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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 29543/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18780/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5067/2023depositata il 17/02/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. la [OSCURATO:PERSONA], esponendo di condurre in locazione un immobile sito piazza Navona a Roma, chiamò in giudizio la BNL [OSCURATO:PERSONA] p.a., perché fosse accertato l’obbligo della convenuta di alienare il predetto immobile in favore di essa Associazione, decurtata dal prezzo di € 272.629,00 la somma di € 194.199,04, quale rimborso per lavori effettuati sul predetto immobile dall’esponente; la convenuta, costituitasi, contestò la domanda e in via riconvenzionale chiese risolversi il contratto per grave inadempimento di parte attrice, per avere questa mutato la destinazione d’uso dell’immobile nonché per mancato pagamento dei canoni nella pattuita misura di € 3.000,00 al mese; il Tribunale rigettò la domanda principale e, accogliendo quella riconvenzionale, dichiarò risol to il contra t to per mutamento di destinazione d’uso e condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 62.198,69 a titolo d’indennità d’occupazione, oltre interessi e rivalutazione.

La Corte d’appello di Roma, investita dall’impugnazione principale del [OSCURATO:PERSONA] e da quella incidentale della Regione [OSCURATO:PERSONA] (divenuta proprietaria dello stabile in forza dell’atto di retrocessione e liquidazione del [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per atto del notaio Castellini del 24/6/2010 e rendiconto finale approvato dal Consiglio d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con la sentenza n.6242 del 2015, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò le domande principali e quelle riconvenzionali.

L’[OSCURATO:PERSONA] propose ricorso sulla base di tre motivi.

Con i primi due motivi, tra loro correlati, la ricorrente denunciò violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 1, 2 e 3, lett. c) e/o d), della l.

R. [OSCURATO:PERSONA] n. 29/2003 e dell’art. 11 delle preleggi, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che la norma regionale richiamata assicurasse agli assegnatari senza contratto di locazione il diritto ad acquistare l’immobile adibito ad uso residenziale, alla sola condizione che l’assegnazione da parte del Comune di Roma risultasse dalla documentazione.

La Corte di Cassazione ha ritenutoi due motivi infondati.

Quindi, scrutinando il terzo motivo di ricorso, ha osservato : “ Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia assoluta carenza di motivazione per non avere la sentenza d’appello riconosciuto il diritto al rimborso di quanto speso da essa ricorrente per la ristrutturazione dell’immobile, è infondato, stante che non consta che la ricorrente abbia svolto una tale domanda, ma, ben diversamente, chiesto che essa spesa fosse scomputata dal prezzo d’acquisto.

Venuto meno il diritto all’acquisto, una tale domanda accessoria non avrebbe potuto essere delibata”;

2. in riferimento a tale affermazione relativa al terzo motivo di ricorso,la Associazione ha chiesto la revocazione della sentenza di legittimità ai sensi degli artt. 395, primo comma, n.4 e 391 bis, c.p.c. denunziando che la Corte di Cassazione sia incorsa in errore revocatorio dato che fino dal primo grado di giudizio vi era stata “la chiara esplicitazione della domanda di accertamento e rimborso di quanto speso da parte della [OSCURATO:PERSONA] per la ristrutturazione dell’immobile”;

3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 4.la BNP [OSCURATO:PERSONA] Italy sgr.p.a. e la BNL [OSCURATO:PERSONA] srg.p.a. sono rimaste intimate; 4.la ricorrente ha depositato memoria; considerato che:

1. in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errorerevocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone unerrore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità dierrori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (tra le varie, v.

Cass. Sez. 3, sentenza n.10040 del29/03/2022).

Nella fattispecie è escluso l'erroneo accertamento – per errore di fatto - dell'inesistenza di una domanda, avendo la Corte di Cassazione affermato non che in ordine alla spesa di ristrutturazione non era stata avanzata domanda ma che la spesa della ristrutturazione dell’immobile era stata oggetto, non già di una domanda di rimborso ma di richiesta di “ scomputo ” dal prezzo d’acquisto, per cui, “venuto meno il diritto all’acquisto, una tale domanda accessoria non avrebbe potuto essere delibata”.

La ricorrente riporta a pagina 9 del ricorso, il contenuto dei punti 4 e 5 dell’originario atto introduttivo della causa davanti al Tribunale di Roma.

Si legge che la ricorrente aveva chiesto “4.

Accertare e dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] vanta nei confronti della convenuta un credito (per i lavori di cui in premessa) pari a € 194.199,04 … 5) accertare e dichiarare il diritto della [OSCURATO:PERSONA] a compensare tale credito con quanto dovuto a titolo di prezzo per l’acquisto della unità immobiliare per cui è causa”.

La Corte di Cassazione ha evidentemente interpretato i punti 4 e 5 dell’atto introduttivo come uno in funzione dell’altro e cioè come domanda di compensazione parziale sul prezzo globale di trasferimento, ancorandolaalla richiesta principale di accertamento dell’obbligo di alienazione dell’immobile dietro versamento del prezzo.

Non trattandosi, dunque, di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, c.p.c., bensì di interpretazione del contenuto della domanda , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

2. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in €. 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18780/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 25, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) -intimati- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 5067/2023depositata il 17/02/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. la [OSCURATO:PERSONA], esponendo di condurre in locazione un immobile sito piazza Navona a Roma, chiamò in giudizio la BNL [OSCURATO:PERSONA] p.a., perché fosse accertato l’obbligo della convenuta di alienare il predetto immobile in favore di essa Associazione, decurtata dal prezzo di € 272.629,00 la somma di € 194.199,04, quale rimborso per lavori effettuati sul predetto immobile dall’esponente; la convenuta, costituitasi, contestò la domanda e in via riconvenzionale chiese risolversi il contratto per grave inadempimento di parte attrice, per avere questa mutato la destinazione d’uso dell’immobile nonché per mancato pagamento dei canoni nella pattuita misura di € 3.000,00 al mese; il Tribunale rigettò la domanda principale e, accogliendo quella riconvenzionale, dichiarò risol to il contra t to per mutamento di destinazione d’uso e condannò il [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 62.198,69 a titolo d’indennità d’occupazione, oltre interessi e rivalutazione. La Corte d’appello di Roma, investita dall’impugnazione principale del [OSCURATO:PERSONA] e da quella incidentale della Regione [OSCURATO:PERSONA] (divenuta proprietaria dello stabile in forza dell’atto di retrocessione e liquidazione del [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente per atto del notaio Castellini del 24/6/2010 e rendiconto finale approvato dal Consiglio d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), con la sentenza n.6242 del 2015, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò le domande principali e quelle riconvenzionali. L’[OSCURATO:PERSONA] propose ricorso sulla base di tre motivi. Con i primi due motivi, tra loro correlati, la ricorrente denunciò violazione e falsa applicazione dell’art. 18, commi 1, 2 e 3, lett. c) e/o d), della l. R. [OSCURATO:PERSONA] n. 29/2003 e dell’art. 11 delle preleggi, nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo, assumendo che la norma regionale richiamata assicurasse agli assegnatari senza contratto di locazione il diritto ad acquistare l’immobile adibito ad uso residenziale, alla sola condizione che l’assegnazione da parte del Comune di Roma risultasse dalla documentazione. La Corte di Cassazione ha ritenutoi due motivi infondati. Quindi, scrutinando il terzo motivo di ricorso, ha osservato : “ Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia assoluta carenza di motivazione per non avere la sentenza d’appello riconosciuto il diritto al rimborso di quanto speso da essa ricorrente per la ristrutturazione dell’immobile, è infondato, stante che non consta che la ricorrente abbia svolto una tale domanda, ma, ben diversamente, chiesto che essa spesa fosse scomputata dal prezzo d’acquisto. Venuto meno il diritto all’acquisto, una tale domanda accessoria non avrebbe potuto essere delibata”; 2. in riferimento a tale affermazione relativa al terzo motivo di ricorso,la Associazione ha chiesto la revocazione della sentenza di legittimità ai sensi degli artt. 395, primo comma, n.4 e 391 bis, c.p.c. denunziando che la Corte di Cassazione sia incorsa in errore revocatorio dato che fino dal primo grado di giudizio vi era stata “la chiara esplicitazione della domanda di accertamento e rimborso di quanto speso da parte della [OSCURATO:PERSONA] per la ristrutturazione dell’immobile”; 3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 4.la BNP [OSCURATO:PERSONA] Italy sgr.p.a. e la BNL [OSCURATO:PERSONA] srg.p.a. sono rimaste intimate; 4.la ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1. in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errorerevocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone unerrore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità dierrori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (tra le varie, v. Cass. Sez. 3, sentenza n.10040 del29/03/2022). Nella fattispecie è escluso l'erroneo accertamento – per errore di fatto - dell'inesistenza di una domanda, avendo la Corte di Cassazione affermato non che in ordine alla spesa di ristrutturazione non era stata avanzata domanda ma che la spesa della ristrutturazione dell’immobile era stata oggetto, non già di una domanda di rimborso ma di richiesta di “ scomputo ” dal prezzo d’acquisto, per cui, “venuto meno il diritto all’acquisto, una tale domanda accessoria non avrebbe potuto essere delibata”. La ricorrente riporta a pagina 9 del ricorso, il contenuto dei punti 4 e 5 dell’originario atto introduttivo della causa davanti al Tribunale di Roma. Si legge che la ricorrente aveva chiesto “4. Accertare e dichiarare che la [OSCURATO:PERSONA] vanta nei confronti della convenuta un credito (per i lavori di cui in premessa) pari a € 194.199,04 … 5) accertare e dichiarare il diritto della [OSCURATO:PERSONA] a compensare tale credito con quanto dovuto a titolo di prezzo per l’acquisto della unità immobiliare per cui è causa”. La Corte di Cassazione ha evidentemente interpretato i punti 4 e 5 dell’atto introduttivo come uno in funzione dell’altro e cioè come domanda di compensazione parziale sul prezzo globale di trasferimento, ancorandolaalla richiesta principale di accertamento dell’obbligo di alienazione dell’immobile dietro versamento del prezzo. Non trattandosi, dunque, di un errore di fatto rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, c.p.c., bensì di interpretazione del contenuto della domanda , il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 2. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in €. 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a tito
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