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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25314/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso la sentenza del 21/02/2032 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, per quanto rileva in questa sede, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Sciacca e appellata dagli imputati, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 292, 295, lett. a) e b), d.P.R. n. 43 del 1973, 70 d.P.R. n. 633 del 1972, loro ascritto al capo D) della rubrica, perché estinto per prescrizione, ordinando (recte, mantenendo) la confisca del corallo grezzo in sequestro, pari a 308 kg., nonché della somma di 26.360 euro.

2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore comune di fiducia, con il medesimo atto propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

Rappresenta il difensore che la Corte di merito avrebbe operato un complessivo travisamento della prova e sarebbe state violate le norme processuali che regolano l'attività di perquisizione e di ricerca della prova e l'adozione delle misure cautelari; diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, il controllo effettuato il 15 giugno 2013, che diede esito negativo, non fu affatto casuale e fu, a tutti gli effetti, una perquisizione, sicché non potevano sfuggire le venticinque scatole di cartone contenenti il corallo, sequestrato il giorno seguente.

Al proposito, aggiunge il difensore che la Corte non ha compiuto alcuna valutazione circa l'attendibilità né del teste Messina, non avendo chiarito le condizioni di visibilità e la distanza che potevano permettere una puntuale osservazione, né del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito mere impressioni soggettive.

Espone, inoltre, il difensore che gli imputati non avevano alcun interesse a esercitare il contrabbando di corallo, in quanto la società Torre 90 aveva la necessità di rivendere i considerevoli quantitativi di corallo, che aveva nel magazzino di Torre del Greco, acquisito legittimamente nel corso degli ultimi tre anni, come dimostrato dalla fatture certificate dello scalo dell'aeroporto di Fiumicino.

2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per omessa e contraddittoria valutazione delle dichiarazioni testimoniali.

Lamenta il ricorrente che la motivazione, laddove ravvisa l'aggravante dell'uso dell'arma, è frutto di un travisamento, posto che la versione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Messina - quali hanno riferito di avere rinvenuto l'arma sotto il materasso, in una busta, nella cabina del comandante - contrasta con quanto riferito dai membri dell'equipaggio; in ogni caso, nella concreta situazione, era impossibile utilizzare l'arma per opporsi alla polizia giudiziaria, posto che il furgone era stato fermato a distanza di molte centinaia di metri dal motopeschereccio.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per illegittimità del sequestro e della confisca.

Espone di ricorrente che l'operazione di • polizia a sorpresa fu effettuata sulla base di una precisa e circostanziata notizia di reato, cui è seguita una vera e propria perquisizione, che non è stata verbalizzata.

La merce non si trovava sul natante ma sul furgone inviato a consegnare le derrate alimentari al Guida; in tal modo, gli operanti hanno cercato di conferire una copertura legale a un sequestro che, per contro, è illegittimo.

2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per illegittimità del sequestro in presenza di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.

Evidenzia il difensore che non è stata accertata alcuna relazione tra la comma di denaro e l'asserita vendita del corallo, sicché, in assenza di un vincolo pertinenziale, deve essere restituita al legittimo proprietario.

Quanto alla confisca dl corallo, la stessa, osserva il difensore, può essere disposta solo ove sia possibile ricavare con certezza la responsabilità degli imputati, situazione che non è dato ravvisare nella specie stante l'ambiguità del quadro probatorio.

2.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per illegittimità del sequestro in ordine alle ordinanze emesse nel corso del giudizio, in quanto il corallo appartiene a un terzo estraneo, segnatamente la Soc.

Torre 90, in qualità di legittimo proprietario, come dimostrato dalle fatture di acquisto e come riferito dal teste spedizioniere. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Va premesso che scopo dichiarato di ricorso è "di ottenere la formula assolutoria del 'fatto non sussiste' in relazione al contestato reato di contrabbando aggravato e, conseguentemente, la revoca della pronuncia della confisca con la restituzione agli aventi diritto del corallo e della somma di danaro sottoposto a vincolo cautelare; e che venga, comunque, dichiarata la nullità del sequestro di detto corallo e della somma di denaro per la illegittimità degli atti procedimentali che hanno portato al sequestro e successivamente alla pronuncia in via provvisoria della confisca" (p. 1 del ricorso; cfr. anche p. 3: "oggetto del presente ricorso è soprattutto la pronuncia sulla confisca").

Si rammenta che, nel caso di sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato emessa nel grado di appello la confisca obbligatoria può essere disposta o, come nella specie, mantenuta a condizione che risultino accertati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato a cui essa si riconnette.

3. A tal proposito, appare utile chiarire i differenti limiti di cognizione propri del giudizio di legittimità laddove il ricorso per cassazione impugni una sentenza che abbia rilevato una causa di estinzione del reato a seconda che sia stata o meno disposta la confisca.

Mentre in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (per tutti, Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), nel caso in cui, con tale sentenza, sia stata disposta la confisca, il giudice investito dell'impugnazione deve misurarsi con i motivi che attaccano la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggetti del reato, venendo meno i quali viene meno anche la confisca, in ossequio al disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a tenore quale "quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis del codice penale o di altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato".

4. Si tratta di una conclusione che è in linea con l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 30 luglio 2021.

Chiamata a scrutinare talune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, nonché per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Corte costituzionale le dichiarò non fondate, valorizzando, tra l'altro, la differente disciplina dettata dall'art. 578 cod. proc. pen. rispetto a quella contemplata dall'art. 578-bis cod. proc. pen.

Come rilevato dalla Corte costituzionale, nel caso previsto da tale ultima disposizione "la dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli non solo è consentita, ma è anzi doverosa, poiché non si può irrogare una pena senza il giudizio sulla sussistenza di una responsabilità personale, sebbene sia sufficiente che tale •giudizio risulti nella 'sostanza dell'accertamento' contenuto nella motivazione della sentenza, non essendo necessario che assuma, in dispositivo, la 'forma della pronuncia' di condanna (sentenza n. 49 del 2015; Corte EDU, sentenza [OSCURATO:SOCIETA] e altri contro Italia)".

E, come sottolineato dalla Corte, il dettato dell'art. 578-bis cod. proc. pen. risponde a tale esigenza, imponendo al giudice del gravame penale, chiamato a decidere sulla confisca dopo aver rilevato la causa estintiva del reato, il "previo accertamento della responsabilità dell'imputato".

5. In linea teorica, quindi, i ricorrenti avrebbero pieno titolo per contestare, con i motivi dedotti con il ricorso per cassazione, la sussistenza del reato di contrabbando doganale, senza che possano trovare i più stringenti limiti fissati dalla sentenza Tettamanti, proprio perché l'insussistenza del reato avrebbe l'effetto di travolgere la confisca, con conseguente restituzione della res agli aventi diritto.

6. A questo punto, occorre però chiarire che l'interesse a far caducare la confisca deve essere riconosciuto solo al soggetto che, in base a un titolo legittimo, vanta il diritto di proprietà o altro diritto reale, in forza del quale può pretendere la restituzione del bene, una volta sciolto.il vincolo ablativo.

6.1. Nel caso di specie, è assorbente osservare che, quanto alla disposta confisca, non appare sussistere, in capo ai ricorrenti, un concreto interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione: interesse che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e che sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).

Per stessa ammissione dei ricorrenti, "il corallo appartiene a un terzo estraneo alla vicenda processuale - segnatamente alla Soc.

Torre 90, in qualità di legittimo proprietario" (p. 16 del ricorso), circostanza, peraltro, che trova conferma nei dati probatori (cfr. il documento di trasporto datato 15 giugno 2013 con causale "tentata vendita"); ne segue che i ricorrenti non hanno alcun titolo per pretendere la restituzione del corallo.

6.2. Lo stesso dicasi per la somma di denaro, ritenuta essere il profitto della pregressa vendita del corallo.

In ogni caso, i ricorrenti - i quali, a quanto emerge dalle sentenze impugnate, erano dei semplici marinai - hanno allegato alcunché al fine di rappresentare il loro diritto alla restituzione dei beni oggetto di confisca, anche considerando, non da ultimo, che la confisca del corallo è prevista come obbligatoria dall'art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973, a meno che, come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 1997, le persone estranee al reato provino di aver acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato, situazione che certamente non ricorre nel caso in esame.

6. Da ciò deriva, per un verso, che gli ultimi tre motivi - che contestano il sequestro e la confisca - sono inammissibili per carenza di interesse, e dall'altro, in relazione ai restanti motivi, che, a fronte di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato ove è irrilevante il tema della confisca, nei confronti dei ricorrenti valgono i principi fissati dalla sentenza Tettamanti.

7. Orbene, i primi due motivi sono parimenti inammissibili, perché gli elementi addotti dai ricorrenti riguardano il merito della regiudicanda — nel quale la Corte non può scendere — ed invocano una nuova interpretazione delle fonti di prova, giammai evidenziando i presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; quest'ultima presuppone, come si è detto, che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

U., n. 35490 cit.).

Nel caso di specie, anche alla luce dell'articolata motivazione, sul punto, della pronuncia impugnata (p. 5-7), certamente non emergono ictu oculi elementi - peraltro nemmeno indicati dai ricorrenti - per pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 8.

Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. avverso la sentenza del 21/02/2032 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo, per quanto rileva in questa sede, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Sciacca e appellata dagli imputati, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 81 cod. pen., 292, 295, lett. a) e b), d.P.R. n. 43 del 1973, 70 d.P.R. n. 633 del 1972, loro ascritto al capo D) della rubrica, perché estinto per prescrizione, ordinando (recte, mantenendo) la confisca del corallo grezzo in sequestro, pari a 308 kg., nonché della somma di 26.360 euro. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore comune di fiducia, con il medesimo atto propongono ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che la Corte di merito avrebbe operato un complessivo travisamento della prova e sarebbe state violate le norme processuali che regolano l'attività di perquisizione e di ricerca della prova e l'adozione delle misure cautelari; diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, il controllo effettuato il 15 giugno 2013, che diede esito negativo, non fu affatto casuale e fu, a tutti gli effetti, una perquisizione, sicché non potevano sfuggire le venticinque scatole di cartone contenenti il corallo, sequestrato il giorno seguente. Al proposito, aggiunge il difensore che la Corte non ha compiuto alcuna valutazione circa l'attendibilità né del teste Messina, non avendo chiarito le condizioni di visibilità e la distanza che potevano permettere una puntuale osservazione, né del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito mere impressioni soggettive. Espone, inoltre, il difensore che gli imputati non avevano alcun interesse a esercitare il contrabbando di corallo, in quanto la società Torre 90 aveva la necessità di rivendere i considerevoli quantitativi di corallo, che aveva nel magazzino di Torre del Greco, acquisito legittimamente nel corso degli ultimi tre anni, come dimostrato dalla fatture certificate dello scalo dell'aeroporto di Fiumicino. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per omessa e contraddittoria valutazione delle dichiarazioni testimoniali. Lamenta il ricorrente che la motivazione, laddove ravvisa l'aggravante dell'uso dell'arma, è frutto di un travisamento, posto che la versione dei testi [OSCURATO:PERSONA] e Messina - quali hanno riferito di avere rinvenuto l'arma sotto il materasso, in una busta, nella cabina del comandante - contrasta con quanto riferito dai membri dell'equipaggio; in ogni caso, nella concreta situazione, era impossibile utilizzare l'arma per opporsi alla polizia giudiziaria, posto che il furgone era stato fermato a distanza di molte centinaia di metri dal motopeschereccio. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per illegittimità del sequestro e della confisca. Espone di ricorrente che l'operazione di • polizia a sorpresa fu effettuata sulla base di una precisa e circostanziata notizia di reato, cui è seguita una vera e propria perquisizione, che non è stata verbalizzata. La merce non si trovava sul natante ma sul furgone inviato a consegnare le derrate alimentari al Guida; in tal modo, gli operanti hanno cercato di conferire una copertura legale a un sequestro che, per contro, è illegittimo. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per illegittimità del sequestro in presenza di una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione. Evidenzia il difensore che non è stata accertata alcuna relazione tra la comma di denaro e l'asserita vendita del corallo, sicché, in assenza di un vincolo pertinenziale, deve essere restituita al legittimo proprietario. Quanto alla confisca dl corallo, la stessa, osserva il difensore, può essere disposta solo ove sia possibile ricavare con certezza la responsabilità degli imputati, situazione che non è dato ravvisare nella specie stante l'ambiguità del quadro probatorio. 2.5. Con il quinto motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per illegittimità del sequestro in ordine alle ordinanze emesse nel corso del giudizio, in quanto il corallo appartiene a un terzo estraneo, segnatamente la Soc. Torre 90, in qualità di legittimo proprietario, come dimostrato dalle fatture di acquisto e come riferito dal teste spedizioniere. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va premesso che scopo dichiarato di ricorso è "di ottenere la formula assolutoria del 'fatto non sussiste' in relazione al contestato reato di contrabbando aggravato e, conseguentemente, la revoca della pronuncia della confisca con la restituzione agli aventi diritto del corallo e della somma di danaro sottoposto a vincolo cautelare; e che venga, comunque, dichiarata la nullità del sequestro di detto corallo e della somma di denaro per la illegittimità degli atti procedimentali che hanno portato al sequestro e successivamente alla pronuncia in via provvisoria della confisca" (p. 1 del ricorso; cfr. anche p. 3: "oggetto del presente ricorso è soprattutto la pronuncia sulla confisca"). Si rammenta che, nel caso di sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato emessa nel grado di appello la confisca obbligatoria può essere disposta o, come nella specie, mantenuta a condizione che risultino accertati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato a cui essa si riconnette. 3. A tal proposito, appare utile chiarire i differenti limiti di cognizione propri del giudizio di legittimità laddove il ricorso per cassazione impugni una sentenza che abbia rilevato una causa di estinzione del reato a seconda che sia stata o meno disposta la confisca. Mentre in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (per tutti, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), nel caso in cui, con tale sentenza, sia stata disposta la confisca, il giudice investito dell'impugnazione deve misurarsi con i motivi che attaccano la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggetti del reato, venendo meno i quali viene meno anche la confisca, in ossequio al disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen., a tenore quale "quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis del codice penale o di altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato". 4. Si tratta di una conclusione che è in linea con l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 182 del 30 luglio 2021. Chiamata a scrutinare talune questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 6, par. 2, CEDU, nonché per contrasto con gli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Corte costituzionale le dichiarò non fondate, valorizzando, tra l'altro, la differente disciplina dettata dall'art. 578 cod. proc. pen. rispetto a quella contemplata dall'art. 578-bis cod. proc. pen. Come rilevato dalla Corte costituzionale, nel caso previsto da tale ultima disposizione "la dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli non solo è consentita, ma è anzi doverosa, poiché non si può irrogare una pena senza il giudizio sulla sussistenza di una responsabilità personale, sebbene sia sufficiente che tale •giudizio risulti nella 'sostanza dell'accertamento' contenuto nella motivazione della sentenza, non essendo necessario che assuma, in dispositivo, la 'forma della pronuncia' di condanna (sentenza n. 49 del 2015; Corte EDU, sentenza [OSCURATO:SOCIETA] e altri contro Italia)". E, come sottolineato dalla Corte, il dettato dell'art. 578-bis cod. proc. pen. risponde a tale esigenza, imponendo al giudice del gravame penale, chiamato a decidere sulla confisca dopo aver rilevato la causa estintiva del reato, il "previo accertamento della responsabilità dell'imputato". 5. In linea teorica, quindi, i ricorrenti avrebbero pieno titolo per contestare, con i motivi dedotti con il ricorso per cassazione, la sussistenza del reato di contrabbando doganale, senza che possano trovare i più stringenti limiti fissati dalla sentenza Tettamanti, proprio perché l'insussistenza del reato avrebbe l'effetto di travolgere la confisca, con conseguente restituzione della res agli aventi diritto. 6. A questo punto, occorre però chiarire che l'interesse a far caducare la confisca deve essere riconosciuto solo al soggetto che, in base a un titolo legittimo, vanta il diritto di proprietà o altro diritto reale, in forza del quale può pretendere la restituzione del bene, una volta sciolto.il vincolo ablativo. 6.1. Nel caso di specie, è assorbente osservare che, quanto alla disposta confisca, non appare sussistere, in capo ai ricorrenti, un concreto interesse, richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione: interesse che deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare, e che sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (cfr. Cass., Sez. Un., n. 6624 del 27/19/2011, dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693). Per stessa ammissione dei ricorrenti, "il corallo appartiene a un terzo estraneo alla vicenda processuale - segnatamente alla Soc. Torre 90, in qualità di legittimo proprietario" (p. 16 del ricorso), circostanza, peraltro, che trova conferma nei dati probatori (cfr. il documento di trasporto datato 15 giugno 2013 con causale "tentata vendita"); ne segue che i ricorrenti non hanno alcun titolo per pretendere la restituzione del corallo. 6.2. Lo stesso dicasi per la somma di denaro, ritenuta essere il profitto della pregressa vendita del corallo. In ogni caso, i ricorrenti - i quali, a quanto emerge dalle sentenze impugnate, erano dei semplici marinai - hanno allegato alcunché al fine di rappresentare il loro diritto alla restituzione dei beni oggetto di confisca, anche considerando, non da ultimo, che la confisca del corallo è prevista come obbligatoria dall'art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973, a meno che, come stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 1997, le persone estranee al reato provino di aver acquistato la proprietà delle cose ignorando senza colpa l'illecita immissione di esse sul mercato, situazione che certamente non ricorre nel caso in esame. 6. Da ciò deriva, per un verso, che gli ultimi tre motivi - che contestano il sequestro e la confisca - sono inammissibili per carenza di interesse, e dall'altro, in relazione ai restanti motivi, che, a fronte di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato ove è irrilevante il tema della confisca, nei confronti dei ricorrenti valgono i principi fissati dalla sentenza Tettamanti. 7. Orbene, i primi due motivi sono parimenti inammissibili, perché gli elementi addotti dai ricorrenti riguardano il merito della regiudicanda — nel quale la Corte non può scendere — ed invocano una nuova interpretazione delle fonti di prova, giammai evidenziando i presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; quest'ultima presuppone, come si è detto, che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 cit.). Nel caso di specie, anche alla luce dell'articolata motivazione, sul punto, della pronuncia impugnata (p. 5-7), certamente non emergono ictu oculi elementi - peraltro nemmeno indicati dai ricorrenti - per pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. 8. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i r