svolte dallo Studio erano state eseguite per un breve periodo e non avevano arrecato alla committente evidenti benefici economici, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione del d.P.R. n. 645/1994 Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 e dell’art. 2697 c.c., la decisione che lo stesso tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè la determinazione del compenso conseguentemente maturato nella somma complessiva di €. 58.623,93, incontestatamente rientrante tra il minimo e il massimo previsto dalla tariffa professionale; ad essa, in effetti, il contratto aveva fatto testuale riferimento, con salvezza di un’eventuale decurtazione a discrezione del professionista,che avesse, cioè, consentito ad una riduzione del compenso al di sotto dei minimi tariffari, ferma restando, in difetto, la necessità di procedere, come ha fatto il tribunale, alla relativa determinazione in ragione dei limiti tariffari.

4.10. Questa Corte, al riguardo, ha ritenuto che: -in tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 636, comma 1°, ultima parte c.p.c., escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la funzione distabilire i limiti dell’autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri di liquidazione che, in mancanza (come nel caso di specie) di accordo (sull ’ esatta misura) , il giudice deve rispettare e non anche di attribuire al professionista l’unilaterale potestà di indicare il compenso dovuto e fissare, così, l’oggetto principale dell’obbligazione del proprio cliente (cfr. Cass. n. 29212 del 2019); - in tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, la determinazione degli onorari spettanti al professionista costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudiceche, se (com’è rimasto incontestato nel caso in esame) contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiedemotivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l’interessato Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 specifichi le singole voci dellatariffa, che assume essere state violate (Cass. n. 11583 del 2004); - q ualora si lamenti che la liquidazione degli onorari sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, la parte interessata ha l’onere (rimasto, però, nel caso in esame, inadempiuto) di indicare le singole voci della relativa tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il conseguente controllo in sede giudiziale, senza che siano necessarie ulteriori indagini (Cass. n. 270del 2006).

4.11. Né, del resto, può ravvisarsi una violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., che si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretendono i ricorrenti, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere (in ordine alla prova dei fatti costitutivi del credito nella misura in cui è stato azionato) ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018).

4.12. Con il quarto motivo, i ricorrenti principali, lamentando la violazione degli artt. 2, 4 e 5 del d.m. n. 55/2014 nonché dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 o, in subordine, n. 4, c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale li ha condannatial pagamento delle spese processuali, che, sulla base dello scaglione tabellare concernente le controversie di valore da €. 52.001,00 a €. 260.000,00 e dei relativi parametri medi, ha liquidato nella somma complessiva di €. 8.030,00, oltre accessori , senza Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 procedere, come avrebbe dovuto, alla compensazione delle spese alla luce della reciproca soccombenza e, in subordine, senza considerare che, alla luce della domanda proposta, il valore della controversia avrebbe dovuto essere determinato in €. 28.842,70 e che l’opposta non aveva depositato per la fase conclusionale alcuna difesa.

4.13. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui risulta articolato: - a fronte del completo rigetto dell ’ opposizione proposta dai ricorrenti, non è ravvisabile alcuna soccombenza reciproca delle parti: d’altra parte, com’è noto, il sindacato della Corte di cassazione i n tema di spese processuali, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa per cui, al di fuori (come nel caso in esame) di questa ipotesi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 24502 del 2017, la quale, in applicazione di tale principio, ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito di non compensare le spese di lite); -a fronte di una domanda di ammissione al passivo per la somma complessiva di €. 84.080,00, oltre accessori, in collocazione privilegiata, il valore della causa è stato correttamente collocato nello scaglione delle controversie di valore da €. 52.001,00 a €. 260.000,00: ed è noto che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto (com’è rimasto incontestato) tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 2022); - la fase conclusionale della controversia, per come risulta descritta dall’art. 4, comma 5, lett. d), del d.m. 55 cit., non implica, ai fini della maturazione del relativo compenso, solo il deposito di scritti conclusionali, comprendendo, tra l’altro, la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa.

