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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 12667/2022

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6 ORDINANZA sul ricorso 6287/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Liberta' n.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6287/2016 contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 255/2022Numero di raccolta generale 12667/2022 [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA].

Data pubblicazione 20/04/2022 (già doBank S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), elettivamente domiciliata in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di intervento; - interveniente - avverso il decreto n. 45/2016 del TRIBUNALE di NOLA del 29/1/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per tre mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto del 29 gennaio 2016 con cui il Tribunale di Nola ha respinto la sua opposizione avverso l’ammissione al passivo dell’importo di € 414.388,41 in chirografo e non, come richiesto, in privilegio.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria doValue S.p.a. (già doBank S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) è intervenuta depositando memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, numero 3, c.p.c., articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 2697 c.c., articoli 2808 e seguenti c.c., articolo 2809 c.c. e articolo 2826 c.c.); omesso esame circa uno o più fatti decisivi F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6287/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 255/2022 per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360, [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12667/2022Data pubblicazione 20/04/2022 numero 5, c.p.c.), concernente la valenza probatoria delle prove raccolte in causa per deliberare sulla validità, opponibilità ed obbligatorietà per il fallimento degli atti notarili aventi ad oggetto la costituzione delle ipoteche ed il frazionamento degli immobili e del privilegio (articoli 2659 e 2827 e seguenti c.c.).

Si censura in breve la contraddittorietà del decreto impugnato che, pur avendo accertato l’esistenza della garanzia ipotecaria sui beni immobili residuati nel patrimonio del fallito ed appresi dal fallimento, aveva ritenuto che il privilegio ipotecario non potesse essere riconosciuto in difetto di riferibilità delle iscrizioni ipotecarie ai mutui posti a fondamento della domanda, nonostante «tutti i beni colpiti dalla iscrizione ipotecaria sono quelli che residuano del patrimonio originario del Peccerella.

Il quale aveva provveduto ad alienare gli altri cespiti residuando, quindi, i sette appartamenti e annessi box per i quali sono stati indicati e richiesti i crediti residui» (pagina 32 del ricorso).

Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, numero 3, c.p.c., articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 2697 c.c., articoli 111 e 111 ter della legge fallimentare; articoli 2808 e seguenti c.c.; articolo 2809 c.c. e articolo 2826 c.c.); omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360, numero 5, c.p.c.), concernente la valenza probatoria delle prove raccolte in causa per deliberare sulla validità, opponibilità ed obbligatorietà per il fallimento degli atti notarili aventi ad oggetto la costituzione delle ipoteche ed il frazionamento degli immobili e del privilegio (articolo 2650, secondo comma, c.c., articolo 2644 c.c., principio di prenotazione delle formalità).

Si censura ancora l’ulteriore contraddittorietà del decreto impugnato dal momento che il giudice di merito aveva ritenuto che la lettura delle certificazioni notarili concernente i mutui non consentisse alcun F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6287/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 255/2022 collegamento con le annotazioni delle iscrizioni ipotecarie, [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12667/2022Data pubblicazione 20/04/2022 considerato che nella massa fallimentare erano affluiti solo ed esclusivamente i beni oggetto del mutuo frazionato e che il fallimento aveva appresa solo ed esclusivamente i beni intestati al fallito e tutti colpiti dal privilegio ipotecario: «Accertata l’esistenza dell’ipoteca e la collocazione del privilegio sui beni residui del patrimonio del fallito, si ripete unici beni appresi alla massa fallimentare di quel compendio immobiliare, la ripartizione ed assegnazione delle somme non poteva se non applicarsi secondo l’ordine stabilito dall’art. 111 l.f.».

Il terzo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, numero 3, c.p.c.; articoli 115 e 116 c.p.c.; articolo 2855 c.c.; articolo 113 della legge fallimentare; articoli 2808 e seguenti c.c.; articolo 2809 c.c. e articolo 2826 c.c.); omesso esame circa un uno o più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360, numero 5, c.p.c.), concernente la valenza probatoria delle prove raccolte in causa per deliberare sulla validità, opponibilità ed obbligatorietà per il fallimento degli atti notarili aventi ad oggetto la costituzione delle ipoteche ed il frazionamento degli immobili e del privilegio e determinazione del credito in via privilegiata.

Si pone in evidenza la contraddizione insita nel ragionamento svolto col provvedimento impugnato, essendo fermi ed accertati, con il riconoscimento effettuato da parte della curatela, i crediti vantati dalla banca, giacché «alcuna valida considerazione poteva in diritto sollevarsi atteso che tutti gli altri immobili, dei quali non vi è traccia nel patrimonio appreso alla massa fallimentare, non hanno visto proporre istanza di ammissione al passivo dei relativi crediti frazionati proprio perché non presenti nel patrimonio del fallito al momento della dichiarazione di fallimento» (pagina 37 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso è inammi ssibile, almeno sotto due distinti profili.

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6287/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 255/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12667/2022Data pubblicazione 20/04/2022

4.1. ― La vicenda da cui si origina il ricorso in esame sorge con l’erogazione, da parte della banca al [OSCURATO:PERSONA], di un mutuo edilizio volto alla costruzione di un fabbricato, con conseguente iscrizione ipotecaria perfezionatasi sull’intero immobile infine completato, mutuo edilizio poi trasformato in mutuo fondiario e frazionato in 20 quote corrispondenti ad altrettante unità immobiliari di cui si componeva il fabbricato, con contestuale frazionamento dell’ipoteca.

Intervenuto il fallimento, la banca ha presentato domanda di ammissione al passivo per il proprio residuo credito derivante dall’inadempimento dell’obbligazione di restituzione della somma mutuata, ammontante a € 414.388,41 e calcolata in relazione a sette mutui derivanti dal menzionato frazionamento con relative ipoteche, anch’esse frutto di frazionamento.

Il giudice delegato ha ammesso il credito in chirografo, ritenendo, in breve, quanto alla collocazione, che non fosse stata provata la riferibilità delle garanzie ipotecarie ai mutui posti a fondamento della domanda.

Proposta opposizione allo stato passivo, essa è stata respinta con la motivazione, per quanto interessa, che segue: «Il collegio ritiene che appunto sia in radice mancante nella specie la stessa configurabilità della garanzia ipotecaria … perché la parte non ha fornito … alcuna indicazione … del collegamento tra i sette mutui frazionati rimasti inadempiuti e le sette consistenze immobiliari sulle quali, ad oggi, è insistente la garanzia ipotecaria siccome frazionata … Né nella domanda di ammissione al passivo, né nelle osservazioni al progetto, né in questa sede la banca opponente si è preoccupata di descrivere, come era suo preciso onere fare, i beni sui quali ad oggi gravano le ipoteche a seguito di frazionamento a garanzia di mutui inadempiuti dei quali si chiede il pagamento».

F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6287/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 255/2022

4.2. ― Orbene i motivi di doglianza in precedenza trascritti, che per [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12667/2022Data pubblicazione 20/04/2022 il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, al di là del richiamo ad una pluralità di norme che il Tribunale avrebbe violato, di cui si dirà subito dopo, ruotano tutti su un assunto: e cioè che [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato le unità immobiliari di cui si componeva la costruzione da lui edificata, all’infuori di sette, e che la banca aveva insinuato il proprio credito rinveniente per l’appunto dai sette mutui, derivanti dal frazionamento dell’unico mutuo inizialmente concesso, garantiti dalle relative ipoteche sulle sette unità immobiliari rimaste in proprietà del debitore, con la precisazione che l’attivo fallimentare era costituito esclusivamente da tali immobili, oggetto di iscrizione ipotecaria, e che le sette unità immobiliari esaurivano il compendio immobiliare del Peccerella, poi appreso all’attivo fallimentare.

Il senso del ragionamento si può dunque riassumere in questi semplici termini: se gli immobili del fallito erano soltanto i sette che il [OSCURATO:PERSONA] aveva interamente acquisito, e non vi erano altri immobili del Peccerella, gli immobili su cui gravavano le sette ipoteche non potevano che essere quelli appresi dal [OSCURATO:PERSONA].

4.3. ― Ma la circostanza che il fallimento avesse appreso soltanto i sette immobili in questione, e che essi fossero i soli immobili del Peccerella, acquisiti al fallimento, non emerge affatto dal decreto impugnato, il che importa l’applicazione del principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6287/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 255/2022 esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12667/2022Data pubblicazione 20/04/2022 n. 23675).

Nel caso in esame, il ricorso non spiega quando le riferite circostanze fattuali sarebbero state allegate, ed anzi trascrive integralmente, alle pagine 13-20, l’iniziale domanda di ammissione al passivo, nella quale le circostanze medesime non compaiono affatto.

4.4. ― Al di là di quant o precede, i motivi di ricorso sono manifestamente versati in fatto, e mirano a rimettere in discussione l’accertamento di merito svolto dal Tribunale, laddove ha ritenuto che non si potessero porre in relazione le garanzie ipotecarie fatte valere dalla banca con i crediti derivanti dai mutui residuati al frazionamento.

Le tre censure denunciano simultaneamente plurimi errores in iudicando, nonché plurime omissioni della considerazione di fatti decisivi e controversi.

Ma, quanto al primo aspetto, nessuno dei motivi svolge argomenti in ordine al significato ed alla portata applicativa attribuita dalla Tribunale alle norme richiamate in rubrica, che, per vero, il decreto impugnato neppure menziona: sicché le censure mirano semplicemente a contraddire l’accertamento del giudice di merito, nei termini poc’anzi indicati.

E, però, non ha bisogno di essere rammentato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, nei limiti in cui detto ultimo sindacato è tuttora consentito, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Quanto al secondo aspetto, poi, non v’è altro da osservare se non che il ricorso non individua alcuno specifico fatto storico (v.

Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053) che il Tribunale non avrebbe considerato, limitandosi reiteratamente a sostenere che la documentazione prodotta avrebbe dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la relazione tra il credito insinuato e la garanzia ipotecaria esistente.

5. ― Le spese seguono la soc combenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Il presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ORDINANZA sul ricorso 6287/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Liberta' n.10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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[OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per tre mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], contro il decreto del 29 gennaio 2016 con cui il Tribunale di Nola ha respinto la sua opposizione avverso l’ammissione al passivo dell’importo di € 414.388,41 in chirografo e non, come richiesto, in privilegio. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria doValue S.p.a. (già doBank S.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.) è intervenuta depositando memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, numero 3, c.p.c., articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 2697 c.c., articoli 2808 e seguenti c.c., articolo 2809 c.c. e articolo 2826 c.c.); omesso esame circa uno o più fatti decisivi F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6287/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 255/2022 per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360, [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12667/2022Data pubblicazione 20/04/2022 numero 5, c.p.c.), concernente la valenza probatoria delle prove raccolte in causa per deliberare sulla validità, opponibilità ed obbligatorietà per il fallimento degli atti notarili aventi ad oggetto la costituzione delle ipoteche ed il frazionamento degli immobili e del privilegio (articoli 2659 e 2827 e seguenti c.c.). Si censura in breve la contraddittorietà del decreto impugnato che, pur avendo accertato l’esistenza della garanzia ipotecaria sui beni immobili residuati nel patrimonio del fallito ed appresi dal fallimento, aveva ritenuto che il privilegio ipotecario non potesse essere riconosciuto in difetto di riferibilità delle iscrizioni ipotecarie ai mutui posti a fondamento della domanda, nonostante «tutti i beni colpiti dalla iscrizione ipotecaria sono quelli che residuano del patrimonio originario del Peccerella. Il quale aveva provveduto ad alienare gli altri cespiti residuando, quindi, i sette appartamenti e annessi box per i quali sono stati indicati e richiesti i crediti residui» (pagina 32 del ricorso). Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, numero 3, c.p.c., articoli 115 e 116 c.p.c., articolo 2697 c.c., articoli 111 e 111 ter della legge fallimentare; articoli 2808 e seguenti c.c.; articolo 2809 c.c. e articolo 2826 c.c.); omesso esame circa uno o più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360, numero 5, c.p.c.), concernente la valenza probatoria delle prove raccolte in causa per deliberare sulla validità, opponibilità ed obbligatorietà per il fallimento degli atti notarili aventi ad oggetto la costituzione delle ipoteche ed il frazionamento degli immobili e del privilegio (articolo 2650, secondo comma, c.c., articolo 2644 c.c., principio di prenotazione delle formalità). Si censura ancora l’ulteriore contraddittorietà del decreto impugnato dal momento che il giudice di merito aveva ritenuto che la lettura delle certificazioni notarili concernente i mutui non consentisse alcun F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6287/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 255/2022 collegamento con le annotazioni delle iscrizioni ipotecarie, [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12667/2022Data pubblicazione 20/04/2022 considerato che nella massa fallimentare erano affluiti solo ed esclusivamente i beni oggetto del mutuo frazionato e che il fallimento aveva appresa solo ed esclusivamente i beni intestati al fallito e tutti colpiti dal privilegio ipotecario: «Accertata l’esistenza dell’ipoteca e la collocazione del privilegio sui beni residui del patrimonio del fallito, si ripete unici beni appresi alla massa fallimentare di quel compendio immobiliare, la ripartizione ed assegnazione delle somme non poteva se non applicarsi secondo l’ordine stabilito dall’art. 111 l.f.». Il terzo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360, numero 3, c.p.c.; articoli 115 e 116 c.p.c.; articolo 2855 c.c.; articolo 113 della legge fallimentare; articoli 2808 e seguenti c.c.; articolo 2809 c.c. e articolo 2826 c.c.); omesso esame circa un uno o più fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360, numero 5, c.p.c.), concernente la valenza probatoria delle prove raccolte in causa per deliberare sulla validità, opponibilità ed obbligatorietà per il fallimento degli atti notarili aventi ad oggetto la costituzione delle ipoteche ed il frazionamento degli immobili e del privilegio e determinazione del credito in via privilegiata. Si pone in evidenza la contraddizione insita nel ragionamento svolto col provvedimento impugnato, essendo fermi ed accertati, con il riconoscimento effettuato da parte della curatela, i crediti vantati dalla banca, giacché «alcuna valida considerazione poteva in diritto sollevarsi atteso che tutti gli altri immobili, dei quali non vi è traccia nel patrimonio appreso alla massa fallimentare, non hanno visto proporre istanza di ammissione al passivo dei relativi crediti frazionati proprio perché non presenti nel patrimonio del fallito al momento della dichiarazione di fallimento» (pagina 37 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso è inammi ssibile, almeno sotto due distinti profili. F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6287/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 255/2022 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12667/2022Data pubblicazione 20/04/2022 4.1. ― La vicenda da cui si origina il ricorso in esame sorge con l’erogazione, da parte della banca al [OSCURATO:PERSONA], di un mutuo edilizio volto alla costruzione di un fabbricato, con conseguente iscrizione ipotecaria perfezionatasi sull’intero immobile infine completato, mutuo edilizio poi trasformato in mutuo fondiario e frazionato in 20 quote corrispondenti ad altrettante unità immobiliari di cui si componeva il fabbricato, con contestuale frazionamento dell’ipoteca. Intervenuto il fallimento, la banca ha presentato domanda di ammissione al passivo per il proprio residuo credito derivante dall’inadempimento dell’obbligazione di restituzione della somma mutuata, ammontante a € 414.388,41 e calcolata in relazione a sette mutui derivanti dal menzionato frazionamento con relative ipoteche, anch’esse frutto di frazionamento. Il giudice delegato ha ammesso il credito in chirografo, ritenendo, in breve, quanto alla collocazione, che non fosse stata provata la riferibilità delle garanzie ipotecarie ai mutui posti a fondamento della domanda. Proposta opposizione allo stato passivo, essa è stata respinta con la motivazione, per quanto interessa, che segue: «Il collegio ritiene che appunto sia in radice mancante nella specie la stessa configurabilità della garanzia ipotecaria … perché la parte non ha fornito … alcuna indicazione … del collegamento tra i sette mutui frazionati rimasti inadempiuti e le sette consistenze immobiliari sulle quali, ad oggi, è insistente la garanzia ipotecaria siccome frazionata … Né nella domanda di ammissione al passivo, né nelle osservazioni al progetto, né in questa sede la banca opponente si è preoccupata di descrivere, come era suo preciso onere fare, i beni sui quali ad oggi gravano le ipoteche a seguito di frazionamento a garanzia di mutui inadempiuti dei quali si chiede il pagamento». F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6287/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 255/2022 4.2. ― Orbene i motivi di doglianza in precedenza trascritti, che per [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12667/2022Data pubblicazione 20/04/2022 il loro collegamento possono essere simultaneamente esaminati, al di là del richiamo ad una pluralità di norme che il Tribunale avrebbe violato, di cui si dirà subito dopo, ruotano tutti su un assunto: e cioè che [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato le unità immobiliari di cui si componeva la costruzione da lui edificata, all’infuori di sette, e che la banca aveva insinuato il proprio credito rinveniente per l’appunto dai sette mutui, derivanti dal frazionamento dell’unico mutuo inizialmente concesso, garantiti dalle relative ipoteche sulle sette unità immobiliari rimaste in proprietà del debitore, con la precisazione che l’attivo fallimentare era costituito esclusivamente da tali immobili, oggetto di iscrizione ipotecaria, e che le sette unità immobiliari esaurivano il compendio immobiliare del Peccerella, poi appreso all’attivo fallimentare. Il senso del ragionamento si può dunque riassumere in questi semplici termini: se gli immobili del fallito erano soltanto i sette che il [OSCURATO:PERSONA] aveva interamente acquisito, e non vi erano altri immobili del Peccerella, gli immobili su cui gravavano le sette ipoteche non potevano che essere quelli appresi dal [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. ― Ma la circostanza che il fallimento avesse appreso soltanto i sette immobili in questione, e che essi fossero i soli immobili del Peccerella, acquisiti al fallimento, non emerge affatto dal decreto impugnato, il che importa l’applicazione del principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6287/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 255/2022 esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 18 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12667/2022Data pubblicazione 20/04/2022 n. 23675). Nel caso in esame, il ricorso non spiega quando le riferite circostanze fattuali sarebbero state allegate, ed anzi trascrive integralmente, alle pagine 13-20, l’iniziale domanda di ammissione al passivo, nella quale le circostanze medesime non compaiono affatto. 4.4. ― Al di là di quant o precede, i motivi di ricorso sono manifestamente versati in fatto, e mirano a rimettere in discussione l’accertamento di merito svolto dal Tribunale, laddove ha ritenuto che non si potessero porre in relazione le garanzie ipotecarie fatte valere dalla banca con i crediti derivanti dai mutui residuati al frazionamento. Le tre censure denunciano simultaneamente plurimi errores in iudicando, nonché plurime omissioni della considerazione di fatti decisivi e controversi. Ma, quanto al primo aspetto, nessuno dei motivi svolge argomenti in ordine al significato ed alla portata applicativa attribuita dalla Tribunale alle norme richiamate in rubrica, che, per vero, il decreto impugnato neppure menziona: sicché le censure mirano semplicemente a contraddire l’accertamento del giudice di merito, nei termini poc’anzi indicati. E, però, non ha bisogno di essere rammentato che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, nei limiti in cui detto ultimo sindacato è tuttora consentito, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a [OSCURATO:PERSONA] registro generale 6287/2016 [OSCURATO:PERSONA] sezionale 255/2022 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 12667/2022Data pubblicazione 20/04/2022 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Quanto al secondo aspetto, poi, non v’è altro da osservare se non che il ricorso non individua alcuno specifico fatto storico (v. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053) che il Tribunale non avrebbe considerato, limitandosi reiteratamente a sostenere che la documentazione prodotta avrebbe dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la relazione tra il credito insinuato e la garanzia ipotecaria esistente. 5. ― Le spese seguono la soc combenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. Il presidente F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f
Decreto Cassazione n. 12667/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris