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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28702/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27433/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETÀ' [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL].; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 570/2022, depositata in data 06/09/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 2424/2019, accertata la contumacia della convenuta “Casa di [OSCURATO:PERSONA]”, la giudicava inadempiente agli obblighi di assistenza e di custodia e la condannava al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], quantificati in euro 59.682,00, oltre agli interessi legali su tale somma devalutata al 9 giugno 2012 e via via rivalutata anno per anno, fino al saldo, e al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza proponevano appello la società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]”, denominazione della società [OSCURATO:PERSONA] sul Mare, soc. coop. sociale, le quali condividevano la stessa ubicazione e, per di più, la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] sul Mare riportava l’insegna “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” in tutto coincidente con il soggetto citato nel giudizio di primo grado, evidenziando l’assoluta incertezza circa l’identificazione del soggetto nei cui confronti era stato promosso il giudizio di primo grado e chiedendo che la sentenza gravata venisse dichiarata nulla, poiché emessa nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente.

La Corte territoriale di Messina, con la sentenza n. 570/2022, depositata in data 06/09/2022, ha ritenuto la Veranda sul Mare soc. coop. sociale carente di legittimazione ad impugnare e quindi ha rigettato la sua impugnazione, ed ha accertato la tardività dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., dichiarandolo, quindi, inammissibile.

Segnatamente, ha ritenuto che: - non era stato contestato che [OSCURATO:PERSONA] sul Mare soc. coop. sociale si fosse dichiarata estranea ai fatti che avevano portato alla caduta di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] sul Mare soc. coop. sociale non era stata parte del giudizio di prime cure, che nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti e che essa, costituendosi in appello, non aveva dedotto di agire quale successore a titolo particolare né della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. né di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (nell’ipotesi in cui fossero stati soggetti giuridici diversi) o di essere stata titolare del rapporto controverso né aveva provato dette circostanze; - la notificazione dell’atto di citazione del giudizio di primo grado era stata fatta a Casa di riposo [OSCURATO:PERSONA], con sede in Messina nella SS 114 località [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PARTITA_IVA], e che l’appellante non contestava l’esattezza dell’indirizzo della notifica, ma solo che, essendo la sua denominazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e la sua [OSCURATO:PARTITA_IVA], la notifica fosse stata fatta a soggetto inesistente e che quindi non poteva affermarsi che [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. fosse stata contumace inconsapevole, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, la inesatta o incompleta denominazione della persona giuridica incidono sulla validità della notificazione «solo ove si traducano nell’assoluta incertezza della sua indicazione»,; - nella specie non ricorreva alcuna incertezza sul soggetto notificato, essendo stato accertato che si erano svolti tentativi di composzione bonaria della lite attraverso atti indirizzati alla Casa di riposo [OSCURATO:PERSONA], ricevuti dallo stesso personale che aveva ricevuto la citazione del giudizio di primo grado; - essendo stata [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. semplicemente contumace nel giudizio di primo grado, il termine per impugnare la sentenza di prime cure, ai sensi dell’art. 327 cod.proc.civ., era di sei mesi, decorrenti dalla data del deposito della sentenza impugnata e che, pertanto, detto termine era da ritenersi spirato il 19/06/2020 o comunque il 26/07/2020, in considerazione della sospensione dei termini per l’emergenza Covid; - non essendo stata tempestivamente impugnata, la sentenza di prime cure era passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] sul Mare - Società cooperativa sociale e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ricorrono ora per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo le ricorrenti denunciano «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. in relazione all’articolo 132 n. 4 cod.proc.civ. – Motivazione apparente o perplessa», in quanto la Corte territoriale, investita del “compito” di scrutinare se il soggetto (giuridicamente inesistente) al quale era stato notificato l’atto di citazione del giudizio di primo grado si identificasse in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oppure in Casa di [OSCURATO:PERSONA] (insegna della società [OSCURATO:PERSONA] sul Mare), anziché scrutinare e motivare sul punto, avrebbe dichiarato “pregiudizialmente” che tale società non era stata parte del giudizio e che nessuna domanda era mai stata proposta nei suoi confronti, dando per scontato che la Casa di [OSCURATO:PERSONA] (avente partita iva diversa sia da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che dalla Casa di Riposo villa Aurora gestita dalla Veranda sul Mare) esistesse giuridicamente. 2) Con il secondo motivo le ricorrenti prospettano «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. in relazione all’articolo 132 n. 4 cod.proc.civ. – Motivazione apparente o perplessa».

La Corte territoriale avrebbe esaminato le doglianze come fossero proposte unicamente da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e non anche come proposte da Casa di [OSCURATO:PERSONA] (gestito da La veranda sul Mare), incorrendo nel vizio motivazionale imputatole. 3) I primi due motivi che possono essere scrutinati congiuntamente sono infondati.

In primo luogo, la Corte d'Appello ha esaminato distintamente la posizione delle due società appellanti ed è pervenuta a conclusioni diverse: il rigetto dell’appello proposto da “La veranda sul Mare”, la tardività dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dette conclusioni è pervenuta, considerando che nei confronti della prima non era stata mai proposta alcuna domanda, che era incontestato che la stessa avesse negato il coinvolgimento nei fatti che avevano provocato la caduta della danneggiata, e cheessa, costituendosi in appello, non aveva dedotto di agire quale successore a titolo particolare né della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. né di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (ammesso che fossero sue soggetti giuridici distinte) o di essere stata titolare del rapporto controverso, tantomeno aveva provato dette circostanze.

Mentre invece con un’articolata motivazione ha spiegato che, nonostante gli errori contenuti, la notificazione era avvenuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. che quindi non poteva essere considerata contumace inconsapevole, ma semplicemente contumace, decaduta, quindi, dal diritto di impugnazione.

La motivazione c’è, è perfettamente intellegibile e non presta il fianco alle critiche rivoltele; neppure per quanto riguarda lo scrutinio asseritamente parziale dell’appello. 4) Con il terzo motivo le ricorrenti prospettano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. per travisamento della prova.

Il capo di sentenza impugnato è quello con cui la Corte d'Appello ha ritenuto che gli atti comprovanti i tentativi di raggiungere una composizione bonaria della lite erano stati inviati e ricevuti dallo stesso personale che aveva accettato la notificazione dell’atto di citazione in giudizio di primo grado.

Gli argomenti di censura sono i seguenti: la sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere identificata con certezza nella figura di personale addetto alla ricezione degli atti esclusivamente della struttura “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” (che è soggetto giuridico distinto da “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”); la relata di notifica della sentenza di primo grado n. 2424/2019 emessa dal Tribunale di Messina non era stata ritirata dalla sig. [OSCURATO:PERSONA], ma da altro soggetto, il che avrebbe dovuto escludere che la sig.a [OSCURATO:PERSONA] fosse deputata a ricevere esclusivamente la corrispondenza indirizzata alla Casa di [OSCURATO:PERSONA], «ben potendo tale ruolo essere ricoperto anche da altro soggetto, dipendente o meno della struttura, il quale si trovi nella facoltà di ritirare quanto venga notificato in un dato momento, non avendo certamente il compito di verificare il contenuto delle notifiche e l’effettiva appartenenza di queste al destinatario indicato»; in una lettera datata 1/10/2012- che pure era parte del complesso di atti di giudizio - inviata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo si riferiva all’ente convenuto usando la denominazione “[OSCURATO:PERSONA]” e non “Casa di [OSCURATO:PERSONA]”; anche nella lettera datata 19/10/2012, veniva nuovamente fatto riferimento all’ente convenuto con il nome di “[OSCURATO:PERSONA]”.

Il motivo è inammissibile.

Innanzitutto, non può essere sottaciuto che il vizio di travisamento della prova non è deducibile incondizionatamente.

Le Sezioni unite (con la sentenza 4/03/2024, n. 5792), dopo aver delineato storicamente la distinzione travisamentodel fatto- travisamentodella prova e del fatto, hanno ribadito che se iltravisamento è “frutto di errore di percezione, soccorre la revocazione”, se iltravisamento della prova attiene all'individuazione delle informazioni probatorie desunte per inferenza logica è un “affare del giudice di merito” per questo sottratto al giudizio di legittimità, non essendovi il rischio che si verifichi, “un'inemendabile forma di patente illegittimità della decisione”, giacché, una volta che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, pena la rettifica dell'errore a mezzo della revocazione, ed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da una motivazione rispettosa dell'esigenza costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderla accettabile.

Diversamente opinando, se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso ditravisamento della prova, il giudizio di legittimità si trasformerebbe «verso un terzo grado» nel quale la Corte avrebbe “il potere di rifare daccapo il giudizio di merito”.

In ogni caso, ciò di cui le ricorrenti si lamentano non è affatto riconducibile ad un supposto travisamento, il quale richiede, per essere ammissibilmente denunciato, che venga prospettata non già una verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio controverso, ma una mera svista percettiva del giudice di merito in ordine al contenuto informativo oggettivo della prova in forza della quale ha assunto la decisione e che una tale svista sia affatto decisiva (Cass., Sez.

Un., 5/03/2024, n. 5792).

La verità è che la sostanza della censura si traduce in tutta evidenza in un non riuscito tentativo di sollecitare questa Corte a procedere ad un diverso accertamento di circostanze di fatto sottratte allo scrutinio di legittimità. 5) Con il quarto motivo le ricorrenti ascrivono al giudice a quo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ. in relazione all’articolo 145 cod.proc.civ. e 163 n. 2 cod.proc.civ.

La sentenza evocata dalla Corte d'Appello, Cass. 01/12/2015, n. 24441, per ritenere superata la incertezza circa il soggetto notificato non sarebbe pertinente, perché nel caso deciso l'atto di appello era stato notificato al difensore della parte costituita in primo grado, per cui non poteva esservi incertezza sul soggetto notificato.

Nel caso di specie, invece, i possibili soggetti destinatari erano due, risiedenti nella stessa sede, gli atti stragiudiziali erano stati inviati talvolta a [OSCURATO:PERSONA], talvolta alla Casa di [OSCURATO:PERSONA]; nell’atto di citazione era stata indicata una partita IVA estranea ad entrambe; la denominazione utilizzata in citazione costituiva la “ditta” di una delle due e segnatamente di quella che la Corte territoriale ha ritenuto che non era mai stata parte del giudizio di primo grado.

Il motivo è infondato.

La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione di un principio consolidato, applicato anche dalla pronuncia di legittimità evocata, a mente del quale «L'indagine circa l'individuabilità, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (o della citazione in appello), di elementi idonei a consentire l'identificazione della persona evocata in giudizio ed a far escludere la sussistenza di quell'assoluta incertezza al riguardo che determina nullità ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., è istituzionalmente rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass.21/11/2006, n. 24680e successiva giurisprudenza conforme).

Ebbene, la Corte territoriale non solo ha evocato il principio di diritto utilizzabile, ma lo ha anche applicato correttamente, spiegando con una motivazione scevra da vizi sulla scorta di quali circostanze ha ritenuto insussistente la incertezza circa il soggetto destinatario della notifica.

Ad abundantiamsi rileva che le circostanze che avrebbero dovuto indurre la Corte d'Appello ad una conclusione diversa secondo quanto prospettato dalle ricorrenti sono dedotte in violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ. 5) Con il quinto motivo le ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ. in relazione all’articolo 327 cod.proc.civ., in ordine alla tempestività dell’appello.

La tesi è che la Corte d’appello, ove avesse ritenuto nulla la notifica della citazione del giudizio di primo grado (per assoluta incertezza del soggetto vocato), avrebbe dovuto ritenere tempestivo l’appello, perché era stato notificato entro il termine di trenta giorni da quando parte appellante è venuta a conoscenza della esistenza del procedimento e della sentenza.

Il contumace può evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione per decorso del termine annuale se prova, oltre alla nullità della notificazione, la mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità (…).

Il motivo è inammissibile.

Costituisce ius receptum che il motivo che abdichi alla funzione che gli è propria, quella di criticare e, quindi, di indicare che cosa si critichi e su che cosa la critichi si fondi, delegando queste operazioni alla Suprema Corte, si risolve in un non motivo, perché, abdica alla funzione propria del motivo, che è quella di criticare e, quindi, di indicare che cosa si critichi e su che cosa la critichi si fondi; la formulazione di un motivo avente tale carattere è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375 cod.proc.civ. con il riferimento alla “mancanza dei motivi”.

Non avendo la Corte d'Appello ritenuto sussistente la lamentata incertezza circa il soggetto evocato in giudizio, le ricorrenti prospettano in via prognostica che, a seguito dell’accoglimento di alcuno dei precedenti motivi, venga cassata la statuizione di inammissibilità dell’appello. 6) Il ricorso, pertanto, va rigettato. 7) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali nei confronti del controricorrente, liquidate in euro 4.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27433/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETÀ' [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in persona del rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL].; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 570/2022, depositata in data 06/09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 2424/2019, accertata la contumacia della convenuta “Casa di [OSCURATO:PERSONA]”, la giudicava inadempiente agli obblighi di assistenza e di custodia e la condannava al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA], quantificati in euro 59.682,00, oltre agli interessi legali su tale somma devalutata al 9 giugno 2012 e via via rivalutata anno per anno, fino al saldo, e al pagamento delle spese di lite. Avverso detta sentenza proponevano appello la società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” e la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]”, denominazione della società [OSCURATO:PERSONA] sul Mare, soc. coop. sociale, le quali condividevano la stessa ubicazione e, per di più, la soc. coop. [OSCURATO:PERSONA] sul Mare riportava l’insegna “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” in tutto coincidente con il soggetto citato nel giudizio di primo grado, evidenziando l’assoluta incertezza circa l’identificazione del soggetto nei cui confronti era stato promosso il giudizio di primo grado e chiedendo che la sentenza gravata venisse dichiarata nulla, poiché emessa nei confronti di un soggetto giuridicamente inesistente. La Corte territoriale di Messina, con la sentenza n. 570/2022, depositata in data 06/09/2022, ha ritenuto la Veranda sul Mare soc. coop. sociale carente di legittimazione ad impugnare e quindi ha rigettato la sua impugnazione, ed ha accertato la tardività dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., dichiarandolo, quindi, inammissibile. Segnatamente, ha ritenuto che: - non era stato contestato che [OSCURATO:PERSONA] sul Mare soc. coop. sociale si fosse dichiarata estranea ai fatti che avevano portato alla caduta di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] sul Mare soc. coop. sociale non era stata parte del giudizio di prime cure, che nessuna domanda era stata proposta nei suoi confronti e che essa, costituendosi in appello, non aveva dedotto di agire quale successore a titolo particolare né della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. né di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (nell’ipotesi in cui fossero stati soggetti giuridici diversi) o di essere stata titolare del rapporto controverso né aveva provato dette circostanze; - la notificazione dell’atto di citazione del giudizio di primo grado era stata fatta a Casa di riposo [OSCURATO:PERSONA], con sede in Messina nella SS 114 località [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PARTITA_IVA], e che l’appellante non contestava l’esattezza dell’indirizzo della notifica, ma solo che, essendo la sua denominazione [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. e la sua [OSCURATO:PARTITA_IVA], la notifica fosse stata fatta a soggetto inesistente e che quindi non poteva affermarsi che [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. fosse stata contumace inconsapevole, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità, la inesatta o incompleta denominazione della persona giuridica incidono sulla validità della notificazione «solo ove si traducano nell’assoluta incertezza della sua indicazione»,; - nella specie non ricorreva alcuna incertezza sul soggetto notificato, essendo stato accertato che si erano svolti tentativi di composzione bonaria della lite attraverso atti indirizzati alla Casa di riposo [OSCURATO:PERSONA], ricevuti dallo stesso personale che aveva ricevuto la citazione del giudizio di primo grado; - essendo stata [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. semplicemente contumace nel giudizio di primo grado, il termine per impugnare la sentenza di prime cure, ai sensi dell’art. 327 cod.proc.civ., era di sei mesi, decorrenti dalla data del deposito della sentenza impugnata e che, pertanto, detto termine era da ritenersi spirato il 19/06/2020 o comunque il 26/07/2020, in considerazione della sospensione dei termini per l’emergenza Covid; - non essendo stata tempestivamente impugnata, la sentenza di prime cure era passata in giudicato. [OSCURATO:PERSONA] sul Mare - Società cooperativa sociale e [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ricorrono ora per la cassazione di detta sentenza, formulando cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA], resiste con controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo le ricorrenti denunciano «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. in relazione all’articolo 132 n. 4 cod.proc.civ. – Motivazione apparente o perplessa», in quanto la Corte territoriale, investita del “compito” di scrutinare se il soggetto (giuridicamente inesistente) al quale era stato notificato l’atto di citazione del giudizio di primo grado si identificasse in [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. oppure in Casa di [OSCURATO:PERSONA] (insegna della società [OSCURATO:PERSONA] sul Mare), anziché scrutinare e motivare sul punto, avrebbe dichiarato “pregiudizialmente” che tale società non era stata parte del giudizio e che nessuna domanda era mai stata proposta nei suoi confronti, dando per scontato che la Casa di [OSCURATO:PERSONA] (avente partita iva diversa sia da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che dalla Casa di Riposo villa Aurora gestita dalla Veranda sul Mare) esistesse giuridicamente. 2) Con il secondo motivo le ricorrenti prospettano «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. in relazione all’articolo 132 n. 4 cod.proc.civ. – Motivazione apparente o perplessa». La Corte territoriale avrebbe esaminato le doglianze come fossero proposte unicamente da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e non anche come proposte da Casa di [OSCURATO:PERSONA] (gestito da La veranda sul Mare), incorrendo nel vizio motivazionale imputatole. 3) I primi due motivi che possono essere scrutinati congiuntamente sono infondati. In primo luogo, la Corte d'Appello ha esaminato distintamente la posizione delle due società appellanti ed è pervenuta a conclusioni diverse: il rigetto dell’appello proposto da “La veranda sul Mare”, la tardività dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dette conclusioni è pervenuta, considerando che nei confronti della prima non era stata mai proposta alcuna domanda, che era incontestato che la stessa avesse negato il coinvolgimento nei fatti che avevano provocato la caduta della danneggiata, e cheessa, costituendosi in appello, non aveva dedotto di agire quale successore a titolo particolare né della Casa di cura [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. né di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. (ammesso che fossero sue soggetti giuridici distinte) o di essere stata titolare del rapporto controverso, tantomeno aveva provato dette circostanze. Mentre invece con un’articolata motivazione ha spiegato che, nonostante gli errori contenuti, la notificazione era avvenuta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. che quindi non poteva essere considerata contumace inconsapevole, ma semplicemente contumace, decaduta, quindi, dal diritto di impugnazione. La motivazione c’è, è perfettamente intellegibile e non presta il fianco alle critiche rivoltele; neppure per quanto riguarda lo scrutinio asseritamente parziale dell’appello. 4) Con il terzo motivo le ricorrenti prospettano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 5 cod.proc.civ. per travisamento della prova. Il capo di sentenza impugnato è quello con cui la Corte d'Appello ha ritenuto che gli atti comprovanti i tentativi di raggiungere una composizione bonaria della lite erano stati inviati e ricevuti dallo stesso personale che aveva accettato la notificazione dell’atto di citazione in giudizio di primo grado. Gli argomenti di censura sono i seguenti: la sig. [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere identificata con certezza nella figura di personale addetto alla ricezione degli atti esclusivamente della struttura “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” (che è soggetto giuridico distinto da “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”); la relata di notifica della sentenza di primo grado n. 2424/2019 emessa dal Tribunale di Messina non era stata ritirata dalla sig. [OSCURATO:PERSONA], ma da altro soggetto, il che avrebbe dovuto escludere che la sig.a [OSCURATO:PERSONA] fosse deputata a ricevere esclusivamente la corrispondenza indirizzata alla Casa di [OSCURATO:PERSONA], «ben potendo tale ruolo essere ricoperto anche da altro soggetto, dipendente o meno della struttura, il quale si trovi nella facoltà di ritirare quanto venga notificato in un dato momento, non avendo certamente il compito di verificare il contenuto delle notifiche e l’effettiva appartenenza di queste al destinatario indicato»; in una lettera datata 1/10/2012- che pure era parte del complesso di atti di giudizio - inviata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo si riferiva all’ente convenuto usando la denominazione “[OSCURATO:PERSONA]” e non “Casa di [OSCURATO:PERSONA]”; anche nella lettera datata 19/10/2012, veniva nuovamente fatto riferimento all’ente convenuto con il nome di “[OSCURATO:PERSONA]”. Il motivo è inammissibile. Innanzitutto, non può essere sottaciuto che il vizio di travisamento della prova non è deducibile incondizionatamente. Le Sezioni unite (con la sentenza 4/03/2024, n. 5792), dopo aver delineato storicamente la distinzione travisamentodel fatto- travisamentodella prova e del fatto, hanno ribadito che se iltravisamento è “frutto di errore di percezione, soccorre la revocazione”, se iltravisamento della prova attiene all'individuazione delle informazioni probatorie desunte per inferenza logica è un “affare del giudice di merito” per questo sottratto al giudizio di legittimità, non essendovi il rischio che si verifichi, “un'inemendabile forma di patente illegittimità della decisione”, giacché, una volta che il giudice di merito abbia fondato la propria decisione su un dato probatorio preso in considerazione nella sua oggettività, pena la rettifica dell'errore a mezzo della revocazione, ed abbia adottato la propria decisione sulla base di informazioni probatorie desunte dal dato probatorio, il tutto sostenuto da una motivazione rispettosa dell'esigenza costituzionale di motivazione, si è dinanzi ad una statuizione fondata su basi razionali idonee a renderla accettabile. Diversamente opinando, se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso ditravisamento della prova, il giudizio di legittimità si trasformerebbe «verso un terzo grado» nel quale la Corte avrebbe “il potere di rifare daccapo il giudizio di merito”. In ogni caso, ciò di cui le ricorrenti si lamentano non è affatto riconducibile ad un supposto travisamento, il quale richiede, per essere ammissibilmente denunciato, che venga prospettata non già una verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio controverso, ma una mera svista percettiva del giudice di merito in ordine al contenuto informativo oggettivo della prova in forza della quale ha assunto la decisione e che una tale svista sia affatto decisiva (Cass., Sez. Un., 5/03/2024, n. 5792). La verità è che la sostanza della censura si traduce in tutta evidenza in un non riuscito tentativo di sollecitare questa Corte a procedere ad un diverso accertamento di circostanze di fatto sottratte allo scrutinio di legittimità. 5) Con il quarto motivo le ricorrenti ascrivono al giudice a quo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ. in relazione all’articolo 145 cod.proc.civ. e 163 n. 2 cod.proc.civ. La sentenza evocata dalla Corte d'Appello, Cass. 01/12/2015, n. 24441, per ritenere superata la incertezza circa il soggetto notificato non sarebbe pertinente, perché nel caso deciso l'atto di appello era stato notificato al difensore della parte costituita in primo grado, per cui non poteva esservi incertezza sul soggetto notificato. Nel caso di specie, invece, i possibili soggetti destinatari erano due, risiedenti nella stessa sede, gli atti stragiudiziali erano stati inviati talvolta a [OSCURATO:PERSONA], talvolta alla Casa di [OSCURATO:PERSONA]; nell’atto di citazione era stata indicata una partita IVA estranea ad entrambe; la denominazione utilizzata in citazione costituiva la “ditta” di una delle due e segnatamente di quella che la Corte territoriale ha ritenuto che non era mai stata parte del giudizio di primo grado. Il motivo è infondato. La Corte d'Appello ha fatto corretta applicazione di un principio consolidato, applicato anche dalla pronuncia di legittimità evocata, a mente del quale «L'indagine circa l'individuabilità, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (o della citazione in appello), di elementi idonei a consentire l'identificazione della persona evocata in giudizio ed a far escludere la sussistenza di quell'assoluta incertezza al riguardo che determina nullità ai sensi dell'art. 164 cod. proc. civ., è istituzionalmente rimessa al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass.21/11/2006, n. 24680e successiva giurisprudenza conforme). Ebbene, la Corte territoriale non solo ha evocato il principio di diritto utilizzabile, ma lo ha anche applicato correttamente, spiegando con una motivazione scevra da vizi sulla scorta di quali circostanze ha ritenuto insussistente la incertezza circa il soggetto destinatario della notifica. Ad abundantiamsi rileva che le circostanze che avrebbero dovuto indurre la Corte d'Appello ad una conclusione diversa secondo quanto prospettato dalle ricorrenti sono dedotte in violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6, cod.proc.civ. 5) Con il quinto motivo le ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 e n. 5 cod.proc.civ. in relazione all’articolo 327 cod.proc.civ., in ordine alla tempestività dell’appello. La tesi è che la Corte d’appello, ove avesse ritenuto nulla la notifica della citazione del giudizio di primo grado (per assoluta incertezza del soggetto vocato), avrebbe dovuto ritenere tempestivo l’appello, perché era stato notificato entro il termine di trenta giorni da quando parte appellante è venuta a conoscenza della esistenza del procedimento e della sentenza. Il contumace può evitare la decadenza dal diritto di proporre impugnazione per decorso del termine annuale se prova, oltre alla nullità della notificazione, la mancata conoscenza del processo a causa di tale nullità (…). Il motivo è inammissibile. Costituisce ius receptum che il motivo che abdichi alla funzione che gli è propria, quella di criticare e, quindi, di indicare che cosa si critichi e su che cosa la critichi si fondi, delegando queste operazioni alla Suprema Corte, si risolve in un non motivo, perché, abdica alla funzione propria del motivo, che è quella di criticare e, quindi, di indicare che cosa si critichi e su che cosa la critichi si fondi; la formulazione di un motivo avente tale carattere è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ. e nell’art. 375 cod.proc.civ. con il riferimento alla “mancanza dei motivi”. Non avendo la Corte d'Appello ritenuto sussistente la lamentata incertezza circa il soggetto evocato in giudizio, le ricorrenti prospettano in via prognostica che, a seguito dell’accoglimento di alcuno dei precedenti motivi, venga cassata la statuizione di inammissibilità dell’appello. 6) Il ricorso, pertanto, va rigettato. 7) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali nei confronti del controricorrente, liquidate in euro 4.400,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell
Sentenza Cassazione n. 28702/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris