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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46105/2021

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 19/02/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di favoreggiamento reale; l'indagato avrebbe aiutato [OSCURATO:PERSONA] ad assicurarsi il prodotto del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente in precedenza da lui commesso,sfruttando il suo ruolo all'interno della impresa del padre- che svolgeva le funzioni di custode giudiziario del bene sequestrato- e facendo in modo che lo stesso Gnoffo verificasse se all'interno di un'autovettura sottoposta a sequestro - utilizzata per il trasporto della droga- fosse ancora rimasta parte della sostanza stupefacente (9 Kg).

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria; dalle conversazioni telefoniche valorizzate in chiave accusatoria non emergerebbe affatto, diversamente dagli assunti del Tribunale, che l'indagato e Gnoffo stessero parlando del recupero della sostanza stupefacente occultata all'interno della autovettura sequestrata e neppure vi sarebbero indizi che Provolizzi fosse consapevole della esistenza della droga all'interno della macchina e quindi della illiceità della condotta precedentemente commessa da Gnoffo.

Provolizzi avrebbe riferito che Gnoffo gli aveva detto di dover recuperare dalla autovettura un oggetto personale di cui la moglie non avrebbe dovuto sapere nulla; né il coinvolgimento dell'autovettura in fatti rilevanti penalmente emergeva dal verbale di consegna.

Sotto altro profilo, si assume che, al momento in cui Gnoffo si recò presso il luogo in cui l'autovettura era in sequestro, la sostanza stupefacente fosse già stata rinvenuta dalle forze dell'ordine e che dunque la condotta di favoreggiamento sarebbe stata inidonea al raggiungimento dello scopo e al più sarebbe configurabile un reato impossibile, ex art. 49 cod. pen., per inidoneità dell'azione . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità.

2. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148).

In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito.

Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840).

L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177).

3. Alla luce dei principi indicati, l'ordinanza impugnata è immune da vizi.

3.1. Il Tribunale del riesame ha ricostruito con chiarezza, senza contraddizioni e con un percorso argomentativo logico la genesi e lo sviluppo investigativo del procedimento; sono stati indicati: a) gli elementi che portarono gli inquirenti al sequestro di 80 Kg. di droga nella macchina perquisita il 30.10.2019; b) le ragioni che portarono a ritenere che anche nella macchina al cui interno vi era Gnoffo potesse esserci altra sostanza stupefacente, c) i tentativi di Gnoffo, attraverso Provolizzi, di accedere da subito all'autovettura, già prima cioè che questa giungesse presso il deposito della impresa del padre del ricorrente.

Si è spiegato come: a) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] le forze dell'ordine procedettero ad ispezionare l'autovettura che era stata occupata da Gnoffo, rinvenendo all'interno di essa altri nove chili di sostanza stupefacente; b) il successivo 8 dicembre l'autovettura in questione fu affidata alla ditta Provolizzi; c) Provolizzi, che era consapevole che l'autovettura fosse sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento penale per averlo appreso anche dallo stesso Gnoffo, comunicò prontamente a questi l'avvenuto ingresso dell'autovettura nell'autorimessa della ditta del padre, invitandolo a recarsi presso l'area di parcheggio;d) Gnoffo fu accompagnato da Provolizzi presso il veicolo dove fu constatata l'assenza di sostanza stupefacente; e) la ricostruzione alternativa lecita dell'indagato, secondo cui Gnoffo gli avesse in realtà rappresentato la necessità di recuperare un oggetto personale del quale la moglie non avrebbe dovuto sapere, sia dotata di limitata efficacia dimostrativa, non essendo chiaro nè il motivo per cui tale esigenza, ove reale, potesse giustificare l'urgenza e la grande insistenza con cui Gnoffo aveva contattato Provolizzi- arrivando ad affermare di essere "nelle tue mani"- né, soprattutto, come la moglie avrebbe potuto sapere di ciò che era nascosto in una macchina già sequestrata e dunque sottratta alla disponibilità delle parti.

3.2. Rispetto a tale puntuale trama argomentativa, il motivo di ricorso rivela, in questa parte, la sua strutturale genericità, essendosi limitato il ricorrente a riproporre, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, le stesse questioni già portate alla cognizione del Tribunale e da questo adeguatamente valutate, finendo in tal modo per chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione in fatto del significato probatorio dei singoli elementi indiziari e della rilevanza e concludenza dei dati probatori.

3.3. È infondato il motivo di ricorso anche in relazione alla parte in cui è stata dedotta la inconfigurabilità del reato di favoreggiamento per inidoneità dell'azione, ex art. 49, comma 2, cod. pen.

Secondo l'imputato, la condotta dell'indagato sarebbe stata inidonea sin dall'origine al "raggiungimento dello scopo" (così il ricorso) perché, al momento in cui Gnoffo ebbe accesso all'autovettura, la sostanza stupefacente era stata già recuperata dalle forze dell'ordine.

L'assunto non può essere condiviso.

La giurisprudenza di legittimità ha in molteplici occasioni evidenziato come la condotta del reato di favoreggiamento personale, che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125; Sez. 6, n. 9415 del 10/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276; Sez. 6, n. 709 del 24/10/2003, dep. 2004, Brugellis, Rv. 228257; Sez. 6, n.9989 del 05/02/2015, Paladino, Rv.262799).

Ai fini della configurazione del reato e della idoneità della condotta è necessario verificare cioè la consistenza dell'aiuto fornito, il senso della condotta rispetto alla sua 4 ./( capacità di sviare l'attività investigativa ovvero di turbare quella di ricerca e acquisizione della prova.

Il reato può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 2012, Rv. 251649).

Nel caso di specie, la tesi difensiva non si confronta con la ricostruzione fattuale compiuta dal Tribunale da cui emerge chiaramente che la condotta di favoreggiamento fu compiuta dal ricorrente anche prima che le forze dell'ordine effettuassero l'ispezione della macchina rinvenendo la sostanza stupefacente; Provolizzi, al momento del ritrovamento della droga, sapendo dell'interesse illecito di Gnoffo per quella autovettura, aveva già favorito questi, interessandosi della sorte dell'autovettura in questione ed informandolo che questa non era ancora "entrata" nel deposito.

Dunque, un reato che si era già perfezionato prima del rinvenimento delle forze dell'ordine della sostanza stupefacente. 4 Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 19/02/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di favoreggiamento reale; l'indagato avrebbe aiutato [OSCURATO:PERSONA] ad assicurarsi il prodotto del reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente in precedenza da lui commesso,sfruttando il suo ruolo all'interno della impresa del padre- che svolgeva le funzioni di custode giudiziario del bene sequestrato- e facendo in modo che lo stesso Gnoffo verificasse se all'interno di un'autovettura sottoposta a sequestro - utilizzata per il trasporto della droga- fosse ancora rimasta parte della sostanza stupefacente (9 Kg). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria; dalle conversazioni telefoniche valorizzate in chiave accusatoria non emergerebbe affatto, diversamente dagli assunti del Tribunale, che l'indagato e Gnoffo stessero parlando del recupero della sostanza stupefacente occultata all'interno della autovettura sequestrata e neppure vi sarebbero indizi che Provolizzi fosse consapevole della esistenza della droga all'interno della macchina e quindi della illiceità della condotta precedentemente commessa da Gnoffo. Provolizzi avrebbe riferito che Gnoffo gli aveva detto di dover recuperare dalla autovettura un oggetto personale di cui la moglie non avrebbe dovuto sapere nulla; né il coinvolgimento dell'autovettura in fatti rilevanti penalmente emergeva dal verbale di consegna. Sotto altro profilo, si assume che, al momento in cui Gnoffo si recò presso il luogo in cui l'autovettura era in sequestro, la sostanza stupefacente fosse già stata rinvenuta dalle forze dell'ordine e che dunque la condotta di favoreggiamento sarebbe stata inidonea al raggiungimento dello scopo e al più sarebbe configurabile un reato impossibile, ex art. 49 cod. pen., per inidoneità dell'azione . [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato, ai limiti della inammissibilità. 2. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione l'ordinanza emessa in tema di misura cautelari personali non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti in tema di misure cautelari personali, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito. Il controllo di legittimità è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv.261400; Sez. 2, n. 56 del 7/12/2012 (dep. 2013), Siciliano, Rv. 251761; Sez. 6, n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli ed altro, Rv. 201840). L'erronea valutazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è dunque rilevabile in Corte di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge ovvero in una mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne' la ricostruzione di fatti, ne' l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono ammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice dì merito (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244; Sez. 1, n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Rv. 201177). 3. Alla luce dei principi indicati, l'ordinanza impugnata è immune da vizi. 3.1. Il Tribunale del riesame ha ricostruito con chiarezza, senza contraddizioni e con un percorso argomentativo logico la genesi e lo sviluppo investigativo del procedimento; sono stati indicati: a) gli elementi che portarono gli inquirenti al sequestro di 80 Kg. di droga nella macchina perquisita il 30.10.2019; b) le ragioni che portarono a ritenere che anche nella macchina al cui interno vi era Gnoffo potesse esserci altra sostanza stupefacente, c) i tentativi di Gnoffo, attraverso Provolizzi, di accedere da subito all'autovettura, già prima cioè che questa giungesse presso il deposito della impresa del padre del ricorrente. Si è spiegato come: a) 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] le forze dell'ordine procedettero ad ispezionare l'autovettura che era stata occupata da Gnoffo, rinvenendo all'interno di essa altri nove chili di sostanza stupefacente; b) il successivo 8 dicembre l'autovettura in questione fu affidata alla ditta Provolizzi; c) Provolizzi, che era consapevole che l'autovettura fosse sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento penale per averlo appreso anche dallo stesso Gnoffo, comunicò prontamente a questi l'avvenuto ingresso dell'autovettura nell'autorimessa della ditta del padre, invitandolo a recarsi presso l'area di parcheggio;d) Gnoffo fu accompagnato da Provolizzi presso il veicolo dove fu constatata l'assenza di sostanza stupefacente; e) la ricostruzione alternativa lecita dell'indagato, secondo cui Gnoffo gli avesse in realtà rappresentato la necessità di recuperare un oggetto personale del quale la moglie non avrebbe dovuto sapere, sia dotata di limitata efficacia dimostrativa, non essendo chiaro nè il motivo per cui tale esigenza, ove reale, potesse giustificare l'urgenza e la grande insistenza con cui Gnoffo aveva contattato Provolizzi- arrivando ad affermare di essere "nelle tue mani"- né, soprattutto, come la moglie avrebbe potuto sapere di ciò che era nascosto in una macchina già sequestrata e dunque sottratta alla disponibilità delle parti. 3.2. Rispetto a tale puntuale trama argomentativa, il motivo di ricorso rivela, in questa parte, la sua strutturale genericità, essendosi limitato il ricorrente a riproporre, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, le stesse questioni già portate alla cognizione del Tribunale e da questo adeguatamente valutate, finendo in tal modo per chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione in fatto del significato probatorio dei singoli elementi indiziari e della rilevanza e concludenza dei dati probatori. 3.3. È infondato il motivo di ricorso anche in relazione alla parte in cui è stata dedotta la inconfigurabilità del reato di favoreggiamento per inidoneità dell'azione, ex art. 49, comma 2, cod. pen. Secondo l'imputato, la condotta dell'indagato sarebbe stata inidonea sin dall'origine al "raggiungimento dello scopo" (così il ricorso) perché, al momento in cui Gnoffo ebbe accesso all'autovettura, la sostanza stupefacente era stata già recuperata dalle forze dell'ordine. L'assunto non può essere condiviso. La giurisprudenza di legittimità ha in molteplici occasioni evidenziato come la condotta del reato di favoreggiamento personale, che è un reato di pericolo, deve consistere in un'attività che frapponga un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, Rv. 264125; Sez. 6, n. 9415 del 10/02/2016, Sorrentino, Rv. 267276; Sez. 6, n. 709 del 24/10/2003, dep. 2004, Brugellis, Rv. 228257; Sez. 6, n.9989 del 05/02/2015, Paladino, Rv.262799). Ai fini della configurazione del reato e della idoneità della condotta è necessario verificare cioè la consistenza dell'aiuto fornito, il senso della condotta rispetto alla sua 4 ./( capacità di sviare l'attività investigativa ovvero di turbare quella di ricerca e acquisizione della prova. Il reato può essere integrato da qualunque condotta, positiva o negativa, diretta o indiretta (Sez. 6, n. 2936 del 01/12/1999, dep. 2000, Rv. 217108), mentre non è necessaria la dimostrazione dell'effettivo vantaggio conseguito dal soggetto favorito, occorrendo solo la prova della oggettiva idoneità della condotta favoreggiatrice ad intralciare il corso della giustizia (Sez. 6, n. 3523 del 07/11/2011, dep. 2012, Rv. 251649). Nel caso di specie, la tesi difensiva non si confronta con la ricostruzione fattuale compiuta dal Tribunale da cui emerge chiaramente che la condotta di favoreggiamento fu compiuta dal ricorrente anche prima che le forze dell'ordine effettuassero l'ispezione della macchina rinvenendo la sostanza stupefacente; Provolizzi, al momento del ritrovamento della droga, sapendo dell'interesse illecito di Gnoffo per quella autovettura, aveva già favorito questi, interessandosi della sorte dell'autovettura in questione ed informandolo che questa non era ancora "entrata" nel deposito. Dunque, un reato che si era già perfezionato prima del rinvenimento delle forze dell'ordine della sostanza stupefacente. 4 Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il rico
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