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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25449/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4( , N. 5781/2022 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello indicata in epigrafe confermativa del giudizio di responsabi- lità di cui alla sentenza di primo grado deducendo violazione di legge e vizio mo- tivazionale in punto di affermazione di responsabilità e di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione.

Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta ron solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf.

Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).

E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).

3. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

N. 5781/2022 R.G.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte, confutando la richiesta di assoluzione fondata sulla dedotta irrilevanza penale della condotta per assenza della sua concreta of- fensività in ragione del basso contenuto di principio attivo rinvenuto nello stupe- facente sequestrato a carico del Piccioni.

Premette la Corte territoriale che in tema di detenzione illecita di stupefacenti, il quantitativo di principio attivo illecitamente detenuto va determinato facendo riferimento alla quantità complessiva della droga sequestrata e non alle singole confezioni in cui la stessa è ripartita, quindi rileva che nel caso di specie il principio attivo rinvenuto nei campioni esaminati supera i mg. 25 di THC e quindi il limite oltre il quale il THC è ritenuto drogante.

Quanto alla sussumibilità della fattispecie in esame nell'ipotesi di cui all'art.131 bis cod. pen., la richiesta non è stata, del pari, ritenuta suscettibile di accoglimento, sul rilievo che il numero di dosi medie singole - circa 75 - destinate alla cessione in favore di terzi sia ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità in questione, in quanto - seppure non rilevantissimo - in ogni caso non è modesto e, come tale, è indicativo di una condotta idonea a porre in pericolo il bene tutelato dalla norma in termini comunque significativi in ragione dell'utenza certamente non esigua cui lo stupefacente era destinato.

La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) ; alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4( , N. 5781/2022 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello indicata in epigrafe confermativa del giudizio di responsabi- lità di cui alla sentenza di primo grado deducendo violazione di legge e vizio mo- tivazionale in punto di affermazione di responsabilità e di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il ricorrente si è nella sostanza limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntual- mente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripro- ducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gra- vame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta ron solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argo- mentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugna- zione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). E, ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'ap- pello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle va- lutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). 3. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. N. 5781/2022 R.G. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte, confutando la richiesta di assoluzione fondata sulla dedotta irrilevanza penale della condotta per assenza della sua concreta of- fensività in ragione del basso contenuto di principio attivo rinvenuto nello stupe- facente sequestrato a carico del Piccioni. Premette la Corte territoriale che in tema di detenzione illecita di stupefacenti, il quantitativo di principio attivo illecitamente detenuto va determinato facendo riferimento alla quantità complessiva della droga sequestrata e non alle singole confezioni in cui la stessa è ripartita, quindi rileva che nel caso di specie il principio attivo rinvenuto nei campioni esaminati supera i mg. 25 di THC e quindi il limite oltre il quale il THC è ritenuto drogante. Quanto alla sussumibilità della fattispecie in esame nell'ipotesi di cui all'art.131 bis cod. pen., la richiesta non è stata, del pari, ritenuta suscettibile di accoglimento, sul rilievo che il numero di dosi medie singole - circa 75 - destinate alla cessione in favore di terzi sia ostativo al riconoscimento della causa di non punibilità in questione, in quanto - seppure non rilevantissimo - in ogni caso non è modesto e, come tale, è indicativo di una condotta idonea a porre in pericolo il bene tutelato dalla norma in termini comunque significativi in ragione dell'utenza certamente non esigua cui lo stupefacente era destinato. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione com- plessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della con- dotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) ; alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così d