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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 24516/2026

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posti da: PANTE' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina, che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, riqualificata l'originaria imputazione di lesioni personali in quella di percosse e ritenuta questa assorbita nella parallela contestazione di violenza privata, ha rideterminato il trattamento sanzionatorío irrogato; - che, il 31 marzo 2026, la parte civile ha depositato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall'imputato e la conferma della sentenza impugnata; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata - è indeducibile in quanto in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, è manifestamente infondato, atteso che l'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata e la Corte territoriale ha dato atto tanto della condotta violenta assunta dai ricorrenti, quanto della connessa costrizione subita dalla persona offesa (pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di censura - che vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in ragione delle precedenti condanne delle quali ha dato conto la Corte territoriale che rendono inapplicabile l'invocata causa di non punibilità (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che gli imputati devono essere, altresì, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente processo dalla parte civile, liquidate come in dispositivo; PQM Dichia P.Q.MCondanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 29 aprile 2026 Il (17-491A 11g12026Giudikidfit3 uitt 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: PANTE' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Messina, che, in parziale riforma della condanna pronunciata in primo grado, riqualificata l'originaria imputazione di lesioni personali in quella di percosse e ritenuta questa assorbita nella parallela contestazione di violenza privata, ha rideterminato il trattamento sanzionatorío irrogato; - che, il 31 marzo 2026, la parte civile ha depositato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall'imputato e la conferma della sentenza impugnata; - che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di violenza privata - è indeducibile in quanto in quanto volto a prefigurare una rivalutazione e una lettura alternativa delle fonti probatorie, attività estranee al sindacato di legittimità, in quanto avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dal giudice di merito, è manifestamente infondato, atteso che l'elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta determinata e la Corte territoriale ha dato atto tanto della condotta violenta assunta dai ricorrenti, quanto della connessa costrizione subita dalla persona offesa (pag. 4 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di censura - che vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è manifestamente infondato in ragione delle precedenti condanne delle quali ha dato conto la Corte territoriale che rendono inapplicabile l'invocata causa di non punibilità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; - che gli imputati devono essere, altresì, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente processo dalla parte civile, liquidate come in dispositivo; PQM Dichia P.Q.MCondanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.800,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 29 aprile 2026 Il (17-491A 11g12026Giudikidfit3 uitt 3
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