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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 18406/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 24/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Sciacca in data 10/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. cod. pen.

Considerando che con un unico motivi di ricorso si contesta la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'omessa disamina delle argomentazioni difensive nonché il vizio di travisamento probatorio relativamente alle dichiarazioni rese dalla persona offesa; motivo che non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera totalmente il confronto: si veda, in particolare, pag. 5 e ss. della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale, in linea con la motivazione del Tribunale, ha dato congruamente conto della valutazione sulle risultanze probatorie, da cui è emersa la penale responsabilità dell'imputato, fondata sulle attendibili dichiarazioni dello p.o.

In tal senso, la doglianza difensiva circa la supposta inattendibilità della p.o., deve ritenersi inconferente, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); osservato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd.

"doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 04

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 24/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Sciacca in data 10/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. cod. pen. Considerando che con un unico motivi di ricorso si contesta la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'omessa disamina delle argomentazioni difensive nonché il vizio di travisamento probatorio relativamente alle dichiarazioni rese dalla persona offesa; motivo che non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con il supporto di corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, con cui il ricorrente oblitera totalmente il confronto: si veda, in particolare, pag. 5 e ss. della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale, in linea con la motivazione del Tribunale, ha dato congruamente conto della valutazione sulle risultanze probatorie, da cui è emersa la penale responsabilità dell'imputato, fondata sulle attendibili dichiarazioni dello p.o. In tal senso, la doglianza difensiva circa la supposta inattendibilità della p.o., deve ritenersi inconferente, posto che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); osservato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04
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