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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24041/2022

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SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale del Comune di Pietravairano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori del Rotondo; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di y 1 • [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad alcuni reati perché estinti per intervenuta prescrizione (rideterminando per i restanti la pena), e confermava nel resto la medesima pronuncia del 27 gennaio 2016 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen. per avere, tra l'aprile e il maggio 2007, in qualità rispettivamente di sindaco e di assessore all'urbanistica del Comune di Pietravairano, costretto [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] by Agricoltura di Napoli, a nominare quale direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta al direttore di fiducia già nominato, per la realizzazione di un impianto di energia a biomasse nel Comune di Pietravairano, prospettando in caso contrario problemi e ostacoli di carattere amministrativo, in particolare imponendo l'ubicazione dell'impianto in terreni diversi da quelli oggetto di contratto di opzione già concluso con il locale istituto diocesano (capo d'imputazione f); e, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 479 e 476, secondo comma, cod. pen., per avere, nelle vesti sopra indicate (il [OSCURATO:PERSONA] anche quale dirigente dell'ufficio tecnico comunale), il primo come istigatore, il secondo come esecutore materiale, attestato il falso nella determina n. 67 del 9 luglio 2007 riguardante l'affidamento alla ditta Selcom per la fornitura e posa in opera di impianto di rilevamento presenze da collocare nel complesso scolastico '[OSCURATO:PERSONA]' di via Roma III trav., asserendo, contrariamente al vero, di avere contattato più aziende specializzate nel settore e che l'offerta della Selcorn era risultata la migliore (capo d'imputazione dd).

La Corte distrettuale confermava, altresì, la stessa sentenza con la quale quel Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 479 e 476, secondo comma, cod. pen., per avere, nella qualità di vice sindaco del Comune di Pietravairano, concorso con [OSCURATO:PERSONA], comandante della locale polizia municipale, nella falsificazione del verbale del 19 giugno 2007 di accertamento urgente sullo stato dei luoghi e delle cose nel cantiere della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., attestando mendacemente di aver il [OSCURATO:PERSONA] eseguito quell'accertamento il 16 giugno 2007 e apponendovi un falso numero di protocollo (capo d'imputazione ii-bis); e per avere, nella medesima qualità, (7/ formato un falso provvedimento, datato 18 giugno 2007, di annullamento del permesso a costruire n. 34 del 20 novembre 2006 dando atto della preesistenza del verbale di accertamento di cui al capo li-bis, falsamente redatto dal [OSCURATO:PERSONA] con l'indicazione cronologica del 16 giugno ma in realtà stilato il 19 giugno 2007 (capo d'imputazione mm).

Ricordava la Corte territoriale come al Rotondo e a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato addebitato di avere fatto parte, nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche innanzi indicate, con il ruolo di promotori e organizzatori, tra il 2003 e il maggio 2009, di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurime condotte di corruzione, concussione, turbativa d'asta e abuso di ufficio, gestendo l'aggiudicazione di tutte le gare pubbliche indette dal Comune di Pietravairano e affidando i relativi appalti a ditte e imprese determinate, dietro la ricezione di denaro o di altre utilità: sodalizio descritto nel capo d'imputazione a), in esecuzione del cui programma criminoso erano stati consumati i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali era stata riconosciuta la esistenza dei relativi elementi costitutivi, per la cui partecipazione il Rotondo e [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stati condannati in primo grado, erano stati prosciolti in appello per la riconosciuta operatività della menzionata causa di estinzione del reato.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Rotondo, con un atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto sei motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 317 cod. pen., 521 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di condanna di primo grado in ordine ai capo f), benché fosse risultato dimostrato che la nomina del direttore dei lavori, cui era stata asseritamente diretta la presunta pressione concussiva, non vi era mai stata: sicché il fatto avrebbe al più integrato una ipotesi di tentata concussione e, in ogni caso, la condanna era stata confermata per un fatto formalmente diverso da quello contestato, che risultava incentrato sulla avvenuta nomina di quel direttore dei lavori.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 317, 319, 476, primo e secondo comma, cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado:

2.2.1. per il capo f), nonostante fosse stato provato (nell'impossibilità di valorizzare la sentenza definitiva emessa in altro procedimento nei riguardi del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) che la richiesta di nomina del direttore dei lavori non avesse avuto alcuna capacità costrittiva nei riguardi dei titolari della impresa appaltatrice, trattandosi di nomina comunque utile nella complessiva economia 3 /,/ delle attività da svolgere, che avrebbe inciso in misura minima sulle spese generali dell'intervento; al contrario, era stato escluso l'impiego di alcun metus nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] e della sua società, che aveva precedentemente acquistato, in piena autonomia, un terreno agricolo nella convinzione di potervi realizzare l'impianto a biomasse, cosa che non sarebbe stata possibile perché la zona non rientrava, secondo la programmazione territoriale del comune, nell'area industriale, sicché quella società non avrebbe potuto accedere alle autorizzazioni e ai contributi regionali (tanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di acquisire la disponibilità di un altro terreno); peraltro, il comune di Pietravairano non aveva alcuna competenza decisoria finale sulla realizzazione di quel progetto, essendo prevista una mera partecipazione dell'amministrazione municipale ad una conferenza di servizi, e che era stato il Consiglio comunale ad esprimere un parere negativo a quell'intervento;

2.2.2. per il capo dd), benché fosse risultato comprovato che il Rotondo, che aveva solo manifestato l'interesse alla realizzazione di un'opera utile per il proprio comune, non aveva avuto alcun ruolo nella emissione della determina adottata da [OSCURATO:PERSONA]; e che, in ogni caso, non era stato dimostrato con certezza che gli inviti alle ditte non fossero stati effettuati ovvero che di tanto il Rotondo fosse consapevole; non essendo stata neppure accertata la natura di atto di fede privilegiata della determina in argomento.

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 110 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale riconosciuto una responsabilità del Rotondo a titolo concorsuale in relazione alle condotte poste in essere materialmente dall'assessore [OSCURATO:PERSONA] con riferimento sia al reato del capo f)(avendo il solo [OSCURATO:PERSONA] fatto riferimento, in una conversazione intercettata, alla necessità della nomina del [OSCURATO:PERSONA] come direttore dei lavori), sia a quello del capo dd) (autore materiale della determina di cui in oggetto).

2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56, 317 e 319 -quater cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito riconosciuto la colpevolezza del Rotondo in relazione al reato di concussione consumata, nonostante fosse risultato che l'azione asseritamente concussiva era rimasta allo stadio del tentativo, non essendo stata effettuata alcuna nomina dell'indicato direttore dei lavori; e che la condotta accertata avrebbe al più potuto integrare gli estremi di una ipotesi di induzione indebita, tentata o consumata, considerato che il Moscato aveva conservato una posizione paritaria rispetto ai pubblici agenti e una propria autonomia di scelta, e che lo stesso nella vicenda si era determinato in quanto interessato alla realizzazione dell'impianto a biomasse su un terreno di cui aveva già ottenuto la disponibilità, ma che non era normativamente compatibile con l'intervento richiesto.2.5.

Violazione di legge, per avere i giudici di merito omesso di verificare se, a seguito della modifica dell'imputazione operata dal pubblico Ministero nell'udienza del 17 marzo 2015 del giudizio di primo grado, la difesa dell'imputato fosse stata messa in condizioni di espletare in maniera piena ed effettiva i propri diritti di difesa.

2.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte napoletana ingiustificatamente disatteso le richieste difensive di riduzione della pena inflitta, di riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima espansione e di limitazione degli aumenti di pena per la continuazione tra i reati.

2.7. Con memoria trasmessa via pec i difensori del Rotondo hanno formulato due motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 2.7.1.

Con riferimento agli argomenti esposti nel primo e nel quarto motivo dell'originario ricorso, è stato evidenziato come nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna minaccia contra ius, ma al più una "dialettica tra pubblico ufficiale e privato, tendente ad ottenere un trattamento indebitamente favorevole" consistente nella possibilità di realizzare l'impianto a biomasse su un terreno, già di proprietà della locale curia e opzionato dalla società del [OSCURATO:PERSONA], che gli strumenti urbanistici indicavano come non adatto a quello scopo.

2.7.2. Con riferimento agli argomenti rappresentati nel secondo motivo dell'originario ricorso, è stato sottolineato come l'attestazione asseritamente falsa, contenuta nella determina oggetto dell'imputazione del capo dd), aveva riguardato genericamente il fatto che "erano state udite altre cinque ditte" e non anche il compimento di un'attività del pubblico ufficiale o la rilevazione di un fatto avvenuto in sua presenza: situazione nella quale, dunque, è esclusa la possibilità di applicare l'aggravante del falso in atto di fede privilegiata.

3. Contro la medesima sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto quattro motivi.

3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 317 cod. pen, e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello qualificato in maniera errata le condotte dell'imputato in relazione ai fatti addebitatigli al capo f), parlando di "prepotente... ingerenza" e di "condotta e intensità intimidatoria" non risultanti dalle carte del processo, benché non fosse stato affatto dimostrato che il privato fosse stato "messo con le spalle al muro" dai pubblici agenti anziché essere stato destinatario di più blande forme di persuasione, anche in relazione alla possibilità di soddisfare un proprio vantaggio indebito, consistente nell'ottenere il gradimento sulla scelta dell'insediamento che lo stesso privato aveva già fatto;ciò senza neppure trascurare che la decisione di autorizzare la realizzazione dell'impianto a biomasse sarebbe dipesa dalle determinazioni collegiali di una conferenza di servizi e da una autorizzazione regionale, dunque da decisioni dall'esito incerto, non controllabili dagli imputati.

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare le dichiarazioni favorevoli alla difesa che erano state rese dai testi Simone e Sabini, e di avere eluso la sollecitazione ad una derubricazione del reato del capo f) in termini di mero tentativo.

3.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen. contestato al capo dd), e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente disatteso la richiesta difensiva di esclusione della circostanza aggravante del falso in atto fidefacente, nonostante la determina dirigenziale oggetto di addebito non è un atto pubblico munito ex se di una efficacia probatoria privilegiata e che le attestazioni in essa contenute avevano costituito solo il presupposto per l'esercizio di un potere discrezionale sostanziatosi in un giudizio, rispetto al quale non è possibile riconoscere quella funzione probatoria che è limitata a fatti e non ad apprezzamenti.

3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito negato all'imputato le attenuanti generiche e una riduzione della pena inflitta sulla base di una valutazione collettiva e non individuale, senza considerare la materialità tipica del reato accertato e la condotta tenuta dall'imputato in epoca successiva a fatti molto risalenti n1 tempo.

4. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 513 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], costituenti la prova fondante dell'affermazione di colpevolezza del ricorrente; nonché per avere omesso di esaminare la doglianza con la quale era stato sostenuto che l'atto oggetto dell'ipotesi di falso del capo mm) costituisce una mera autorizzazione, dunque integrante al più la diversa fattispecie di reato di cui all'art. 480 cod. pen. e non anche quella di falso ideologico in atto fidefacente: mendacio, in ogni caso, innocuo in quanto attestante la visione di un verbale di sopralluogo riguardante una circostanza pacifica (quella del mancato inizio dei lavori sul terreno interessato) non rilevante rispetto al valore probatorio del provvedimento di annullamento del permesso di costruire.[OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.

1.1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché ha ad oggetto una specifica questione, attinente alla violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto deciso, che nei termini non era stata dedotta con i motivi dell'atto di appello.

L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

Le restanti doglianze formulate con tale primo motivo in maniera incidentale sulla correttezza della qualificazione giuridica refluiscono nell'esame diretto della relativa tematica, sollecitato specificamente con il quarto motivo del ricorso.

1.2. Il secondo motivo, sviluppato in maniera bifasica con riferimento alle due diverse imputazioni addebitate all'odierno ricorrente, e il terzo motivo del ricorso - strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente - non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge ovvero perché manifestamente infondati.

1.2.1. Va premesso che la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria (come nella fattispecie è stato fatto con il riferimento ai criteri fissati dall'art. 530 cod. proc. pen.), in quanto non assistita da alcuna specifica sanzione processuale, pacificamente non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza (così, ex multis, Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).

1.2.2. Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma ha non prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né ha lamentato una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Napoli aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale.

E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.

Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.

Analogo discorso vale anche per l'esegesi delle conversazioni captate durante la fase delle indagini, peraltro talora riportate nel ricorso in maniera solo parziale.

Per esse resta un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte di merito analiticamente spiegato, con riferimento all'imputazione del capo f), come per la realizzazione dell'impianto a biomasse nel comune di Pietravairano, il Consorzio diretto da [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato un progetto che doveva essere assentito dalla Regione Campania (senza che rilevasse il mancato riconoscimento di diretti finanziamenti regionali), ma per la cui realizzazione era comunque necessario il rilascio del permesso di costruire da parte dell'amministrazione comunale; e come la responsabilità del sindaco Rotondo, dell'assessore [OSCURATO:PERSONA] e del tecnico [OSCURATO:PERSONA] fosse stata dimostrata dalle concordanti dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di quel Consorzio, nonché da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], responsabile di una delle società consorziate, i quali avevano riferito che i pubblici ufficiali dapprima avevano tenuto un atteggiamento ostruzionistico, ponendo una serie di ostacoli amministrativi (asseritamente riferiti alla vicinanza del sito prescelto ad un supermercato e alla presenza di una ciminiera), così costringendoli a rinunciare all'acquisto del terreno prescelto per il sito, per il quale avevano versato un acconto, e ad accettare di trovare un altro terreno (fondo che, avevano capito, sarebbe stato individuato da quegli stessi amministratori tra quelli da loro graditi) dopo che, in un animato incontro, il [OSCURATO:PERSONA] li aveva informati che quella era la conseguenza di non avere subito accettato di nominare il [OSCURATO:PERSONA] come direttore dei lavori; nomina che essi si erano poi determinati a promettere, pur non essendo realmente interessati al contributo di quel tecnico, peraltro scarsamente qualificato, per la realizzazione dell'impianto.

Dichiarazioni accusatorie che, hanno chiarito i giudici di merito, avevano trovato riscontro nel contenuto dei colloqui intercettati dagli inquirenti (di cui significativamente non vi è traccia nel ricorso oggi in esame), alla luce dei quali si era appurato come il Rotondo - che, dunque, era tutt'altro che estraneo alla esplicita condotta di pressione tenuta dal [OSCURATO:PERSONA]) - lungi dal perseguire un interesse pubblico, fosse stato animato dall'intento di imporre la sua volontà al Consorzio tanto per la individuazione del terreno sul quale collocare l'impianto (zona che sarebbe stata scelta tra quelle di proprietà di tal Bruno, persona vicina alla maggioranza politica del sindaco, e mai tra quelle appartenenti a soggetti vicini ai rappresentanti della locale opposizione politica); quanto per la nomina del [OSCURATO:PERSONA] come direttore dei lavori, cui era stato assicurato un compenso di 70.000 euro, nomina che, come risulta da una specifica conversazione captata, il [OSCURATO:PERSONA] e il Simone avevano accettato di fare perché convinti che al Rotondo sarebbe "andata a finire" una parte del compenso previsto per il [OSCURATO:PERSONA].

Va ugualmente esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità l'apparato argonnentativo della sentenza impugnata nella parte riguardante l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto contestato al capo dd): tenuto conto che le intercettazioni avevano comprovato come la redazione della determina di affidamento di incarico (contenente la falsa attestazione del previo contatto di più ditte specializzate e della verifica della maggiore convenienza dell'offerta della ditta affidataria dell'incarico) fosse stata materialmente predisposta e sottoscritta dal dirigente dell'ufficio tecnico [OSCURATO:PERSONA], ma preceduta da una telefonata con la quale il sindaco Rotondo aveva raccomandato al [OSCURATO:PERSONA] di approntare la motivazione di quel provvedimento in maniera da far risultare formalmente "che le cose erano state fatte in regola" e che, a tal fine, si sarebbe dovuto dare atto che era stata "espletata una approfondita indagine di mercato", con la menzione di "altre ditte (da trovare) sulle pagine gialle", all'esito della quale il preventivo della ditta aggiudicataria era risultato quello "economicamente più vantaggioso per l'ente". 1.2.1 Il secondo motivo del ricorso e il collegato secondo motivo nuovo sono fondati con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 476, secondo comma, cod. pen.

La nozione di atto pubblico di fede privilegiata non è fornita dal codice penale, ma è desumibile dal codice civile.

Ora è pacifico che la nozione di atto pubblico ai fini penali non si identifica con quella dettata, in materia di prova documentale ai fini civili, dall'art. 2699 cod. civ., perché la prima è più ampia in quanto considera non solo l'atto come strumento probatorio, posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio destinato a provare un fatto giuridicamente rilevante compiuto dal suo autore o la regolarità delle attività da lui compiute, ma, più in generale, anche l'atto che costituisce o concorre a costituire un diritto o un obbligo per la pubblica amministrazione o per il privato (così a partire da Sez.

U, n. 10929 del 10/10/1981, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 151245).

Tuttavia, è l'art. 2700 cod. civ. che indica quali sono i requisiti dell'atto pubblico di fede privilegiata - cui fa espressamente riferimento l'art. 476, secondo comma, cod. pen. - identificandolo in quello che "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".

In altri termini, l'efficacia probatoria privilegiata è limitata ai soli specifici aspetti riguardanti le attestazioni del pubblico ufficiale indicate dall'art. 2700 cod. civ., e non si estende né agli effetti costitutivi della manifestazione di volontà contenuta nell'atto, né alle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale o al contenuto delle dichiarazioni eventualmente rese delle parti al pubblico ufficiale: profili fattuali la cui valenza nel processo civile può essere contrastata con tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, senza che sia necessaria la presentazione da parte dell'interessato di una querela civile di falso.

Seguendo tale impostazione nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice si è reiteratamente affermato che, in tema di falso in atto pubblico, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (così, tra le tante, Sez. 6, sentenza n. 24768 del 31/03/2016, P.G.

Caruso, RV. 267316).

Di tale principio di diritto la Corte di appello di Napoli ha fatto, nel caso di specie, solo in parte corretta applicazione laddove si è osservato come il falso ideologico fosse stato addebitato agli imputati con riferimento alla parte della determina comunale in argomento, in relazione alle premesse in cui il dirigente dell'ufficio tecnico [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto di "aver contattato più aziende specializzate del settore" e di aver verificato, all'esito di tale gara informale, che "l'offerta migliore era stata presentata dalla ditta" cui l'incarico era stato assegnato: perché in tale maniera quel pubblico ufficiale aveva attestato dati difformi da quelli reali, concernenti quanto da lui fatto (lo svolgimento di una gara informale tra più ditte) e da lui rilevato (la presenza di una offerta economicamente migliore rispetto alle altre), dati come tali astrattamente 'coperti' sotto l'aspetto oggettivo da una possibile efficacia probatoria privilegiata.

E però, come si è innanzi evidenziato, la qualità di atto fidefacente ai sensi dell'art. 476, secondo comma, cod. pen., è affidata non solo all'oggetto della peculiare efficacia probatoria, ma anche alla possibilità di riconoscere la titolarità in capo al pubblico ufficiale dello specifico potere di conferire all'atto quella funzione di prova privilegiata.

In altri termini, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto una pubblica fede privilegiata, nei termini indicati dall'art. 2700 cod. civ.

Tale requisito soggettivo, pur reiteratamente richiamato nella giurisprudenza di legittimità (così, tra le tante, Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806), non ha trovato poi nelle relative pronunce un adeguato approfondimento argomentativo.

A tal fine questo Collegio ritiene necessario rimarcare che per poter attribuire quella specifica efficacia probatoria agli atti pubblici, occorre che la relativa funzione di certificazione e di documentazione deve essere riconosciuta direttamente in capo al suo autore da un atto normativo di fonte primaria o secondaria: come avviene, ad esempio, con l'art. 1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 che riconosce espressamente al notaio una permanente funzione nella redazione di atti negoziali di fede privilegiata; con l'art. 1 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che riconosce al sindaco, quale ufficiale di governo e agli altri soggetti ivi specificamente individuati, una speciale funzione certificatoria privilegiata in materia di stato civile; oppure a quelle disposizioni di legge che attribuiscono in via eccezionale a determinate categorie di pubblici ufficiali (quali i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e quelli postali, i conservatori dei registri immobiliari, i comandanti di navi e aeromobili, i funzionari designati per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione o gli agenti consolari) una speciale funzione di documentazione.

Si deve, perciò, concludere che, fermi restando i considerati profili oggettivi, disinteressarsi dell'esaminato profilo soggettivo finirebbe per far venire meno la differenza tra il falso in atto pubblico in generale e il falso in atto pubblico di fede privilegiata.

In altri termini, obliterare l'aspetto concernente la specifica attribuzione soggettiva di quel potere di documentazione qualificata comporterebbe paradossalmente che tutti gli atti pubblici, nella parte in cui dovessero contenere un mendacio sulla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, oppure sulle dichiarazioni delle parti o sugli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, dovrebbero essere sempre qualificati come oggetto di un falso aggravato ai sensi dell'art. 476, secondo comma, cod. pen.

Manca nella motivazione della sentenza gravata l'approfondimento di tale aspetto soggettivo, ma le emergenze processuali a disposizione consentono di escludere, nel caso di specie, la necessità di un annullamento con rinvio: essendo evidente come quello specifico potere di conferire all'atto in esame una funzione di fede privilegiata non era affatto previsto in capo ai due imputati, in quanto, in relazione al settore di intervento, non attribuito loro da alcuna norma di fonte primaria o secondaria (v.

Cons.

Stato, n. 3970 del 27/09/2016, circa l'attribuzione della potestà certificativa di fede privilegiata per il solo verbale di aggiudicazione di una gara di appalto e non anche per il provvedimento di aggiudicazione della gara).

In relazione alla residua fattispecie di reato di cui all'art. 476, primo comma, cod. pen., va, pertanto, dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione - essendo maturato il decorso del termine massimo il 9 gennaio 2015 - non essendovi le condizioni, per quanto sopra tratteggiato, per una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Va conseguentemente eliminata la relativa pena di mesi otto di reclusione, come determinata dai giudici di merito.

1.3. I motivi dedotti nel quarto punto del ricorso, in parte ripresi anche nel primo dei motivi nuovi, sono manifestamente infondati.

1.3.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (così, tra le molte, Sez. 6, n. 45468 del 03/11/2015, Macrì, Rv. 265453; Sez. 6, n. 2142 del 26/09/2007, dep. 2008, Marino, Rv. 238836; Sez. 6, n. 31689 del 05/06/2007, Garcea, Rv. 236828).

Di tale insegnamento la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, rilevando come il reato sub capo f) dovesse considerarsi consumato, essendo stato confermato dalle persone offese come le stesse avessero promesso la nomina del direttore dei lavori che era stata pretesa dai pubblici agenti; e come fosse irrilevante la circostanza, comprovata anche dal contenuto di una specifica intercettazione telefonica, che tale nomina non fosse stata ancora formalizzata con l'invio al professionista della relativa lettera di incarico. 1.3.2.

Priva di pregio è la richiesta formulata dalla difesa di riqualificazione del fatto contestato nel capo d'imputazione f) ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen.

In base ai dati informativi portati in rassegna nella sentenza impugnata e in quella conforme emessa in primo grado, sono state congruamente illustrate le ragioni per cui dovesse considerarsi provata l'esistenza di un collegamento tra le pretese abusivamente formulate dai pubblici agenti nei riguardi dei privati e l'utilità che le persone offese, in assenza di un indebito vantaggio che queste avrebbero potuto ottenere, si erano impegnati a fornire ai concussori.

Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 cod. pen., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater cod. pen., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita; e che si distingue dal delitto di induzione indebita, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; in senso conforme, in seguito, tra le molte, Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277; Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264424; Sez. 6, n. 47014 del 15/07/2014, Virgadamo, Rv. 261008).

Alla luce di tale principio, va riconosciuta la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti di causa dai giudici di merito, i quali hanno efficacemente puntualizzato come, pur in un contesto caratterizzato da un netto squilibrio tra le posizioni dei pubblici agenti e quelle dei privati, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere intesa come quella della vittima di un abuso costrittivo.

La vicenda aveva integrato gli estremi del reato di cui all'art. 317 cod. pen. in quanto il responsabile del Consorzio si era determinato a promettere la nomina del professionista pretesa dai due pubblici agenti perché gravemente limitato nella sua libertà di autodeterminazione: del tutto disinteressato alle prestazioni non qualificate di quel direttore dei lavori, il [OSCURATO:PERSONA] si era convinto che, se non avesse dato seguito a quell'abuso costrittivo, avrebbe subito il male ingiusto prospettato dal Rotondo e dal [OSCURATO:PERSONA], che avevano fatto sapere altrimenti il progetto non sarebbe stato mai assentito dal comune.

Nel ricorso la difesa ha sostenuto, per un verso, come l'autorizzazione alla realizzazione di quel progetto spettasse all'amministrazione regionale e non a quella comunale; e, per altro verso, come il [OSCURATO:PERSONA] e il Simone fossero stati indotti a venire incontro alla pretesa dei pubblici ufficiali perché interessati a conseguire un immediato e consistente tornaconto personale, indebito vantaggio derivante dal fatto che essi avevano acquisito la disponibilità di un fondo, sul quale si sarebbe dovuto realizzare il progetto dell'impianto a biomasse, che gli strumenti urbanistici comunali qualificano come zona non adatta alla realizzazione del progetto.

Tale ricostruzione dei fatti di causa - peraltro significativamente formalizzata nel ricorso in termini differenti da quelli che avevano caratterizzato la doglianza esposta nell'atto di appello - non è affatto convincente perché smentita dalle carte del processo, Come i giudici di merito hanno efficacemente spiegato, sulla richiesta di autorizzazione alla installazione di quell'impianto a biomasse la competenza decisionale spettava alla Regione, ma la costruzione non sarebbe stata mai realizzata se l'amministrazione comunale di Pietravairano non avesse rilasciato il permesso di costruire.

Peraltro, le emergenze processuali avevano inequivocabilmente dimostrato come il Rotondo e il [OSCURATO:PERSONA] avessero imposto ai responsabili del Consorzio la costruzione dell'impianto su un terreno diverso da quello che i privati avevano individuato non per soddisfare un interesse della comunità, ma perché avevano inteso favorire per la vendita il proprietario di un fondo, tal Bruno, che era persona vicina alla loro parte politica.

Né conducono a differenti conclusioni alcuni passaggi della motivazione, evidenziati dai difensori del ricorrente, in cui la Corte distrettuale aveva sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] e il Simone avessero riferito che l'ipotesi di nominare un direttore dei lavori scelto dai tecnici del luogo fosse "una eventualità non avulsa dalle previsioni del progetto" e che rispondeva a "un'ottica di collaborazione": in quanto i giudici di merito avevano chiarito come quelle circostanze non avevano reso affatto paritario il rapporto tra i pubblici agenti e i privati, avendo le indicate emergente processuali comprovato come i primi avessero agito "al di fuori di ogni logica che regola i rapporti" con i secondi essendosi prepotentemente ingeriti nella scelta del sito, imponendo al Consorzio - ai cui titolari era stata tolto ogni margine di autonomia decisionale - la presenza del [OSCURATO:PERSONA] sia nella fase della scelta sia in quella della mediazione per l'acquisto del terreno, in maniera tale da estromettere interferenze di soggetti a loro non graditi.

1.4. Il quinto motivo del ricorso è inammissibile per la genericità del suo contenuto, avendo la difesa dell'imputato riproposto, in maniera molto indeterminata, i medesimi rilievi sul punto formulati con l'atto di appello, ai quali la Corte territoriale aveva risposto in maniera adeguata.

Il ricorrente non si è affatto confrontato con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (v. pagg. 17-22) con le quali la Corte di appello aveva chiarito come fosse stata legittima la decisione del Tribunale di non accogliere le richieste difensive di ammissione al rito abbreviato per tutte le imputazioni, benché nel corso del giudizio di primo il Pubblico Ministero avesse modificato la descrizione dei fatti addebitati solo per taluni imputati e in relazione solamente ad alcuni dei capi trascritti nell'originaria rubrica (tanto in conformità con l'orientamento esegetico secondo il quale, in caso di nuove contestazioni, la modifica di una delle imputazioni non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati e rispetto ai quali egli aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, avendo egli facoltà di richiedere il rito alternativo per la sola imputazione oggetto di modifica: v., tra le altre, Sez. 2, n. 28582 del 11/03/2015, Romeo, Rv. 264562); e come il diritto difensivo alla prova e al contraddittorio non avesse patito alcun sacrificio, tenuto conto che, a seguito di quelle contestazioni suppletive, il Tribunale aveva notificato la copia del relativo verbale di udienza agli imputati assenti, concedendo un termine a difesa, ma i patrocinatori degli imputati interessati non avevano poi formulato alcuna richiesta di integrazione probatoria.

1.6. Il sesto motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha preteso - peraltro con argomenti formulati in termini generici - che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della estensione dell'effetto delle riconosciute attenuanti generiche e della quantificazione della pena, anche in sede di applicazione della disciplina della continuazione: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito aveva ritenuto ostativo all'accoglimento delle sollecitazioni difensive la oggettiva gravità delle condotte accertate e la personalità dell'imputato altamente proclive al delitto, avendo lo stesso agito in dispregio delle regole della pubblica amministrazione e per soddisfare interessi personali e particolari, trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. 2.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto nei limiti e con gli effetti di seguito precisati.

2.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso - strettamente connessi e perciò valutabili congiuntamente - non superano il vaglio preliminare di ammissibilità per le ragioni innanzi illustrate, nell'esame delle analoghe doglianze formulate dalla difesa del coimputato, nei punti 1.2.2,

1.3.1. e 13.2., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.

È appena il caso di aggiungere che, in relazione ai lamentati vizi motivazionali, nella sentenza gravata vi è una adeguata valutazione anche delle deposizioni dei testi Sabini e Simone - sollecitata con l'appello - con un giudizio espresso in termini logicamente coerenti alle valutazioni compiute in ordine alla fondatezza della ipotesi accusatoria.

Quanto al Sabinì, la Corte territoriale ha spiegato come tale professionista, incaricato della direzione dei lavori da parte dei vertici del Consorzio, si fosse limitato a sottolineare che l'affidamento di ulteriori incarichi a "tecnici locali" era una eventualità plausibile, ma che una siffatta iniziativa doveva essere da lui preventivamente valutata per verificare la professionalità del tecnico individuato: verifica che, come significativamente sottolineato nella sentenza impugnata, non era stata poi fatta dal Sabini, a conferma che la nomina del [OSCURATO:PERSONA] era stata subita dal [OSCURATO:PERSONA] e di certo non decisa da quest'ultimo per soddisfare un tornaconto personale.

Per ciò che concerne il Simone, citato responsabile di una società consorziata, cui non è stata assegnata la veste di persona offesa, i giudici di merito avevano convincentemente rimarcato come tale testimone avesse confermato di aver percepito quegli "atteggiamenti ostruzionistici" degli amministratori comunali, di cui aveva parlato il [OSCURATO:PERSONA].

D'altro canto, la indeterminatezza della deposizione testimoniale del Simone - che avevano condotto il Tribunale a dubitare della completezza delle sue dichiarazioni - ben poteva essere compresa alla luce del fatto che lo stesso non aveva avuto rapporti diretti con il Rotondo e il [OSCURATO:PERSONA]: pur avendo il teste compreso esattamente la natura prevaricatrice delle condotte tenute dai due pubblici ufficiali, come emerso dal tenore della conversazione che egli aveva intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA], intercettata durante le indagini, della cui valenza probatoria si è dato atto nei già richiamati precedenti passaggi motivazionali di questa sentenza.

Quanto alle denunciate violazioni di legge, va qui evidenziato, in aggiunta a quanto già considerato nella valutazione delle analoghe doglianze formulate dalla difesa del Rotondo, come fossero irrilevanti le specifiche modalità, più o meno blande o latamente persuasive, con le quali i pubblici agenti avevano formulato le loro pretese nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA], il quale, infatti, che nella sua deposizione aveva escluso l'impiego di forme apertamente minatorie.

Al riguardo va ribadito come le Sezioni Unite della Cassazione abbiano chiarito che la concussione è qualificata da quella stessa forma di prevaricazione abusiva presente anche nel reato di induzione indebita, ma che nel delitto previsto dall'art. 317 cod. pen., pur potendosi manifestare mediante forme di minaccia implicita, esse sono sanzionate più severamente perché il privato non agisce per realizzare un vantaggio indebito ma perché messo di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita (in questo senso Sez.

U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, cit.).

2.2. Il terzo motivo del ricorso è fondato per le ragioni analiticamente esposte nel punto 1.2.3., al cui contenuto è sufficiente fare rinvio, anche con riferimento ai relativi effetti decisori.

2.3. Del tutto prive di pregio appaiono le doglianze, formulate nel quarto e ultimo motivo del ricorso, concernenti le determinazioni dei giudici di merito in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche e al mantenimento delle entità della pena inflitta: decisioni espressamente motivate con riferimento alla obiettiva gravità dei fatti accertati e alle personalità degli agenti, qualificate dal disinteresse per le regole della pubblica amministrazione e dalla volontà di perseguire interessi personali e particolari; essendo pacifico in giurisprudenza che per giustificare l'esercizio di quei poteri discrezionali è sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. 3.

Le decisioni adottate in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e del Rotondo impongono la conferma delle statuizioni civili con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato del capo f).

Segue, pertanto, la condanna dei predetti due ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Comune di Pietravairano nel presente giudizio, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come indicato in dispositivo.4.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei limiti di seguito precisati.

4.1. Modificando, per comodità espositiva, l'ordine di esame delle doglianze difensive, va detto che il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto una questione, quella relativa alla riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 480 cod. pen., che è stata proposta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione.

Come già innanzi puntualizzato, l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

4.2. Il terzo motivo esposto è manifestamente infondato.

Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e non esplichi effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga successivamente fatto (in questo senso, tra le molte, Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciani, Rv. 280453).

Di tale regula iuris la Corte di appello di Napoli ha fatto buon governo, chiarendo, in maniera logicamente non censurabile, come l'adozione del provvedimento di revoca del permesso di costruire emesso dall'odierno ricorrente avesse integrato gli estremi di un falso ideologico in atto pubblico, dato che, indipendentemente dalla sua concreta finalizzazione, quel provvedimento, adottato il 18 giugno 2007, conteneva nella parte motiva l'attestazione della presa visione di un atto istruttorio propedeutico di certo necessario ai fini della emissione del medesimo provvedimento ("visto l'accertamento di servizio della polizia municipale"), dunque l'attestazione dell'esistenza di quel verbale di sopralluogo degli agenti di polizia municipale che la teste [OSCURATO:PERSONA] ha poi riconosciuto di non aver mai eseguito e che è risultato essere stato materialmente redatto solo il 19 giugno, con la falsa retrodatazione cronologica al 16 giugno 2007.

4.3. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] del Sesto è, invece, fondato.

Manca, infatti, nella sentenza impugnata una risposta alla specifica eccezione formulata dalla difesa di inutilizzabilità di una prova dichiarativa introdotta ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., avendo il ricorrente illustrato in maniera sufficientemente precisa l'incidenza della eventuale eliminazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza".

Il riconoscimento della fondatezza di tale censura avrebbe comportato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ma su tale decisione prevale, agli effetti penali, la declaratoria di intervenuta estinzione dei reati per maturazione del termine massimo di prescrizione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01); mancando, per le ragioni innanzi esposte, le condizioni per la pronuncia di un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La fondatezza dell'indicato vizio di motivazione impone, invece, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti civili, da disporre ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.: rimettendo all'esito del giudizio civile di rinvio ogni eventuale determinazione in ordine alla liquidazione delle spese di difesa sostenute dalle parti in questo grado di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione; annulla con rinvio la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette la liquidazione delle spese tra le parti per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore e procuratore speciale del Comune di Pietravairano, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori del Rotondo; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori di [OSCURATO:PERSONA]; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di y 1 • [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad alcuni reati perché estinti per intervenuta prescrizione (rideterminando per i restanti la pena), e confermava nel resto la medesima pronuncia del 27 gennaio 2016 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen. per avere, tra l'aprile e il maggio 2007, in qualità rispettivamente di sindaco e di assessore all'urbanistica del Comune di Pietravairano, costretto [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] by Agricoltura di Napoli, a nominare quale direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta al direttore di fiducia già nominato, per la realizzazione di un impianto di energia a biomasse nel Comune di Pietravairano, prospettando in caso contrario problemi e ostacoli di carattere amministrativo, in particolare imponendo l'ubicazione dell'impianto in terreni diversi da quelli oggetto di contratto di opzione già concluso con il locale istituto diocesano (capo d'imputazione f); e, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 479 e 476, secondo comma, cod. pen., per avere, nelle vesti sopra indicate (il [OSCURATO:PERSONA] anche quale dirigente dell'ufficio tecnico comunale), il primo come istigatore, il secondo come esecutore materiale, attestato il falso nella determina n. 67 del 9 luglio 2007 riguardante l'affidamento alla ditta Selcom per la fornitura e posa in opera di impianto di rilevamento presenze da collocare nel complesso scolastico '[OSCURATO:PERSONA]' di via Roma III trav., asserendo, contrariamente al vero, di avere contattato più aziende specializzate nel settore e che l'offerta della Selcorn era risultata la migliore (capo d'imputazione dd). La Corte distrettuale confermava, altresì, la stessa sentenza con la quale quel Tribunale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 479 e 476, secondo comma, cod. pen., per avere, nella qualità di vice sindaco del Comune di Pietravairano, concorso con [OSCURATO:PERSONA], comandante della locale polizia municipale, nella falsificazione del verbale del 19 giugno 2007 di accertamento urgente sullo stato dei luoghi e delle cose nel cantiere della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., attestando mendacemente di aver il [OSCURATO:PERSONA] eseguito quell'accertamento il 16 giugno 2007 e apponendovi un falso numero di protocollo (capo d'imputazione ii-bis); e per avere, nella medesima qualità, (7/ formato un falso provvedimento, datato 18 giugno 2007, di annullamento del permesso a costruire n. 34 del 20 novembre 2006 dando atto della preesistenza del verbale di accertamento di cui al capo li-bis, falsamente redatto dal [OSCURATO:PERSONA] con l'indicazione cronologica del 16 giugno ma in realtà stilato il 19 giugno 2007 (capo d'imputazione mm). Ricordava la Corte territoriale come al Rotondo e a [OSCURATO:PERSONA] fosse stato addebitato di avere fatto parte, nell'esercizio delle funzioni pubblicistiche innanzi indicate, con il ruolo di promotori e organizzatori, tra il 2003 e il maggio 2009, di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurime condotte di corruzione, concussione, turbativa d'asta e abuso di ufficio, gestendo l'aggiudicazione di tutte le gare pubbliche indette dal Comune di Pietravairano e affidando i relativi appalti a ditte e imprese determinate, dietro la ricezione di denaro o di altre utilità: sodalizio descritto nel capo d'imputazione a), in esecuzione del cui programma criminoso erano stati consumati i delitti contro la pubblica amministrazione per i quali era stata riconosciuta la esistenza dei relativi elementi costitutivi, per la cui partecipazione il Rotondo e [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stati condannati in primo grado, erano stati prosciolti in appello per la riconosciuta operatività della menzionata causa di estinzione del reato. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Rotondo, con un atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto sei motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56 e 317 cod. pen., 521 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di condanna di primo grado in ordine ai capo f), benché fosse risultato dimostrato che la nomina del direttore dei lavori, cui era stata asseritamente diretta la presunta pressione concussiva, non vi era mai stata: sicché il fatto avrebbe al più integrato una ipotesi di tentata concussione e, in ogni caso, la condanna era stata confermata per un fatto formalmente diverso da quello contestato, che risultava incentrato sulla avvenuta nomina di quel direttore dei lavori. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 317, 319, 476, primo e secondo comma, cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna di primo grado: 2.2.1. per il capo f), nonostante fosse stato provato (nell'impossibilità di valorizzare la sentenza definitiva emessa in altro procedimento nei riguardi del coimputato [OSCURATO:PERSONA]) che la richiesta di nomina del direttore dei lavori non avesse avuto alcuna capacità costrittiva nei riguardi dei titolari della impresa appaltatrice, trattandosi di nomina comunque utile nella complessiva economia 3 /,/ delle attività da svolgere, che avrebbe inciso in misura minima sulle spese generali dell'intervento; al contrario, era stato escluso l'impiego di alcun metus nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] e della sua società, che aveva precedentemente acquistato, in piena autonomia, un terreno agricolo nella convinzione di potervi realizzare l'impianto a biomasse, cosa che non sarebbe stata possibile perché la zona non rientrava, secondo la programmazione territoriale del comune, nell'area industriale, sicché quella società non avrebbe potuto accedere alle autorizzazioni e ai contributi regionali (tanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva cercato di acquisire la disponibilità di un altro terreno); peraltro, il comune di Pietravairano non aveva alcuna competenza decisoria finale sulla realizzazione di quel progetto, essendo prevista una mera partecipazione dell'amministrazione municipale ad una conferenza di servizi, e che era stato il Consiglio comunale ad esprimere un parere negativo a quell'intervento; 2.2.2. per il capo dd), benché fosse risultato comprovato che il Rotondo, che aveva solo manifestato l'interesse alla realizzazione di un'opera utile per il proprio comune, non aveva avuto alcun ruolo nella emissione della determina adottata da [OSCURATO:PERSONA]; e che, in ogni caso, non era stato dimostrato con certezza che gli inviti alle ditte non fossero stati effettuati ovvero che di tanto il Rotondo fosse consapevole; non essendo stata neppure accertata la natura di atto di fede privilegiata della determina in argomento. 2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 110 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale riconosciuto una responsabilità del Rotondo a titolo concorsuale in relazione alle condotte poste in essere materialmente dall'assessore [OSCURATO:PERSONA] con riferimento sia al reato del capo f)(avendo il solo [OSCURATO:PERSONA] fatto riferimento, in una conversazione intercettata, alla necessità della nomina del [OSCURATO:PERSONA] come direttore dei lavori), sia a quello del capo dd) (autore materiale della determina di cui in oggetto). 2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 56, 317 e 319 -quater cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito riconosciuto la colpevolezza del Rotondo in relazione al reato di concussione consumata, nonostante fosse risultato che l'azione asseritamente concussiva era rimasta allo stadio del tentativo, non essendo stata effettuata alcuna nomina dell'indicato direttore dei lavori; e che la condotta accertata avrebbe al più potuto integrare gli estremi di una ipotesi di induzione indebita, tentata o consumata, considerato che il Moscato aveva conservato una posizione paritaria rispetto ai pubblici agenti e una propria autonomia di scelta, e che lo stesso nella vicenda si era determinato in quanto interessato alla realizzazione dell'impianto a biomasse su un terreno di cui aveva già ottenuto la disponibilità, ma che non era normativamente compatibile con l'intervento richiesto.2.5. Violazione di legge, per avere i giudici di merito omesso di verificare se, a seguito della modifica dell'imputazione operata dal pubblico Ministero nell'udienza del 17 marzo 2015 del giudizio di primo grado, la difesa dell'imputato fosse stata messa in condizioni di espletare in maniera piena ed effettiva i propri diritti di difesa. 2.6. Violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 81 e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte napoletana ingiustificatamente disatteso le richieste difensive di riduzione della pena inflitta, di riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima espansione e di limitazione degli aumenti di pena per la continuazione tra i reati. 2.7. Con memoria trasmessa via pec i difensori del Rotondo hanno formulato due motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. 2.7.1. Con riferimento agli argomenti esposti nel primo e nel quarto motivo dell'originario ricorso, è stato evidenziato come nel caso di specie non vi sarebbe stata alcuna minaccia contra ius, ma al più una "dialettica tra pubblico ufficiale e privato, tendente ad ottenere un trattamento indebitamente favorevole" consistente nella possibilità di realizzare l'impianto a biomasse su un terreno, già di proprietà della locale curia e opzionato dalla società del [OSCURATO:PERSONA], che gli strumenti urbanistici indicavano come non adatto a quello scopo. 2.7.2. Con riferimento agli argomenti rappresentati nel secondo motivo dell'originario ricorso, è stato sottolineato come l'attestazione asseritamente falsa, contenuta nella determina oggetto dell'imputazione del capo dd), aveva riguardato genericamente il fatto che "erano state udite altre cinque ditte" e non anche il compimento di un'attività del pubblico ufficiale o la rilevazione di un fatto avvenuto in sua presenza: situazione nella quale, dunque, è esclusa la possibilità di applicare l'aggravante del falso in atto di fede privilegiata. 3. Contro la medesima sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto quattro motivi. 3.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 317 cod. pen, e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello qualificato in maniera errata le condotte dell'imputato in relazione ai fatti addebitatigli al capo f), parlando di "prepotente... ingerenza" e di "condotta e intensità intimidatoria" non risultanti dalle carte del processo, benché non fosse stato affatto dimostrato che il privato fosse stato "messo con le spalle al muro" dai pubblici agenti anziché essere stato destinatario di più blande forme di persuasione, anche in relazione alla possibilità di soddisfare un proprio vantaggio indebito, consistente nell'ottenere il gradimento sulla scelta dell'insediamento che lo stesso privato aveva già fatto;ciò senza neppure trascurare che la decisione di autorizzare la realizzazione dell'impianto a biomasse sarebbe dipesa dalle determinazioni collegiali di una conferenza di servizi e da una autorizzazione regionale, dunque da decisioni dall'esito incerto, non controllabili dagli imputati. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di considerare le dichiarazioni favorevoli alla difesa che erano state rese dai testi Simone e Sabini, e di avere eluso la sollecitazione ad una derubricazione del reato del capo f) in termini di mero tentativo. 3.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 476, secondo comma, cod. pen. contestato al capo dd), e vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale erroneamente disatteso la richiesta difensiva di esclusione della circostanza aggravante del falso in atto fidefacente, nonostante la determina dirigenziale oggetto di addebito non è un atto pubblico munito ex se di una efficacia probatoria privilegiata e che le attestazioni in essa contenute avevano costituito solo il presupposto per l'esercizio di un potere discrezionale sostanziatosi in un giudizio, rispetto al quale non è possibile riconoscere quella funzione probatoria che è limitata a fatti e non ad apprezzamenti. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di merito negato all'imputato le attenuanti generiche e una riduzione della pena inflitta sulla base di una valutazione collettiva e non individuale, senza considerare la materialità tipica del reato accertato e la condotta tenuta dall'imputato in epoca successiva a fatti molto risalenti n1 tempo. 4. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 513 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], costituenti la prova fondante dell'affermazione di colpevolezza del ricorrente; nonché per avere omesso di esaminare la doglianza con la quale era stato sostenuto che l'atto oggetto dell'ipotesi di falso del capo mm) costituisce una mera autorizzazione, dunque integrante al più la diversa fattispecie di reato di cui all'art. 480 cod. pen. e non anche quella di falso ideologico in atto fidefacente: mendacio, in ogni caso, innocuo in quanto attestante la visione di un verbale di sopralluogo riguardante una circostanza pacifica (quella del mancato inizio dei lavori sul terreno interessato) non rilevante rispetto al valore probatorio del provvedimento di annullamento del permesso di costruire.[OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 1.1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché ha ad oggetto una specifica questione, attinente alla violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto deciso, che nei termini non era stata dedotta con i motivi dell'atto di appello. L'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Le restanti doglianze formulate con tale primo motivo in maniera incidentale sulla correttezza della qualificazione giuridica refluiscono nell'esame diretto della relativa tematica, sollecitato specificamente con il quarto motivo del ricorso. 1.2. Il secondo motivo, sviluppato in maniera bifasica con riferimento alle due diverse imputazioni addebitate all'odierno ricorrente, e il terzo motivo del ricorso - strettamente connessi tra loro e perciò esaminabili congiuntamente - non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge ovvero perché manifestamente infondati. 1.2.1. Va premesso che la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se richiamata in relazione a regole di valutazione probatoria (come nella fattispecie è stato fatto con il riferimento ai criteri fissati dall'art. 530 cod. proc. pen.), in quanto non assistita da alcuna specifica sanzione processuale, pacificamente non rileva in quanto tale, ma refluisce nell'eventuale deduzione di vizi del percorso argomentativo della sentenza (così, ex multis, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). 1.2.2. Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivi della sua impugnazione, vizi di contraddittorietà e di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma ha non prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né ha lamentato una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.Il ricorrente, invero, si è limitato a criticare il significato che la Corte di appello di Napoli aveva dato al contenuto delle emergenze acquisite durante l'istruttoria dibattimentale. E tuttavia, bisogna rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un 'travisamento delle prove', vale a dire una incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, è stato presentato per sostenere, in pratica, una ipotesi di 'travisamento dei fatti' oggetto di analisi, sollecitando un'inammissibile rivalutazione dell'intero materiale d'indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., ad opera dell'art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di 'travisamento della prova', che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del 'travisamento del fatto', stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione. Analogo discorso vale anche per l'esegesi delle conversazioni captate durante la fase delle indagini, peraltro talora riportate nel ricorso in maniera solo parziale. Per esse resta un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati a quelle conversazioni intercettate, che è questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte di merito analiticamente spiegato, con riferimento all'imputazione del capo f), come per la realizzazione dell'impianto a biomasse nel comune di Pietravairano, il Consorzio diretto da [OSCURATO:PERSONA] avesse presentato un progetto che doveva essere assentito dalla Regione Campania (senza che rilevasse il mancato riconoscimento di diretti finanziamenti regionali), ma per la cui realizzazione era comunque necessario il rilascio del permesso di costruire da parte dell'amministrazione comunale; e come la responsabilità del sindaco Rotondo, dell'assessore [OSCURATO:PERSONA] e del tecnico [OSCURATO:PERSONA] fosse stata dimostrata dalle concordanti dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di quel Consorzio, nonché da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], responsabile di una delle società consorziate, i quali avevano riferito che i pubblici ufficiali dapprima avevano tenuto un atteggiamento ostruzionistico, ponendo una serie di ostacoli amministrativi (asseritamente riferiti alla vicinanza del sito prescelto ad un supermercato e alla presenza di una ciminiera), così costringendoli a rinunciare all'acquisto del terreno prescelto per il sito, per il quale avevano versato un acconto, e ad accettare di trovare un altro terreno (fondo che, avevano capito, sarebbe stato individuato da quegli stessi amministratori tra quelli da loro graditi) dopo che, in un animato incontro, il [OSCURATO:PERSONA] li aveva informati che quella era la conseguenza di non avere subito accettato di nominare il [OSCURATO:PERSONA] come direttore dei lavori; nomina che essi si erano poi determinati a promettere, pur non essendo realmente interessati al contributo di quel tecnico, peraltro scarsamente qualificato, per la realizzazione dell'impianto. Dichiarazioni accusatorie che, hanno chiarito i giudici di merito, avevano trovato riscontro nel contenuto dei colloqui intercettati dagli inquirenti (di cui significativamente non vi è traccia nel ricorso oggi in esame), alla luce dei quali si era appurato come il Rotondo - che, dunque, era tutt'altro che estraneo alla esplicita condotta di pressione tenuta dal [OSCURATO:PERSONA]) - lungi dal perseguire un interesse pubblico, fosse stato animato dall'intento di imporre la sua volontà al Consorzio tanto per la individuazione del terreno sul quale collocare l'impianto (zona che sarebbe stata scelta tra quelle di proprietà di tal Bruno, persona vicina alla maggioranza politica del sindaco, e mai tra quelle appartenenti a soggetti vicini ai rappresentanti della locale opposizione politica); quanto per la nomina del [OSCURATO:PERSONA] come direttore dei lavori, cui era stato assicurato un compenso di 70.000 euro, nomina che, come risulta da una specifica conversazione captata, il [OSCURATO:PERSONA] e il Simone avevano accettato di fare perché convinti che al Rotondo sarebbe "andata a finire" una parte del compenso previsto per il [OSCURATO:PERSONA]. Va ugualmente esente da qualsivoglia censura di manifesta illogicità l'apparato argonnentativo della sentenza impugnata nella parte riguardante l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto contestato al capo dd): tenuto conto che le intercettazioni avevano comprovato come la redazione della determina di affidamento di incarico (contenente la falsa attestazione del previo contatto di più ditte specializzate e della verifica della maggiore convenienza dell'offerta della ditta affidataria dell'incarico) fosse stata materialmente predisposta e sottoscritta dal dirigente dell'ufficio tecnico [OSCURATO:PERSONA], ma preceduta da una telefonata con la quale il sindaco Rotondo aveva raccomandato al [OSCURATO:PERSONA] di approntare la motivazione di quel provvedimento in maniera da far risultare formalmente "che le cose erano state fatte in regola" e che, a tal fine, si sarebbe dovuto dare atto che era stata "espletata una approfondita indagine di mercato", con la menzione di "altre ditte (da trovare) sulle pagine gialle", all'esito della quale il preventivo della ditta aggiudicataria era risultato quello "economicamente più vantaggioso per l'ente". 1.2.1 Il secondo motivo del ricorso e il collegato secondo motivo nuovo sono fondati con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 476, secondo comma, cod. pen. La nozione di atto pubblico di fede privilegiata non è fornita dal codice penale, ma è desumibile dal codice civile. Ora è pacifico che la nozione di atto pubblico ai fini penali non si identifica con quella dettata, in materia di prova documentale ai fini civili, dall'art. 2699 cod. civ., perché la prima è più ampia in quanto considera non solo l'atto come strumento probatorio, posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio destinato a provare un fatto giuridicamente rilevante compiuto dal suo autore o la regolarità delle attività da lui compiute, ma, più in generale, anche l'atto che costituisce o concorre a costituire un diritto o un obbligo per la pubblica amministrazione o per il privato (così a partire da Sez. U, n. 10929 del 10/10/1981, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 151245). Tuttavia, è l'art. 2700 cod. civ. che indica quali sono i requisiti dell'atto pubblico di fede privilegiata - cui fa espressamente riferimento l'art. 476, secondo comma, cod. pen. - identificandolo in quello che "fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti". In altri termini, l'efficacia probatoria privilegiata è limitata ai soli specifici aspetti riguardanti le attestazioni del pubblico ufficiale indicate dall'art. 2700 cod. civ., e non si estende né agli effetti costitutivi della manifestazione di volontà contenuta nell'atto, né alle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale o al contenuto delle dichiarazioni eventualmente rese delle parti al pubblico ufficiale: profili fattuali la cui valenza nel processo civile può essere contrastata con tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, senza che sia necessaria la presentazione da parte dell'interessato di una querela civile di falso. Seguendo tale impostazione nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice si è reiteratamente affermato che, in tema di falso in atto pubblico, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli che, emessi da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti oppure dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto pubblica fede, attestino quanto da lui fatto e rilevato o avvenuto in sua presenza (così, tra le tante, Sez. 6, sentenza n. 24768 del 31/03/2016, P.G. Caruso, RV. 267316). Di tale principio di diritto la Corte di appello di Napoli ha fatto, nel caso di specie, solo in parte corretta applicazione laddove si è osservato come il falso ideologico fosse stato addebitato agli imputati con riferimento alla parte della determina comunale in argomento, in relazione alle premesse in cui il dirigente dell'ufficio tecnico [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto di "aver contattato più aziende specializzate del settore" e di aver verificato, all'esito di tale gara informale, che "l'offerta migliore era stata presentata dalla ditta" cui l'incarico era stato assegnato: perché in tale maniera quel pubblico ufficiale aveva attestato dati difformi da quelli reali, concernenti quanto da lui fatto (lo svolgimento di una gara informale tra più ditte) e da lui rilevato (la presenza di una offerta economicamente migliore rispetto alle altre), dati come tali astrattamente 'coperti' sotto l'aspetto oggettivo da una possibile efficacia probatoria privilegiata. E però, come si è innanzi evidenziato, la qualità di atto fidefacente ai sensi dell'art. 476, secondo comma, cod. pen., è affidata non solo all'oggetto della peculiare efficacia probatoria, ma anche alla possibilità di riconoscere la titolarità in capo al pubblico ufficiale dello specifico potere di conferire all'atto quella funzione di prova privilegiata. In altri termini, l'atto deve provenire da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, da regolamenti o dall'ordinamento interno della pubblica amministrazione ad attribuire all'atto una pubblica fede privilegiata, nei termini indicati dall'art. 2700 cod. civ. Tale requisito soggettivo, pur reiteratamente richiamato nella giurisprudenza di legittimità (così, tra le tante, Sez. 3, n. 15764 del 13/12/2017, dep. 2018, Adinolfi, Rv. 272589; Sez. 5, n. 39682 del 04/05/2016, Franchi, Rv. 267790; Sez. 6, n. 25258 del 12/03/2015, Guidi, Rv. 263806), non ha trovato poi nelle relative pronunce un adeguato approfondimento argomentativo. A tal fine questo Collegio ritiene necessario rimarcare che per poter attribuire quella specifica efficacia probatoria agli atti pubblici, occorre che la relativa funzione di certificazione e di documentazione deve essere riconosciuta direttamente in capo al suo autore da un atto normativo di fonte primaria o secondaria: come avviene, ad esempio, con l'art. 1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 che riconosce espressamente al notaio una permanente funzione nella redazione di atti negoziali di fede privilegiata; con l'art. 1 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, che riconosce al sindaco, quale ufficiale di governo e agli altri soggetti ivi specificamente individuati, una speciale funzione certificatoria privilegiata in materia di stato civile; oppure a quelle disposizioni di legge che attribuiscono in via eccezionale a determinate categorie di pubblici ufficiali (quali i cancellieri, gli ufficiali giudiziari e quelli postali, i conservatori dei registri immobiliari, i comandanti di navi e aeromobili, i funzionari designati per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione o gli agenti consolari) una speciale funzione di documentazione. Si deve, perciò, concludere che, fermi restando i considerati profili oggettivi, disinteressarsi dell'esaminato profilo soggettivo finirebbe per far venire meno la differenza tra il falso in atto pubblico in generale e il falso in atto pubblico di fede privilegiata. In altri termini, obliterare l'aspetto concernente la specifica attribuzione soggettiva di quel potere di documentazione qualificata comporterebbe paradossalmente che tutti gli atti pubblici, nella parte in cui dovessero contenere un mendacio sulla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, oppure sulle dichiarazioni delle parti o sugli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti, dovrebbero essere sempre qualificati come oggetto di un falso aggravato ai sensi dell'art. 476, secondo comma, cod. pen. Manca nella motivazione della sentenza gravata l'approfondimento di tale aspetto soggettivo, ma le emergenze processuali a disposizione consentono di escludere, nel caso di specie, la necessità di un annullamento con rinvio: essendo evidente come quello specifico potere di conferire all'atto in esame una funzione di fede privilegiata non era affatto previsto in capo ai due imputati, in quanto, in relazione al settore di intervento, non attribuito loro da alcuna norma di fonte primaria o secondaria (v. Cons. Stato, n. 3970 del 27/09/2016, circa l'attribuzione della potestà certificativa di fede privilegiata per il solo verbale di aggiudicazione di una gara di appalto e non anche per il provvedimento di aggiudicazione della gara). In relazione alla residua fattispecie di reato di cui all'art. 476, primo comma, cod. pen., va, pertanto, dichiarata la estinzione per intervenuta prescrizione - essendo maturato il decorso del termine massimo il 9 gennaio 2015 - non essendovi le condizioni, per quanto sopra tratteggiato, per una pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. Va conseguentemente eliminata la relativa pena di mesi otto di reclusione, come determinata dai giudici di merito. 1.3. I motivi dedotti nel quarto punto del ricorso, in parte ripresi anche nel primo dei motivi nuovi, sono manifestamente infondati. 1.3.1. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale il delitto di concussione rappresenta una fattispecie a duplice schema, nel senso che si perfeziona alternativamente con la promessa o con la dazione indebita per effetto dell'attività di costrizione o di induzione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (così, tra le molte, Sez. 6, n. 45468 del 03/11/2015, Macrì, Rv. 265453; Sez. 6, n. 2142 del 26/09/2007, dep. 2008, Marino, Rv. 238836; Sez. 6, n. 31689 del 05/06/2007, Garcea, Rv. 236828). Di tale insegnamento la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, rilevando come il reato sub capo f) dovesse considerarsi consumato, essendo stato confermato dalle persone offese come le stesse avessero promesso la nomina del direttore dei lavori che era stata pretesa dai pubblici agenti; e come fosse irrilevante la circostanza, comprovata anche dal contenuto di una specifica intercettazione telefonica, che tale nomina non fosse stata ancora formalizzata con l'invio al professionista della relativa lettera di incarico. 1.3.2. Priva di pregio è la richiesta formulata dalla difesa di riqualificazione del fatto contestato nel capo d'imputazione f) ai sensi dell'art. 319-quater cod. pen. In base ai dati informativi portati in rassegna nella sentenza impugnata e in quella conforme emessa in primo grado, sono state congruamente illustrate le ragioni per cui dovesse considerarsi provata l'esistenza di un collegamento tra le pretese abusivamente formulate dai pubblici agenti nei riguardi dei privati e l'utilità che le persone offese, in assenza di un indebito vantaggio che queste avrebbero potuto ottenere, si erano impegnati a fornire ai concussori. Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 cod. pen., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater cod. pen., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno "contra ius" da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita; e che si distingue dal delitto di induzione indebita, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, di pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivata dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470; in senso conforme, in seguito, tra le molte, Sez. 6, n. 9429 del 02/03/2016, Gaeta, Rv. 267277; Sez. 6, n. 32594 del 14/05/2015, Nigro, Rv. 264424; Sez. 6, n. 47014 del 15/07/2014, Virgadamo, Rv. 261008). Alla luce di tale principio, va riconosciuta la correttezza della qualificazione giuridica data ai fatti di causa dai giudici di merito, i quali hanno efficacemente puntualizzato come, pur in un contesto caratterizzato da un netto squilibrio tra le posizioni dei pubblici agenti e quelle dei privati, la condotta del [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere intesa come quella della vittima di un abuso costrittivo. La vicenda aveva integrato gli estremi del reato di cui all'art. 317 cod. pen. in quanto il responsabile del Consorzio si era determinato a promettere la nomina del professionista pretesa dai due pubblici agenti perché gravemente limitato nella sua libertà di autodeterminazione: del tutto disinteressato alle prestazioni non qualificate di quel direttore dei lavori, il [OSCURATO:PERSONA] si era convinto che, se non avesse dato seguito a quell'abuso costrittivo, avrebbe subito il male ingiusto prospettato dal Rotondo e dal [OSCURATO:PERSONA], che avevano fatto sapere altrimenti il progetto non sarebbe stato mai assentito dal comune. Nel ricorso la difesa ha sostenuto, per un verso, come l'autorizzazione alla realizzazione di quel progetto spettasse all'amministrazione regionale e non a quella comunale; e, per altro verso, come il [OSCURATO:PERSONA] e il Simone fossero stati indotti a venire incontro alla pretesa dei pubblici ufficiali perché interessati a conseguire un immediato e consistente tornaconto personale, indebito vantaggio derivante dal fatto che essi avevano acquisito la disponibilità di un fondo, sul quale si sarebbe dovuto realizzare il progetto dell'impianto a biomasse, che gli strumenti urbanistici comunali qualificano come zona non adatta alla realizzazione del progetto. Tale ricostruzione dei fatti di causa - peraltro significativamente formalizzata nel ricorso in termini differenti da quelli che avevano caratterizzato la doglianza esposta nell'atto di appello - non è affatto convincente perché smentita dalle carte del processo, Come i giudici di merito hanno efficacemente spiegato, sulla richiesta di autorizzazione alla installazione di quell'impianto a biomasse la competenza decisionale spettava alla Regione, ma la costruzione non sarebbe stata mai realizzata se l'amministrazione comunale di Pietravairano non avesse rilasciato il permesso di costruire. Peraltro, le emergenze processuali avevano inequivocabilmente dimostrato come il Rotondo e il [OSCURATO:PERSONA] avessero imposto ai responsabili del Consorzio la costruzione dell'impianto su un terreno diverso da quello che i privati avevano individuato non per soddisfare un interesse della comunità, ma perché avevano inteso favorire per la vendita il proprietario di un fondo, tal Bruno, che era persona vicina alla loro parte politica. Né conducono a differenti conclusioni alcuni passaggi della motivazione, evidenziati dai difensori del ricorrente, in cui la Corte distrettuale aveva sottolineato come il [OSCURATO:PERSONA] e il Simone avessero riferito che l'ipotesi di nominare un direttore dei lavori scelto dai tecnici del luogo fosse "una eventualità non avulsa dalle previsioni del progetto" e che rispondeva a "un'ottica di collaborazione": in quanto i giudici di merito avevano chiarito come quelle circostanze non avevano reso affatto paritario il rapporto tra i pubblici agenti e i privati, avendo le indicate emergente processuali comprovato come i primi avessero agito "al di fuori di ogni logica che regola i rapporti" con i secondi essendosi prepotentemente ingeriti nella scelta del sito, imponendo al Consorzio - ai cui titolari era stata tolto ogni margine di autonomia decisionale - la presenza del [OSCURATO:PERSONA] sia nella fase della scelta sia in quella della mediazione per l'acquisto del terreno, in maniera tale da estromettere interferenze di soggetti a loro non graditi. 1.4. Il quinto motivo del ricorso è inammissibile per la genericità del suo contenuto, avendo la difesa dell'imputato riproposto, in maniera molto indeterminata, i medesimi rilievi sul punto formulati con l'atto di appello, ai quali la Corte territoriale aveva risposto in maniera adeguata. Il ricorrente non si è affatto confrontato con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata (v. pagg. 17-22) con le quali la Corte di appello aveva chiarito come fosse stata legittima la decisione del Tribunale di non accogliere le richieste difensive di ammissione al rito abbreviato per tutte le imputazioni, benché nel corso del giudizio di primo il Pubblico Ministero avesse modificato la descrizione dei fatti addebitati solo per taluni imputati e in relazione solamente ad alcuni dei capi trascritti nell'originaria rubrica (tanto in conformità con l'orientamento esegetico secondo il quale, in caso di nuove contestazioni, la modifica di una delle imputazioni non determina, per l'imputato, il recupero della facoltà di richiedere il rito abbreviato per tutti i reati originariamente contestati e rispetto ai quali egli aveva già consapevolmente lasciato spirare il termine per la relativa richiesta, avendo egli facoltà di richiedere il rito alternativo per la sola imputazione oggetto di modifica: v., tra le altre, Sez. 2, n. 28582 del 11/03/2015, Romeo, Rv. 264562); e come il diritto difensivo alla prova e al contraddittorio non avesse patito alcun sacrificio, tenuto conto che, a seguito di quelle contestazioni suppletive, il Tribunale aveva notificato la copia del relativo verbale di udienza agli imputati assenti, concedendo un termine a difesa, ma i patrocinatori degli imputati interessati non avevano poi formulato alcuna richiesta di integrazione probatoria. 1.6. Il sesto motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso - peraltro con argomenti formulati in termini generici - che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della estensione dell'effetto delle riconosciute attenuanti generiche e della quantificazione della pena, anche in sede di applicazione della disciplina della continuazione: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito aveva ritenuto ostativo all'accoglimento delle sollecitazioni difensive la oggettiva gravità delle condotte accertate e la personalità dell'imputato altamente proclive al delitto, avendo lo stesso agito in dispregio delle regole della pubblica amministrazione e per soddisfare interessi personali e particolari, trattandosi di parametri considerati dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. 2. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2.1. Il primo e il secondo motivo del ricorso - strettamente connessi e perciò valutabili congiuntamente - non superano il vaglio preliminare di ammissibilità per le ragioni innanzi illustrate, nell'esame delle analoghe doglianze formulate dalla difesa del coimputato, nei punti 1.2.2, 1.3.1. e 13.2., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto. È appena il caso di aggiungere che, in relazione ai lamentati vizi motivazionali, nella sentenza gravata vi è una adeguata valutazione anche delle deposizioni dei testi Sabini e Simone - sollecitata con l'appello - con un giudizio espresso in termini logicamente coerenti alle valutazioni compiute in ordine alla fondatezza della ipotesi accusatoria. Quanto al Sabinì, la Corte territoriale ha spiegato come tale professionista, incaricato della direzione dei lavori da parte dei vertici del Consorzio, si fosse limitato a sottolineare che l'affidamento di ulteriori incarichi a "tecnici locali" era una eventualità plausibile, ma che una siffatta iniziativa doveva essere da lui preventivamente valutata per verificare la professionalità del tecnico individuato: verifica che, come significativamente sottolineato nella sentenza impugnata, non era stata poi fatta dal Sabini, a conferma che la nomina del [OSCURATO:PERSONA] era stata subita dal [OSCURATO:PERSONA] e di certo non decisa da quest'ultimo per soddisfare un tornaconto personale. Per ciò che concerne il Simone, citato responsabile di una società consorziata, cui non è stata assegnata la veste di persona offesa, i giudici di merito avevano convincentemente rimarcato come tale testimone avesse confermato di aver percepito quegli "atteggiamenti ostruzionistici" degli amministratori comunali, di cui aveva parlato il [OSCURATO:PERSONA]. D'altro canto, la indeterminatezza della deposizione testimoniale del Simone - che avevano condotto il Tribunale a dubitare della completezza delle sue dichiarazioni - ben poteva essere compresa alla luce del fatto che lo stesso non aveva avuto rapporti diretti con il Rotondo e il [OSCURATO:PERSONA]: pur avendo il teste compreso esattamente la natura prevaricatrice delle condotte tenute dai due pubblici ufficiali, come emerso dal tenore della conversazione che egli aveva intrattenuto con il [OSCURATO:PERSONA], intercettata durante le indagini, della cui valenza probatoria si è dato atto nei già richiamati precedenti passaggi motivazionali di questa sentenza. Quanto alle denunciate violazioni di legge, va qui evidenziato, in aggiunta a quanto già considerato nella valutazione delle analoghe doglianze formulate dalla difesa del Rotondo, come fossero irrilevanti le specifiche modalità, più o meno blande o latamente persuasive, con le quali i pubblici agenti avevano formulato le loro pretese nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA], il quale, infatti, che nella sua deposizione aveva escluso l'impiego di forme apertamente minatorie. Al riguardo va ribadito come le Sezioni Unite della Cassazione abbiano chiarito che la concussione è qualificata da quella stessa forma di prevaricazione abusiva presente anche nel reato di induzione indebita, ma che nel delitto previsto dall'art. 317 cod. pen., pur potendosi manifestare mediante forme di minaccia implicita, esse sono sanzionate più severamente perché il privato non agisce per realizzare un vantaggio indebito ma perché messo di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita (in questo senso Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, cit.). 2.2. Il terzo motivo del ricorso è fondato per le ragioni analiticamente esposte nel punto 1.2.3., al cui contenuto è sufficiente fare rinvio, anche con riferimento ai relativi effetti decisori. 2.3. Del tutto prive di pregio appaiono le doglianze, formulate nel quarto e ultimo motivo del ricorso, concernenti le determinazioni dei giudici di merito in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche e al mantenimento delle entità della pena inflitta: decisioni espressamente motivate con riferimento alla obiettiva gravità dei fatti accertati e alle personalità degli agenti, qualificate dal disinteresse per le regole della pubblica amministrazione e dalla volontà di perseguire interessi personali e particolari; essendo pacifico in giurisprudenza che per giustificare l'esercizio di quei poteri discrezionali è sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen. 3. Le decisioni adottate in relazione alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e del Rotondo impongono la conferma delle statuizioni civili con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato del capo f). Segue, pertanto, la condanna dei predetti due ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile Comune di Pietravairano nel presente giudizio, liquidate, in ragione dell'attività effettivamente svolta, come indicato in dispositivo.4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, nei limiti di seguito precisati. 4.1. Modificando, per comodità espositiva, l'ordine di esame delle doglianze difensive, va detto che il secondo motivo del ricorso è inammissibile perché avente ad oggetto una questione, quella relativa alla riqualificazione del fatto contestato ai sensi dell'art. 480 cod. pen., che è stata proposta per la prima volta solo con il ricorso per cassazione. Come già innanzi puntualizzato, l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. prevede, infatti, espressamente come causa speciale di inammissibilità la deduzione con il ricorso per cassazione di questioni non prospettate nei motivi di appello: situazione, questa, con la quale si è inteso evitare il rischio di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. 4.2. Il terzo motivo esposto è manifestamente infondato. Costituisce espressione di un consolidato orientamento interpretativo di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e non esplichi effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga successivamente fatto (in questo senso, tra le molte, Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciani, Rv. 280453). Di tale regula iuris la Corte di appello di Napoli ha fatto buon governo, chiarendo, in maniera logicamente non censurabile, come l'adozione del provvedimento di revoca del permesso di costruire emesso dall'odierno ricorrente avesse integrato gli estremi di un falso ideologico in atto pubblico, dato che, indipendentemente dalla sua concreta finalizzazione, quel provvedimento, adottato il 18 giugno 2007, conteneva nella parte motiva l'attestazione della presa visione di un atto istruttorio propedeutico di certo necessario ai fini della emissione del medesimo provvedimento ("visto l'accertamento di servizio della polizia municipale"), dunque l'attestazione dell'esistenza di quel verbale di sopralluogo degli agenti di polizia municipale che la teste [OSCURATO:PERSONA] ha poi riconosciuto di non aver mai eseguito e che è risultato essere stato materialmente redatto solo il 19 giugno, con la falsa retrodatazione cronologica al 16 giugno 2007. 4.3. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] del Sesto è, invece, fondato. Manca, infatti, nella sentenza impugnata una risposta alla specifica eccezione formulata dalla difesa di inutilizzabilità di una prova dichiarativa introdotta ai sensi dell'art. 513 cod. proc. pen., avendo il ricorrente illustrato in maniera sufficientemente precisa l'incidenza della eventuale eliminazione delle dichiarazioni accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] sul complessivo compendio probatorio, ai fini della cosiddetta "prova di resistenza". Il riconoscimento della fondatezza di tale censura avrebbe comportato l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ma su tale decisione prevale, agli effetti penali, la declaratoria di intervenuta estinzione dei reati per maturazione del termine massimo di prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275-01); mancando, per le ragioni innanzi esposte, le condizioni per la pronuncia di un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La fondatezza dell'indicato vizio di motivazione impone, invece, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ai soli effetti civili, da disporre ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.: rimettendo all'esito del giudizio civile di rinvio ogni eventuale determinazione in ordine alla liquidazione delle spese di difesa sostenute dalle parti in questo grado di legittimità. P.Q.M. Annulla senza rinvio agli effetti penali la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione; annulla con rinvio la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette la liquidazione delle spese tra le parti per
Sentenza Cassazione n. 24041/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris