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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 21845/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21083-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.[OSCURATO:PERSONA] 115, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE di POMEZIA; - intimato - avverso la sentenza n. 414/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Roma, adita dal Comune di Pomezia, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva accolto in parte il ricorso proposto nei confronti dell'ente territoriale da [OSCURATO:PERSONA] e, accertata l'illegittimità del trasferimento dal settore [OSCURATO:PERSONA] - Urbanistica al settore [OSCURATO:PERSONA] e Cultura, aveva condannato il Comune a ricollocare il ricorrente nell'ufficio di provenienza e a corrispondere allo stesso, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, la somma di euro 20.000,00;

2. il giudice d'appello, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto sufficiente per respingere la domanda risarc:itoria la generi cita delle allegazioni contenute, quanto al pregiudizio subito, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il Francioni aveva chiesto il risarcimento del danno professionale senza neppure indicare quali fossero le capacità perdute e senza specificare gli effetti del demansionamento sulla propria vita sociale e di relazione ovvero sulla propria immagine professionale;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese il Comune di Pomezia, rimasto intimato;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ., «omesso esame dell'allegata e comprovata lesione della professionalità del ricorrente; omesso esame fatti storici decisivi e documentati» e addebita alla Corte territoriale di non avere valutato la circostanza decisiva rappresentata dalla mancata partecipazione alla procedura selettiva per l'assegnazione della posizione organizzativa presso il settore urbanistica, partecipazione impedita dal trasferimento, poi rivelatosi illegittimo;

1.1. il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, da un lato, nelle premesse dà atto del fatto storico sopra specificato e, dall'altro, ritiene generiche e non specifiche le circostanze allegate per dimostrare il danno alla professionalità;

1.2. il Francioni richiama, poi, le deposizioni testimoniali dalle quali era emersa la lesione della dignità professionale perché era stata dimostrata la condizione di inattività del dipendente; Ric. 2020 n. 21083 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -2-

1.3. sostiene, infine, che il pregiudizio subito per effetto del demansionamento può essere dimostrato anche ricorrendo alla prova di tipo presuntivo e, quindi, valorizzando qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata della dequalificazione, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta;

2. il ricorso è inammissibile perché nella sostanza contesta la valutazione, riservata al giudice del merito, espressa dalla Corte d'appello in merito alla specificità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo;

2.1. le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 34476/2019 hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012 e, rinviando a Cass.

S.U. n. 8053/2014, Cass.

S.U. n. 9558/2018, Cass.

S.U. n. 33679/2018, hanno evidenziato che: a) il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; b) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; d) nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quarto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e) tale anomalia si esaurisce nella mancanza' assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunqiue rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione; Ric. 2020 n. 21083 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -3-

2.2. quest'ultimo vizio, non riconducibile al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., va denunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 e 360 n. 4 cod. proc. civ. ed è ravvisabile solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano tali da indurre la mancanza di un requisito essenziale della decisione;

2.3. nella fattispecie la critica mossa alla sentenza impugnata non è sussumibile nel vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sia perché il fatto storico del quale si lamenta l'omesso esame non è stato del tutto trascurato dalla Corte territoriale, che della circostanza ha dato atto a pag. 2 della motivazione, sia in quanto si tratta di fatto in sé privo di decisività ai fini della dimostrazione delle chances perdute;

2.4. questa Corte, infatti, da tempo ha affermato che in tema di risarcimento del danno da perdita di chance incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenimento del bene della vita rivendicato (Cass.

S.U. n. 21678/2013) e pertanto il pregiudizio non può essere fatto discendere solo dalla mancata partecipazione alla procedura selettiva ove manchino allegazioni di ulteriori elementi di fatto ( titoli posseduti, comparazione con gli altri partecipanti alla procedura) dai quali si possa desumere che la partecipazione stessa avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire il risultato utile;

2.5. quanto, poi, al vizio motivazionale, erroneamente denunciato ex n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., va detto che il ricorso non fa cenno alla nullità della sentenza impugnata che sarebbe derivata dall'asserita c:arenza di requisito essenziale;

2.6. si deve, poi, aggiungere che le affermazioni che si leggono nella sentenza impugnata, riassunte nello storico di lite, lungi dall'essere inconciliabili fra loro, seguono un percorso argomentativo coerente che, ove ritenuto erroneo, doveva essere censurato in questa sede mediante la denuncia degli errores in procedendo o in iudicando nei quali sarebbe incorso il giudice d'appello, non già attraverso la deduzione di un inesistente vizio motivazionale;

3. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e pertanto occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. Ric. 2020 n. 21083 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -4- 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente;

4. la mancata costituzione del Comune di Ponnezia, rimasto intimato, esime dal provvedere sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21083-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, CIRC.[OSCURATO:PERSONA] 115, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE di POMEZIA; - intimato - avverso la sentenza n. 414/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma, adita dal Comune di Pomezia, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva accolto in parte il ricorso proposto nei confronti dell'ente territoriale da [OSCURATO:PERSONA] e, accertata l'illegittimità del trasferimento dal settore [OSCURATO:PERSONA] - Urbanistica al settore [OSCURATO:PERSONA] e Cultura, aveva condannato il Comune a ricollocare il ricorrente nell'ufficio di provenienza e a corrispondere allo stesso, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, la somma di euro 20.000,00; 2. il giudice d'appello, per quel che rileva in questa sede, ha ritenuto sufficiente per respingere la domanda risarc:itoria la generi cita delle allegazioni contenute, quanto al pregiudizio subito, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, richiamata giurisprudenza di questa Corte, ha evidenziato che il Francioni aveva chiesto il risarcimento del danno professionale senza neppure indicare quali fossero le capacità perdute e senza specificare gli effetti del demansionamento sulla propria vita sociale e di relazione ovvero sulla propria immagine professionale; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, al quale non ha opposto difese il Comune di Pomezia, rimasto intimato; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ., «omesso esame dell'allegata e comprovata lesione della professionalità del ricorrente; omesso esame fatti storici decisivi e documentati» e addebita alla Corte territoriale di non avere valutato la circostanza decisiva rappresentata dalla mancata partecipazione alla procedura selettiva per l'assegnazione della posizione organizzativa presso il settore urbanistica, partecipazione impedita dal trasferimento, poi rivelatosi illegittimo; 1.1. il ricorrente evidenzia la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che, da un lato, nelle premesse dà atto del fatto storico sopra specificato e, dall'altro, ritiene generiche e non specifiche le circostanze allegate per dimostrare il danno alla professionalità; 1.2. il Francioni richiama, poi, le deposizioni testimoniali dalle quali era emersa la lesione della dignità professionale perché era stata dimostrata la condizione di inattività del dipendente; Ric. 2020 n. 21083 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- 1.3. sostiene, infine, che il pregiudizio subito per effetto del demansionamento può essere dimostrato anche ricorrendo alla prova di tipo presuntivo e, quindi, valorizzando qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata della dequalificazione, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta; 2. il ricorso è inammissibile perché nella sostanza contesta la valutazione, riservata al giudice del merito, espressa dalla Corte d'appello in merito alla specificità delle allegazioni contenute nell'atto introduttivo; 2.1. le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 34476/2019 hanno riassunto i principi, ormai consolidati, affermati in relazione alla riformulazione dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012 e, rinviando a Cass. S.U. n. 8053/2014, Cass. S.U. n. 9558/2018, Cass. S.U. n. 33679/2018, hanno evidenziato che: a) il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; b) l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; c) neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma; d) nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quarto attiene all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; e) tale anomalia si esaurisce nella mancanza' assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunqiue rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione; Ric. 2020 n. 21083 sez. ML - ud. 20-01-2022 -3- 2.2. quest'ultimo vizio, non riconducibile al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., va denunciato ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 e 360 n. 4 cod. proc. civ. ed è ravvisabile solo qualora la carenza o la contraddittorietà siano tali da indurre la mancanza di un requisito essenziale della decisione; 2.3. nella fattispecie la critica mossa alla sentenza impugnata non è sussumibile nel vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sia perché il fatto storico del quale si lamenta l'omesso esame non è stato del tutto trascurato dalla Corte territoriale, che della circostanza ha dato atto a pag. 2 della motivazione, sia in quanto si tratta di fatto in sé privo di decisività ai fini della dimostrazione delle chances perdute; 2.4. questa Corte, infatti, da tempo ha affermato che in tema di risarcimento del danno da perdita di chance incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenimento del bene della vita rivendicato (Cass. S.U. n. 21678/2013) e pertanto il pregiudizio non può essere fatto discendere solo dalla mancata partecipazione alla procedura selettiva ove manchino allegazioni di ulteriori elementi di fatto ( titoli posseduti, comparazione con gli altri partecipanti alla procedura) dai quali si possa desumere che la partecipazione stessa avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire il risultato utile; 2.5. quanto, poi, al vizio motivazionale, erroneamente denunciato ex n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., va detto che il ricorso non fa cenno alla nullità della sentenza impugnata che sarebbe derivata dall'asserita c:arenza di requisito essenziale; 2.6. si deve, poi, aggiungere che le affermazioni che si leggono nella sentenza impugnata, riassunte nello storico di lite, lungi dall'essere inconciliabili fra loro, seguono un percorso argomentativo coerente che, ove ritenuto erroneo, doveva essere censurato in questa sede mediante la denuncia degli errores in procedendo o in iudicando nei quali sarebbe incorso il giudice d'appello, non già attraverso la deduzione di un inesistente vizio motivazionale; 3. in via conclusiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e pertanto occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. Ric. 2020 n. 21083 sez. ML - ud. 20-01-2022 -4- 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente; 4. la mancata costituzione del Comune di Ponnezia, rimasto intimato, esime dal provvedere sul regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
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