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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 33122/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LIBERTA' di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il G.I.P. del Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 28 gennaio 2026,ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare personale degliarresti domiciliari avanzata, tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],indagata per il reato di cui agli att. 117 e 479 cod. pen., in relazione all’art. 472,comma secondo, cod. pen. perché, in concorso morale e materiale con GiuseppeGiglione, quale titolare dell’Agenzia di affari di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], qualeispettrice della [OSCURATO:PERSONA] locale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, pubblicoufficiale, «formando quest’ultima un atto nell’esercizio delle sue funzioni e,segnatamente, l’atto di accertamento della residenza anagrafica, attestavano,contrariamente al verso, di aver accertato che tre cittadini brasiliani clienti diGiglione […] risiedevano a [OSCURATO:PERSONA], via Triste, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non sirecava personalmente al predetto civico a eseguire la verifica [essendo in quelmomento impegnata ad effettuare rilievi su un incidente stradale], ma siaccordava con il predetto [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse quest’ultimo a raggiungerla sulluogo dell’incidente, al fine di mostrare i suoi clienti e procedere alla validazionedel controllo a loro carico. [OSCURATO:PERSONA] (AG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (capo 2).1.1.

Ha interposto appello il Pubblico Ministero che, quanto alla posizione diTallarita (motivo 4):- a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza esclusi dalG.I.P., ha richiamato l’informativa di p.g. (e segnatamente il cap. 3.3 “I rapportidi [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] locale delComune di [OSCURATO:PERSONA], e il falso controllo di residenza del 13 ottobre2023”) ove sono compendiate le risultanze intercettative e documentali (cfr.l’ispettrice non si è mai recata all’indirizzo dove i cittadini e le cittadine brasilianeavevano indicato la propria residenza e non ha effettuato alcuna verificaanagrafica; nondimeno, in tutti e tre i casi contestati ella ha firmato un atto diaccertamento nella veste di pubblico ufficiale destinato all’ufficiale di anagrafeche, a sua volta, ha operato la registrazione avente indubbio valore di attofidefaciente;- sulle esigenze cautelari, ha ribadito la sussistenza del pericolo direiterazione di reati della stessa specie, sottolineando che tutti i pubblici ufficialicoinvolti avevano mostrato una propensione a ricevere compensi indebiti anchedi scarso valore e che si trovavano ancora in servizio, ha domandato, quindi, cheall’indagata venisse applicata la misura cautelare domiciliare già richiesta.1.2.

Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale del riesame di Palermo, inparziale accoglimento dell’appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato aMaria [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio delpubblico ufficio per la durata di mesi sei.Il Tribunale dalla complessiva valutazione degli elementi intercettativi edocumentali emersi nel corso delle indagini ha ravvisato la sussistenza dei graviindizi di colpevolezza per avere l’indagata, agendo in concorso con il coindagatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], effettivamente dato atto di aver svolto i controlli legati alladichiarazione di residenza di tre clienti brasiliani a [OSCURATO:PERSONA]: richiamandole conversazioni telefoniche intercettate ha ricostruito il comportamentodell’ispettrice che ha dapprima inviato [OSCURATO:PERSONA] a radunare i suoi clienti affinchéla raggiungessero in ufficio, comunicando poi allo stesso di trovarsi impegnata instrada a causa di un incidente stradale ed invitandolo comunque a raggiungerla,in modo che potesse vedere i suoi clienti anche da lontano; richiamando lerisultanze dalla banca dati dell’agenzia delle entrate e le altre verifichedocumentali ha poi rilevato che in relazione a tre clienti di [OSCURATO:PERSONA] di nazionalitàbrasiliana era presente in atti l’attestazione dell’accertamento anagraficoformalizzato il 13 ottobre 2023 dall’ispettrice [OSCURATO:PERSONA], ossia lo stesso giorno incui la stessa aveva proceduto ai rilievi di un sinistro stradale assieme ad altracollega.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto che «lafacile e pronta disponibilità mostrata dall’indagata nel compimento della condottadelittuosa faccia trapelare una sicura disinvoltura che esclude la meraoccasionalità della condotta cui si riconnette il rischio di reiterazione di reati dellastessa specie né il fatto si colloca […] in un’epoca talmente remota da escluderel’attualità del pericolo» (pag. 5).2.

Per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe propone ricorso percassazione l’indagata, tramite difensore abilitato, affidato a tre motivi, di seguitosintetizzati negli stretti limiti necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge in relazione agliartt. 274, lett. c), 275, comma 3, e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. permancata applicazione del criterio normativo del “tempo trascorso” e vizio dimotivazione apparente in ordine il giudizio di concretezza e attualità del pericolodi reiterazione del reato.Il fatto contestato alla ricorrente risale al 13 ottobre 2023 mentrel’ordinanza applicativa della misura cautelare è stata emessa dal Tribunale delriesame il 12 marzo 2026, a distanza di oltre due anni e quattro mesi: a fronte diun così significativo lasso temporale, il Collegio de libertate aveva l’obbligogiuridico – imposto dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed invece del tuttopretermesso – di tenere conto di tale circostanza, fornendo una motivazionerafforzata sulla persistente attualità del pericolo di reiterazione; motivazione – sidenuncia – del tutto inesistente essendo stata affidata ad una mera clausola distile («…né il fatto si colloca in un’epoca talmente remota da escludere l’attualitàdel pericolo…»), tanto più che lo stesso Tribunale, nel disporre la misurainterdittiva (in luogo della misura domiciliare richiesta dal P.M.) abbiariconosciuto lo stato di incensuratezza dell’indagata, il che, unitamente alnotevole lasso temporale intercorso, avrebbe dovuto imporre una valutazione disegno diametralmente opposto.Il Tribunale – lamenta la ricorrente – ha altresì omesso di motivare in ordineall’attualità, specificità e concretezza del pericolo: il giudizio negativo èinteramente affidato a clausole di stile che descrivono le modalità della condottaascritta, trasformando la valutazione del pericolo in un inammissibileautomatismo derivante dalla natura stessa dell’illecito; il pericolo di commetterereati in futuro è desunto dalla “disinvoltura” con cui è stato commesso il reato inpassato mentre manca l’indicazione di qualsiasi elemento attuale specifico chepossa fondare un giudizio di concretezza e soprattutto di attualità del periculumlibertatis.2.2.

Con il secondo motivo viene denunziato il difetto di motivazione inmerito alla determinazione del quantum della misura interdittiva applicata nellamisura di mesi sei dal Tribunale, il quale peraltro ha omesso di esplicitare leragioni per cui ha ritenuto congrua e proporzionata una sospensionedall’esercizio del pubblico ufficio per tale durata, che contrasta conl’incensuratezza dell’indagata, pure contraddittoriamente valorizzata dallo stessoTribunale nella scelta della misura (ma non considerata ai fini dei una minoredurata).2.3.

Con il terzo motivo si contesta, in punto di gravità indiziaria, il vizio diviolazione di legge in relazione all’art. 479 cod. pen. per erronea qualificazionegiuridica del fatto.Il Tribunale ha erroneamente qualificato come falsa un’attestazione che, allaluce della stessa narrazione contenuta nel provvedimento impugnato, nonpresenza il carattere della immutatio veri, e ha confuso il piano dellairregolarità/illegittimità della procedura amministrativa, al più ravvisabile nellaspecie, con quello della falsità contenutistica dell’atto pubblico, che costituiscel’elemento materiale del reato contestato.Dalla stessa sequenza fattuale accertata dal Tribunale emerge che un’attivitàdi “accertamento”, per quanto irrituale o superficiale, è stata effettivamentecompiuta nella data in contestazione, poiché l’indagata “da lontano” ha compiutouna verifica visiva dei richiedenti cittadini brasiliani, sicché la mera irregolaritàdella procedura o la sua non conformità ai regolamenti interni, sebbene possanorilevare sul piano disciplinare, non sono sufficienti ad integrare l’elementomateriale del reato di falso in contestazione, che richiede una radicale alterazionedella verità fattuale.3.

Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, NicolaLettieri, ha chiesto il rigetto del ricorso.4.

Il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in vista dell’odiernaudienza camerale ha trasmesso in data 28 agosto 2026 conclusioni scritte in cuiha insisto per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.2.

Il terzo motivo di ricorso – da esaminare logicamente per primo, inquanto attiene al requisito della gravità indiziaria in relazione al delitto di falso in2.1.

La ricorrente contesta, nella sostanza, la natura di atto pubblicodell’attestazione resa dall’indagata, quale pubblico ufficiale, «senza averaccertato in modo regolare e specifico la residenza dei […] cittadini brasiliani»(pag. 4 ord. imp.) risultati essere clienti del coindagato (determinatore) [OSCURATO:PERSONA].A fondamento delle censure svolte, la difesa della ricorrente assume cheun’attività di “accertamento”, per quanto irrituale o superficiale, è stataeffettivamente compiuta dalla ricorrente nella data in contestazione, sicché il suooperato, per quanto irrituale, non può tacciarsi di falsità ideologica.2.2.

La tesi difensiva è manifestamente infondata.2.2.1.

È opportuno ricordare che le Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n.15983 del 11/04/2006, Sepe, Rv. 233423-01) hanno puntualizzato che ogni attoredatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, è attopubblico e, quindi, tali sono quelli, formati dal pubblico ufficiale nell’eserciziodelle funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza edaventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.2.2.2.

Secondo la giurisprudenza penale di questa Corte, poi, il concetto didall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto idocumenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anchegli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, quali gli atti diimpulso di procedimenti amministrativi, indipendentemente dalla circostanza cheil loro contenuto sia integralmente recepito nell'atto finale del pubblico ufficiale one costituisca mero presupposto implicito necessario (Sez. 6, n. 13031 del11/03/2026, Incalza, Rv. 289751-01: in applicazione del principio, la Corte haritenuto immune da censure la decisone che aveva attribuito natura di attopubblico alla relazione di servizio redatta, su richiesta del superiore gerarchico,da alcuni agenti di polizia, per documentare lo svolgimento di un interventoconcretamente eseguito; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780-02; Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007-01; Sez. 5, n.37880 del 08/09/2021, Musso, Rv. 282028-01; Sez. 5, n. 15901 del15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041-01).2.2.3.

In generale, costituiscono atti pubblici non solo quelli redatti da unpubblico ufficiale (o dai soggetti che rivestano le qualifiche soggettive di cuiall'art. 493 cod. pen.), ma anche quelli aventi l’attitudine ad assumere rilevanzagiuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (ex multis,v.

Sez. 5, n. Sez. 6, n. 13031 del 11/03/2026, cit.; Sez. 5, n. 9358 del24/04/1998, Tisato, Rv. 211440-01, nonché Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021,cit.; nel senso che tali sono state ritenute le autocertificazioni del privato redatteai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da considerarsicome rese a pubblico ufficiale: Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, cit.): comereiteratamente chiarito da questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto dicui all'art. 479 cod. pen. costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati adassolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti edimmediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atticd. interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo,offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocanonel contesto di un complesso iter – conforme o meno allo schema tipico –ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez.5, n. 8198 del 05/11/2025, dep. 2026, Pennisi, Rv. 289591-01, in motiv. § 2.2.;Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, PG in proc.

Duca, Rv. 287780-02; Sez. 5, n.11914 del 15/11/2019, Bardini, Rv. 278955; Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019,P.M. in proc.

Carta, Rv. 277092-01; cfr. anche Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013,Budetta, Rv. 258952-01; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, Camera, Rv.25438801; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini e altro, Rv. 249858-01; Sez.5, n. 7636 del 12/12/2006, Fiorentino, Rv. 236515-01).2.2.4.

In applicazione di tali principi, la giurisprudenza penale di legittimità:- ha ritenuto atto pubblico fidefacente il (falso) verbale di operazionicompiute da parte di un militare della Guardia di finanza, in quanto, pur seinterno all’amministrazione, è destinato a provare le attività svolte dal pubblicoufficiale nell’esercizio di una sua speciale potestà documentatrice, conpresunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l’accoglimento della quereladi falso o con sentenza penale, al fine di assicurarne l’eventuale successivaverifica (Sez. 5, n. 8198 del 05/11/2025, dep. 2026, cit., Rv. 289591-01);- ha riconosciuto natura di atto pubblico al verbale redatto dallacommissione esaminatrice della procedura per il conferimento di incarico didirettore responsabile di struttura complessa di un'azienda ospedaliera,ideologicamente falso nella parte in cui aveva attestato il regolare svolgimentodelle operazioni di esame (Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, cit.);- ha ritenuto configurabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico nellacondotta del funzionario incaricato alla verifica preliminare delle istanzepresentate per l'ottenimento del permesso di soggiorno, che appone a marginedella richiesta, priva dei necessari requisiti, la dicitura manoscritta “ok”,inserisce nella sequenza procedimentale quale necessario presupposto degli attisuccessivi finalizzati al rilascio del permesso medesimo (Sez. 5, n. 11914 del15/11/2019, Bardini, cit.);- ha affermato che la relazione di servizio redatta dal pubblico ufficiale è attopubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso dei fatti che siano cadutisotto la percezione diretta dell’autore o che siano dallo stesso riferiti, nonchédell'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni, sicché integra il reato difalso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico la relazione concui quest’ultimo attesti fatti oggettivamente in contrasto con la realtà storicadella vicenda narrata (Sez. 5, n. 50082 del 29/09/2017, P.G. in proc.

Spada ealtro, Rv. 271625-01; Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi e altri, Rv.253543; Sez. 5, n. 48252 del 15/01/2010, Bassi e altro, Rv. 246157-01); inparticolare, si è ritenuto atto pubblico la relazione di servizio che attestifalsamente la presenza dell’agente di polizia ad un servizio di ordine pubblicofuori sede, funzionale a conseguire l’indennità di straordinario (Sez. 5, n. 5079del 10/01/2020, Cosimati, Rv. 278739), ovvero che attesti falsamente l'uso daparte del pubblico ufficiale del mezzo di servizio per finalità istituzionali in luogodi quelle private (Sez. 5, n. 11928 del 26/02/2025, Muto, Rv. 287749-01).In fattispecie analoghe a quelle qui al vaglio:- ha ritenuto l’iscrizione, nel registro anagrafico di un Comune, da parte delpubblico ufficiale preposto, del nominativo di cittadini stranieri (nella specie,brasiliani) richiedenti il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 1 dellalegge 5 febbraio 1992, n. 91, integrante il delitto di falsità ideologica in attopubblico ex art. 479 cod. pen., perché in tal modo si attesta, contrariamente alvero, la residenza degli stessi nel territorio comunale (Sez. 5, n. 882 del4/12/2025, dep. 2026, Belfiore, Rv. 289179-01);- ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 476 cod. pen. nellaredazione documentazione anagrafica (verbale di accertamento per iscrizioneanagrafica) attestante la residenza di un cittadino albanese (in realtà latitante)presso un determinato alloggio (Sez. 5, n. 44711 del 17/11/2005, Grieco, nonmass.);- ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. nellaredazione di falsa documentazione di convivenza anagrafica presso unadeterminata residenza con soggetto detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord.pen. con conseguente induzione in errore (artt. 48, 480 cod. pen.) delcompetente ufficiale di anagrafe (Sez. 5, n. 22932 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] ealtri, non mass.).2.3.

Di questi principi giurisprudenziali, sia pure non evocandoli, ha fattobuon governo il Tribunale del riesame di Palermo nel ravvisare la gravitàindiziaria, a carico della ricorrente, in ordine al reato di cui all’art. 479 cod. pen.(in relazione all’art. 476, comma secondo, cod. pen.: circostanza aggravante nonoggetto, peraltro, di contestazione in questa sede), avuto riguardo al plesso didisciplina pubblicistica che governa la materia dell’iscrizione iscrizione anagraficasubordinata alla previa verifica in situ della dimora abituale dell’istante.2.3.1.

L’iscrizione anagrafica – che «si fonda in primis sul diritto a risiederein un determinato luogo» e che costituisce «la porta di accesso a ogni diritto,servizio e prestazione pubblica sul territorio nazionale» (Cass. civ., Sez. 1, ord.n. 32294 del 11/12/2025, Rv. 676829-02, in motiv. § 7.2) – costituisceprocedimento amministrativo complesso facente capo al compente ufficiale dellostato civile tenuto agli adempimenti di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228e al regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (recante Approvazionedel nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, il cui art. 7disciplina l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente che vieneeffettuata, tra l’altro, «[…] c) per trasferimento di residenza dall'estero dichiaratodall'interessato non iscritto […]») e – per quel che qui rileva – all’effettuazione,prima di procedere all’iscrizione anagrafica, di tutti i controlli necessari adappurare che la persona dimori effettivamente nel territorio comunale (cfr. Cass.pen., Sez. 5, n. 882 del 4/12/2025, cit., in motiv. § 3.3.).

In presenza deipresupposti, l’iscrizione anagrafica è qualificabile come attività vincolata (Cons.Stato, Sez.

III, n. 2546 del 10/03/2023).L’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insiemedelle posizioni così individuate e, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1954n. 1228 («Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»), ognuno hal’obbligo di richiedere «l’iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale edi dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche»(comma 1).La residenza è uno dei criteri di collegamento tra persone e luoghi insieme aldomicilio e alla dimora.

Essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], quindi essere iscrittoanagraficamente in uno specifico indirizzo, determina e instaura una serie direlazioni le quali sono espressioni di diritti e di doveri.Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 186 del 2020), «i moderni sistemidi anagrafe trovano fondamento proprio in un’esigenza di registrazioneamministrativa della popolazione residente.

Tale registrazione della situazioneeffettiva dei residenti nel territorio comunale costituisce il presuppostonecessario per l’adeguato esercizio di tutte le funzioni affidate alla pubblicaamministrazione, da quelle di sicurezza e ordine pubblico, appunto, a quellesanitarie, da quelle di regolazione e controllo degli insediamenti abitativiall’erogazione di servizi pubblici, e via dicendo».

D’altra parte, il diritto arisiedere in un determinato luogo è stato qualificato dalla dottrina e dallagiurisprudenza come diritto soggettivo pieno (Cons.

Stato, Sez.

III, n. 2546 del10/03/2023).La residenza è, quindi, anche uno strumento di governo del territorio e ditutela della pubblica sicurezza in quanto permette alle autorità di pubblicasicurezza di individuare i soggetti iscritti anagraficamente; contemporaneamenteè uno strumento di garanzia per l’accesso del soggetto ai servizi che sonoespressione di diritti fondamentali (iscrizione al servizio sanitario e assistenzialeterritoriale, iscrizione nelle liste elettorali, accesso al gratuito patrocinio,iscrizione nelle liste di collocamento, accesso alla istruzione pubblica, etc.: cfr.ancora Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 32294 del 11/12/2025, cit., in motiv. § 7.2); neconsegue la sicura rilevanza pubblicistica del relativo procedimentoamministrativo agli effetti dell’art. 479 cod. pen.2.3.2.

Nei limiti di scrutinio della presente fase cautelare dall’impugnataordinanza, per quel che qui rileva - quella materialmente compiuta in data 13ottobre 2023 dall’ispettrice [OSCURATO:PERSONA] (su istigazione del privato coindagato: art.117 cod. pen.) costituisceattestazione endoprocedimentale ex se penalmenterilevante (v. supra § 2.2), senz’altro passibile di falsità ideologica in quantoavente funzione pubblicistica (fidefaciente: art. 476, comma secondo, cod. pen.),avendo – contrariamente al vero – attestato l’effettiva presenza fisica deirichiedenti iscrizione anagrafica (nella specie, i tre cittadini brasiliani clienti delcoindagato [OSCURATO:PERSONA] intenzionati a richiedere la cittadinanza italiana iuresanguinis) presso la “dimora abituale” indicata agli effetti dell’art. 43 cod. civ.(nella specie sita in [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA]).2.3.2.1.

Invero, l’accertamento amministrativo in vista dell’iscrizioneanagrafica – che qui direttamente rileva in quanto, secondo la prospettazioneaccusatoria, è culminato in una attestazione ideologicamente falsa la cuisussumibilità sotto l’art. 479 cod. pen. è contestata dalla ricorrente – costituisceadempimento specificamente disciplinato dall’art. 19 («Accertamenti richiestidall’ufficiale di anagrafe) del d.P.R. n. 223 del 1989 ai sensi del quale:«1.

Gli uffici di cui all’art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste perla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente».A sua volta il menzionato art. 4, comma terzo, della legge n. 1228 del 1954,stabilisce che l’ufficiale di anagrafe «invita le persone aventi obblighi anagrafici apresentarsi all’ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolaretenuta dell'anagrafe.

Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazionied uffici pubblici e privati».Dunque, la verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale incapo a chi richiede l’iscrizione anagrafica in un Comune è prevista dalla legge,all’art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, ed è demandata all’ufficiale di anagrafe chesvolge tale accertamento a mezzo degli appartenenti ai Corpi di poliziamunicipale (cfr. Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 3841 del 15/02/2021, in motiv.);accertamento che impone l’effettivo accesso (unico o plurimo in caso di precariaassenza del richiedente) in loco del personale di polizia locale incaricato, al finedi «accertare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora conl’intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio ex post, distabilirvisi in modo non temporaneo» (così già Cass. civ., Sez. 1, n. 4525 del06/07/1983, Rv. 429396-01).2.3.2.2.

D’altre parte, come noto ai sensi dell’art. 43 cod. civ.

«Il domicilio diuna persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari einteressi» mentre «[l]a residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimoraabituale».Come reiteratamente affermato dalle Sezioni civili di questa Corte, laresidenza di una persona, stando all’art. 43 cod. civ., è determinata dall’abitualee volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elementooggettivo della permanenza per un periodo apprezzabile e per l’elementosoggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini divita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari e affettive (cfr.Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 33294 del 11/12/2025, Rv.676829-02, in motiv. § 7.1;Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 8982 del 30/03/2023, Rv. 667475-01; conf.

Cass. civ.n. 3841 del 15/02/2021; Cass. civ., n. 25726 del 1/12/2011);La nozione di residenza si caratterizza, dunque, per la permanenza nel luogoprescelto per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamenteprevalente sotto un profilo quantitativo, di guisa che la stabile permanenzasussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comunedi residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modosistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi ilcentro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 3841del 15/02/2021, Rv. 660496-01).2.3.2.3.

Conclusivamente sul punto, va affermato che la verifica dellasussistenza del requisito della “dimora abituale” in capo a chi richiede l’iscrizioneanagrafica in un determinato Comune, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 223 del1989, consiste nell’accertamento, da parte della polizia municipale incaricatadelle verifiche del caso dall’ufficiale di anagrafe, «che un soggetto abbiarealmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata località e chenon vi si rechi solo nei periodi dell’anno in cui il soggiorno si caratterizzi come piùconveniente, ma vi torni abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti gliimpegni lavorativi o di studio» (così Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 8982 del 2023,cit., in motiv., che, richiamando Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 3841 del 2021, cit.,Rv. 660496-01, ha ribadito come tale verifica imponga il ricorso a controlli che,se da un lato, devono essere svolti in modo non incompatibile con l’esigenza diogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni,dall’altro, non necessariamente richiedono che siano previamente concordati conl’interessato, in quanto, diversamente, si vanificherebbe la ratio della norma).

Neconsegue che detto accertamento, culminante in un’attestazione fidefacente afirma del pubblico ufficiale incaricato dall’ufficiale di anagrafe del competenteComune, deve compendiarsi nell’accesso in situ volto ad appurare che la personarichiedente la residenza dimori effettivamente (e non temporaneamente) nelterritorio comunale e, segnatamente, in quella determinata abitazione.2.4.

A questa stregua, del tutto priva di pregio si rivela la tesi difensivasecondo la quale, poiché nella specie l’indagata un accertamento visivo “dalontano” dei cittadini stranieri l’avrebbe comunque effettuato nella data incontestazione (cfr. penult. pag. ricorso), non vi sarebbe alcuna immutatio veriagli effetti del delitto di cui all’art. 479 cod. pen., al più potendosi riscontrare unamera irregolarità della procedura amministrativa di iscrizione anagrafica o la suanon conformità ai regolamenti interni.La doglianza si fonda su un’errata esegesi sotto il profilo letterale esistematico dell’art. 479 cod. pen. in riferimento all’art. 43 cod. civ. (nel sensoche va considerata dolosa la falsa attestazione contenuta nell’atto di unaccertamento in realtà mai compiuto, cfr. Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013,Baglivo e altri, Rv. 256594-01; conf.

Sez. 5, n. 22932 del 27/01/2015, cit., inmotiv. § 4.1) e non tiene conto del complessivo quadro normativo in cui sicolloca la materia dell’accertamento anagrafico della residenza, anche incorrelazione – per quel che qui specificamente rileva – con la legge sullacittadinanza e con la specifica procedura di acquisizione della stessa iuresanguinis ex art. 1 legge n. 91 del 1992, rispetto alla quale – giova precisare – laresidenza nel territorio italiano assume rilevanza come “prerequisito” sotto ilprofilo amministrativo (nei termini precisati, diffusamente, da Sez. 5, n. 882 del4/12/2025, dep. 2026, cit., in motiv. § 3.3).2.5.

Il motivo di ricorso va, pertanto, rigettato in applicazione del seguenteprincipio di diritto:«In tema di falso documentale, costituisce atto pubblico l’accertamentocompiuto dal personale della polizia municipale incaricato ai sensi dell’art. 19d.P.R. n. 223 del 1989 della verifica della effettività della sussistenza delrequisito della dimora abituale ex art. 43 cod. civ. in capo al richiedentel’iscrizione anagrafica, sicché integra il reato di falso ideologico in atto pubblico larelativa attestazione in cui si dia atto, contrariamente al vero, in assenza diaccesso in loco finalizzato alla verifica dell’effettività della residenza dichiarata, diaver effettuato i controlli necessari ad appurare che la persona dimorieffettivamente nel territorio comunale».3.

Non è fondato neppure il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio dimotivazione in punto di esigenze cautelari.Circa l’attualità e la concretezza — cioè l’effettività delle esigenze cautelari,sub specie di pericolo di recidiva — la motivazione del provvedimento impugnatonon è manifestamente illogica laddove il Tribunale del riesame (cfr. punto V.IIpag. 5 ord. imp.) trae dalla «facile e pronta disponibilità» mostrata dall’indagata(pubblico ufficiale in servizio quale ispettrice di [OSCURATO:PERSONA] nel Comune diPorto [OSCURATO:PERSONA])nei confronti del coindagato, come palesata dalle conversazionitelefoniche poco prima sunteggiate (cfr. punto V.I pag. 4 ord. imp.), una «sicuradisinvoltura che esclude la mera occasionalità della condotta» cui il Tribunaleconnette del tutto razionalmente il rischio di reiterazione di reati della stessaspecie; rischio evidentemente ricavato – come detto dal Pubblico Ministeroappellante – dalla circostanza che tutti i pubblici ufficiali coinvolti «avevanomostrato una propensione a ricevere compensi indebiti anche di modesto valoree che si trovano ancora in servizio» (punto III pag. 3 ord. imp.).Trattasi di una motivazione congrua, non manifestamente illogica econforme a diritto, dovendosi richiamare il persuasivo indirizzo esegetico diquesta Corte, secondo il quale il requisito dell’attualità del pericolo previstodall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenzadi specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte delgiudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, chetenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022,Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.282991-01; Sez. 5, n. 1154 dei 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01; Sez. 5,n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01; Sez. 2, n. 11511 del14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684-01; Sez. 2, n. 53645 del08/09/2016, Lucà, Rv. 268977-01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv.27399-01).Nel caso di specie, le modalità realizzative del fatto sono statecongruamente espresse e stigmatizzate mentre il lasso temporale intercorso tra ifatti e il vaglio del Giudice della cautela – di circa due anni e quattro mesi – nonrisulta, alla luce delle superiori considerazioni, rilevante e rende ragione di unavalutazione immune da vizi del Tribunale cautelare che fa leva, nei termini sopraprecisati («…né il fatto si colloca […] in un’epoca talmente remota da escluderel’attualità del pericolo»: pag. 5 ord. imp.), sulla situazione di accertato contattocriminoso («…facile e pronta disponibilità…»: ibidem) tra la ricorrente e ilcoindagato [OSCURATO:PERSONA], sicché il Tribunale del tutto legittimamente ha reputatonecessario, e sufficiente, assicurare una “separazione” dell’indagata - tuttora inservizio presso il Comando di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - dall’ufficiopubblico ricoperto, onde scongiurare la reiterazione di reati della stessa specie.Dunque, anche sotto il profilo della concretezza e dell’attualità delle esigenzecautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il provvedimento impugnatoresiste alle critiche della ricorrente.4. è infondato, infine, il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’omessamotivazione quanto alle ragioni della durata della misura cautelare interdittivaapplicata.4.1.

Al riguardo, premesso che l’art. 289 cod. proc. pen. non prevede chel’ordinanza che disponga la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio oservizio debba indicare un termine di efficacia, in tema di doveri motivazionalil’indirizzo di questa Corte è nel senso che «la flessibilità della disciplina relativa altermine di durata prevista dall’art. 308, comma 2, cod. proc. pen., comenovellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela unonere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggiorragione là dove questo coincida con quello massimo legale» (da ultimo, Sez. 5,n. 36843 del 07/07/2023, M., Rv. 285769-01; conf.

Sez. 2, n. 43963 del12/10/2022, Partemi, non mass.; Sez. 6, n. 5398 del 16/12/2021, dep. 2022,Sancilio, non mass.; Sez. 3, n. 39752 del 16/09/2021, non mass.; Sez. 5, n.4178 del 21/12/2016, dep. 2017, Marino, Rv. 269091-01; Sez. 6, n. 8617 del11/02/2016, Macrì, Rv. 265846-01), trattandosi di un autonomo potere delGiudice della cautela che, proprio perché consente una modulazione della duratadella misura fino ad un massimo, esige che le ragioni per le quali tale poterequantificatorio sia stata esercitato in una determinata misura debbano essererese note (Sez. 5, n. 36843 del 07/07/2023, cit., in motiv.).Trattasi – osserva il Collegio – di giurisprudenza formatasi con riferimento avicende cautelari in cui il giudice della cautela aveva determinato il termine didurata in quello massimo di dodici mesi senza motivare sul punto o conmotivazione apparente (cfr. fattispecie trattate da Sez. 5, n. 36843 del07/07/2023, cit.; Sez. 6, n. 4178 del 21/12/2016, dep. 2017, cit.; Sez. 6, n.8617 del 11/02/2016, cit.), tant’è che esso afferma, con argomento a fortiori,l’obbligo di motivazione «…a maggior ragione là dove questo coincida con quellomassimo legale».4.2.

Nella specie, il Tribunale del riesame ha fissato un termine di gran lungainferiore a quello massimo previsto dal legislatore (pari a mesi dodici), pari almedio edittale di mesi sei.Ciò posto, il parametro valutativo operato dal Tribunale in punto di duratadella misura interdittiva, pur non espresso in autonomo luogo della motivazione,si trae dal complesso motivazionale che sorregge le esigenze cautelari e, inparticolare, dalle considerazioni svolte in ordine all’attualità del pericolo, laddovel’ordinanza impugnata pone in risalto la particolare disponibilità manifestata dallaricorrente verso il coindagato, così “piegando” il proprio operato ad interessiprivati, sicché la scelta della misura (interdittiva, peraltro, meno grave rispetto aquella domiciliare richiesta dal pubblico ministero, in rigoroso ossequio alprincipio di adeguatezza-proporzionalità) illumina anche l’indicazione delladurata, individuata nel medio edittale.5.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali.Derivando dalla presente decisione l’esecuzione dell’impugnata ordinanza, laCancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 28, comma 1, reg. esec.cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 03/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il G.I.P. del Tribunale di Agrigento, con ordinanza del 28 gennaio 2026,ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare personale degliarresti domiciliari avanzata, tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],indagata per il reato di cui agli att. 117 e 479 cod. pen., in relazione all’art. 472,comma secondo, cod. pen. perché, in concorso morale e materiale con GiuseppeGiglione, quale titolare dell’Agenzia di affari di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], qualeispettrice della [OSCURATO:PERSONA] locale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, pubblicoufficiale, «formando quest’ultima un atto nell’esercizio delle sue funzioni e,segnatamente, l’atto di accertamento della residenza anagrafica, attestavano,contrariamente al verso, di aver accertato che tre cittadini brasiliani clienti diGiglione […] risiedevano a [OSCURATO:PERSONA], via Triste, atteso che [OSCURATO:PERSONA] non sirecava personalmente al predetto civico a eseguire la verifica [essendo in quelmomento impegnata ad effettuare rilievi su un incidente stradale], ma siaccordava con il predetto [OSCURATO:PERSONA] affinché fosse quest’ultimo a raggiungerla sulluogo dell’incidente, al fine di mostrare i suoi clienti e procedere alla validazionedel controllo a loro carico. [OSCURATO:PERSONA] (AG) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]» (capo 2).1.1. Ha interposto appello il Pubblico Ministero che, quanto alla posizione diTallarita (motivo 4):- a fondamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza esclusi dalG.I.P., ha richiamato l’informativa di p.g. (e segnatamente il cap. 3.3 “I rapportidi [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] locale delComune di [OSCURATO:PERSONA], e il falso controllo di residenza del 13 ottobre2023”) ove sono compendiate le risultanze intercettative e documentali (cfr.l’ispettrice non si è mai recata all’indirizzo dove i cittadini e le cittadine brasilianeavevano indicato la propria residenza e non ha effettuato alcuna verificaanagrafica; nondimeno, in tutti e tre i casi contestati ella ha firmato un atto diaccertamento nella veste di pubblico ufficiale destinato all’ufficiale di anagrafeche, a sua volta, ha operato la registrazione avente indubbio valore di attofidefaciente;- sulle esigenze cautelari, ha ribadito la sussistenza del pericolo direiterazione di reati della stessa specie, sottolineando che tutti i pubblici ufficialicoinvolti avevano mostrato una propensione a ricevere compensi indebiti anchedi scarso valore e che si trovavano ancora in servizio, ha domandato, quindi, cheall’indagata venisse applicata la misura cautelare domiciliare già richiesta.1.2. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale del riesame di Palermo, inparziale accoglimento dell’appello cautelare del Pubblico Ministero, ha applicato aMaria [OSCURATO:PERSONA] la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio delpubblico ufficio per la durata di mesi sei.Il Tribunale dalla complessiva valutazione degli elementi intercettativi edocumentali emersi nel corso delle indagini ha ravvisato la sussistenza dei graviindizi di colpevolezza per avere l’indagata, agendo in concorso con il coindagatoGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], effettivamente dato atto di aver svolto i controlli legati alladichiarazione di residenza di tre clienti brasiliani a [OSCURATO:PERSONA]: richiamandole conversazioni telefoniche intercettate ha ricostruito il comportamentodell’ispettrice che ha dapprima inviato [OSCURATO:PERSONA] a radunare i suoi clienti affinchéla raggiungessero in ufficio, comunicando poi allo stesso di trovarsi impegnata instrada a causa di un incidente stradale ed invitandolo comunque a raggiungerla,in modo che potesse vedere i suoi clienti anche da lontano; richiamando lerisultanze dalla banca dati dell’agenzia delle entrate e le altre verifichedocumentali ha poi rilevato che in relazione a tre clienti di [OSCURATO:PERSONA] di nazionalitàbrasiliana era presente in atti l’attestazione dell’accertamento anagraficoformalizzato il 13 ottobre 2023 dall’ispettrice [OSCURATO:PERSONA], ossia lo stesso giorno incui la stessa aveva proceduto ai rilievi di un sinistro stradale assieme ad altracollega.Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale del riesame ha ritenuto che «lafacile e pronta disponibilità mostrata dall’indagata nel compimento della condottadelittuosa faccia trapelare una sicura disinvoltura che esclude la meraoccasionalità della condotta cui si riconnette il rischio di reiterazione di reati dellastessa specie né il fatto si colloca […] in un’epoca talmente remota da escluderel’attualità del pericolo» (pag. 5).2. Per la cassazione dell’ordinanza in epigrafe propone ricorso percassazione l’indagata, tramite difensore abilitato, affidato a tre motivi, di seguitosintetizzati negli stretti limiti necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge in relazione agliartt. 274, lett. c), 275, comma 3, e 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. permancata applicazione del criterio normativo del “tempo trascorso” e vizio dimotivazione apparente in ordine il giudizio di concretezza e attualità del pericolodi reiterazione del reato.Il fatto contestato alla ricorrente risale al 13 ottobre 2023 mentrel’ordinanza applicativa della misura cautelare è stata emessa dal Tribunale delriesame il 12 marzo 2026, a distanza di oltre due anni e quattro mesi: a fronte diun così significativo lasso temporale, il Collegio de libertate aveva l’obbligogiuridico – imposto dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ed invece del tuttopretermesso – di tenere conto di tale circostanza, fornendo una motivazionerafforzata sulla persistente attualità del pericolo di reiterazione; motivazione – sidenuncia – del tutto inesistente essendo stata affidata ad una mera clausola distile («…né il fatto si colloca in un’epoca talmente remota da escludere l’attualitàdel pericolo…»), tanto più che lo stesso Tribunale, nel disporre la misurainterdittiva (in luogo della misura domiciliare richiesta dal P.M.) abbiariconosciuto lo stato di incensuratezza dell’indagata, il che, unitamente alnotevole lasso temporale intercorso, avrebbe dovuto imporre una valutazione disegno diametralmente opposto.Il Tribunale – lamenta la ricorrente – ha altresì omesso di motivare in ordineall’attualità, specificità e concretezza del pericolo: il giudizio negativo èinteramente affidato a clausole di stile che descrivono le modalità della condottaascritta, trasformando la valutazione del pericolo in un inammissibileautomatismo derivante dalla natura stessa dell’illecito; il pericolo di commetterereati in futuro è desunto dalla “disinvoltura” con cui è stato commesso il reato inpassato mentre manca l’indicazione di qualsiasi elemento attuale specifico chepossa fondare un giudizio di concretezza e soprattutto di attualità del periculumlibertatis.2.2. Con il secondo motivo viene denunziato il difetto di motivazione inmerito alla determinazione del quantum della misura interdittiva applicata nellamisura di mesi sei dal Tribunale, il quale peraltro ha omesso di esplicitare leragioni per cui ha ritenuto congrua e proporzionata una sospensionedall’esercizio del pubblico ufficio per tale durata, che contrasta conl’incensuratezza dell’indagata, pure contraddittoriamente valorizzata dallo stessoTribunale nella scelta della misura (ma non considerata ai fini dei una minoredurata).2.3. Con il terzo motivo si contesta, in punto di gravità indiziaria, il vizio diviolazione di legge in relazione all’art. 479 cod. pen. per erronea qualificazionegiuridica del fatto.Il Tribunale ha erroneamente qualificato come falsa un’attestazione che, allaluce della stessa narrazione contenuta nel provvedimento impugnato, nonpresenza il carattere della immutatio veri, e ha confuso il piano dellairregolarità/illegittimità della procedura amministrativa, al più ravvisabile nellaspecie, con quello della falsità contenutistica dell’atto pubblico, che costituiscel’elemento materiale del reato contestato.Dalla stessa sequenza fattuale accertata dal Tribunale emerge che un’attivitàdi “accertamento”, per quanto irrituale o superficiale, è stata effettivamentecompiuta nella data in contestazione, poiché l’indagata “da lontano” ha compiutouna verifica visiva dei richiedenti cittadini brasiliani, sicché la mera irregolaritàdella procedura o la sua non conformità ai regolamenti interni, sebbene possanorilevare sul piano disciplinare, non sono sufficienti ad integrare l’elementomateriale del reato di falso in contestazione, che richiede una radicale alterazionedella verità fattuale.3. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, NicolaLettieri, ha chiesto il rigetto del ricorso.4. Il difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in vista dell’odiernaudienza camerale ha trasmesso in data 28 agosto 2026 conclusioni scritte in cuiha insisto per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è destituito di fondamento e, pertanto, va rigettato.2. Il terzo motivo di ricorso – da esaminare logicamente per primo, inquanto attiene al requisito della gravità indiziaria in relazione al delitto di falso in2.1. La ricorrente contesta, nella sostanza, la natura di atto pubblicodell’attestazione resa dall’indagata, quale pubblico ufficiale, «senza averaccertato in modo regolare e specifico la residenza dei […] cittadini brasiliani»(pag. 4 ord. imp.) risultati essere clienti del coindagato (determinatore) [OSCURATO:PERSONA].A fondamento delle censure svolte, la difesa della ricorrente assume cheun’attività di “accertamento”, per quanto irrituale o superficiale, è stataeffettivamente compiuta dalla ricorrente nella data in contestazione, sicché il suooperato, per quanto irrituale, non può tacciarsi di falsità ideologica.2.2. La tesi difensiva è manifestamente infondata.2.2.1. È opportuno ricordare che le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n.15983 del 11/04/2006, Sepe, Rv. 233423-01) hanno puntualizzato che ogni attoredatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, è attopubblico e, quindi, tali sono quelli, formati dal pubblico ufficiale nell’eserciziodelle funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza edaventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.2.2.2. Secondo la giurisprudenza penale di questa Corte, poi, il concetto didall'art. 2699 cod. civ., dovendo rientrare in detta nozione non soltanto idocumenti redatti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, ma anchegli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa, quali gli atti diimpulso di procedimenti amministrativi, indipendentemente dalla circostanza cheil loro contenuto sia integralmente recepito nell'atto finale del pubblico ufficiale one costituisca mero presupposto implicito necessario (Sez. 6, n. 13031 del11/03/2026, Incalza, Rv. 289751-01: in applicazione del principio, la Corte haritenuto immune da censure la decisone che aveva attribuito natura di attopubblico alla relazione di servizio redatta, su richiesta del superiore gerarchico,da alcuni agenti di polizia, per documentare lo svolgimento di un interventoconcretamente eseguito; Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, Duca, Rv. 287780-02; Sez. 5, n. 17089 del 17/02/2022, Stifanelli, Rv. 283007-01; Sez. 5, n.37880 del 08/09/2021, Musso, Rv. 282028-01; Sez. 5, n. 15901 del15/02/2021, Pizzuto, Rv. 281041-01).2.2.3. In generale, costituiscono atti pubblici non solo quelli redatti da unpubblico ufficiale (o dai soggetti che rivestano le qualifiche soggettive di cuiall'art. 493 cod. pen.), ma anche quelli aventi l’attitudine ad assumere rilevanzagiuridica e/o valore probatorio interno alla pubblica amministrazione (ex multis,v. Sez. 5, n. Sez. 6, n. 13031 del 11/03/2026, cit.; Sez. 5, n. 9358 del24/04/1998, Tisato, Rv. 211440-01, nonché Sez. 5, n. 37880 del 08/09/2021,cit.; nel senso che tali sono state ritenute le autocertificazioni del privato redatteai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da considerarsicome rese a pubblico ufficiale: Sez. 5, n. 15901 del 15/02/2021, cit.): comereiteratamente chiarito da questa Corte, ai fini della configurabilità del delitto dicui all'art. 479 cod. pen. costituiscono atti pubblici non solo quelli destinati adassolvere una funzione attestativa o probatoria esterna, con riflessi diretti edimmediati nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione, ma anche gli atticd. interni, cioè, sia quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo,offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, sia quelli che si collocanonel contesto di un complesso iter – conforme o meno allo schema tipico –ponendosi come necessario presupposto di momenti procedurali successivi (Sez.5, n. 8198 del 05/11/2025, dep. 2026, Pennisi, Rv. 289591-01, in motiv. § 2.2.;Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, PG in proc. Duca, Rv. 287780-02; Sez. 5, n.11914 del 15/11/2019, Bardini, Rv. 278955; Sez. 5, n. 38455 del 10/05/2019,P.M. in proc. Carta, Rv. 277092-01; cfr. anche Sez. 5, n. 9368 del 19/11/2013,Budetta, Rv. 258952-01; Sez. 5, n. 4322 del 06/11/2012, Camera, Rv.25438801; Sez. 5, n. 14486 del 21/02/2011, Marini e altro, Rv. 249858-01; Sez.5, n. 7636 del 12/12/2006, Fiorentino, Rv. 236515-01).2.2.4. In applicazione di tali principi, la giurisprudenza penale di legittimità:- ha ritenuto atto pubblico fidefacente il (falso) verbale di operazionicompiute da parte di un militare della Guardia di finanza, in quanto, pur seinterno all’amministrazione, è destinato a provare le attività svolte dal pubblicoufficiale nell’esercizio di una sua speciale potestà documentatrice, conpresunzione di verità assoluta, eliminabile solo con l’accoglimento della quereladi falso o con sentenza penale, al fine di assicurarne l’eventuale successivaverifica (Sez. 5, n. 8198 del 05/11/2025, dep. 2026, cit., Rv. 289591-01);- ha riconosciuto natura di atto pubblico al verbale redatto dallacommissione esaminatrice della procedura per il conferimento di incarico didirettore responsabile di struttura complessa di un'azienda ospedaliera,ideologicamente falso nella parte in cui aveva attestato il regolare svolgimentodelle operazioni di esame (Sez. 5, n. 10398 del 14/02/2025, cit.);- ha ritenuto configurabile il delitto di falso ideologico in atto pubblico nellacondotta del funzionario incaricato alla verifica preliminare delle istanzepresentate per l'ottenimento del permesso di soggiorno, che appone a marginedella richiesta, priva dei necessari requisiti, la dicitura manoscritta “ok”,inserisce nella sequenza procedimentale quale necessario presupposto degli attisuccessivi finalizzati al rilascio del permesso medesimo (Sez. 5, n. 11914 del15/11/2019, Bardini, cit.);- ha affermato che la relazione di servizio redatta dal pubblico ufficiale è attopubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso dei fatti che siano cadutisotto la percezione diretta dell’autore o che siano dallo stesso riferiti, nonchédell'attività espletata nell'esercizio delle sue funzioni, sicché integra il reato difalso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico la relazione concui quest’ultimo attesti fatti oggettivamente in contrasto con la realtà storicadella vicenda narrata (Sez. 5, n. 50082 del 29/09/2017, P.G. in proc. Spada ealtro, Rv. 271625-01; Sez. 5, n. 38085 del 05/07/2012, Luperi e altri, Rv.253543; Sez. 5, n. 48252 del 15/01/2010, Bassi e altro, Rv. 246157-01); inparticolare, si è ritenuto atto pubblico la relazione di servizio che attestifalsamente la presenza dell’agente di polizia ad un servizio di ordine pubblicofuori sede, funzionale a conseguire l’indennità di straordinario (Sez. 5, n. 5079del 10/01/2020, Cosimati, Rv. 278739), ovvero che attesti falsamente l'uso daparte del pubblico ufficiale del mezzo di servizio per finalità istituzionali in luogodi quelle private (Sez. 5, n. 11928 del 26/02/2025, Muto, Rv. 287749-01).In fattispecie analoghe a quelle qui al vaglio:- ha ritenuto l’iscrizione, nel registro anagrafico di un Comune, da parte delpubblico ufficiale preposto, del nominativo di cittadini stranieri (nella specie,brasiliani) richiedenti il riconoscimento della cittadinanza ai sensi dell’art. 1 dellalegge 5 febbraio 1992, n. 91, integrante il delitto di falsità ideologica in attopubblico ex art. 479 cod. pen., perché in tal modo si attesta, contrariamente alvero, la residenza degli stessi nel territorio comunale (Sez. 5, n. 882 del4/12/2025, dep. 2026, Belfiore, Rv. 289179-01);- ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 476 cod. pen. nellaredazione documentazione anagrafica (verbale di accertamento per iscrizioneanagrafica) attestante la residenza di un cittadino albanese (in realtà latitante)presso un determinato alloggio (Sez. 5, n. 44711 del 17/11/2005, Grieco, nonmass.);- ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 479 cod. pen. nellaredazione di falsa documentazione di convivenza anagrafica presso unadeterminata residenza con soggetto detenuto in regime di cui all’art. 41-bis ord.pen. con conseguente induzione in errore (artt. 48, 480 cod. pen.) delcompetente ufficiale di anagrafe (Sez. 5, n. 22932 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] ealtri, non mass.).2.3. Di questi principi giurisprudenziali, sia pure non evocandoli, ha fattobuon governo il Tribunale del riesame di Palermo nel ravvisare la gravitàindiziaria, a carico della ricorrente, in ordine al reato di cui all’art. 479 cod. pen.(in relazione all’art. 476, comma secondo, cod. pen.: circostanza aggravante nonoggetto, peraltro, di contestazione in questa sede), avuto riguardo al plesso didisciplina pubblicistica che governa la materia dell’iscrizione iscrizione anagraficasubordinata alla previa verifica in situ della dimora abituale dell’istante.2.3.1. L’iscrizione anagrafica – che «si fonda in primis sul diritto a risiederein un determinato luogo» e che costituisce «la porta di accesso a ogni diritto,servizio e prestazione pubblica sul territorio nazionale» (Cass. civ., Sez. 1, ord.n. 32294 del 11/12/2025, Rv. 676829-02, in motiv. § 7.2) – costituisceprocedimento amministrativo complesso facente capo al compente ufficiale dellostato civile tenuto agli adempimenti di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228e al regolamento di cui al d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (recante Approvazionedel nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, il cui art. 7disciplina l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente che vieneeffettuata, tra l’altro, «[…] c) per trasferimento di residenza dall'estero dichiaratodall'interessato non iscritto […]») e – per quel che qui rileva – all’effettuazione,prima di procedere all’iscrizione anagrafica, di tutti i controlli necessari adappurare che la persona dimori effettivamente nel territorio comunale (cfr. Cass.pen., Sez. 5, n. 882 del 4/12/2025, cit., in motiv. § 3.3.). In presenza deipresupposti, l’iscrizione anagrafica è qualificabile come attività vincolata (Cons.Stato, Sez. III, n. 2546 del 10/03/2023).L’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insiemedelle posizioni così individuate e, ai sensi dell’art. 2 della legge 24 dicembre 1954n. 1228 («Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»), ognuno hal’obbligo di richiedere «l’iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale edi dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche»(comma 1).La residenza è uno dei criteri di collegamento tra persone e luoghi insieme aldomicilio e alla dimora. Essere [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], quindi essere iscrittoanagraficamente in uno specifico indirizzo, determina e instaura una serie direlazioni le quali sono espressioni di diritti e di doveri.Secondo la Corte costituzionale (sent. n. 186 del 2020), «i moderni sistemidi anagrafe trovano fondamento proprio in un’esigenza di registrazioneamministrativa della popolazione residente. Tale registrazione della situazioneeffettiva dei residenti nel territorio comunale costituisce il presuppostonecessario per l’adeguato esercizio di tutte le funzioni affidate alla pubblicaamministrazione, da quelle di sicurezza e ordine pubblico, appunto, a quellesanitarie, da quelle di regolazione e controllo degli insediamenti abitativiall’erogazione di servizi pubblici, e via dicendo». D’altra parte, il diritto arisiedere in un determinato luogo è stato qualificato dalla dottrina e dallagiurisprudenza come diritto soggettivo pieno (Cons. Stato, Sez. III, n. 2546 del10/03/2023).La residenza è, quindi, anche uno strumento di governo del territorio e ditutela della pubblica sicurezza in quanto permette alle autorità di pubblicasicurezza di individuare i soggetti iscritti anagraficamente; contemporaneamenteè uno strumento di garanzia per l’accesso del soggetto ai servizi che sonoespressione di diritti fondamentali (iscrizione al servizio sanitario e assistenzialeterritoriale, iscrizione nelle liste elettorali, accesso al gratuito patrocinio,iscrizione nelle liste di collocamento, accesso alla istruzione pubblica, etc.: cfr.ancora Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 32294 del 11/12/2025, cit., in motiv. § 7.2); neconsegue la sicura rilevanza pubblicistica del relativo procedimentoamministrativo agli effetti dell’art. 479 cod. pen.2.3.2. Nei limiti di scrutinio della presente fase cautelare dall’impugnataordinanza, per quel che qui rileva - quella materialmente compiuta in data 13ottobre 2023 dall’ispettrice [OSCURATO:PERSONA] (su istigazione del privato coindagato: art.117 cod. pen.) costituisceattestazione endoprocedimentale ex se penalmenterilevante (v. supra § 2.2), senz’altro passibile di falsità ideologica in quantoavente funzione pubblicistica (fidefaciente: art. 476, comma secondo, cod. pen.),avendo – contrariamente al vero – attestato l’effettiva presenza fisica deirichiedenti iscrizione anagrafica (nella specie, i tre cittadini brasiliani clienti delcoindagato [OSCURATO:PERSONA] intenzionati a richiedere la cittadinanza italiana iuresanguinis) presso la “dimora abituale” indicata agli effetti dell’art. 43 cod. civ.(nella specie sita in [OSCURATO:PERSONA] del Comune di [OSCURATO:PERSONA]).2.3.2.1. Invero, l’accertamento amministrativo in vista dell’iscrizioneanagrafica – che qui direttamente rileva in quanto, secondo la prospettazioneaccusatoria, è culminato in una attestazione ideologicamente falsa la cuisussumibilità sotto l’art. 479 cod. pen. è contestata dalla ricorrente – costituisceadempimento specificamente disciplinato dall’art. 19 («Accertamenti richiestidall’ufficiale di anagrafe) del d.P.R. n. 223 del 1989 ai sensi del quale:«1. Gli uffici di cui all’art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, sono tenuti a fornire all’ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste perla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione residente».A sua volta il menzionato art. 4, comma terzo, della legge n. 1228 del 1954,stabilisce che l’ufficiale di anagrafe «invita le persone aventi obblighi anagrafici apresentarsi all’ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolaretenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazionied uffici pubblici e privati».Dunque, la verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale incapo a chi richiede l’iscrizione anagrafica in un Comune è prevista dalla legge,all’art. 19 d.P.R. n. 223 del 1989, ed è demandata all’ufficiale di anagrafe chesvolge tale accertamento a mezzo degli appartenenti ai Corpi di poliziamunicipale (cfr. Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 3841 del 15/02/2021, in motiv.);accertamento che impone l’effettivo accesso (unico o plurimo in caso di precariaassenza del richiedente) in loco del personale di polizia locale incaricato, al finedi «accertare che la persona abbia fissato in quel posto la propria dimora conl’intenzione, desumibile da ogni elemento di prova anche con giudizio ex post, distabilirvisi in modo non temporaneo» (così già Cass. civ., Sez. 1, n. 4525 del06/07/1983, Rv. 429396-01).2.3.2.2. D’altre parte, come noto ai sensi dell’art. 43 cod. civ. «Il domicilio diuna persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari einteressi» mentre «[l]a residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimoraabituale».Come reiteratamente affermato dalle Sezioni civili di questa Corte, laresidenza di una persona, stando all’art. 43 cod. civ., è determinata dall’abitualee volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l’elementooggettivo della permanenza per un periodo apprezzabile e per l’elementosoggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini divita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari e affettive (cfr.Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 33294 del 11/12/2025, Rv.676829-02, in motiv. § 7.1;Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 8982 del 30/03/2023, Rv. 667475-01; conf. Cass. civ.n. 3841 del 15/02/2021; Cass. civ., n. 25726 del 1/12/2011);La nozione di residenza si caratterizza, dunque, per la permanenza nel luogoprescelto per un periodo prolungato apprezzabile, anche se non necessariamenteprevalente sotto un profilo quantitativo, di guisa che la stabile permanenzasussiste anche quando una persona lavori o svolga altra attività fuori del Comunedi residenza, purché torni presso la propria abitazione abitualmente, in modosistematico, una volta assolti i propri impegni e sempre che mantenga ivi ilcentro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 3841del 15/02/2021, Rv. 660496-01).2.3.2.3. Conclusivamente sul punto, va affermato che la verifica dellasussistenza del requisito della “dimora abituale” in capo a chi richiede l’iscrizioneanagrafica in un determinato Comune, ai sensi dell'art. 19 d.P.R. n. 223 del1989, consiste nell’accertamento, da parte della polizia municipale incaricatadelle verifiche del caso dall’ufficiale di anagrafe, «che un soggetto abbiarealmente stabilito la propria dimora abituale in una determinata località e chenon vi si rechi solo nei periodi dell’anno in cui il soggiorno si caratterizzi come piùconveniente, ma vi torni abitualmente, in modo sistematico, una volta assolti gliimpegni lavorativi o di studio» (così Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 8982 del 2023,cit., in motiv., che, richiamando Cass. civ., Sez. 1, ord. n. 3841 del 2021, cit.,Rv. 660496-01, ha ribadito come tale verifica imponga il ricorso a controlli che,se da un lato, devono essere svolti in modo non incompatibile con l’esigenza diogni cittadino di poter attendere quotidianamente alle proprie occupazioni,dall’altro, non necessariamente richiedono che siano previamente concordati conl’interessato, in quanto, diversamente, si vanificherebbe la ratio della norma). Neconsegue che detto accertamento, culminante in un’attestazione fidefacente afirma del pubblico ufficiale incaricato dall’ufficiale di anagrafe del competenteComune, deve compendiarsi nell’accesso in situ volto ad appurare che la personarichiedente la residenza dimori effettivamente (e non temporaneamente) nelterritorio comunale e, segnatamente, in quella determinata abitazione.2.4. A questa stregua, del tutto priva di pregio si rivela la tesi difensivasecondo la quale, poiché nella specie l’indagata un accertamento visivo “dalontano” dei cittadini stranieri l’avrebbe comunque effettuato nella data incontestazione (cfr. penult. pag. ricorso), non vi sarebbe alcuna immutatio veriagli effetti del delitto di cui all’art. 479 cod. pen., al più potendosi riscontrare unamera irregolarità della procedura amministrativa di iscrizione anagrafica o la suanon conformità ai regolamenti interni.La doglianza si fonda su un’errata esegesi sotto il profilo letterale esistematico dell’art. 479 cod. pen. in riferimento all’art. 43 cod. civ. (nel sensoche va considerata dolosa la falsa attestazione contenuta nell’atto di unaccertamento in realtà mai compiuto, cfr. Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013,Baglivo e altri, Rv. 256594-01; conf. Sez. 5, n. 22932 del 27/01/2015, cit., inmotiv. § 4.1) e non tiene conto del complessivo quadro normativo in cui sicolloca la materia dell’accertamento anagrafico della residenza, anche incorrelazione – per quel che qui specificamente rileva – con la legge sullacittadinanza e con la specifica procedura di acquisizione della stessa iuresanguinis ex art. 1 legge n. 91 del 1992, rispetto alla quale – giova precisare – laresidenza nel territorio italiano assume rilevanza come “prerequisito” sotto ilprofilo amministrativo (nei termini precisati, diffusamente, da Sez. 5, n. 882 del4/12/2025, dep. 2026, cit., in motiv. § 3.3).2.5. Il motivo di ricorso va, pertanto, rigettato in applicazione del seguenteprincipio di diritto:«In tema di falso documentale, costituisce atto pubblico l’accertamentocompiuto dal personale della polizia municipale incaricato ai sensi dell’art. 19d.P.R. n. 223 del 1989 della verifica della effettività della sussistenza delrequisito della dimora abituale ex art. 43 cod. civ. in capo al richiedentel’iscrizione anagrafica, sicché integra il reato di falso ideologico in atto pubblico larelativa attestazione in cui si dia atto, contrariamente al vero, in assenza diaccesso in loco finalizzato alla verifica dell’effettività della residenza dichiarata, diaver effettuato i controlli necessari ad appurare che la persona dimorieffettivamente nel territorio comunale».3. Non è fondato neppure il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio dimotivazione in punto di esigenze cautelari.Circa l’attualità e la concretezza — cioè l’effettività delle esigenze cautelari,sub specie di pericolo di recidiva — la motivazione del provvedimento impugnatonon è manifestamente illogica laddove il Tribunale del riesame (cfr. punto V.IIpag. 5 ord. imp.) trae dalla «facile e pronta disponibilità» mostrata dall’indagata(pubblico ufficiale in servizio quale ispettrice di [OSCURATO:PERSONA] nel Comune diPorto [OSCURATO:PERSONA])nei confronti del coindagato, come palesata dalle conversazionitelefoniche poco prima sunteggiate (cfr. punto V.I pag. 4 ord. imp.), una «sicuradisinvoltura che esclude la mera occasionalità della condotta» cui il Tribunaleconnette del tutto razionalmente il rischio di reiterazione di reati della stessaspecie; rischio evidentemente ricavato – come detto dal Pubblico Ministeroappellante – dalla circostanza che tutti i pubblici ufficiali coinvolti «avevanomostrato una propensione a ricevere compensi indebiti anche di modesto valoree che si trovano ancora in servizio» (punto III pag. 3 ord. imp.).Trattasi di una motivazione congrua, non manifestamente illogica econforme a diritto, dovendosi richiamare il persuasivo indirizzo esegetico diquesta Corte, secondo il quale il requisito dell’attualità del pericolo previstodall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenzadi specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte delgiudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, chetenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01; Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022,Gizzi, Rv. 282891-01; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv.282991-01; Sez. 5, n. 1154 dei 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769-01; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242-01; Sez. 5,n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216-01; Sez. 2, n. 11511 del14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684-01; Sez. 2, n. 53645 del08/09/2016, Lucà, Rv. 268977-01; Sez. 4, n. 47837 del 04/10/2018, C., Rv.27399-01).Nel caso di specie, le modalità realizzative del fatto sono statecongruamente espresse e stigmatizzate mentre il lasso temporale intercorso tra ifatti e il vaglio del Giudice della cautela – di circa due anni e quattro mesi – nonrisulta, alla luce delle superiori considerazioni, rilevante e rende ragione di unavalutazione immune da vizi del Tribunale cautelare che fa leva, nei termini sopraprecisati («…né il fatto si colloca […] in un’epoca talmente remota da escluderel’attualità del pericolo»: pag. 5 ord. imp.), sulla situazione di accertato contattocriminoso («…facile e pronta disponibilità…»: ibidem) tra la ricorrente e ilcoindagato [OSCURATO:PERSONA], sicché il Tribunale del tutto legittimamente ha reputatonecessario, e sufficiente, assicurare una “separazione” dell’indagata - tuttora inservizio presso il Comando di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - dall’ufficiopubblico ricoperto, onde scongiurare la reiterazione di reati della stessa specie.Dunque, anche sotto il profilo della concretezza e dell’attualità delle esigenzecautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il provvedimento impugnatoresiste alle critiche della ricorrente.4. è infondato, infine, il secondo motivo di ricorso, che lamenta l’omessamotivazione quanto alle ragioni della durata della misura cautelare interdittivaapplicata.4.1. Al riguardo, premesso che l’art. 289 cod. proc. pen. non prevede chel’ordinanza che disponga la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio oservizio debba indicare un termine di efficacia, in tema di doveri motivazionalil’indirizzo di questa Corte è nel senso che «la flessibilità della disciplina relativa altermine di durata prevista dall’art. 308, comma 2, cod. proc. pen., comenovellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice della cautela unonere di motivazione in merito al termine indicato nell'ordinanza, a maggiorragione là dove questo coincida con quello massimo legale» (da ultimo, Sez. 5,n. 36843 del 07/07/2023, M., Rv. 285769-01; conf. Sez. 2, n. 43963 del12/10/2022, Partemi, non mass.; Sez. 6, n. 5398 del 16/12/2021, dep. 2022,Sancilio, non mass.; Sez. 3, n. 39752 del 16/09/2021, non mass.; Sez. 5, n.4178 del 21/12/2016, dep. 2017, Marino, Rv. 269091-01; Sez. 6, n. 8617 del11/02/2016, Macrì, Rv. 265846-01), trattandosi di un autonomo potere delGiudice della cautela che, proprio perché consente una modulazione della duratadella misura fino ad un massimo, esige che le ragioni per le quali tale poterequantificatorio sia stata esercitato in una determinata misura debbano essererese note (Sez. 5, n. 36843 del 07/07/2023, cit., in motiv.).Trattasi – osserva il Collegio – di giurisprudenza formatasi con riferimento avicende cautelari in cui il giudice della cautela aveva determinato il termine didurata in quello massimo di dodici mesi senza motivare sul punto o conmotivazione apparente (cfr. fattispecie trattate da Sez. 5, n. 36843 del07/07/2023, cit.; Sez. 6, n. 4178 del 21/12/2016, dep. 2017, cit.; Sez. 6, n.8617 del 11/02/2016, cit.), tant’è che esso afferma, con argomento a fortiori,l’obbligo di motivazione «…a maggior ragione là dove questo coincida con quellomassimo legale».4.2. Nella specie, il Tribunale del riesame ha fissato un termine di gran lungainferiore a quello massimo previsto dal legislatore (pari a mesi dodici), pari almedio edittale di mesi sei.Ciò posto, il parametro valutativo operato dal Tribunale in punto di duratadella misura interdittiva, pur non espresso in autonomo luogo della motivazione,si trae dal complesso motivazionale che sorregge le esigenze cautelari e, inparticolare, dalle considerazioni svolte in ordine all’attualità del pericolo, laddovel’ordinanza impugnata pone in risalto la particolare disponibilità manifestata dallaricorrente verso il coindagato, così “piegando” il proprio operato ad interessiprivati, sicché la scelta della misura (interdittiva, peraltro, meno grave rispetto aquella domiciliare richiesta dal pubblico ministero, in rigoroso ossequio alprincipio di adeguatezza-proporzionalità) illumina anche l’indicazione delladurata, individuata nel medio edittale.5. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali.Derivando dalla presente decisione l’esecuzione dell’impugnata ordinanza, laCancelleria è onerata degli adempimenti di cui all’art. 28, comma 1, reg. esec.cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 03/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33122/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris