CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00063/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere -Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13981/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.1, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]Amico ; rappresentatoe difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura in calce alricorso per revocazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la revocazione della sentenza n. 25885 del 20 2 0 della CORTE SUPREMA diCASSAZIONE, depositata il giorno 16 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2022dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI . P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza 16 novembre 2020 , n. 25885 , questa Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la cassazione dellasentenza della Corte di appello di Salerno n.667 del 2018 che, rigettando l’impugnazione da loro proposta avverso la sentenza del Tribunale della stessa città n.926 del 2012, aveva confermato la loro condanna al pagamento della somma di Euro 206.268,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare di un credito risarcitorio nei confronti del defunto [OSCURATO:PERSONA], nella cui situazione passiva di debito essi erano succeduti in qualità di suoi eredi e successori universali. Avverso questa sentenza, il solo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione,sulla base di un unico motivo. Non ha svolto difese l’intimato [OSCURATO:PERSONA]. In applicazione del disposto di cui all’art.391 bis, quarto comma, c.p.c., la trattazione del ricorso è stata rinviata alla pubblica udienza, fissata la quale si è peraltro proceduto in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso per revocazione è inammissibile. 1. Con la pronuncia oggetto dell’odierna impugnazione, questa Corte, nel rigettare il ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno cheaveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N.R.G. 13981/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], in favore di [OSCURATO:PERSONA] , ha disattesoi motivi di ricorso (il secondo e il terzo) con i quali – sia pure sulla base di doglianze distinte, attinenti, rispettivamente, alla deduzione di un vizio di extra petizione e violazione di giudicato, nonché alla violazione dell’art.167, primo comma, c.p.c. – era stata complessivamente censurata la sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto non assolto da parte dei convenuti-appellanti, costituitisi in riassunzione come “chiamati all’eredità”, l’onere di specifica contestazione della circostanza di fatto concernente l’assunzione della qualità di eredi; e ha conseguentemente ritenuto assorbita la doglianza (corrispondente ad uno dei due distinti profili del primo motivo, mentre l’altro è stato reputato infondato, in quanto volto a dedurre un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, ritenuto insussistente) con laquale la sentenza impugnata era stata censurata nella parte in cui avrebbe violato la regola di ripartizione dell’onere probatorio, ponendo, in capo ai convenuti-appellanti, non solo l’onere di specifica contestazione della circostanza di fatto, affermata dall’attore-appellato, relativa all’assunzione, da parte loro, della qualità di eredi, ma persinol’onere della prova del mancato acquisto di detta qualità. Come premessa di talestatuizione, la Corte ha ricordato i seguenti principi di carattere generale: I- i l fatto giuridico dell’acquisto della qualità di erede mediante accettazione dell’eredità da parte del convenuto citato in riassunzione in seguito ad interruzione del processo per morte dellaparte originaria, evocata in giudizio quale titolare del lato passivo di un rapporto obbligatorio, integra un elemento costitutivo del diritt o di credito vantato dall’attore, in quanto tale qualità non è presupposto della legitimatio ad causam, quale condizione dell’azione (nella specie, passiva) del convenuto in riassunzione , ma è presupposto della P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani titolarità del rapporto giu ridico sosta nziale dedotto in giudizio, e cioè della situazionesoggettiva passiva di debito correlat a al l a pretesa del creditore; II-in quanto fatto costitutivo del diritto di credito, l’accettazione dell’eredità da parte del convenuto deve essere provata dall’attore, cui spetta l’onere di dimostrare l’avvenutotrasferimento mortis causa del rapportoobbligatorio, non potendo desumersi la qualità di erede della parte convenuta dalla mera indicazione di essa come “chiamata all’eredità”; III-tuttavia, poiché l’onere probatorio concerne esclusivamente i fatti specificamente contestati dal convenuto costituito(art.115 c.p.c.) il creditore-attore è esonerato dalla prova della qualità di erede del convenuto qualora questo riconosca di averla o, comunque, non contesti specificamente la circostanza di fatto, altrettanto specificamente allegata dall’attore, di avere la predetta qualità per avere accettatol’eredità; precisamente, il contegno non specificamente “contestativo” del convenuto, a fronte di una specif ica allegazione dell’attore, esonera quest’ultimo dall’ onere del la prova del fatto giuridico costitutivo del diritto di credito, rimanendo definitivamente acquisito l’accertamento del l a titolarità del rapporto sostanziale – ex latere debitoris – in capo al soggetto che non ha negato di essere successoreuniversale del de cuius ; IV- l’onere di c o ntestazione non concerne soltanto il quomodo (esigendo che sia opposta una contestazione specifica al le specifiche allegazioni dell’attore) ma anche il quando, poiché esso deve essere assolto prima che si esaurisca la fase di trattazione in primo grado e maturi la relativa barriera preclusiva, a seguitodella quale sono inibite ulteriori attività assertive ed istruttorie e deve ritenersi ormai cristallizzato il themadecidendum. P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] gli illustrati principi general i e avuto riguardo ad essi, questa Corte, nella sentenza impugnata per revocazione , ha dunque formulato i seguenti rilievi: a)dei due presupposti di carattere generale , posti d alla Corte di merito a fondamento della decisione (quello per cui le parti evocate in riassunzione avevano l’onere di contestare specificamente la circostanza di fatto di avere assunto la qualità di eredi, allegata dall’attore nel ricorso ex art.303 c.p.c.; e quello per cui, in base al criterio di vicinanza della prova, avevano altresì l’onere di dare la dimostrazione di tale mancata assunzione) era corretto il primo, potendo prescindersidal valutare anche la correttezza del secondo; b) d opo avere correttamente premesso, in diritto, che sarebbe spettato ai convenuti - appellanti contestare specificamente di avere assunto la qualità di eredi, la Corte di merito aveva accertato, in fatto, che tale contestazione non era stata né specifica né tempestiva, in quantonella comparsa di risposta erano state formulate difese attinenti al meritodella pretesa, senza specifiche contestazioni sulla mancanza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio, mentre l’espressa negazione della qualità di erede era stataformulata solo in comparsa conclusionale, dunque tardivamente; c)avuto riguardo al tenore dell’accertamento compiuto dalla Corte di appellosul complessivo comportamento processuale dei convenuti - appellati, la delibazione, in senso favorevole ai ricorrenti, delle doglianze ( particolarmente contenute nel terzo motivo di ricorso per cassazione) con le quali essi avevano censurato il giudizio di “genericità” della contestazione, espresso dalla sentenza di merito, avrebbe postulato la deduzione , da parte loro , con il ricor s o per cassazione, di elementi dai quali emergesse, al contrario , un comportamento processuale in compatibile con il riconoscimento della P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani propria qualità di eredi e, anzi, dimostrativo della diversa volontà di rinunciare ad essa; d) tale necessaria deduzione era invece mancata, in quanto i ricorrenti – omettendo di trascrivere « il contenuto delle difese svolte in dettacomparsa di costituzione, ovvero d ei verbali di udienza o degli altri atti difensivi o documenti depositati nel giudizio di merito » , beninteso «fino alla chiusura della fase di tratt a zione » (p.18 della sentenza) – non avevano fornito alcun elemento utile in funzio ne di censurarel’errore asseritamente commesso dalla Corte territoriale e di consentire la verifica deldiverso significato attribuibile al loro contegno processuale, sicché la censura si palesava manchevole per difetto del requisitodi chiara esposizione del fatto, ai sensi dell’art.366 n.3 c.p.c. , non essendo corredata dell’indispensabile supporto argomentativo in fatto della critica allastatuizione impugnata. 2.Con il motivo di revocazione, [OSCURATO:PERSONA] assume che la sentenza di cui si è sopra ricordata l’articolata motivazione, sarebbe affetta da errore di fatto ai sensi degli artt. 391 bis e 395, n.4, c.p.c.. L’errore emergerebbe dal passo della motivazione (pp.17 - 18) in cui, valutando il tenore dell’accertamento in fatto compiuto dalla decisione diappello, la sentenza revocanda ha formulato il rilievo che il giudice del merito aveva accertato un ”comportamentoconcludente” processuale, posto in essere dai ricorrenti,in contrasto con la posizione di meri chiamati all’eredità, in quanto non tempestivamente contestativodel fatto concernente l’assunzione della qualità di eredi , in ragione dell’assenza di specifiche contestazioni di tale fatto nella comparsa di risposta (contenente, al contrario , difese concerne n ti il merito della pretesa creditori a ) e della circostanza che la predetta qualità era stata espressamente negata, tardivamente, solo nella comparsaconclusionale. P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente per revocazione, il predetto ri lievo si baserebbe sulla supposizione di un fatto la cui sussistenza è incontrastabilmente esclusa dallo stesso atto processuale oggetto di censura,in quanto dalla lettura dell a sentenza della C orte Salernitana non emergerebbe affatto l’ accertamento di un “ comportamento processuale concludente” basato sulle circostanze sopra richiamate , ma piuttosto quello della « mera circostanza » della « assenza di contestazionespecifica » e di « assoluta genericità » delle deduzioni in ordine alle circosta nze di fatto ostative all’assunzione della qu a lità di eredi(p.19 del ricorso per revocazione). 3.In proposito – premesso in generale che l ’errore di fatto, idoneo a legittimare l’esperimento del rimedio revocatorio, quale errore di percezione (non di giudizio) determinato dalla suppo sizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, postula un contrasto immediatamente percepibile fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dallasentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass, Sez. Un., 27/112019, n. 31032; Cass. 11/01/2018, n. 442; Cass. 29/10/2010, n. 22171)–, deve anzitutto osservarsi, co n riguardo al caso di specie, che il ricorrente non si confronta conla reale portata del passo motivazionale d ella sentenza revocand a in cui il dedotto errore di fatto sarebbecontenuto. Tale passaggio, nel ricorso per revocazione (pp.18-19)viene infatti identificato con quello di cui alle pp.17 e 18 della sentenza revocanda, nelle quali, dopo avere riportato il tenore dell’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di meritosul contegno processuale dei ricorrenti, questa Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza delle censure contenute nel terzo motivo del ricorso per cassazione , evidenziando che essenon avrebbero permesso di verificare l’eventuale erroneità di quell’accertamento in fatto, poiché non erano accompagnate dalla P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani trascrizionedel contenuto delle difese svolte prima della chiusura della fase di trattazione di primo grado. L’istanza di revocazione è, allora,inammissibile, già per il fatto che essa, omettendo di confrontarsi con la reale portata del passaggio motivazionale della sentenza in cui sarebbecontenuto l’errore di fatto, non considera – come correttamente evidenziato dal P rocuratore Generale – che esso non cont iene la supposizione , erronea o meno , dell’esistenza o inesistenza di fatti (suscettibile di ingenerare sviste percettive),ma cont iene la valutazione dell’ammissibil ità del motivo di ricorso per cassazione , il quale, avuto riguardo al tenore dell’accertamento della sentenza di appello che intendeva censurare (anche questo oggetto di giudizio e non di mer a percezione ), è stato ritenuto inammissibile, per difetto di autosufficienza. L’eventuale errore– sia che fosse riferito alla valutazione del tenore dell’accertamentodi fatto compiuto dal giudice di appello, sia che fosse riferito al rilievo della carenza della censura formulata avverso di esso –sarebbe, dunque, un errore di giudizio e non un errore di fatto. 4.Va, tuttavia , precisato che, dall’esame degli atti ( e d e llo stesso contenuto del ricorsoper revocazione), non risulta neppure l’errore di giudizio sul tenore dell’accertamento di fatto compiuto dalla Cort e di appello, il che confermail carattere manifestamente inammissibile del ricorsoper revocazione posto in essere da [OSCURATO:PERSONA] . Invero, stando agli stessi stralci della sentenzadi appello trascritti nel ricorso pe r revocazione , risu l ta che la Corte salernitana aveva ritenuto che «le parti appellanti in primo grado si sono costituite in giudizio quali chiamati all’eredità ed hanno contestatola domanda nel merito, poi in comparsa conclusionale hanno formulato generica eccezionedi carenza di legittimazione passiva» (p.17 del ricorso); sulla scorta di tali rilievi, il giudice di appello aveva dunque concluso che «lo scrutinio in ordine alla situazione di fatto ostativa all’assunzione della P.U. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N.R.G. 13981/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani qualità di eredi degli odierni appellanti è dedotta siain primo grado che nel motivo in esame con assoluta genericità, senza indicare quale degli appellanti, ovvero chi altri avrebbe acquistato la qualità di erede, né se tale qualità venne assunta per accettazione mediante aditio, oppure per effetto di pro herede gestiooppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all’art.485 c.c. di talché, in assenza di contestazione specifica correttamente il primo giudice ha ritenuto la legittimazione delle parti che oggi va confermata». Dunque, effettivamenteil giudice di appello aveva rilevato, in capo ai convenuti appellanti, un comportamento processuale , posto in essere già in primo grado, incompatibile con la volontà di rinunciare allaqualità di eredi, o comunque, di contestare la circostanza di fatto, allegata dall’attore, relativa all’avvenuta assunzione di tale qualità ; e ciò, sia perché le difese svolte nella comparsa di risposta avevano riguardato il merito della domanda dell’attore e non la questione pregiudiziale della qualità di eredi dei convenuti, sia perchél’eccezione di carenza di legittimazione passiva era statagenericamente formulata solo in comparsaconclusionale. Nell’evidenziare che, per censurare l’eventuale erroneità di tale accertamentodi fatto, sarebbe stato necessario trascrivere il contenuto delledifese effettivamente svolte entro la prevista barriera preclusiva di primo grado, la sentenzarevocanda non è dunque incorsa in alcun errore, ma ha evidenziato le carenze del gravame proposto dai ricorrenti, formulando il proprio giudizio negativo sull’ammissibilità dello stesso. 5.Il ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, in definitiva, dichiarato inammissibile. 6. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di revocazione, attesoche l’intimato [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese in questa sede. P.U. 12.12.2022 N.R.G. 13981/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 7.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteri