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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18191/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (SEM) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Genova, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito Pec; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 155, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 2.2.2017; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] (Sem) S.r.l. presentava il 20 aprile 2010 all’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’anno 2006, OGGETTO: Ires 2006 - Regime fiscale delle società non operative. l’istanza di interpello volta ad ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative.

Esponeva di disporre di un solo bene, la titolarità di due testate giornalistiche, che aveva affittato ad un editore di rilievo nazionale a prezzo di mercato congruo.

L’Ufficio rigettava l’istanza e, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], procedeva a notificare l’avviso n.

TL3030702552/2010 con cui accertava, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, un reddito minimo presunto di 514.344,00 Euro, provvedendo, quindi, a recuperare un maggior reddito d’impresa pari a 166.024,00 Euro e ad irrogare una sanzione di pari valore per dichiarazione infedele.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova sostenendo che la disciplina in tema di società di comodo non doveva trovare applicazione e, conseguentemente, chiedeva l’annullamento del provvedimento.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione finanziaria senza, però, avanzare alcuna controdeduzione.

All’esito del giudizio, con sentenza n. 170 del 2011, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso ritenendo che gli argomenti proposti dalla società consentivano di negare l’esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa in tema di società di comodo.

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la sentenza sfavorevole pronunciata dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, deducendo il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione di legge, chiedendone perciò l’integrale riforma.

Resisteva la contribuente.

Con sentenza n. 155 del 15 novembre 2016, il collegio d’appello accoglieva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, reputando che non ricorressero i presupposti per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, riaffermando, perciò, la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.

4. Avverso detta decisione della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi d’impugnazione, ed ha pure depositato memoria.

Non si è costituita tempestivamente nel giudizio di cassazione l’Agenzia delle Entrate, ma ha depositato nota con cui ha domandato di partecipare all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza della CTR, per effetto della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice dell’appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello perché l’Amministrazione finanziaria non aveva contestato la principale ratio decidendi adottata dalla CTP, consistente nell’accertamento della congruità del reddito percepito dalla [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il secondo mezzo d’impugnazione, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società deduce, ulteriormente, la nullità della decisione del giudice del gravame, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d. lgs. 546 del 1992 rilevando la “perplessità e l’obiettiva incomprensibilità della pronuncia” (ric., p. 24), perché la CTR ha riformato la decisione di primo grado senza illustrare in che cosa fossero errate le valutazioni espresse dalla CTP ed invocando i finanziamenti pubblici all’editoria che però non risulta provato siano stati percepiti.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., la contribuente lamenta l’omesso esame di due fatti decisivi per la decisione: la congruità dei canoni di locazione praticati dalla società per la locazione delle testate giornalistiche ed i provvedimenti della stessa Amministrazione finanziaria che, per i successivi anni d’imposta, ha accolto le istanze di disapplicazione della normativa sulle società non operative, sebbene il canone di locazione fosse stato ridotto.

4. I primi due motivi di ricorso presentano ragioni di connessione e possono essere trattati congiuntamente.

Vaessere segnalato che, con entrambi i mezzi d’impugnazione, la società invoca la nullità della sentenza, ma le sue critiche appaiono riconducibili anche a violazione di legge, le cui censure sono esposte con chiarezza, ragioni per cui essi superano il vaglio di ammissibilità.

4.1. La CTR scrive che “La sentenza appellata nell’annullare l’avviso di accertamento non ha evidenziato argomentazioni concrete da poter superare il diniego all’interpello disapplicativo.

I primi giudici non hanno motivato come la crisi del settore abbia inciso sulla società e in particolare come abbia determinato quei ricavi dichiarati.

Al riguardo giova ricordare che nell’anno in esame le società editoriali beneficiavano ancora del finanziamento pubblico svincolato da qualsiasi parametro minimo di vendite dei quotidiani, per cui la crisi del settore aveva una bassa incidenza sulla redditività e solo nel 2011 sono stati introdotti dei paletti per beneficiare dei predetti aiuti di stato.

Per quanto sopra si ritiene di accogliere l’appello per violazione delle società di comodo” (sent.

CTR p.

III).

4.2. Si è ravvisata l’opportunità di riportare praticamente per intero la motivazione adottata dal giudice dell’appello, al fine di meglio evidenziarne la lacunosità.

La CTP aveva ritenuto non applicabile la disciplina delle società di comodo perché la Sem aveva dovuto fronteggiare nel 2006 la crisi del settore editoriale e perché la sua redditività appariva congrua, avendo pattuito la corresponsione di un canone, per l’affitto delle testate giornalistiche, in linea con il mercato, come dimostrato dalla società.

La CTR esamina solo la questione della crisi del mercato dell’editoria ed afferma che la stessa non sussisteva, contrapponendo ad una valutazione della CTP, la propria, fondata, verosimilmente,su un preteso fatto notorio.

Aggiunge, quindi, che nell’anno in contestazione le società editoriali godevano ancora dei finanziamenti pubblici e questo, a quanto è dato comprendere, smentirebbe le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] circa l’entità dei redditi che aveva conseguito.

Anche in questo caso la valutazione del giudice del gravame si fonda su una mera congettura, perché la CTR non illustra in alcun modo come sia stata accertata in corso di causa l’entità dei finanziamenti pubblici conseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA].

4.2.1. La CTR, inoltre, non si pronuncia sulla congruità del canone pattuito dalla società per l’affitto delle testate.

Non chiarisce se la valutazione positiva sulla stessa espressa dalla CTP debba intendersi come una ragione della decisione, se debba considerarsi errata o non influente sulla decisione, e perché.

5. I primi due motivi di impugnazione, nei limiti esposti, risultano pertanto fondati e devono essere perciò accolti, con assorbimento delterzo.

La decisione impugnata deve,perciò, essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria perché proceda a nuovo esame, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M accoglie, negli esposti limiti di ragione, il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , con assorbimento delterzo; cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria perché, in diversa composizione e nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (SEM) [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Genova, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito Pec; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 155, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 2.2.2017; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] (Sem) S.r.l. presentava il 20 aprile 2010 all’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’anno 2006, OGGETTO: Ires 2006 - Regime fiscale delle società non operative. l’istanza di interpello volta ad ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative. Esponeva di disporre di un solo bene, la titolarità di due testate giornalistiche, che aveva affittato ad un editore di rilievo nazionale a prezzo di mercato congruo. L’Ufficio rigettava l’istanza e, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], procedeva a notificare l’avviso n. TL3030702552/2010 con cui accertava, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724 del 1994, un reddito minimo presunto di 514.344,00 Euro, provvedendo, quindi, a recuperare un maggior reddito d’impresa pari a 166.024,00 Euro e ad irrogare una sanzione di pari valore per dichiarazione infedele. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova sostenendo che la disciplina in tema di società di comodo non doveva trovare applicazione e, conseguentemente, chiedeva l’annullamento del provvedimento. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione finanziaria senza, però, avanzare alcuna controdeduzione. All’esito del giudizio, con sentenza n. 170 del 2011, la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso ritenendo che gli argomenti proposti dalla società consentivano di negare l’esistenza dei presupposti richiesti dalla normativa in tema di società di comodo. 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la sentenza sfavorevole pronunciata dai giudici di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, deducendo il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione di legge, chiedendone perciò l’integrale riforma. Resisteva la contribuente. Con sentenza n. 155 del 15 novembre 2016, il collegio d’appello accoglieva il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria, reputando che non ricorressero i presupposti per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, riaffermando, perciò, la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo. 4. Avverso detta decisione della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria ha proposto ricorso per cassazione la contribuente, affidato a tre motivi d’impugnazione, ed ha pure depositato memoria. Non si è costituita tempestivamente nel giudizio di cassazione l’Agenzia delle Entrate, ma ha depositato nota con cui ha domandato di partecipare all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la nullità della sentenza della CTR, per effetto della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice dell’appello omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità dell’appello perché l’Amministrazione finanziaria non aveva contestato la principale ratio decidendi adottata dalla CTP, consistente nell’accertamento della congruità del reddito percepito dalla [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo mezzo d’impugnazione, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la società deduce, ulteriormente, la nullità della decisione del giudice del gravame, in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d. lgs. 546 del 1992 rilevando la “perplessità e l’obiettiva incomprensibilità della pronuncia” (ric., p. 24), perché la CTR ha riformato la decisione di primo grado senza illustrare in che cosa fossero errate le valutazioni espresse dalla CTP ed invocando i finanziamenti pubblici all’editoria che però non risulta provato siano stati percepiti. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., la contribuente lamenta l’omesso esame di due fatti decisivi per la decisione: la congruità dei canoni di locazione praticati dalla società per la locazione delle testate giornalistiche ed i provvedimenti della stessa Amministrazione finanziaria che, per i successivi anni d’imposta, ha accolto le istanze di disapplicazione della normativa sulle società non operative, sebbene il canone di locazione fosse stato ridotto. 4. I primi due motivi di ricorso presentano ragioni di connessione e possono essere trattati congiuntamente. Vaessere segnalato che, con entrambi i mezzi d’impugnazione, la società invoca la nullità della sentenza, ma le sue critiche appaiono riconducibili anche a violazione di legge, le cui censure sono esposte con chiarezza, ragioni per cui essi superano il vaglio di ammissibilità. 4.1. La CTR scrive che “La sentenza appellata nell’annullare l’avviso di accertamento non ha evidenziato argomentazioni concrete da poter superare il diniego all’interpello disapplicativo. I primi giudici non hanno motivato come la crisi del settore abbia inciso sulla società e in particolare come abbia determinato quei ricavi dichiarati. Al riguardo giova ricordare che nell’anno in esame le società editoriali beneficiavano ancora del finanziamento pubblico svincolato da qualsiasi parametro minimo di vendite dei quotidiani, per cui la crisi del settore aveva una bassa incidenza sulla redditività e solo nel 2011 sono stati introdotti dei paletti per beneficiare dei predetti aiuti di stato. Per quanto sopra si ritiene di accogliere l’appello per violazione delle società di comodo” (sent. CTR p. III). 4.2. Si è ravvisata l’opportunità di riportare praticamente per intero la motivazione adottata dal giudice dell’appello, al fine di meglio evidenziarne la lacunosità. La CTP aveva ritenuto non applicabile la disciplina delle società di comodo perché la Sem aveva dovuto fronteggiare nel 2006 la crisi del settore editoriale e perché la sua redditività appariva congrua, avendo pattuito la corresponsione di un canone, per l’affitto delle testate giornalistiche, in linea con il mercato, come dimostrato dalla società. La CTR esamina solo la questione della crisi del mercato dell’editoria ed afferma che la stessa non sussisteva, contrapponendo ad una valutazione della CTP, la propria, fondata, verosimilmente,su un preteso fatto notorio. Aggiunge, quindi, che nell’anno in contestazione le società editoriali godevano ancora dei finanziamenti pubblici e questo, a quanto è dato comprendere, smentirebbe le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA] circa l’entità dei redditi che aveva conseguito. Anche in questo caso la valutazione del giudice del gravame si fonda su una mera congettura, perché la CTR non illustra in alcun modo come sia stata accertata in corso di causa l’entità dei finanziamenti pubblici conseguiti dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.1. La CTR, inoltre, non si pronuncia sulla congruità del canone pattuito dalla società per l’affitto delle testate. Non chiarisce se la valutazione positiva sulla stessa espressa dalla CTP debba intendersi come una ragione della decisione, se debba considerarsi errata o non influente sulla decisione, e perché. 5. I primi due motivi di impugnazione, nei limiti esposti, risultano pertanto fondati e devono essere perciò accolti, con assorbimento delterzo. La decisione impugnata deve,perciò, essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria perché proceda a nuovo esame, oltre a provvedere sulle spese del presente giudizio. P.Q.M accoglie, negli esposti limiti di ragione, il primo ed il secondo motivo di ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , con assorbimento delterzo; cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria perché, in diversa composizione e nel
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