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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33209/2026

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l TRIBUNALE di CATANZARO, Sezione peril riesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 31 marzo 2026 il Tribunale di Catanzaro,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sul riesameproposto nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzaemessa il 12 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatanzaro con la quale era stata applicata nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsionepluriaggravata, confermava la detta ordinanza.2.

Avverso l’ordinanza di riesame proponeva ricorso per cassazionel’indagato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento earticolando quattro motivi di doglianza.2.1.

Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione con riguardoalla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reatocontestato.Esponeva che il Tribunale aveva indicato fra gli elementi indiziari anchealcune immagini delle telecamere di videosorveglianza che in realtà nonriguardavano il fatto contestato allo [OSCURATO:PERSONA].Assumeva che l’unico elemento indiziario a carico dell’indagato era costituitodalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], cherisultavano del tutto generiche poiché non individuavano la condottaconcretamente ascrivibile al ricorrente, avendo il [OSCURATO:PERSONA] genericamenteaffermato di aver ricevuto da due soggetti sconosciuti la richiesta di unaindeterminata somma di denaro.Deduceva, inoltre, che il riconoscimento fotografico dell’indagato effettuatodalla persona offesa era inattendibile, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva descrittocolui che aveva avanzato la richiesta come un soggetto alto circa 165 cm.,laddove lo [OSCURATO:PERSONA] era alto 180 cm., e inoltre aveva parlato di un soggetto che siera presentato sempre con il volto travisato da un berretto e da occhiali scuri,così che non si comprendeva come il dichiarante lo avesse potuto riconoscere.In relazione all’ulteriore indizio ritenuto dal Tribunale, individuato negliaccertati rapporti di frequentazione e contatti telefonici fra il ricorrente e ilcorreo [OSCURATO:PERSONA], la difesa evidenziava che nel corso dei contattiintrattenuti mai i due avevano parlato della vicenda relativa al [OSCURATO:PERSONA].La difesa, infine, prospettava l’applicabilità al caso di specie dell’istituto delladesistenza volontaria, osservando che nessuna condotta era stata posta inessere dallo [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla richiesta di una somma di denaroavanzata nei confronti della vittima, e ciò avuto riguardo al notevole lasso ditempo intercorso fra il fatto contestato e l’arresto dell’indagato.2.2.

Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in relazionealla ritenuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.Esponeva che nel caso di specie l’aggravante era stata declinata nellaversione del cosiddetto metodo mafioso e che il Tribunale, nel ritenerla, avevafatto riferimento all’evocazione da parte dei latori della minaccia di specificigruppi criminali (la delinquenza di Cirò) e al contesto criminale territoriale nelquale l’azione si era consumata.Deduceva, quanto al primo profilo, che l’evocazione di specifici gruppicriminali non era rilevante ai fini dell’integrazione della detta aggravante poichénon vi era alcuna prova della vicinanza dello [OSCURATO:PERSONA] alle organizzazioni criminalioperanti nel territorio, e, quanto al secondo profilo, che la valorizzazione delcontesto territoriale avrebbe implicato una sorta di responsabilità oggettiva peril sol fatto di provenire da un determinato territorio.Deduceva, infine, che le minacce non avevano ingenerato alcun timore nellavittima, che, per sua stessa ammissione, di fronte alla richiesta estorsiva aveva“preso tempo”.2.3.

Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione allaritenuta aggravante dell’aver agito in più persone riunite, assumendo che nelcaso di specie le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, in ragione dellaloro genericità, non consentivano di apprezzare le concrete modalità dell’azione,con particolare riguardo alla simultanea presenza, al cospetto della vittima, dientrambi gli indagati nel momento in cui era stata avanzata la richiestaestorsiva, elemento necessario per ritenere integrata l’aggravante in discorso.2.4.

Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione in relazioneagli artt. 274 e 274 cod. proc. pen., assumendo che i giudici della cautela, chenon si erano confrontati con le doglianze difensive sul punto, avrebbero dovutoconsiderare il lungo tempo trascorso dai fatti per ritenere quantomenol’attenuazione delle esigenze cautelari e per valorizzare inoltre il tempotrascorso quale elemento idoneo al fine di superare la presunzione relativa diadeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.Assumeva che a contiguità dell’indagato ad ambienti criminali, utilizzata dalTribunale per ritenere l’adeguatezza della misura applicata, in realtà non erastata dimostrata, e che le modalità dell’azione non risultavano caratterizzate daparticolare allarme sociale.Deduceva infine che il Tribunale non aveva reso una motivazione specifica inrelazione alla applicabilità, prospettata dalla difesa, della meno grave misuracautelare degli arresti domiciliari con l’ausilio di dispositivo di controllo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo è manifestamente infondato.Il Tribunale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Ha, invero, considerato che la persona offesa aveva affermato che i dueindagati si erano presentati al suo cospetto per ben tre volte, l’ultima pocoprima dell’avvenuto riconoscimento (circostanze del tutto taciute in ricorso), eche entrambi erano stati riconosciuti dal [OSCURATO:PERSONA] (anche tale circostanza vienetaciuta in ricorso), il quale in relazione a tali incontri aveva reso dichiarazioniricche di dettagli; a conforto della ritenuta attendibilità dei riconoscimentieffettuati ha evidenziato che i tre incontri erano avvenuti a distanza temporaleravvicinata l’uno dall’altro e che l’ultimo era avvenuto solo due giorni prima chela persona offesa fosse stata escussa a sommarie informazioni e avesseprovveduto alla ricognizione formale; ha anche precisato che il rilievo difensivorelativo all’altezza dello [OSCURATO:PERSONA] era risultato privo di qualsivoglia allegazionedifensiva a conforto che in ogni caso lo stesso non poteva valere a minare lagenuinità dell’individuazione, trattandosi di una indicazione approssimativa efrutto della percezione soggettiva del dichiarante.Il Tribunale ha anche considerato un ulteriore riscontro all’attendibilità delledichiarazioni accusatorie della persona offesa, costituito dalla accertata assiduafrequentazione fra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] in un periodo coincidente con lacommissione del fatto, circostanza che, a prescindere dal contenuto delleconversazioni intercorse fra i due, il giudice della cautela ha ritenuto, in manieradel tutto logica, un elemento a conforto delle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA].Come si vede, il giudice della cautela ha dato conto in manieraparticolareggiata degli elementi di fatto utilizzati ai fini della valutazione relativaalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e da essi ha tratto conseguenzeimprontate a logica.Si deve evidenziare che il richiamo alle “videoriprese acquisite” (v. pag. 1dell’ordinanza impugnata), enfatizzato dalla difesa, risulta contenuto nella partedel provvedimento che sviluppa la narrativa in fatto e non viene in alcun modoutilizzato dal Tribunale nelle argomentazioni rese a sostegno della ritenutasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari a caricodello [OSCURATO:PERSONA].Prive di pregio appaiono, poi, le deduzioni difensive relative al fatto che ledichiarazioni della vittima non avrebbero individuato la condotta concretamenteascrivibile al ricorrente, avendo, in realtà, il [OSCURATO:PERSONA] descritto nei dettagli i treincontri avuti con gli indagati e avendo egli espressamente affermato che i dueavevano avanzato nei suoi confronti una richiesta di denaro a titolo estorsivo, inquanto ambasciatori della “delinquenza di Cirò”.Né risulta pertinente nel caso di specie il richiamo all’istituto della desistenzavolontaria, considerato che nei reati di danno a forma libera la desistenza puòaver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile unavolta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causalecapace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuenteper il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valgaa scongiurare l'evento (v., in tal senso, Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015,Supino e altro, Rv. 264226 – 01 che tratta di una fattispecie in temadi estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gliestremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo giàstata da loro formulata la richiesta estorsiva).Resta, pertanto, escluso il vizio di motivazione denunciato.2.

Anche il secondo motivo e manifestamente infondato.In relazione al fatto, dedotto dalla difesa, che non sarebbe stata dimostratauna contiguità fra il ricorrente e i gruppi criminali ai quali, al cospetto dellavittima, lo stesso aveva fatto riferimento, deve essere richiamato il principio,consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio,secondo il quale è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo delmetodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalitàesecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti deiconsociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anchequest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulticomunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (v., exmultis, Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 – 01).Il Tribunale ha congruamente osservato che nel caso di specie i due indagatiavevano reiteratamente rappresentato alla persona offesa di essere emissari diun gruppo criminale del territorio di provenienza, ciò che il giudice della cautelaha valutato come un inequivocabile messaggio nei confronti della vittima idoneoa ingenerare in quest’ultima conseguenze pregiudizievoli tipiche di contestimafiosi, ritenendo pertanto sussistente l’aggravante in discorso.Risulta, di poi, eccentrica l’affermazione della difesa secondo la quale larichiesta estorsiva non avrebbe ingenerato alcun timore in capo alla vittimapoiché la stessa, di fronte alla richiesta di denaro, aveva “preso tempo”,dovendosi considerare che il mero fatto di “prendere tempo” non assume ilsignificato univoco di assenza di timore in capo al minacciato, potendo esseretale comportamento ingenerato anche dalla necessità per la persona offesa diprocurarsi la provvista idonea a soddisfare la richiesta estorsiva.Resta pertanto escluso il denunciato vizio di motivazione.3.

È del pari manifestamente infondato il terzo motivo.Il Tribunale, invero, ha congruamente motivato in relazione alla ritenutasussistenza dell’aggravante delle più persona riunite, evidenziando lasimultanea presenza degli indagati al momento dell’esternazione della richiestaestorsiva nei confronti della vittima (v., ex multis,Sez. 2, n. 36908 del 16/10/2025, D’Aguanno, Rv. 288882 – 01, secondo cui, intema di estorsione, l'aggravante delle più persone riunite postulala simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due soggetti agentisul luogo e al momento della perpetrazione della violenza o della minaccia, sì dapoter ritenere che le stesse siano poste in essere da ciascuno di essi o chela presenza, durante l'esercizio della violenza o della minaccia, di uno deisoggetti agenti valga a rafforzarle).4.

È, infine, manifestamente infondato anche il quarto motivo.In relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari eall’adeguatezza rispetto alle medesime della custodia in carcere il Tribunale havalutato in maniera del tutto logica i fatti come gravi e capaci di destare intensoallarme sociale, evidenziando che gli stessi erano significativi della pervicaciadell’indagato nell’avanzare le pretese economiche nei confronti della vittima.Ha anche considerato le plurime condanne definitive risultanti a carico delloScorza anche per reati della stessa indole.Il giudice della cautela ha anche motivato in maniera specifica in relazionealla scelta della misura, richiamando, a giustificazione della ritenutainsufficienza degli arresti domiciliari a far fronte alle esigenze cautelari ritenute,la contiguità del ricorrente rispetto agli ambienti criminali del territorio,l’adesione a modalità di agire tipiche della criminalità organizzata, i precedentipenali specifici e l’operatività della presunzione di legge.Quanto, infine, al rilievo difensivo avente ad oggetto la valorizzazione deltempo trascorso quale elemento idoneo al superamento della presunzionerelativa di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, deveosservarsi che, in tema di misure cautelari, la presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimentodella sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale dicui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza,salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorsodel tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurantepericolosità (v., ex multis, Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, Papaleo, Rv. 289277– 01).Il principio enunciato trova applicazione nel caso di specie, a fronte di unadeduzione difensiva concernente il tempo trascorso dai fatti che risulta del tuttogenerica.Resta pertanto escluso il denunciato vizio di violazione di legge.5.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

La cancelleriaprovvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 17/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIBUNALE di CATANZARO, Sezione peril riesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 31 marzo 2026 il Tribunale di Catanzaro,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, decidendo sul riesameproposto nell’interesse dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzaemessa il 12 marzo 2026 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diCatanzaro con la quale era stata applicata nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere in relazione al reato di tentata estorsionepluriaggravata, confermava la detta ordinanza.2. Avverso l’ordinanza di riesame proponeva ricorso per cassazionel’indagato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento earticolando quattro motivi di doglianza.2.1. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione con riguardoalla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reatocontestato.Esponeva che il Tribunale aveva indicato fra gli elementi indiziari anchealcune immagini delle telecamere di videosorveglianza che in realtà nonriguardavano il fatto contestato allo [OSCURATO:PERSONA].Assumeva che l’unico elemento indiziario a carico dell’indagato era costituitodalle dichiarazioni accusatorie della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], cherisultavano del tutto generiche poiché non individuavano la condottaconcretamente ascrivibile al ricorrente, avendo il [OSCURATO:PERSONA] genericamenteaffermato di aver ricevuto da due soggetti sconosciuti la richiesta di unaindeterminata somma di denaro.Deduceva, inoltre, che il riconoscimento fotografico dell’indagato effettuatodalla persona offesa era inattendibile, considerato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva descrittocolui che aveva avanzato la richiesta come un soggetto alto circa 165 cm.,laddove lo [OSCURATO:PERSONA] era alto 180 cm., e inoltre aveva parlato di un soggetto che siera presentato sempre con il volto travisato da un berretto e da occhiali scuri,così che non si comprendeva come il dichiarante lo avesse potuto riconoscere.In relazione all’ulteriore indizio ritenuto dal Tribunale, individuato negliaccertati rapporti di frequentazione e contatti telefonici fra il ricorrente e ilcorreo [OSCURATO:PERSONA], la difesa evidenziava che nel corso dei contattiintrattenuti mai i due avevano parlato della vicenda relativa al [OSCURATO:PERSONA].La difesa, infine, prospettava l’applicabilità al caso di specie dell’istituto delladesistenza volontaria, osservando che nessuna condotta era stata posta inessere dallo [OSCURATO:PERSONA] successivamente alla richiesta di una somma di denaroavanzata nei confronti della vittima, e ciò avuto riguardo al notevole lasso ditempo intercorso fra il fatto contestato e l’arresto dell’indagato.2.2. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione in relazionealla ritenuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.Esponeva che nel caso di specie l’aggravante era stata declinata nellaversione del cosiddetto metodo mafioso e che il Tribunale, nel ritenerla, avevafatto riferimento all’evocazione da parte dei latori della minaccia di specificigruppi criminali (la delinquenza di Cirò) e al contesto criminale territoriale nelquale l’azione si era consumata.Deduceva, quanto al primo profilo, che l’evocazione di specifici gruppicriminali non era rilevante ai fini dell’integrazione della detta aggravante poichénon vi era alcuna prova della vicinanza dello [OSCURATO:PERSONA] alle organizzazioni criminalioperanti nel territorio, e, quanto al secondo profilo, che la valorizzazione delcontesto territoriale avrebbe implicato una sorta di responsabilità oggettiva peril sol fatto di provenire da un determinato territorio.Deduceva, infine, che le minacce non avevano ingenerato alcun timore nellavittima, che, per sua stessa ammissione, di fronte alla richiesta estorsiva aveva“preso tempo”.2.3. Con il terzo motivo deduceva vizio di motivazione in relazione allaritenuta aggravante dell’aver agito in più persone riunite, assumendo che nelcaso di specie le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, in ragione dellaloro genericità, non consentivano di apprezzare le concrete modalità dell’azione,con particolare riguardo alla simultanea presenza, al cospetto della vittima, dientrambi gli indagati nel momento in cui era stata avanzata la richiestaestorsiva, elemento necessario per ritenere integrata l’aggravante in discorso.2.4. Con il quarto motivo deduceva vizio di motivazione in relazioneagli artt. 274 e 274 cod. proc. pen., assumendo che i giudici della cautela, chenon si erano confrontati con le doglianze difensive sul punto, avrebbero dovutoconsiderare il lungo tempo trascorso dai fatti per ritenere quantomenol’attenuazione delle esigenze cautelari e per valorizzare inoltre il tempotrascorso quale elemento idoneo al fine di superare la presunzione relativa diadeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere.Assumeva che a contiguità dell’indagato ad ambienti criminali, utilizzata dalTribunale per ritenere l’adeguatezza della misura applicata, in realtà non erastata dimostrata, e che le modalità dell’azione non risultavano caratterizzate daparticolare allarme sociale.Deduceva infine che il Tribunale non aveva reso una motivazione specifica inrelazione alla applicabilità, prospettata dalla difesa, della meno grave misuracautelare degli arresti domiciliari con l’ausilio di dispositivo di controllo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Il Tribunale ha reso una motivazione immune da vizi in relazione allaritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Ha, invero, considerato che la persona offesa aveva affermato che i dueindagati si erano presentati al suo cospetto per ben tre volte, l’ultima pocoprima dell’avvenuto riconoscimento (circostanze del tutto taciute in ricorso), eche entrambi erano stati riconosciuti dal [OSCURATO:PERSONA] (anche tale circostanza vienetaciuta in ricorso), il quale in relazione a tali incontri aveva reso dichiarazioniricche di dettagli; a conforto della ritenuta attendibilità dei riconoscimentieffettuati ha evidenziato che i tre incontri erano avvenuti a distanza temporaleravvicinata l’uno dall’altro e che l’ultimo era avvenuto solo due giorni prima chela persona offesa fosse stata escussa a sommarie informazioni e avesseprovveduto alla ricognizione formale; ha anche precisato che il rilievo difensivorelativo all’altezza dello [OSCURATO:PERSONA] era risultato privo di qualsivoglia allegazionedifensiva a conforto che in ogni caso lo stesso non poteva valere a minare lagenuinità dell’individuazione, trattandosi di una indicazione approssimativa efrutto della percezione soggettiva del dichiarante.Il Tribunale ha anche considerato un ulteriore riscontro all’attendibilità delledichiarazioni accusatorie della persona offesa, costituito dalla accertata assiduafrequentazione fra il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] in un periodo coincidente con lacommissione del fatto, circostanza che, a prescindere dal contenuto delleconversazioni intercorse fra i due, il giudice della cautela ha ritenuto, in manieradel tutto logica, un elemento a conforto delle affermazioni del [OSCURATO:PERSONA].Come si vede, il giudice della cautela ha dato conto in manieraparticolareggiata degli elementi di fatto utilizzati ai fini della valutazione relativaalla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e da essi ha tratto conseguenzeimprontate a logica.Si deve evidenziare che il richiamo alle “videoriprese acquisite” (v. pag. 1dell’ordinanza impugnata), enfatizzato dalla difesa, risulta contenuto nella partedel provvedimento che sviluppa la narrativa in fatto e non viene in alcun modoutilizzato dal Tribunale nelle argomentazioni rese a sostegno della ritenutasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari a caricodello [OSCURATO:PERSONA].Prive di pregio appaiono, poi, le deduzioni difensive relative al fatto che ledichiarazioni della vittima non avrebbero individuato la condotta concretamenteascrivibile al ricorrente, avendo, in realtà, il [OSCURATO:PERSONA] descritto nei dettagli i treincontri avuti con gli indagati e avendo egli espressamente affermato che i dueavevano avanzato nei suoi confronti una richiesta di denaro a titolo estorsivo, inquanto ambasciatori della “delinquenza di Cirò”.Né risulta pertinente nel caso di specie il richiamo all’istituto della desistenzavolontaria, considerato che nei reati di danno a forma libera la desistenza puòaver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non è configurabile unavolta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causalecapace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuenteper il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valgaa scongiurare l'evento (v., in tal senso, Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015,Supino e altro, Rv. 264226 – 01 che tratta di una fattispecie in temadi estorsione in concorso, nella quale la Corte ha escluso che ricorressero gliestremi della desistenza nei confronti di ambedue gli imputati, essendo giàstata da loro formulata la richiesta estorsiva).Resta, pertanto, escluso il vizio di motivazione denunciato.2. Anche il secondo motivo e manifestamente infondato.In relazione al fatto, dedotto dalla difesa, che non sarebbe stata dimostratauna contiguità fra il ricorrente e i gruppi criminali ai quali, al cospetto dellavittima, lo stesso aveva fatto riferimento, deve essere richiamato il principio,consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio,secondo il quale è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo delmetodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalitàesecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti deiconsociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anchequest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulticomunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (v., exmultis, Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637 – 01).Il Tribunale ha congruamente osservato che nel caso di specie i due indagatiavevano reiteratamente rappresentato alla persona offesa di essere emissari diun gruppo criminale del territorio di provenienza, ciò che il giudice della cautelaha valutato come un inequivocabile messaggio nei confronti della vittima idoneoa ingenerare in quest’ultima conseguenze pregiudizievoli tipiche di contestimafiosi, ritenendo pertanto sussistente l’aggravante in discorso.Risulta, di poi, eccentrica l’affermazione della difesa secondo la quale larichiesta estorsiva non avrebbe ingenerato alcun timore in capo alla vittimapoiché la stessa, di fronte alla richiesta di denaro, aveva “preso tempo”,dovendosi considerare che il mero fatto di “prendere tempo” non assume ilsignificato univoco di assenza di timore in capo al minacciato, potendo esseretale comportamento ingenerato anche dalla necessità per la persona offesa diprocurarsi la provvista idonea a soddisfare la richiesta estorsiva.Resta pertanto escluso il denunciato vizio di motivazione.3. È del pari manifestamente infondato il terzo motivo.Il Tribunale, invero, ha congruamente motivato in relazione alla ritenutasussistenza dell’aggravante delle più persona riunite, evidenziando lasimultanea presenza degli indagati al momento dell’esternazione della richiestaestorsiva nei confronti della vittima (v., ex multis,Sez. 2, n. 36908 del 16/10/2025, D’Aguanno, Rv. 288882 – 01, secondo cui, intema di estorsione, l'aggravante delle più persone riunite postulala simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due soggetti agentisul luogo e al momento della perpetrazione della violenza o della minaccia, sì dapoter ritenere che le stesse siano poste in essere da ciascuno di essi o chela presenza, durante l'esercizio della violenza o della minaccia, di uno deisoggetti agenti valga a rafforzarle).4. È, infine, manifestamente infondato anche il quarto motivo.In relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari eall’adeguatezza rispetto alle medesime della custodia in carcere il Tribunale havalutato in maniera del tutto logica i fatti come gravi e capaci di destare intensoallarme sociale, evidenziando che gli stessi erano significativi della pervicaciadell’indagato nell’avanzare le pretese economiche nei confronti della vittima.Ha anche considerato le plurime condanne definitive risultanti a carico delloScorza anche per reati della stessa indole.Il giudice della cautela ha anche motivato in maniera specifica in relazionealla scelta della misura, richiamando, a giustificazione della ritenutainsufficienza degli arresti domiciliari a far fronte alle esigenze cautelari ritenute,la contiguità del ricorrente rispetto agli ambienti criminali del territorio,l’adesione a modalità di agire tipiche della criminalità organizzata, i precedentipenali specifici e l’operatività della presunzione di legge.Quanto, infine, al rilievo difensivo avente ad oggetto la valorizzazione deltempo trascorso quale elemento idoneo al superamento della presunzionerelativa di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere, deveosservarsi che, in tema di misure cautelari, la presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimentodella sola custodia in carcere, sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alla previsione della norma generale dicui all'art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzione comporta la sussistenza,salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito del decorsodel tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurantepericolosità (v., ex multis, Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, Papaleo, Rv. 289277– 01).Il principio enunciato trova applicazione nel caso di specie, a fronte di unadeduzione difensiva concernente il tempo trascorso dai fatti che risulta del tuttogenerica.Resta pertanto escluso il denunciato vizio di violazione di legge.5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La cancelleriaprovvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 17/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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