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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04779/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i tre motivi di ricorso che qui si richiamano: il primo, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 81, 633 e 639-bis cod. pen.: il secondo, che deduce il vizio di mancanza della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; il terzo, che deduce il vizio di mancanza assoluta della motivazione in relazione all'invocata esclusione della condizione a cui è stato subordinato il beneficio della pena sospesa, sono tutti non consentiti perché manifestamente infondati e altresì reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi censurabili in questa sede e che già segnalano l'apoditticità e l'infondatezza dei motivi dedotti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si rileva la non contestabilità della riconducibilità delle condotte al ricorrente e l'infondatezza delle censure in punto di pena, stante l'apprezzabile gravità del fatto), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; che, quanto all'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che è stato allegato al ricorso, il ricorrente, da un lato, non adduce di averlo prodotto nel corso dei giudizi di merito (Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064-01) e dall'altro lato - e in ogni caso - lo invoca in maniera del tutto generica, non avendo indicato perché, da esso, si dovrebbe ricavare che egli «non aveva all'epoca [...] alcun dominio sul fondo in questione»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i tre motivi di ricorso che qui si richiamano: il primo, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 81, 633 e 639-bis cod. pen.: il secondo, che deduce il vizio di mancanza della motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; il terzo, che deduce il vizio di mancanza assoluta della motivazione in relazione all'invocata esclusione della condizione a cui è stato subordinato il beneficio della pena sospesa, sono tutti non consentiti perché manifestamente infondati e altresì reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi censurabili in questa sede e che già segnalano l'apoditticità e l'infondatezza dei motivi dedotti (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove si rileva la non contestabilità della riconducibilità delle condotte al ricorrente e l'infondatezza delle censure in punto di pena, stante l'apprezzabile gravità del fatto), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; che, quanto all'atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che è stato allegato al ricorso, il ricorrente, da un lato, non adduce di averlo prodotto nel corso dei giudizi di merito (Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064-01) e dall'altro lato - e in ogni caso - lo invoca in maniera del tutto generica, non avendo indicato perché, da esso, si dovrebbe ricavare che egli «non aveva all'epoca [...] alcun dominio sul fondo in questione»; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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