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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 18709/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che AGOSTA Ivano - imputato del delitto di illecita detenzione di hashish - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/09/2023, con cui la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato (riconoscendo l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nell resto) la condanna in primo grado irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Novara, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità e alla mancata esclusione della recidiva; ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, non sussistendo la dedotta contraddittorietà nella motivazione della Corte territoriale, che - da un lato - ha condiviso le valutazioni del primo giudice in ordine sia alla riconducibilità al ricorrente della droga rinvenuta nella sua carnera, sia finalità di spaccio sottesa alla detenzione (anche alla luce della incompatibilità del quantitativo detenuto con le precarie condizioni economiche dichiarate dal ricorrente), e - d'altro lato - ha ritenuto di applicare il comrna 5 dell'art. 73 in assenza di elementi idonei a comprovare un'attività di spaccio su larga scala; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, alla luce della diffusa motivazione che ha posto in rilievo sia il precedente specifico a carico dell'AGOSTA, sia le ulteriori tappe di un percorso criminale ultraventennale (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in -1-i a, il 23 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] r estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che AGOSTA Ivano - imputato del delitto di illecita detenzione di hashish - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14/09/2023, con cui la Corte d'Appello di Torino ha parzialmente riformato (riconoscendo l'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, riducendo conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nell resto) la condanna in primo grado irrogata dal G.i.p. del Tribunale di Novara, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità e alla mancata esclusione della recidiva; ritenuto che la prima doglianza sia manifestamente infondata, non sussistendo la dedotta contraddittorietà nella motivazione della Corte territoriale, che - da un lato - ha condiviso le valutazioni del primo giudice in ordine sia alla riconducibilità al ricorrente della droga rinvenuta nella sua carnera, sia finalità di spaccio sottesa alla detenzione (anche alla luce della incompatibilità del quantitativo detenuto con le precarie condizioni economiche dichiarate dal ricorrente), e - d'altro lato - ha ritenuto di applicare il comrna 5 dell'art. 73 in assenza di elementi idonei a comprovare un'attività di spaccio su larga scala; ritenuto che ad analoghe conclusioni debba pervenirsi quanto alla residua censura, alla luce della diffusa motivazione che ha posto in rilievo sia il precedente specifico a carico dell'AGOSTA, sia le ulteriori tappe di un percorso criminale ultraventennale (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in -1-i a, il 23 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] r estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18709/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris