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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25685/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che non illogica risulta la motivazione resa dalla Corte di appello, da leggere in uno a quella del Tribunale, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., essendo stata esclusa la scarsa offensività del fatto alla luce della accertata modalità della condotta che, contrariamente a quanto dedotto in sede di gravame, non era consistita in un breve allontanamento dal luogo dove era autorizzato a permanere, in tal senso recependo la descrizione della sentenza del Tribunale che, proprio sulla base della distanza intercorrente tra i due luoghi, aveva escluso che il tempo di sottrazione al vincolo custodiale fosse irrisorio (pag. 4 sentenza del Tribunale di Vasto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06/06/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che non illogica risulta la motivazione resa dalla Corte di appello, da leggere in uno a quella del Tribunale, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., essendo stata esclusa la scarsa offensività del fatto alla luce della accertata modalità della condotta che, contrariamente a quanto dedotto in sede di gravame, non era consistita in un breve allontanamento dal luogo dove era autorizzato a permanere, in tal senso recependo la descrizione della sentenza del Tribunale che, proprio sulla base della distanza intercorrente tra i due luoghi, aveva escluso che il tempo di sottrazione al vincolo custodiale fosse irrisorio (pag. 4 sentenza del Tribunale di Vasto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/06/
Sentenza Cassazione n. 25685/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris