CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 20122/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 33665-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 1760 elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 215/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 27/09/2018 R.G.N. 179/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata - in accoglimento dell'appello proposto dallo "[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]" nei confronti di "[OSCURATO:SOCIETA]." avverso la sentenza del Tribunale di Trento del 5 maggio 2017 ed in riforma di quest'ultima - è stata dichiarata inammissibile l'opposizione proposta dalla società, con ricorso ex art.702 bis c.p.c., avverso il decreto n. 1922/2014 con il quale le era stato ingiunto di pagare all'associazione la somma di C 115.710,87 a titolo di compensi professionali, nonché emessa statuizione di condanna a carico dei procuratori distrattari per la restituzione all'appellante della somma di C 11.877,60, a titolo di spese di primo grado versate ma non dovute; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la "[OSCURATO:SOCIETA].", affidato a quattro motivi; lo "[OSCURATO:PERSONA]" ha resistito con controricorso e ha depositato memoria, facendo istanza di rimessione della causa - ritenuta estranea alla materia del lavoro - ad altra sezione civile ordinaria; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 342 e 348 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice di appello non abbia dichiarato inammissibile l'atto di gravame proposto dall'associazione, privo della specifica indicazione delle parti del provvedimento appellate e della diversa ricostruzione prospettata; con il secondo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 288 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice non abbia dichiarato inammissibile l'atto di appello proposto avverso il procedimento di correzione della sentenza di primo grado, omettendo di considerare che non é ammessa alcuna impugnazione contro il provvedimento sulla correzione dell'errore materiale positivo o negativo, privo di autonomia e di natura decisoria - come nel caso -, non avendo determinato una nuova soccombenza il mutamento apportato con la correzione; con il terzo motivo - denunziando violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, 28 della I. n. 497 del 1942 e 645 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto inammissibile l'opposizione, avendo, tra l'altro, fatto riferimento, ai fini della valutazione circa la tempestività dell'opposizione stessa, non al momento di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., bensì a quello di notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, attesa la ritenuta incompatibilità tra procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e quello sommario di cognizione; con il quarto motivo - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 273 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., e nullità della sentenza di appello, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - lamenta che la predetta Corte abbia trattato i procedimenti rubricati sub RG 179/2017 e 238/2017 alla stregua di un unico procedimento, esaminando la domanda restitutoria così come proposta dalla parte appellante con il secondo appello, omettendo tuttavia di considerare che il secondo procedimento "non era stato correttamente spiegato"; la questione, implicata dal "thema decidendum", concernente la compatibilità (o meno) del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ex art. 645 c.p.c., con il rito sommario di cognizione disciplinato dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c., dà conto della rilevanza nomofilattica della controversia, così da rendere opportuna la trattazione di quest'ultima in pubblica udienza, demandando in quella sede ogni determinazione sull'istanza di assegnazione della controversia in questione ad altra sezione civile di questa Corte. PQM rimette la causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio de