Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 32221/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del sostituto processuale, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 17 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in quanto inviata, attraverso posta elettronica certificata, mediante documento non conforme alle specifiche tecniche previste dal decreto attuativo dell'art. 24, comma 6-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

In particolare, la causa di inammissibilità rilevata dal Tribunale del riesame sta nella circostanza che il ricorso consistesse in un documento firmato sia con firma autografa che con firma digitale, e quindi, in quanto tale, necessariamente un documento proveniente dalla scansione di una immagine, e non un documento nativo digitale.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui sostiene che, pur essendo vero che il documento inviato non era conforme alle specifiche tecniche in quanto proveniente dalla scansione di una immagine, pur tuttavia non era stata lesa nessuna certezza sul sottoscrittore perché ad esso era stata aggiunta anche la firma digitale, con la conseguenza che la doppia firma dava paradossalmente maggiori garanzie di autenticità del documento, perché l'apposizione di firma digitale trasforma il documento in un nuovo originale, e perché, in ogni caso, per regole generali del codice dell'amministrazione digitale i documenti cui è apposta firma digitale devono essere considerati validi da una pubblica amministrazione.

3. La difesa dell'indagato ha chiesto la trattazione orale.

Con requisitoria orale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del sostituto processuale, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

1.1. L'art. 24, comma 6-bis, del dl. n. 137 del 2020 sopra citato dispone che, "fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al cornma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale".

Per gli allegati all'atto di impugnazione è consentita, quindi, la copia immagine, che il difensore impugnante deve limitarsi a sottoscrivere digitalmente come forma di attestazione della conformità all'originale.L'atto di impugnazione in quanto tale (ricorso, appello, opposizione o altro), invece, viene disciplinato soltanto per relationem, perché la norma si limita a dire che deve trattarsi di un "documento informatico" sottoscritto secondo le modalità previste da un decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.

Il successivo art. 24, comma 4, dello stesso decreto stabilisce che, con il medesimo provvedimento del Direttore generale, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti.

Il decreto 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, emesso in esecuzione dei commi 6 -bis e 4 dell'art. 24, dispone all'art. 3, comma 1, che il "documento informatico" deve rispettare i seguenti requisiti: "è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata".

Ne consegue che nel sistema del deposito degli atti giudiziari nella legislazione dell'emergenza del d.l. n. 137 del 2020 il "documento informat co" è un documento che è creato mediante un programma di videoscrittura, e che, terminata la lavorazione con il programma di videoscrittura, viene trasformato direttamente in un documento di archiviazione dei dati elettronici, secondo lo standard internazionalmente noto ormai con l'acronimo pdf (portable document format), senza passare prima per la stampa di un documento cartaceo.

Una volta trasformato in pdf, il documento viene firmato digitalmente.

Nel caso in esame, il ricorso al Tribunale del riesame non rispettava queste specifiche tecniche che deve avere il "documento informatico", perché, dopo essere stato creato mediante un programma di videoscrittura, era stato stampato e trasformato in documento cartaceo, circostanza che si ricavava agevolmente dal fatto che vi era apposta una firma autografa.

Poi il documento cartaceo era stato ritrasformato in informatico mediante la scansione dell'immagine, ed a quell'immagine era stata apposta anche la firma digitale.

Era stato, in definitiva, effettuato un passaggio in più rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 24, comma 6 -bis, del d.l. n. 137 e dell'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale.

1.2. Questo passaggio in più non trova, però, sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore dell'emergenza.

La norma che completa il disegno del legislatore dell'emergenza prevedendo l'apparato sanzionatorio è, infatti, l'art. 24, comma 6 -sexies, dl. n. 137 del 2020, che dispone: "fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4".

Il successivo comma 6-septies aggiunge che :"nei casi previsti dal comma 6- sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato".

1.3. Di tutte le disposizioni dell'art. 24, comma 6-sexies, l'unica che interessa il caso in esame è la lett. a), quella dedicata alla firma dell'atto di impugnazione, perché le successive sono relative ai documenti allegati (lett. b) o alle modalità di spedizione (lett. c, d, ed e).

Ma nel caso in esame la disposizione della lett. a) non è stata violata, perché l'atto di impugnazione è effettivamente sottoscritto con firma digitale.

Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia nativo digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine.

L'aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale non è un elemento di irrazionalità del sistema, perché nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da sanzione processuale.

E, d'altronde, una norma che avesse previsto l'inammissibilità di un atto per il mancato rispetto delle specifiche tecniche, previste dal decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, avrebbe anche potuto essere censurata di incostituzionalità, finendo per attribuire di fatto ad una autorità amministrativa il potere di introdurre, ampliando o diminuendo l'ambito delle specifiche tecniche, cause di inammissibilità di un atto processuale non previste espressamente dalla legge.

In definitiva, l'ordinanza impugnata, che ha ritenuto l'esistenza di una causa di inammissibilità non prevista dalla legge, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Bologna.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del sostituto processuale, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 febbraio 2022 il Tribunale del riesame di Bologna ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in quanto inviata, attraverso posta elettronica certificata, mediante documento non conforme alle specifiche tecniche previste dal decreto attuativo dell'art. 24, comma 6-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176. In particolare, la causa di inammissibilità rilevata dal Tribunale del riesame sta nella circostanza che il ricorso consistesse in un documento firmato sia con firma autografa che con firma digitale, e quindi, in quanto tale, necessariamente un documento proveniente dalla scansione di una immagine, e non un documento nativo digitale. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui sostiene che, pur essendo vero che il documento inviato non era conforme alle specifiche tecniche in quanto proveniente dalla scansione di una immagine, pur tuttavia non era stata lesa nessuna certezza sul sottoscrittore perché ad esso era stata aggiunta anche la firma digitale, con la conseguenza che la doppia firma dava paradossalmente maggiori garanzie di autenticità del documento, perché l'apposizione di firma digitale trasforma il documento in un nuovo originale, e perché, in ogni caso, per regole generali del codice dell'amministrazione digitale i documenti cui è apposta firma digitale devono essere considerati validi da una pubblica amministrazione. 3. La difesa dell'indagato ha chiesto la trattazione orale. Con requisitoria orale il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore dell'indagato, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del sostituto processuale, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. L'art. 24, comma 6-bis, del dl. n. 137 del 2020 sopra citato dispone che, "fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al cornma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale". Per gli allegati all'atto di impugnazione è consentita, quindi, la copia immagine, che il difensore impugnante deve limitarsi a sottoscrivere digitalmente come forma di attestazione della conformità all'originale.L'atto di impugnazione in quanto tale (ricorso, appello, opposizione o altro), invece, viene disciplinato soltanto per relationem, perché la norma si limita a dire che deve trattarsi di un "documento informatico" sottoscritto secondo le modalità previste da un decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Il successivo art. 24, comma 4, dello stesso decreto stabilisce che, con il medesimo provvedimento del Direttore generale, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti. Il decreto 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, emesso in esecuzione dei commi 6 -bis e 4 dell'art. 24, dispone all'art. 3, comma 1, che il "documento informatico" deve rispettare i seguenti requisiti: "è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata". Ne consegue che nel sistema del deposito degli atti giudiziari nella legislazione dell'emergenza del d.l. n. 137 del 2020 il "documento informat co" è un documento che è creato mediante un programma di videoscrittura, e che, terminata la lavorazione con il programma di videoscrittura, viene trasformato direttamente in un documento di archiviazione dei dati elettronici, secondo lo standard internazionalmente noto ormai con l'acronimo pdf (portable document format), senza passare prima per la stampa di un documento cartaceo. Una volta trasformato in pdf, il documento viene firmato digitalmente. Nel caso in esame, il ricorso al Tribunale del riesame non rispettava queste specifiche tecniche che deve avere il "documento informatico", perché, dopo essere stato creato mediante un programma di videoscrittura, era stato stampato e trasformato in documento cartaceo, circostanza che si ricavava agevolmente dal fatto che vi era apposta una firma autografa. Poi il documento cartaceo era stato ritrasformato in informatico mediante la scansione dell'immagine, ed a quell'immagine era stata apposta anche la firma digitale. Era stato, in definitiva, effettuato un passaggio in più rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 24, comma 6 -bis, del d.l. n. 137 e dell'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale. 1.2. Questo passaggio in più non trova, però, sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore dell'emergenza. La norma che completa il disegno del legislatore dell'emergenza prevedendo l'apparato sanzionatorio è, infatti, l'art. 24, comma 6 -sexies, dl. n. 137 del 2020, che dispone: "fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4". Il successivo comma 6-septies aggiunge che :"nei casi previsti dal comma 6- sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato". 1.3. Di tutte le disposizioni dell'art. 24, comma 6-sexies, l'unica che interessa il caso in esame è la lett. a), quella dedicata alla firma dell'atto di impugnazione, perché le successive sono relative ai documenti allegati (lett. b) o alle modalità di spedizione (lett. c, d, ed e). Ma nel caso in esame la disposizione della lett. a) non è stata violata, perché l'atto di impugnazione è effettivamente sottoscritto con firma digitale. Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, sanzione della prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia nativo digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine. L'aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale non è un elemento di irrazionalità del sistema, perché nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da sanzione processuale. E, d'altronde, una norma che avesse previsto l'inammissibilità di un atto per il mancato rispetto delle specifiche tecniche, previste dal decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, avrebbe anche potuto essere censurata di incostituzionalità, finendo per attribuire di fatto ad una autorità amministrativa il potere di introdurre, ampliando o diminuendo l'ambito delle specifiche tecniche, cause di inammissibilità di un atto processuale non previste espressamente dalla legge. In definitiva, l'ordinanza impugnata, che ha ritenuto l'esistenza di una causa di inammissibilità non prevista dalla legge, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Bologna. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti d
Decreto Cassazione n. 32221/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris