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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 32329/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04NEXZM ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 037WAKY ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti di ricorso, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, resa a seguito di giudizio abbreviato dal locale Tribunale per i reati loro rispettivamente ascritti.

Ritenuto che i motivi sollevati (per Franceschini: vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 19909, n. 309. [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 125 e 530 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito ipotizzato un concorso nel reato non previsto nel capo di imputazione; vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 125 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali i ricorrenti non articolano alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04NEXZM ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 037WAKY ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con distinti atti di ricorso, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna, resa a seguito di giudizio abbreviato dal locale Tribunale per i reati loro rispettivamente ascritti. Ritenuto che i motivi sollevati (per Franceschini: vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 19909, n. 309. [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 125 e 530 cod. proc. pen., per avere la Corte di merito ipotizzato un concorso nel reato non previsto nel capo di imputazione; vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 125 cod. proc. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90) non sono consentiti in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali i ricorrenti non articolano alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 32329/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris