CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38409/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 6/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Viterbo, in data 10/04/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato le condanne in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Proponeva ricorso il difensore degli imputati con unico atto di impugnazione, deducendo i seguenti motivi: I) inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione alla sussistenza del delitto di cui all'art. 640 cod. pen.; II) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione dell'elemento dell'induzione in errore della vittima. I motivi sono inammissibili. Le doglianze difensive, non sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito ed i motivi, pertanto, devono considerarsi non specifici oltre che manifestamente infondati. La mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). Ed invero, quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente il delitto di truffa in quanto l'elemento costitutivo degli artifici e raggiri non era stato integrato dalla mera consegna di assegni privi di copertura, ma piuttosto da una molteplicità di attività decettive. Ed infatti, gli imputati, in forza delle straordinarie capacità persuasive, hanno indotto in errore la persona offesa circa la solvibilità al momento della conclusione del contratto, al momento dell'esecuzione (inducendolo ad accettare in pagamento, in sostituzione di denaro contante, un assegno postdatato) ed anche successivamente (continuando a rassicurare la vittima in ordine ai buon esito per poi rendersi irreperibili alla luce della scoperta inesigibilità del titolo). Con riferimento al secondo motivo, la Corte di appello ha precisato che l'idoneità della condotta decettiva non fosse esclusa dalla circostanza che la vittima avesse annotato la targa del veicolo e che avesse verificato la copertura del titolo anomalo, trattandosi di cautele intervenute successivamente alla conclusione del contratto e che non hanno, pertanto, inciso sui processi deliberativi della stessa p.o.: quest'ultima, in effetti, caduta in errore sulla solvibilità dei contraenti già al momento della conclusione del contratto, accettava in pagamento l'assegno in sostituzione dei contanti e consegnava la merce agli imputati. i Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] Il P i