CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13579/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati prof. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 11. Ricorrenti contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ex lege. Resistente avverso il decreto n. 1828 della Corte di appello di Bologna, depositato 1'8. 4. 2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20. 1. 2022 dal consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; R.G. N. 17736/2019. udite le difese svolte dall'[OSCURATO:PERSONA], per delega dell'[OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti. Fatti di causa Con decreto n. 1828 dell'8. 4. 2019 la Corte di appello di Bologna rigettò l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del consigliere designato che, in parziale accoglimento della domanda da loro proposta ai sensi della legge n. 89 del 2001, aveva liquidato in favore di ciascuno di loro la somma di euro 3.000,00, calcolata moltiplicando la somma base di euro 500,00 per ciascun anno eccedente la durata ragionevole del processo, individuata in 6 anni, con riguardo ad un giudizio penale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di calunnia in cui si erano costituiti parte civile nel febbraio 2007, conclusosi in appello con sentenza del 2018 di estinzione del reato per prescrizione e di improcedibilità della domanda di risarcimento per intervenuto fallimento dell'imputato. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 29. 5. 2019, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi. Il Ministero della Giustizia ha notificato controricorso. Con ordinanza del 22. 12. 2020 la causa, trattata in adunanza camerale non partecipata, è stata rimessa alla pubblica udienza. Parti ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione Il primo motivo del ricorso, che denunzia violazione ed erronea applicazione degli artt. 2, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, 2 bis, comma 1, legge n. 89 del 2001, dell'art. 6 CEDU, e degli artt. 3, 24 e 117, comma 1, Cost., censura il decreto impugnato per avere liquidato l'indennizzo sulla base dei parametri fissati dalla legge nazionale, che invece avrebbe dovuto disapplicare in quanto contrastanti con gli orientamenti della Corte europea, cui la legge interna deve adeguarsi, che in più occasioni ha affermato che, se il giudizio supera la durata di sei anni, la liquidazione deve avvenire con riferimento alla intera R.G. N. 17736/2019. durata del processo ed in misura compresa tra 1.000,00 e 2.000,00 euro per ogni anno a seconda della posta in gioco, o quanto meno sollevare sul punto, come sollecitato dai ricorrenti, questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare, in ordine alla questione sollevata, che, in tema di equa riparazione per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, è manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 24 marzo 2001, n. 89, nella parte in cui stabilisce che, al fine dell'equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata, non essendo ravvisabile alcuna violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall'Italia mediante la ratifica della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali. Infatti, qualora sia sostanzialmente osservato il parametro fissato dalla Corte EDU ai fini della liquidazione dell'indennizzo, la modalità di calcolo imposta dalla norma nazionale non incide sulla complessiva attitudine della legislazione interna ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto in argomento, non comportando una riduzione dell'indennizzo in misura superiore a quella ritenuta ammissibile dal giudice europeo; diversamente opinando, poiché le norme CEDU integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub costituzionale, dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo desunto dalle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all'intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111, comma 2, Cost., in base al quale il processo ha un tempo di svolgimento o di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, un contrasto dell'interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati. Né a conclusioni diverse perviene la stessa giurisprudenza della predetta Corte internazionale che - nei precedenti Martinetti e Cavazzuti c. Italia del 20 aprile 2010, Delle Cave e Corrado c. Italia del 5 giugno 2007 e Sinnaldone c. Italia del 31 marzo 2009 - ha osservato che il solo indennizzo, come previsto dalla legge italiana n. 89 del R.G. N. 17736/2019. 2001, del pregiudizio connesso alla durata eccedente il ritardo non ragionevole, si correla ad un margine di apprezzamento di cui dispone ciascuno Stato aderente alla CEDU, che può istituire una tutela per via giudiziaria coerente con il proprio ordinamento giuridico e le sue tradizioni, in conformità al livello di vita del Paese, conseguendone che il citato metodo di calcolo previsto dalla legge italiana, pur non corrispondendo in modo esatto ai parametri enunciati dalla Corte EDU, non è in sé decisivo, purché i giudici italiani concedano un indennizzo per somme che non siano irragionevoli rispetto a quelle disposte dalla CEDU per casi simili ( Cass. n. 25178 del 2021; Cass. n. 478 del 2011; Cass. n. 10415 del 2009 ). Deve pertanto ritenersi che l'art. 2 bis, comma 1, legge n. 89 del 2001, nel prevedere l'equo indennizzo solo per il tempo eccedente la durata ragionevole del processo, in base ai parametri indicati nel precedente art. 2, comma 2 bis, è conforme ai principi fissati dall'art. 6 della CEDU, dettando una disciplina entro il margine di apprezzamento riconosciuto dalla Convenzione europea alle legislazioni nazionali. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione ed erronea applicazione dell'art. 2 legge n. 89 del2 001, dell'art. 6 CEDU e degli artt. 3, 24 e 117, comma 1, Cost., lamentando che la Corte distrettuale abbia liquidato il danno individuando il termine iniziale della durata del processo alla data in cui i ricorrenti si erano costituiti parte civile nel giudizio penale, e non, come richiesto, dalla data in cui essi avevano presentato denunzia all'Autorità competente, senza considerare che la vittima del reato è titolare, anche prima della costituzione di parte civile, di diritti e facoltà, come espressamente riconosciutole dall'art. 1 ter, comma 2, legge n. 89 del 2001, e dalla stessa Corte europea, che ha affermato che la posizione della parte lesa che, in attesa di costituirsi parte civile, ha esercitato uno di tali diritti nel procedimento penale non differisce, ai fini dell'applicabilità dell'art. 6 della Convenzione, da quella della parte civile. Né in contrario, si aggiunge, appare rilevante l'argomento secondo cui la persona offesa dal reato potrebbe esercitare fin da subito l'azione in sede civile, tenuto conto che tale ipotesi alternativa non esenta comunque lo Stato dal predisporre le garanzie R.G. N. 17736/2019. fondamentali richieste dal principio della ragionevole durata del processo. In via subordinata i ricorrenti insistono sulla questione di legittimità costituzionale già sollevata con riferimento all'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, laddove stabilisce che, ai fini della sua durata ragionevole, il processo penale si considera iniziato con l'assunzione della qualità di parte civile. Il mezzo è inammissibile ed anche infondato. Sotto il primo profilo non indicando il ricorso quali atti le parti avrebbero posto in essere nell'ambito del procedimento penale prima della loro costituzione di parti civili, che secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti costituirebbe il necessario presupposto per l'assimilazione della persona offesa dal reato con la parte civile. Sotto il secondo profilo dovendosi ritenere la decisione della Corte territoriale conforme al dettato normativo di cui di cui all'art. 2, comma 2 bis, legge n. 89 del 2001, che ai fini dell'accertamento della durata del processo penale stabilisce che esso si considera iniziato con l'assunzione della qualità di imputato o di parte civile. Ne consegue che la persona offesa del reato o il querelante non possono considerarsi parti del processo prima della loro costituzione di parte civile, non avendo un autonomo diritto a che il reo sia sottoposto a pena e neppure, dunque, alla tempestività della decisione di assoluzione o di condanna dell'imputato in sé sola considerata, tenuto conto che la persona offesa può svincolarsi dall'esito di quel procedimento, promuovendo un'autonoma domanda risarcitoria in sede civile ( Cass. n. 26625 del 2016; Cass. n. 5294 del 2012 ). In merito alla conformità di tale disposizione ai parametri costituzionali, va poi sottolineato che la relativa questione risulta già esaminata di recente dalla Corte costituzionale, che con le sentenze n. 249 del 2020 e n. 203 del 2021, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in cui prevede che il processo penale si considera iniziato per la persona offesa soltanto con l'assunzione della qualità di parte R.G. N. 17736/2019. civile. In particolare il Giudice delle leggi ha escluso che la disposizione in parola sia in contrasto con l'art. 6 della CEDU, in riferimento all'art. 117, comma 1, Cost., osservando che essa si rivela coerente con la ricostruzione sistematica che, prima e al di fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al danneggiato la facoltà di far valere in sede penale, sia pur soltanto in senso sostanziale, il «diritto di carattere civile» al risarcimento. Il terzo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 d.m. n. 55 del 2014, dell'art. 2233 cod. civ. e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censura il provvedimento impugnato per avere confermato la liquidazione delle spese secondo i parametri previsti per i procedimenti di ingiunzione, laddove avrebbe dovuto applicare quelli in materia di procedimenti di natura contenziosa, e per avere calcolato i compensi legali nell'ammontare di euro 700,00, che è importo non consono al decoro professionale e del tutto inadeguato in rapporto alle questioni giuridiche sollevate, all'impegno richiesto ed alla presenza di più parti ed in contrasto ai parametri fissati dallo scaglione di riferimento. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già precisato, adottando una conclusione che si condivide, che, in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla Corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione ( Cass. n. 16512 del 2020 ). Le diverse decisioni di questa Corte citate nel ricorso, che, sottolineando il carattere contenzioso del procedimento, dichiaravano nella specie applicabile R.G. N. 17736/2019. la tabella n. 12 del d.m. n. 55 del 2014 sui giudizi ordinari dinanzi alla Corte di appello, non appaiono d'altra parte pertinenti. In alcuni casi infatti tali pronunce risultano emesse con riferimento al procedimento per l'equa riparazione come delineato originariamente dalla legge n. 89 del 2001, che lo prevedeva in un'unica fase contenziosa dinanzi alla Corte di appello, prima quindi della riforma introdotta dal decreto legge n. 83 del 2012, conv. con legge n. 134 del 2012, che ha invece previsto una fase monitoria dinanzi al presidente della Corte o ad un giudice da lui designato, che senza contraddittorio provvede sulla domanda e, se l'accoglie in tutto o in parte, emette l'ingiunzione a carico Ministero competente ed un giudizio successivo, del tutto eventuale, dinanzi alla Corte a seguito dell'opposizione di una delle parti al provvedimento del giudice designato ( così le ordinanze n. 6015 del 2019 e n. 8818 del 2018 ). In altri casi tali pronunciamenti hanno invece avuto riguardo al giudizio di opposizione al provvedimento del giudice designato ( così la sentenza n. 23187 del 2016 ), che si svolge a contraddittorio pieno e ha natura contenziosa. In entrambi i casi è evidente la non attinenza di tali precedenti alla questione posta dal motivo in esame, che riguarda esclusivamente il criterio di determinazione delle spese legali nella fase monitoria, nel caso in cui il ricorso sia accolto in tutto o in parte. Tale questione, come detto, va risolta applicando per analogia la tabella n. 8 allegata al d.m. n. 55 del 2014, rubricata " procedimenti monitori ", condividendo tale fase la sostanziale natura e struttura del procedimento ordinario di ingiunzione, nei cui confronti presenta sì alcune particolarità, prima fra tutte il fatto che si svolga dinanzi alla Corte di appello, sia pure dinanzi ad un organo monocratico, e non dinanzi al Tribunale, nel cui ambito è inserita la tabella 8. Si tratta tuttavia di particolarità tali da non poter giustificare il ricorso ad altra tabella. In particolare, del tutto incongruo appare il richiamo alla tabella n. 12, che si occupa dei procedimenti dinanzi alla corte di appello, le cui stesse voci che la compongono presuppongono necessariamente un procedimento di natura contenziosa, che, nell'ambito dei giudizi disciplinati dalla legge n. 89 del 2001, può agevolmente rinvenirsi nel procedimento di opposizione al provvedimento , R.G. N. 17736/2019. del giudice designato, che si svolge in contraddittorio tra le parti, ma non con riguardo alla fase precedente, che ha struttura monitoria. Il motivo va pertanto respinto, anche sotto il profilo della denunziata violazione dell'art. 2233 cod. civ., risultando la somma liquidata del tutto conforme alla tabella applicata. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello abbia condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di opposizione, che invece avrebbe dovuto compensare, in considerazione delle rilevanza delle questioni giuridiche sollevate. Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha precisato che, nel caso in cui l'opposizione di cui all'art. 5-ter della I. n. 89 del 2001 sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, a carico della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese ( Cass. n. 26851 del 2016 ) Poiché quindi la regolamentazione delle spese processuali è retta dal criterio della soccombenza, che la Corte di appello ha nella specie applicato, ne discende che il provvedimento di compensazione delle stesse resta affidato, sia pure in presenza delle situazioni descritte dall'art. 92 cod. proc. civ., alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio, trattandosi per l'appunto di facoltà e non di obbligo, non è per definizione censurabile in sede di legittimità, integrando valutazione di merito. Il quinto motivo di ricorso denunzia la dichiarazione di debenza da parte dei ricorrenti al pagamento di un importo pari al quello previsto per il contributo R.G. N. 17736/2019. unificato, in violazione del disposto dettato dall'art. 5 bis legge n. 89 del 2001 che ne prevede espressamente l'esonero. Il motivo è inammissibile, avendo questa Corte precisato che l'ulteriore importo del contributo unificato (c.d. doppio contributo) che la parte impugnante è obbligata a versare allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di debito tributario, in quanto partecipa della natura del contributo unificato iniziale ed è volto a ristorare l'Amministrazione della giustizia dei costi sopportati per la trattazione della controversia, con l'effetto che la questione circa la sua debenza è sottratta alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario ( Cass. S.U. n. 4315 del 2020; Cass. n. 29424 del 2019; Cass. n. 15166 del 2018 ). Il ricorso va pertanto respinto. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P . Q . M . Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in eu