CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 24287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ..e“...---- -trel+to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore /) i , C 77 -D e -2 c• (...)./) eAn l I - I fre [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data 3 Febbraio 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Gip del tribunale che, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio (capo B), per avere sostituito le targhe e il codice identificativo del telaio della vettura Fiat 600 tg. [OSCURATO:TARGA] in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa dal reato di cui all'articolo 334 codice penale e per il reato di cui all'articolo 490 codice penale (capo C) per avere distrutto o comunque occultato le targhe originali della autovettura Fiat 600. Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo; con riguardo al capo B) violazione di legge e illogicità della motivazione con riguardo al concorso del ricorrente nel reato presupposto; con riguardo al capo C) vizio della motivazione nella parte in cui ha ritenuto il Nicolosi responsabile del reato per avere soppresso le targhe del veicolo Fiat 600 targato [OSCURATO:TARGA], oggetto di illecito rimpiego. Il ricorso è inammissibile. Deve premettersi che il vizio della illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a se stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. Nella specie, la sentenza impugnata ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto la sussistenza della responsabilità del Nicolosi per entrambi i reati evidenziando, con una motivazione che appare del tutto logica e coerente, come questi sapesse della provenienza illecita del mezzo datogli in regalo dal Campanella e come, proprio la conoscenza che il mezzo datogli dal Campanella era sottoposto a sequestro amministrativo, lo aveva indotto ad architettare il piano per poter circolare liberamente. Proprio l'intera operazione di pulitura del mezzo, per le modalità con cui è stata realizzata, addirittura anche con la combustione della carrozzeria della vettura del padre, per l'evidente fine di eliminare qualunque tipo di traccia che potesse fare risalire anche ai dati identificativi della stessa, ha portato la Corte di merito a ritenere la piena consapevolezza da parte dell'imputato della sussistenza del vincolo apposto sul mezzo regalatogli dal Campanella. Così come è stata ritenuta la responsabilità dell'imputato anche per il reato di cui al capo C) non solo per quanto dallo stesso dichiarato in ordine al possesso di dette targhe ma anche perché detta operazione si pone in perfetta linea con il piano ordito per occultare i dati identificativi dell'auto di provenienza illecita ottenendo così un mezzo con cui poter circolare liberamente. Rispetto a tale ricostruzione dei fatti il ricorrente non deduce vizi della motivazione rilevanti in questa sede ma chiede una nuova valutazione dei medesimi elementi probatori da parte di questa Corte, attività che esula dai suoi potere, per di più in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche per mancato confronto argomentativo con la sentenza impugnata. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Roma 16/02/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 9e [OSCURATO:PERSONA].no [OSCURATO:PERSONA] IL 066111 202