CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 02108/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze resa in data 16/3/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, DL 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la riqualificazione del fatto ex art. 712 cod.pen. e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/7/2017, aveva riconosciuto l'Ingenito colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 267,00 di multa.2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la violazione d dell'art. 23 bis D.L. n. 137/2020 e la nullità della sentenza ex art. 178, lett. c) cod.proc.pen. Il difensore denunzia che, pur avendo presentato tempestiva richiesta di discussione orale, il giudizio d'appello nei confronti del ricorrente si è svolto in camera di consiglio senza l'intervento delle parti sull'erroneo presupposto dell'assenza di istanza di trattazione nelle forme ordinarie. Aggiunge che la sentenza impugnata dà atto della presentazione di conclusioni scritte da parte del difensore, mai rassegnate, essendo stati, invece, depositati motivi nuovi nei quali, peraltro, si preannunziava la richiesta di trattazione orale dell'impugnazione e si formulava domanda di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire documentazione relativa al percorso di recupero intrapreso dall'imputato, documentazione che -sebbene ritualmente trasmessa- non è stata inserita nel fascicolo processuale e sulla quale la Corte ha omesso di pronunziare. Pertanto il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata siccome affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. 3.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Risulta in atti che in data 25 febbraio 2021 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] inoltrava a mezzo PEC all'indirizzo istituzionale (deposito atti penali.ca.firenze giustiziacertit) istanza di trattazione orale in relazione al proc. n. 1079/18 Rg. App. a carico del ricorrente, regolarmente pervenuta al destinatario come da ricevuta di avvenuta consegna allegata al ricorso. Il processo a carico dell'Ingenito veniva definito all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sulla base delle conclusioni scritte del P.g. 3.1 Questa Corte ha in più occasioni precisato in tema di giudizio d'appello che, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Rv. 282172; Sez. 2, n. 35243 del 08/07/2021, Rv.282014; Sez.6,n. 1167 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282400). 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, attesa la preternnissione della richiesta difensiva di trattazione orale, deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze. P.Q.M. r», Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo giudizio Così deciso in Roma il 17/11/2022 Se