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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 00360/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sepite le conclusioni del PG n 44,0,-QA.,t • udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 marzo 2021, all'esito del giudizio di rinvio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna irevocabili, pronunciate in data 15.4.2014 e 27.3.2015 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], determinando la pena inflitta a quest'ultimo in complessivi anni 24 di reclusione.

1.1. Le due sentenze di condanna erano state pronunciate in relazione a più reati commessi dal Kabodo e, precisamente, da una parte ( sentenza del 15.4.2014, parzialmente riformata dalla Corte di Assise di di Appello di Milano in data 20.1.2015 ), tre delitti di omicidio volontario e tre delitti di rapina aggravata e, dall'altra ( sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) due delitti di tentato l omicidio.

Con sentenza n. 34256/2020 questa Corte di Cassazione annullava con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.U.P. del Tribunale di Milano aveva determinato, ex art. 81 cod. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze suindicate, la pena in complessivi anni ventotto di reclusione, censurandola sotto il profilo della violazione della disposizione che vincola il giudice dell'esecuzione nella determinazione della pena base e degli aumenti di pena per i reati satelliti, avendo il giudice commisurato, invece, entrambi in misura superiore a quanto applicato nel giudizio di cognizione.

In sede di rinvio il giudice dell'esecuzione ha ritenuto più grave il delitto di omicidio volontario ascritto al capo 5 della prima sentenza quindi individuata la pena base in anni 23 di reclusione, i ridotta per la seminfermità mentale alla pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione, gli aumenti di pena sono stati determinati in anni 7 di reclusione per ciascuno dei due residui omicidi volontari, in mesi 10 e giorni 20 di reclusione per ciascuno dei tre delitti di rapina aggravata, per complessivi anni 32 di reclusione; ai quali sono stati aggiunti 2 anni di reclusione per ciascuno dei due tentativi di omicidio di cui alla seconda sentenza.

La pena complessiva di anni trentasei di reclusione è stata, infine, ridotta per la scelta del rito abbreviato alla pena di anni ventiquattro di reclusione.

2. Avverso la predetta ordinanza, per mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, che con un unico motivo denuncia la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., per avere, il giudice dell'esecuzione, determinato la pena inflitta per i reati giudicati con la prima sentenza, come modificata in sede di appello, in misura superiore rispetto a quanto operato nel giudizio di cognizione, mancando di considerare il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. invece ivi applicato, e, pertanto, oggetto di giudicato.

3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnata in accoglimento del ricorso proposto.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

Se è vero infatti che la riduzione di pena conseguente al rito abbreviato, in sede esecutiva, opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., è altrettanto vero che ove il criterio moderatore abbia già avuto applicazione in sede di cognizione una siffatta evenienza non può essere ignorata in sede esecutiva.

Ne discende che applicando il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., già applicato in / sede di cognizione prima della riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni 32 di reclusione - di cui alla prima sentenza -/la pena base su cui operare gli ulteriori aumenti per i reati della seconda sentenza avrebbe dovuto essere quella di anni 30 e non quella di anni 32 individuata nel provvedimento impugnato; sicchè, come correttamente indicato dal ricorrente, la pena finale, considerati gli aumenti di due anni per ciascuno dei due tentati omicidi di cui alla seconda sentenza, è di complessivi anni 34, che, detratta la riduzione di un terzo ex art. 442 codice di rito, è pari a anni 22 e mesi 8 di reclusione. 2.Consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente alla durata della pena che va rideterminata in complessivi anni 22 e mesi 8 di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla durata della pena, che ridetermina in complessivi anni 22 e mesi 8 di reclusione.

Così deciso il 13.10.2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente e a i9sep

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sepite le conclusioni del PG n 44,0,-QA.,t • udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 marzo 2021, all'esito del giudizio di rinvio, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze di condanna irevocabili, pronunciate in data 15.4.2014 e 27.3.2015 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], determinando la pena inflitta a quest'ultimo in complessivi anni 24 di reclusione. 1.1. Le due sentenze di condanna erano state pronunciate in relazione a più reati commessi dal Kabodo e, precisamente, da una parte ( sentenza del 15.4.2014, parzialmente riformata dalla Corte di Assise di di Appello di Milano in data 20.1.2015 ), tre delitti di omicidio volontario e tre delitti di rapina aggravata e, dall'altra ( sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ) due delitti di tentato l omicidio. Con sentenza n. 34256/2020 questa Corte di Cassazione annullava con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il G.U.P. del Tribunale di Milano aveva determinato, ex art. 81 cod. pen., in relazione ai reati di cui alle sentenze suindicate, la pena in complessivi anni ventotto di reclusione, censurandola sotto il profilo della violazione della disposizione che vincola il giudice dell'esecuzione nella determinazione della pena base e degli aumenti di pena per i reati satelliti, avendo il giudice commisurato, invece, entrambi in misura superiore a quanto applicato nel giudizio di cognizione. In sede di rinvio il giudice dell'esecuzione ha ritenuto più grave il delitto di omicidio volontario ascritto al capo 5 della prima sentenza quindi individuata la pena base in anni 23 di reclusione, i ridotta per la seminfermità mentale alla pena di anni 15 e mesi 4 di reclusione, gli aumenti di pena sono stati determinati in anni 7 di reclusione per ciascuno dei due residui omicidi volontari, in mesi 10 e giorni 20 di reclusione per ciascuno dei tre delitti di rapina aggravata, per complessivi anni 32 di reclusione; ai quali sono stati aggiunti 2 anni di reclusione per ciascuno dei due tentativi di omicidio di cui alla seconda sentenza. La pena complessiva di anni trentasei di reclusione è stata, infine, ridotta per la scelta del rito abbreviato alla pena di anni ventiquattro di reclusione. 2. Avverso la predetta ordinanza, per mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, che con un unico motivo denuncia la violazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., per avere, il giudice dell'esecuzione, determinato la pena inflitta per i reati giudicati con la prima sentenza, come modificata in sede di appello, in misura superiore rispetto a quanto operato nel giudizio di cognizione, mancando di considerare il criterio di cui all'art. 78 cod. pen. invece ivi applicato, e, pertanto, oggetto di giudicato. 3. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi il provvedimento impugnata in accoglimento del ricorso proposto.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Se è vero infatti che la riduzione di pena conseguente al rito abbreviato, in sede esecutiva, opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall'art. 78 cod. pen., è altrettanto vero che ove il criterio moderatore abbia già avuto applicazione in sede di cognizione una siffatta evenienza non può essere ignorata in sede esecutiva. Ne discende che applicando il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen., già applicato in / sede di cognizione prima della riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni 32 di reclusione - di cui alla prima sentenza -/la pena base su cui operare gli ulteriori aumenti per i reati della seconda sentenza avrebbe dovuto essere quella di anni 30 e non quella di anni 32 individuata nel provvedimento impugnato; sicchè, come correttamente indicato dal ricorrente, la pena finale, considerati gli aumenti di due anni per ciascuno dei due tentati omicidi di cui alla seconda sentenza, è di complessivi anni 34, che, detratta la riduzione di un terzo ex art. 442 codice di rito, è pari a anni 22 e mesi 8 di reclusione. 2.Consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio limitatamente alla durata della pena che va rideterminata in complessivi anni 22 e mesi 8 di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla durata della pena, che ridetermina in complessivi anni 22 e mesi 8 di reclusione. Così deciso il 13.10.2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Presidente e a i9sep
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