CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 08608/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 dicembre 1958; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29 ottobre 1963; avverso l'ordinanza del 24 settembre 2024 del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, con la quale si chiede dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza depositata il 20 settembre 2024, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva di essere rimesso in termini per la costituzione di parte civile (nella sua qualità di creditore della società fallita), deducendo di non aver mai ricevuto la notifica della fissazione dell'udienza preliminare e, quindi, di non aver mai avuto effettiva conoscenza della celebrazione del giudizio. 2. Il Tribunale di Roma, ritenendo che il creditore della società fallita non potesse qualificarsi come persona offesa, rigettava l'istanza. 3. Ricorre per cassazione il creditore, articolando un unico motivo di censura, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all'art. 175 cod. proc. pen), a mezzo del quale deduce: a) di essere stato dipendente della società fallita; b) di non aver ricevuto il trattamento di fine rapporto e, quindi, di essere stato, quanto meno, danneggiato dal reato e, pertanto, legittimato a costituirsi parte civile, tanto più in assenza di costituzione del curatore della società fallita›; c) di non aver mai ricevuto le notifiche relative alla fissazione dell'udienza preliminare e, quindi, di non aver mai avuto conoscenza della celebrazione del giudizio. 4. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza che ammette o esclude la parte civile, in assenza di una specifica previsione normativa e non avendo il provvedimento contenuto decisorio (poiché non pregiudica l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile) non è autonomamente impugnabile (Sez. U, n. 12 del 19/05/1999, Pediconi, Rv. 213858; Sez. 5, n. 1391 del 25/10/2021, dep. 2022, Canino, Rv. 282733). In ogni caso, la restituzione in termini per costituirsi parte civile può essere riconosciuta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 175 cod. proc. pen., solo al soggetto qualificabile come persona offesa, che, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, è la generalità dei creditori, rappresentata dal curatore. Il singolo creditore, ancorché insinuatosi nel passivo fallimentare, è semplice danneggiato dal reato, che, nelle ipotesi indicate dall'art. 240 I. fall. (omessa costituzione del curatore o titolo personale), è legittimato, autonomamente, alla costituzione di parte civile (Sez. 5, n. 18712 del 22/04/2022, Villetti, Rv. 283012; Sez. 5, n. 23647 del 11/04/2016, Mauri, Rv. 267043). 5. Alla luce di quanto evidenziato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo