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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 06757/2023

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI LECCEcon l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG P4E-T-R-0 GM-T-AAS.OWTA (oli F‘( Cm F klA CNIF‘-rc APPPailMit‘i earlítiv?,9 p FI -rad3(1,146- Itar [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento dell'8 marzo 2022 il Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Livorno a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca del decreto penale di condanna del G.i.p. del Tribunale di Livorno del 7 novembre 1992, esecutivo il 22 giugno 1993, per abolizione del reato e la concessione del beneficio dell'indulto in ordine al reato di cui alla sentenza della Pretura di Livorno, sez. dist. di Portoferraio, del 14 giugno 1992, definitiva il 30 settembre 1993.

Il Tribunale di Lecce ha evidenziato che il criterio di individuazione del giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. trovi applicazione solo quando vi siano da eseguire più sentenze pronunciate da giudici diversi nei confronti del medesimo soggetto e non anche, come nel caso di specie, quando l'esecuzione, pur in presenza di più sentenze di condanna, concerne di fatto una sola o alcune di esse, applicandosi in tale ultima ipotesi la regola generale di cui al comma 1 del citato articolo.

Il Tribunale di Livorno con ordinanza del 43 maggio 2022 solleva conflitto di competenza ex art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., evidenziando che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era stata resa dal Tribunale di Lecce il 20 novembre 2002, definitiva il 20 dicembre 2002. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da Nestola, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Lecce.

2. Costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardino il provvedimento da lui emesso (Sez.

1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600).

La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. perì.

Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda.

Nel caso di specie, Il Tribunale di Lecce con sentenza del 20 novembre 2002, definitiva il 20 dicembre 2002, aveva emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile a carico di Nestola; pertanto, deve ritenersi che la competenza nel caso di specie sia del citato Tribunale.

P .

Q .

M .

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce cui dispone trasmet

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI LECCEcon l'ordinanza del 03/05/2022 del TRIBUNALE di LIVORNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s~ le conclusioni del PG P4E-T-R-0 GM-T-AAS.OWTA (oli F‘( Cm F klA CNIF‘-rc APPPailMit‘i earlítiv?,9 p FI -rad3(1,146- Itar [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento dell'8 marzo 2022 il Tribunale di Lecce, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale di Livorno a decidere sull'istanza con la quale [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca del decreto penale di condanna del G.i.p. del Tribunale di Livorno del 7 novembre 1992, esecutivo il 22 giugno 1993, per abolizione del reato e la concessione del beneficio dell'indulto in ordine al reato di cui alla sentenza della Pretura di Livorno, sez. dist. di Portoferraio, del 14 giugno 1992, definitiva il 30 settembre 1993. Il Tribunale di Lecce ha evidenziato che il criterio di individuazione del giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. trovi applicazione solo quando vi siano da eseguire più sentenze pronunciate da giudici diversi nei confronti del medesimo soggetto e non anche, come nel caso di specie, quando l'esecuzione, pur in presenza di più sentenze di condanna, concerne di fatto una sola o alcune di esse, applicandosi in tale ultima ipotesi la regola generale di cui al comma 1 del citato articolo. Il Tribunale di Livorno con ordinanza del 43 maggio 2022 solleva conflitto di competenza ex art. 28, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., evidenziando che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima era stata resa dal Tribunale di Lecce il 20 novembre 2002, definitiva il 20 dicembre 2002. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i giudici coinvolti ricusato di prendere cognizione del procedimento esecutivo avviato da Nestola, con ciò determinando la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Lecce. 2. Costituisce principio consolidato nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti esecutivi emessi da giudici diversi nei confronti della stessa persona, si radichi in capo al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo - anche se la questione dedotta o l'incidente di esecuzione proposto non riguardino il provvedimento da lui emesso (Sez. 1. n. 15856 del 11/02/2014, Jadid, Rv. 259600). La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunziate più sentenze di condanna, pertanto, deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, ad un giudice unico, da individuare sulla base del criterio fissato dall'art. 665 cod. proc. perì. Quest'ultima disposizione, nel dettare le regole per la determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione, avente carattere funzionale e, perciò, assoluta e inderogabile, stabilisce che essa deve essere fissata sulla base della sentenza divenuta irrevocabile per ultima, indipendentemente dall'oggetto della domanda. Nel caso di specie, Il Tribunale di Lecce con sentenza del 20 novembre 2002, definitiva il 20 dicembre 2002, aveva emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile a carico di Nestola; pertanto, deve ritenersi che la competenza nel caso di specie sia del citato Tribunale. P . Q . M . Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce cui dispone trasmet
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