5. Il ricorso principale è, dunque, infondato e dev’essere, come tale, respinto; il ricorso incidentale condizionato resta, per l’effetto, assorbito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, che liquida in €. 4.450,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel test

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18928-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. ALBERTO, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. SILVANO, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nonché personalmente il Dr. [OSCURATO:PERSONA] e il Dr. [OSCURATO:PERSONA], rappr e se ntat i e difes i da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dagli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il DECRETO n. 896/2020 del TRIBUNALE DI BRESCIAdepositatol’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26 / 10 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 lette le conclusioni rese dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il giudice delegato al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, dichiarato con sentenza del 4/3/2010,ha ammesso al passivo lo [OSCURATO:PERSONA] dr. Alberto, Carrozzo dr. [OSCURATO:PERSONA], Inverardi sr. [OSCURATO:PERSONA], Mombelli dr. Silvano, Zanni dr. [OSCURATO:PERSONA] per la somma di €. 58.623,93, in collocazione chirografaria. 1.2. Con ricorso del 23/7/2010, lo [OSCURATO:PERSONA] dr. Alberto, Carrozzo dr. [OSCURATO:PERSONA], Inverardi sr. [OSCURATO:PERSONA], Mombelli dr. Silvano, Zanni dr. [OSCURATO:PERSONA], nonché personalmente i due professionisti associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto opposizione ai sensi dell’art. 98 l.fall. deducendo di aver svolto, nell’interesse della società poi fallita, attività professionale di assistenza e consulenza contabile, fiscale ed economica, e di aver, per l’effetto, maturato il diritto ad un compenso pari a €. 75.000,00, oltre accessori, in ragione dell’attività svolta dal dr. Mombelli, e a€. 9.080,00, oltre accessori, in ragione dell ’ attività svolta dal dr. Carozzo. 1.3. Gli opponenti hanno, pertanto, chiesto di essere ammessi al passivo del fallimento per la somma complessiva di €. 84.080,00, oltre accessori, in collocazione privilegiata a norma dell’art. 2751 bisn. 2 c.c. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione si è costituito in giudizio contestando le ragioni dell’opposizione sul rilievo, tra l’altro, che la consulenza professionale della quale era richiesto il compenso si riferiva ad Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 un periodo assai breve, iniziato il 2/9/2008 e concluso il 31/12/2008, e che, a fronte dell’ammissione della società al concordato preventivo il 31/3/2009 e del suo successivo fallimento, nessun beneficio era derivato dalla consulenza prestata. 1.5. Il giudizio, in data 23/10/2019, è stato interrotto in conseguenza dell’omologazione del concordato fallimentare proposto, in qualità di assuntore, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.6. Gli opponenti, quindi, in data 18/12/2019, hanno provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.7. I ricorrenti, in particolare, in tale sede, dopo aver ribadito le censure d’illegittimità già avanzata nell’atto introduttivo, hanno dedotto che la proposta concordataria omologata prevedeva che i creditori privilegiati mobiliari per i quali pendeva il giudizio d’opposizione sarebbero stati soddisfatti nella percentuale del 100% ed hanno, quindi, chiesto la condanna della società assuntrice al pagamento della residua somma dovuta, pari ad €. 28.842,70, oltre accessori, detratti gli acconti ricevuti per €. 58.237,30. 1.8. Ha resistito la [OSCURATO:SOCIETA]., quale società che ha incorporato la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per atto di fusione del 31/12/2019, deducendo, in particolare, l’improcedibilità della domanda di condanna dell’assuntore al pagamento della somma residua asseritamente dovuta in quanto incompatibile con il limitato oggetto dell’opposizione allo stato passivo proposta ai sensi dell’art. 98 l.fall. e chiedendo, pertanto, l’integrale rigetto dell’opposizione. 2.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, all’esito di udienza innanzi al collegio, ha rigettato il ricorso.Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 2.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che in materia di compensi professionali il giudice,per determinarne la misuratra il minimo e il massivo della tariffa, deve tener conto dei “risultati conseguiti”, ha , innanzitutto, ritenuto: - “ la consulenzaprofessionale svolta dagli opponenti”, come emerge dalla documentazione prodotta, “si riferiva ad un periodo molto breve, decorrente dal 2.9.2008, ovvero dalla data di stipula del contatto di prestazione d’opera professionale, al 31.12.2008, termine finale di durata dell’incarico”; - la società committente, ammessa al concordato preventivo il 31/3/2009, è stata dichiarata fallita con sentenza del 4/3/2010; - è, dunque, legittimo il “ridimensionamento degli importi dovuti” “in ragione della durata breve dell’incarico, nonché dell’evidente assenza di benefici economici ricevuti, consider(at)o l’arresto operativo dell’attività aziendale con (l’)apertura delle procedure” indicate; - i ricorrenti, del resto, senza contestare specificatamente e provare “l’errore nel ridimensionamentodegli importi richiesti”, si sono limitati a produrre in giudizio solo “due note pro forma, ove vi è un’elencazione delle attività svolte senza indicazione del valore della pratica”, che avrebbe consentito di stabilire “il massimo e il minimo delle tariffe professionali di volta in volta richiamate”. 2.3. Il tribunale, quindi, esclusa l’ammissibilità della consulenza tecnica d’ufficio richiesta dai ricorrenti, in quanto meramente esplorativa, e fatte precisare le conclusioni, ha, in definitiva, ritenuto che, in assenza di elementi chiari e precisi per la corretta determinazione del compenso, il credito professionale doveva essere accertato “nei limiti di quanto già ammesso al passivo”. 2.4. Il tribunale, esclusa la legittimazione a proporre l’opposizione allo stato passivo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 Mombelli, i quali non avevano presentato la domanda di ammissione al passivo e non possono, pertanto, impugnare il provvedimento di rigetto di tale domanda, ha, poi,ritenuto che: -lo studio professionale ricorrente si era limitato a produrre “due note pro forma intestate allo Studio medesimo e un contratto d’opera professionale intercorso tra lo Studio associato e il [OSCURATO:SOCIETA]., ove all’art. 2 si specificava chiaramente che quest’ultimo conferiva al primo l’incarico per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e contabile”; - il ricorrente non aveva dimostrato che “il rapporto di prestazione d’opera professionale si fosse instaurato, esclusivamente e direttamente, tra i dott.ri Carozzo e Mombelli e la società fallita, emergendo invece dall’esame della complessiva documentazione prodotta che la collaborazione professionale avesse avuto, sostanzialmente, come referente lo Studio associato nel suo insieme, anziché, singolarmente, i suddetti professionisti”; - non è stato prodotto “ lo statuto dell’associazione professionale dal quale eventualmente inferire l’esistenza di accordi che, in deroga al modello normativo previsto dall’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 96/2001, prevedessero la cessione all’associazione dei crediti al compenso per la prestazione professionale svolta dai singoli associati, sì da ritenere la natura personale dell’opera prestata e, quindi, la natura privilegiata del credito corrispondente”. 2.5. Il tribunale, pertanto, esclusa l’ammissibilità delle prove richieste, ha ritenuto che: a) in mancanza di prove idonee a dimostrare la personalità delle prestazioni professionali in questione, il credito al relativo compenso dovesse essere riconosciuto in collocazione chirografaria; b)per un verso, era ammissibile la domanda con la quale lo Studio associato aveva, in sede di riassunzione, chiesto la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]., Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 società incorporante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., “successore a titolo particolare del diritto controverso”, al pagamento della somma residua di €. 28.842,70, oltre accessori, e, per altro verso e tuttavia , essa era infondat a nel merito. 2.6. Il tribunale, sul primo punto, ha affermato che, i n tema di riassunzione, da parte del creditore, del giudizio di opposizione interposto avverso la sentenza di rigetto della originaria domanda di insinuazione tardiva al passivo fallimentare, dopo la sua interruzione per effetto dell’omologazione del concordato fallimentare, la domanda con cui si chiede l’accertamento del credito verso il successore a titolo particolare del diritto controverso e la condanna dello stesso anche al pagamento di quanto dovuto, non riveste carattere di novità rispetto all’azione originariamente dedotta, trattandosi per entrambe di espressioni processuali diverse di un giudizio unico; infatti, anche l a insinuazione al passivo tende all’accertamento del credito e la sua deduzione in funzione esecutiva mira solo ad assicurarne, nel concorso con gli altri creditori, la collocazione utile. Così, l ’ omologa del concordato fallimentare importa, quale effetto proprio della interruzione del processo in cui era parte il curatore, il riacquisto della capacità processuale del successore a titolo particolare del diritto controverso, nei cui confronti appare ammissibile promuovere la prosecuzione della medesima controversia, non potendo assumersi una generale diversità di regime probatorio, caratteristica attinente ai soli giudizi che presuppongono la esistenza stessa di una procedura fallimentare e riguardano interessi propri della massa dei creditori e non del soggetto fallito.Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 2.7. Il tribunale, sul secondo punto, ha ritenuto che, in forza della clausola ii) della proposta concordataria, la [OSCURATO:SOCIETA]. è obbligata al pagamento del 100% ai creditori privilegiati per i quali pende opposizione, purché il loro privilegio sia accertato insede di opposizione allo stato passivo , e che tale clausola, riferendosi ai creditori privilegiati, non può trovare applicazione nel caso di specie, “per il qualeoccorre, invece, fare riferimento alla disposizione iv), che attiene ai creditori chirografari per i quali pende l’opposizione … rispetto ai quali [OSCURATO:SOCIETA]. si è obbligata a pagare il 43% del credito che verrà ammesso”. 2.8. In definitiva, il tribunale, sul rilievo che il credito doveva essere riconosciuto nei limiti di €. 58.623,93, in collocazione chirografaria, ha rigettato l’opposizione e ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che, sulla base dello scaglione tabellare concernente le controversie di valore da €. 52.001,00 a €. 260.000,00 e dei relativi parametri medi, ha liquidato nella somma complessiva di €. 8.030,00, oltre accessori. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] dr. Alberto, Carrozzo dr. [OSCURATO:PERSONA], Inverardi dr. [OSCURATO:PERSONA], Mombelli dr. Silvano, Zanni dr. [OSCURATO:PERSONA], nonché personalmente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno chiesto, per quattro motiv i , la cassazione del decreto. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , con controricorso notificato il 16/9/2020, ha resistito al ricorso e ha, a sua volta, proposto, per un motivo, ricorso incidentale condizionatoall’accoglimento, anche solo parziale, di uno dei motivi del ricorso principale. 3.3. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata in data 3/10/2023, ha chiesto il rigetto del ricorso principale con Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 assorbimento di quello incidentale.I ricorrenti principali hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti principali, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha deciso sulle domande originariamente proposte con l’opposizione allo stato passivo a norma dell’art.98 l.fall., vale a dire la richiesta di ammissione integrale del credito azionato in collocazione privilegiata, senza, tuttavia, considerare che, a seguito della definitiva omologazione del concordato fallimentare proposto, in qualità di assuntrice dei relativi obblighi, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., lo Studio associato aveva proceduto alla riassunzione del giudizio nei confronti di quest’ultima ed aveva modificato la domanda richiedendo espressamente la sua condanna al pagamento della somma residua di €. 28.842,70. 4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti principali, lamentando la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1370 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, dopo aver ritenuto l’ammissibilità della domanda di pagamento proposta in sede di riassunzione, l’ha respinta nel merito sul rilievo, espresso senza motivazione, che la proposta di concordato prevedeva per i crediti chirografari, come quello dello studio, una soddisfazione nella misura del 43% dell’importo determinato all’esito del giudizio d’opposizione allo stato passivo, senza, tuttavia, considerare, come imposto dalla corretta interpretazione della clausola ii) della proposta di concordato, e cioè del senso letterale delle relative parole, della necessità di coordinare tutte le clausole e del comportamento complessivo delle partie della Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 buona fede; ne derivava, secondo tale censura, che l’assuntrice, attraverso la clausolainvocata, intendesse, in realtà, prevedere la soddisfazione nella percentuale del 100% del “credito vantato” nell’originaria istanza di ammissione al passivo e non del credito e del privilegio che sarebbe ro stat i riconosciut i all’esito delle decisioni assunte dal tribunale nei giudizi d’opposizione allo stato passivo, come, del resto, confermato dai fattidecisivi, il cui esame è stato del tutto omesso dal tribunale, che l’opponente non era stato invitato a partecipare alla votazione proprio perché considerato a tutti gli effetti privilegiato e che il curatore aveva versato allo studio associato somme ben superiori al 43% del credito ammesso, dunque non dubitando che nella somma ipotizzata come fabbisogno concordatario per il pagamento dei privilegiati fosse compresa anche la somma reclamata dall’opponentestudio. 4.3. Con il terzo motivo, dichiaratamente subordinato all’esito dei precedenti, i ricorrenti principali, lamentando la violazione del d.P.R. n. 645/1994 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio contabile, in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la correttezza della quantificazione del credito vantato dallo studio associato così come decisa dal giudice delegato in ragione della breve durata dell ’ incarico e della mancanza di benefici per l’azienda, senza, tuttavia, considerare che: - i fatti costitutivi della pretesa emergevano dall’istanza di ammissione al passivo e dai relativi allegati, come il contratto di prestazione d’opera professionale e la lettera esplicativa del 19/12/2009, che descrivono dettagliatamente Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 l’oggetto dell’incarico conferito allo studio dalla società poi fallita e la relativa durata, prevedono la quantificazione del relativo compenso con il rinvio alle tariffe professionali senza consentire la sua riduzione se non a discrezione del professionista e illustrano le prestazioni che sono state svolte nell’interesse della committente con i risultati conseguiti; -la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio per l’accertamento della conformità alla tariffa professionale e al contratto delle parcelle redatte dai professionisti era tutt’altro che esplorativa ma basata su circostanze di fatto documentate. 4.4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, la società controricorrente, lamentando la violazione dell’art. 98 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenutoammissibile la domanda con la quale gli opponenti in sede di riassunzione avevano chiesto la condanna della [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo dovuto in caso di riconoscimento del privilegio vantato senza, tuttavia, considerare che tale domanda è volta, in realtà, all’adempimento contrattuale degli obblighi assunti con il concordato fallimentare e non integra, dunque, come invece ritenuto dal tribunale, la stessa controversia originata dall’opposizione allo stato passivo ed è, quindi, per la diversità della causa petendidedotta, inammissibile. 4.5. Il secondo motivo del ricorso principale, da esaminare prioritariamente, risulta inammissibile per molt eplici profili e, per il resto, infondato, con assorbimento del primo motivo e del ricorso incidentale. 4.6. I ricorrenti, infatti, non si confrontano realmente con il decreto che hanno impugnato: il quale, invero, per un verso, non si è in alcun modo pronunciato sulla questione dell’interpretazione della clausola ii) della proposta Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 concordataria così come prospettata dagli stessi (nel senso che, attraverso tale clausola, l’assuntrice intendeva, in realtà, obbligarsi al pagamento nella percentuale del 100% del “credito vantato” nell’originaria istanza di ammissione al passivo e non del credito e del privilegio quali sarebbero stati riconosciuti dal tribunale all’esito de i giudizi d ’ opposizione allo stato passivo pendenti), sicché ogni censura in diritto formulata al riguardo, in quanto nuovae postulante un accertamento in fatto, qual è l’interpretazione della clausola in questione, deve ritenersi del tutto inammissibile ( Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n. 2967 del 2001); per altro verso, la pronuncia ha in sostanza ritenuto, con statuizioni rimaste prive di censura, che il credito vantato dallo Studio istante, essendo privo del privilegio invocato ed avendo, quindi, natura chirografaria, doveva essere soddisfatto dall’assuntrice nella misura prevista dalla clausola iv) della proposta di concordato, relativa appunto ai crediti chirografari oggetto di opposizione alla stato passivo ancora pendente, vale a direla percentuale del “43% del credito che verrà ammesso” al passivo dal tribunale all’esito, evidentemente, del relativo giudizio d’opposizione. 4.7. Il terzo motivo del ricorso principale è del pari infondato. I ricorrenti, infatti, pur lamentando la violazione di norme di legge processuale e sostanziale, hanno, in sostanza, lamentato l’erronearicognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito,lì dove, in particolare, questi, diversamente dalle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il compenso vantato dallo Studio per le prestazioni d’opera professionale eseguite nell’interesse della committente poi fallita doveva essere determinato nella misura complessiva di €. 58.623,93.Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 4.8. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, haritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dallo Studio istante (e cioè l’effettiva esecuzione delle prestazioni d’opera professionale così come previste nel contratto stipulato con la società poi fallita)e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine ad essi (ed, in particolare, a l tempo di effettivocompimento e all’utilità che le stesse avevano arrecato alla società committente) in modo nient ’ affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che “ la consulenza professionale svolta dagli opponenti”, quale emergevadalla documentazione prodotta, “si riferiva ad un periodo molto breve, decorrente dal 2.9.2008, ovvero dalla data di stipula del contatto di prestazione d’opera professionale, al 31.12.2008, termine finale di durata dell’incarico” ed ha, quindi, condiviso, “in ragione della durata breve dell’incarico, nonché dell’evidente assenza di benefici economici ricevuti”, il “ridimensionamento degli importi dovuti” agli stessi a titolo di compenso già deciso dal giudice delegato al fallimento. 4.9. E una volta affermato -come il tribunale ha ritenuto senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere lo stesso del tutto omesso l’esame di uno o più fatti storici controversi, principali o secondari, aventi carattere decisivo e risultanti dal testo della sentenza stessa o dagli atti processuali (e doverosamente esposti in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1°, n. 6, e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c.) -che le prestazioni professionali svolte dallo Studio erano state eseguite per un breve periodo e non avevano arrecato alla committente evidenti benefici economici, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione del d.P.R. n. 645/1994 Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 e dell’art. 2697 c.c., la decisione che lo stesso tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè la determinazione del compenso conseguentemente maturato nella somma complessiva di €. 58.623,93, incontestatamente rientrante tra il minimo e il massimo previsto dalla tariffa professionale; ad essa, in effetti, il contratto aveva fatto testuale riferimento, con salvezza di un’eventuale decurtazione a discrezione del professionista,che avesse, cioè, consentito ad una riduzione del compenso al di sotto dei minimi tariffari, ferma restando, in difetto, la necessità di procedere, come ha fatto il tribunale, alla relativa determinazione in ragione dei limiti tariffari. 4.10. Questa Corte, al riguardo, ha ritenuto che: -in tema di compenso del professionista, le tariffe obbligatorie che, ai sensi degli artt. 2233 c.c. e 636, comma 1°, ultima parte c.p.c., escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi sono solo quelle fisse e non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno la funzione distabilire i limiti dell’autonomia privata nella determinazione del compenso dettando anche i criteri di liquidazione che, in mancanza (come nel caso di specie) di accordo (sull ’ esatta misura) , il giudice deve rispettare e non anche di attribuire al professionista l’unilaterale potestà di indicare il compenso dovuto e fissare, così, l’oggetto principale dell’obbligazione del proprio cliente (cfr. Cass. n. 29212 del 2019); - in tema di compensi per lo svolgimento di attività professionale, la determinazione degli onorari spettanti al professionista costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudiceche, se (com’è rimasto incontestato nel caso in esame) contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiedemotivazione specifica e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando l’interessato Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 specifichi le singole voci dellatariffa, che assume essere state violate (Cass. n. 11583 del 2004); - q ualora si lamenti che la liquidazione degli onorari sia stata effettuata in misura superiore al massimo o inferiore al minimo stabilito dalla tariffa, la parte interessata ha l’onere (rimasto, però, nel caso in esame, inadempiuto) di indicare le singole voci della relativa tabella professionale dalle quali risulti il vizio per consentire il conseguente controllo in sede giudiziale, senza che siano necessarie ulteriori indagini (Cass. n. 270del 2006). 4.11. Né, del resto, può ravvisarsi una violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., che si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma: non anche quando, come invece pretendono i ricorrenti, la censura abbia avuto ad oggetto la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, lì dove ha ritenuto (in ipotesi erroneamente) assolto (o non assolto) tale onere (in ordine alla prova dei fatti costitutivi del credito nella misura in cui è stato azionato) ad opera della parte che ne era gravata in forza della predetta norma, che è sindacabile, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018). 4.12. Con il quarto motivo, i ricorrenti principali, lamentando la violazione degli artt. 2, 4 e 5 del d.m. n. 55/2014 nonché dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 o, in subordine, n. 4, c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale li ha condannatial pagamento delle spese processuali, che, sulla base dello scaglione tabellare concernente le controversie di valore da €. 52.001,00 a €. 260.000,00 e dei relativi parametri medi, ha liquidato nella somma complessiva di €. 8.030,00, oltre accessori , senza Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 procedere, come avrebbe dovuto, alla compensazione delle spese alla luce della reciproca soccombenza e, in subordine, senza considerare che, alla luce della domanda proposta, il valore della controversia avrebbe dovuto essere determinato in €. 28.842,70 e che l’opposta non aveva depositato per la fase conclusionale alcuna difesa. 4.13. Il motivo è infondato in tutte le censure in cui risulta articolato: - a fronte del completo rigetto dell ’ opposizione proposta dai ricorrenti, non è ravvisabile alcuna soccombenza reciproca delle parti: d’altra parte, com’è noto, il sindacato della Corte di cassazione i n tema di spese processuali, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa per cui, al di fuori (come nel caso in esame) di questa ipotesi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 24502 del 2017, la quale, in applicazione di tale principio, ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito di non compensare le spese di lite); -a fronte di una domanda di ammissione al passivo per la somma complessiva di €. 84.080,00, oltre accessori, in collocazione privilegiata, il valore della causa è stato correttamente collocato nello scaglione delle controversie di valore da €. 52.001,00 a €. 260.000,00: ed è noto che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55/2014, l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto (com’è rimasto incontestato) tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati Ric. 2020n.18928 - Sez. 1 - CC del 26 ottobre 20 2 3 tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso (Cass. n. 14198 del 2022); - la fase conclusionale della controversia, per come risulta descritta dall’art. 4, comma 5, lett. d), del d.m. 55 cit., non implica, ai fini della maturazione del relativo compenso, solo il deposito di scritti conclusionali, comprendendo, tra l’altro, la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa. 5. Il ricorso principale è, dunque, infondato e dev’essere, come tale, respinto; il ricorso incidentale condizionato resta, per l’effetto, assorbito. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti principali al pagamento in favore della controricorrente delle spese di lite, che liquida in €. 4.450,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dàatto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel test
Decreto Cassazione n. 31074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris