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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12490/2026

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n Roma, via deiPortoghesi n. 12– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania – sezione staccata di Salerno n. 5728/02/2019, depositatain data 1.07.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Salerno accoglieva il ricorso proposto dalla Mediatrades.r.l. avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno 2012, con ilquale era stata recuperata l’IVA in relazione ad operazioniNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026intracomunitarie per le quali la contribuente non aveva esibito idoneadocumentazione attestante l’effettivo trasporto della merce fuori dalterritorio dello Stato e in relazione ad operazioni ritenutesoggettivamente inesistenti;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Campania -sezione staccata di Salerno rigettava sia l’appello principale propostodall’Agenzia delle entrate sia quello incidentale proposto dallacontribuente osservando, per quanto qui rileva, che:- la società contribuente aveva spiegato il motivo per il quale sullaCMR poteva mancare la firma del cessionario, non essendo previstoun termine perentorio entro il quale tale documento finale, cherestituito al cedente;- era infondata anche la contestazione sulla effettività delle operazioniimponibili, avendo la cessionaria effettivamente ricevuto e pagato ibeni in questione;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi;- la contribuente resisteva con controricorso proponendo anchericorso incidentale affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA]- Preliminarmente va ribadito che, in virtù del principio della"perpetuatio" dell'ufficio defensionale, di cui è espressione l'art. 85cod. proc. civ., nessuna efficacia può dispiegare, in seno alprocedimento per Cassazione (caratterizzato, oltretutto, da unosvolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia allaprocura, depositata in data 2.03.2025, dal difensore dellacontroricorrente;- con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026112 c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello(pp. 3 e 4, all. 6) con il quale l’Ufficio si doleva della violazione degliartt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, comma 5, del d.P.R. n. 633del 1972, avendo il primo giudice ritenuto utilizzabile ladocumentazione che la contribuente si era rifiutata di esibire nellafase dell’accertamento e anche dopo la notifica dell’atto impositivo;- il motivo è infondato;- come ha più volte affermato questa Corte, non ricorre il vizio diomessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicitadi rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quandola pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che ladomanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, sianosuperate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (ex multis, Cass. 25710 del 2024);- il giudice di appello, dopo avere dato atto, nella parte iniziale dellamotivazione, della doglianza dell’Agenzia delle entrate sullacircostanza che “la parte, anche a seguito di inviti dei verbalizzanti,non aveva ritenuto di depositare la documentazione probante, e ciòpregiudicava l’utilizzo di tali documenti in sede contenziosa”, nelritenere, poi, che la documentazione prodotta dalla contribuente fossesufficiente, anche se priva di firma del cessionario, si eraimplicitamente pronunciato anche sulla sua utilizzabilità;- con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 cod. proc. civ., per mancanza di motivazione omotivazione apparente, non avendo la CTR argomentatosull’esistenza o meno della prova dell’uscita della merce dal territorionazionale;- il motivo è infondato;Numero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026- come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con lasentenza n. 8053 del 2014), l’anomalia motivazionale denunciabile inCassazione è solo quella che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;- deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nellamancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico,nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile;- solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error inprocedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rendepercepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass.

S.U. n. 22232 del 2016);- la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto neiparadigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile,arresto giurisprudenziale, in quanto, a prescindere dalla suacorrettezza, esprime, seppure in maniera concisa, le ragioni delladecisione; il giudice tributario di appello ha spiegato, invero, che suldocumento di trasporto poteva mancare la firma del cessionario,stante la mancata previsione di un termine perentorio per larestituzione tale documento al cedente, dovendosi ritenere con ciòassolto l’obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale"(cfr. Sez.

U. 7.04.2014, n. 8053);- con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41Numero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026del d.l. n. 331 del 1993, per avere la CTR errato nel ritenere che ladocumentazione esibita dalla contribuente, consistente in lettere divettura internazionali (CMR) prive del timbro di ricezione delle merci,fosse sufficiente ad attestare l’avvenuta ricezione della merce e,quindi, l’uscita della stessa dal territorio nazionale;- il motivo è fondato;- premessa l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 45-bis del Reg. diesecuzione (UE) n. 282/2011, inserito dal Reg. di esecuzione (UE)2018/1912 ed applicabile alle operazioni eseguite dal 1° gennaio2020, in punto di diritto occorre premettere che la non imponibilitàdelle cessioni intracomunitarie di beni è prevista dall’art. 138 dellaDirettiva 2006/112/CE, secondo il quale “Gli stati membri esentano lecessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorioma nella Comunità, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto,effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente nonsoggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membrodiverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o deltrasporto dei beni”;- in conformità all’articolo 138 cit., poi, l’articolo 41, comma 1, letteraa), del d.l. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla l. n.427 del 1993, considera non imponibili ai fini IVA “le cessioni a titolooneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Statomembro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, neiconfronti di cessionari soggetti d’imposta o di enti, associazioni edaltre organizzazioni […]”;- la tassazione avviene, quindi, nello Stato membro di destinazione,secondo il principio per cui il gettito fiscale va trasferitotendenzialmente allo Stato membro in cui avviene il consumo finaledei beni ceduti;Numero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026- come è stato più volte ribadito da questa Corte (Cass. 3603/2009;Cass. 15871/2016; Cass n. 10355/2022), l'onere di provarel'esistenza dei presupposti della deroga al regime della territorialitàIVA è a carico del contribuente, anche in ragione del principiogenerale secondo il quale l'onere di provare la sussistenza deipresupposti di fatto, che legittimano la deroga al normale regimeimpositivo, è sempre a carico di chi invoca detta deroga;- l'esenzione dall'IVA della cessione intracomunitaria di un benediviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni: ilpotere del fornitore di disporre di tale bene come proprietario è statotrasmesso all'acquirente, il fornitore prova che tale bene è statospedito o trasportato in un altro Stato membro e, in seguito a talespedizione o trasporto, il medesimo bene ha lasciato fisicamente ilterritorio dello Stato membro di cessione (cfr.

CGUE 9 ottobre 2014,Traum; CGUE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona; CGUE, 27settembre 2007, Teleos);- sempre con riferimento alle cessioni intracomunitarie, la Corte digiustizia ha precisato che gli obblighi spettanti a un soggetto passivoin materia di prova (segnatamente con riferimento al trasferimentodella merce in altro Stato membro) devono essere determinati infunzione delle condizioni espressamente stabilite a tale riguardo daldiritto nazionale e dalla prassi abituale prevista per analogheoperazioni (CGUE in causa C-273/11, cit., punto 38; CGUE in causaC-492/13, punto 30);- la Direttiva 2006/112/CE e il suo Regolamento di attuazione, infatti,non forniscono alcuna indicazione in ordine alle prove necessarie perdimostrare l’effettivo trasferimento della merce da uno Stato membroall’altro, rinviando sul punto ai singoli ordinamenti nazionali.

Neppurel’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, applicabile ratione temporis, indicaquali siano i documenti necessari per dimostrare la cessioneNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026comunitaria, sicché l'Amministrazione finanziaria è intervenutadiverse volte sull’argomento con le risoluzioni dell'Agenzia delleentrate, fra le quali vanno menzionate la n. 345 del 28 novembre2007, la n. 477 del 15 dicembre 2008, la n. 19/E del 25 marzo 2013e la n. 71 del 24 luglio 2014;- la risoluzione n. 345 del 2007 - dopo aver ricordato l'obbligo delcontribuente di conservare le fatture e gli elenchi INTRASTAT -chiarisce che, ai fini della dimostrazione dell'invio dei beni in altroStato dell'Unione europea, può costituire prova idonea l'esibizione deldocumento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dalterritorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'impostaidentificato in altro Paese comunitario; in detta risoluzione si precisaaltresì che il contribuente deve conservare sia la documentazionebancaria, dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazionealle cessioni intracomunitarie effettuate, sia la copia degli altridocumenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato originealla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Statomembro;- la successiva risoluzione n. 477 del 2008 precisa che il riferimentocontenuto nella risoluzione n. 345 del 2007 all'esibizione deldocumento di trasporto deve intendersi effettuato a titolo meramenteesemplificativo e chiarisce che, nei casi in cui il cedente nazionale nonabbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia ingrado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova inquestione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo adimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro;- la risoluzione n. 19/E del 2013 ha esteso la valenza probatoria deldocumento di trasporto cartaceo anche a quello elettronico, mentre larisoluzione n. 71 del 2014 riguarda l'ipotesi di cessione diun'imbarcazione, con riferimento alla quale è stato stabilito che,Numero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026quando non è possibile esibire il documento di trasporto, sonoammissibili altri mezzi di prova idonei e che la prova dell’avvenutotrasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme didocumenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene èstato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente;- nella risposta ad interpello n. 100, pubblicata in data 8.04.02019, èstato poi specificato, sempre in relazione alle cessioniintracomunitarie cd.

“franco fabbrica” o “franco destino”, che potevaritenersi sufficiente, ai fini della prova dell’effettività del trasportoverso un altro Stato membro, un documento dal quale fosseroindividuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tuttii dati utili a definire l’operazione, comprensivo di una dichiarazionetimbrata, datata e sottoscritta dal cessionario comunitario cheunitamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancariacontrattuali assunti e agli elenchi Intrastat;- secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria,quindi, ai fini della dimostrazione dell'invio dei beni in altro Statodell'Unione Europea, può costituire prova idonea l'esibizione deldocumento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dalterritorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'impostaidentificato in altro Paese comunitario.

Il contribuente deveconservare sia la documentazione bancaria, dalla quale risulti tracciadelle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarieeffettuate, sia la copia degli altri documenti attestanti gli impegnicontrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e altrasporto dei beni in altro Stato membro (Cass. n. 8477 del 2024);- la questione sulla prova dell’effettività del trasporto della merce tradue operatori UE è stata affrontata anche dalla giurisprudenzaNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026unionale e di legittimità, essendosi affermato che, nel caso dicessione intracomunitaria, il cedente ha l'onere di dimostrarel'effettività del trasporto della merce nel territorio dello Stato in cuirisiede il cessionario; la Corte di giustizia UE ha affermato, inparticolare, che le lettere di vettura e i documenti equipollentipossono essere considerati come elemento idoneo a dimostrare che ibeni cui si riferiscono siano destinati a essere trasportati o speditiverso un altro Stato membro, solo se debitamente compilati conl’indicazione di tutti gli elementi necessari, ivi compresa la data dellaconsegna (CGUE 20 giugno 2018, in causa C-108/17, [OSCURATO:PERSONA]);in mancanza, deve emergere la sua buona fede, cioè che egli nonsapesse o non avrebbe dovuto sapere che l'operazione effettuatarientrava in un'evasione posta in essere dall'acquirente e, ciònonostante, non avesse adottato tutte le misure ragionevoli perevitare di parteciparvi (Cass. n. 29498 del 24/12/2020; Cass. n.26062 del 30/12/2015; Cass. n. 4636 del 26/02/2014; CGUE 6settembre 2012, in C-273/11, Mecsek/Gabona; CGUE 17 ottobre2019, in C-653/18, Unitel);- a tal fine il contribuente deve dimostrare di avere adottato ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto, valutata secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto allecircostanze del caso concreto (Cass. n. 4045 del 12/02/2019), percui, in caso di vendita con clausola «franco fabbrica», ad esempio,dovrà fornire la prova documentale rappresentativa della effettivadislocazione della merce nel territorio dello Stato membro didestinazione o di «fatti secondari», da cui desumere la presenza dellemerci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se ladocumentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non siaacquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, neicontratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo diNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026consegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, diaver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria (Cass. n. 26062 del30/12/2015; Cass. n. 4045 del 12/02/2019; Cass. n. 8477 del 2024;Cass. n. 23295 del 2024 e Cass. n. 17727 del 2025);- sempre in tema di onere probatorio che incombe sul cedente, si èprecisato altresì che “il documento di accompagnamento della merceè surrogabile anche con un documento commerciale contenente lestesse informazioni e la sua terza copia (l'esemplare che deve essererinviato allo speditore per appuramento, cosiddetta copia di ritornoper il cedente) è idonea a comprovare, ai fini del beneficiodell’esenzione IVA, l’effettività del trasferimento della merce in altroStato membro” (Cass. n. 28831 del 08/11/2019);- infine, è stato precisato che, nei casi in cui il cedente nazionale nonabbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia ingrado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova inquestione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo adimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro(Cass. n. 2327 del 2/02/2021 e Cass. n. 25587 del 21/09/2021);- tanto chiarito, nella specie la CTR non si è attenuta ai suindicatiprincipi, avendo ritenuto sufficiente la prova data da CMR privi dellafirma del cessionario, attestante la consegna della merce aldestinatario e l’uscita della stessa dal territorio nazionale;- con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 deld.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto effettive leoperazioni contestate solo perché i beni (semilavorati dell’industriacasearia) risultavano ricevuti e pagati dalla cessionaria, senzaconsiderare i plurimi elementi indiziari indicati dall’Ufficio nel PVC(punto 3.2 pagg. 17 – 48) - dai quali si poteva evincere che i fornitorierano meri soggetti interposti (missing trader / buffer) e che laNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026contribuente era consapevole del meccanismo fraudolento – quali lamancanza di una struttura organizzativa e di personale, acquistiincompatibili con le cessioni alla [OSCURATO:PERSONA], acquisti da societàcartiere o società cessate e/o fallite, sopravvivenza limitata, anomalienei pagamenti, ecc.;- il motivo è fondato;- in punto di diritto occorre rammentare che nel caso di operazionesoggettivamente inesistente l'IVA non è, in linea di principio,detraibile, perché è stata versata ad un soggetto non legittimato allarivalsa e non assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, inquanto la fattura è emessa da un soggetto che non è statocontroparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi"inesistenti" (Cass. 30.10.2013, n. 24426);- poiché il diniego del diritto di detrazione costituisce un'eccezione alprincipio di neutralità dell'IVA che tale diritto costituisce, incombesull'Amministrazione finanziaria provare, anche sulla base dipresunzioni, che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, lecondizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione (esegnatamente: che il soggetto emittente non era il reale cedente eche il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’usodell’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasioned’imposta), mentre spetterà al contribuente, una volta raggiuntaquesta prova, fornire la prova contraria, ossia di aver svolto letrattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merciacquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente(Cass. n. 9851 del 2018);- per quanto riguarda la consapevolezza del cessionario, invece,occorre rilevare che, se a quest’ultimo non compete, di norma,conoscere la struttura e le condizioni di operatività del propriofornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limitiNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell'esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomalidell'operazione commerciale, tali da evidenziare irregolarità eingenerare dubbi di una potenziale evasione (Cass. 2.12.2015, n.24490);- con riferimento alla prova della fittizietà dell’operazione, posta acarico dell’Amministrazione, è stato poi condivisibilmente affermatoche può trattarsi sia di prova logica (o indiretta) sia di prova storica(o diretta), consistente anche in indizi integranti una presunzionesemplice (Cass. n. 28246 del 2020), potendo essere valorizzati, qualielementi sintomatici della mancata esecuzione dell’operazione daparte del fatturante, l’assenza della minima dotazione personale estrumentale adeguata alla predetta esecuzione, l’immediatezza deirapporti fra cedente/prestatore fatturante interposto ecessionario/committente, la conclamata inidoneità allo svolgimentodell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e lasocietà coinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339 del 2020);- anche di recente è stato ribadito che, in caso di operazionisoggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’oneredi provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio,ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indiziidonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto emediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasionedell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agitonell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale edi aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze delcaso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellaNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi (Cass. n. 24471 del 2022);- più precisamente, l’onere posto a carico dell’Amministrazionefinanziaria può ritenersi assolto, “qualora siano forniti validi elementiche, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, edell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono ancheassumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che lefatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero chedimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementiindicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezzadelle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alladetrazione” (Cass. n. 28628 del 2021); il giudice di merito, solo dopoavere valutato gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, siasingolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteridi gravità, precisione e concordanza, potrà esaminare l’eventualeprova contraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa siaidonea a scalfire il quadro probatorio posto alla base dell’attoimpositivo;- la CTR non si è attenuta ai richiamati principi, non avendoconsiderato il valore sintomatico degli elementi indicatidall’Amministrazione finanziaria negli atti impositivi (e richiamati, inossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso), quali, a titolomeramente esemplificativo, la circostanza che i fornitori erano privi diuna reale attività commerciale o si trattava di società cessate o falliteo con sopravvivenza limitata, che gli acquisti erano incompatibili conle cessioni alla contribuente e altro;- i giudici di appello hanno, invece, valorizzato solo elementi privi dirilievo, come il ricevimento e il pagamento della merce;- passando al ricorso incidentale, la contribuente deduce, con l’unicomotivo, la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primoNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 132, comma 2,n. 4 c.p.c., per mancanza di motivazione o motivazione apparente inordine alle censure proposte dalla contribuente fin dal ricorsointroduttivo, relative all’illegittimità dell’avviso di accertamento permancanza dell’atto di delega al firmatario dello stesso e per mancatainstaurazione del contraddittorio preventivo;- il ricorso incidentale è inammissibile, essendo stato proposto dallaparte vittoriosa nel giudizio di merito, che solleva questioni rimasteassorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida,non essendo in tal caso ravvisabile alcun rigetto implicito, in quantotali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possonoessere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. n. 15893 del2023);- va dunque ribadito il principio secondo il quale il ricorso incidentale,anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dallasoccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parteche sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello,proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono statedecise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altratesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporledinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza(Cass. n. 29662 del 2023);- in conclusione, vanno accolti il terzo e il quarto motivo del ricorsoprincipale, rigettati i primi due e dichiarato inammissibile il ricorsoincidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motividel ricorso principale accolti, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per laliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale,rigetta i primi due e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi del ricorsoprincipale, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n Roma, via deiPortoghesi n. 12– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente e ricorrente incidentale –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania – sezione staccata di Salerno n. 5728/02/2019, depositatain data 1.07.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- La CTP di Salerno accoglieva il ricorso proposto dalla Mediatrades.r.l. avverso l’avviso di accertamento, relativo all’anno 2012, con ilquale era stata recuperata l’IVA in relazione ad operazioniNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026intracomunitarie per le quali la contribuente non aveva esibito idoneadocumentazione attestante l’effettivo trasporto della merce fuori dalterritorio dello Stato e in relazione ad operazioni ritenutesoggettivamente inesistenti;- con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Campania -sezione staccata di Salerno rigettava sia l’appello principale propostodall’Agenzia delle entrate sia quello incidentale proposto dallacontribuente osservando, per quanto qui rileva, che:- la società contribuente aveva spiegato il motivo per il quale sullaCMR poteva mancare la firma del cessionario, non essendo previstoun termine perentorio entro il quale tale documento finale, cherestituito al cedente;- era infondata anche la contestazione sulla effettività delle operazioniimponibili, avendo la cessionaria effettivamente ricevuto e pagato ibeni in questione;- l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi;- la contribuente resisteva con controricorso proponendo anchericorso incidentale affidato ad un unico motivo.[OSCURATO:PERSONA]- Preliminarmente va ribadito che, in virtù del principio della"perpetuatio" dell'ufficio defensionale, di cui è espressione l'art. 85cod. proc. civ., nessuna efficacia può dispiegare, in seno alprocedimento per Cassazione (caratterizzato, oltretutto, da unosvolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia allaprocura, depositata in data 2.03.2025, dal difensore dellacontroricorrente;- con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art.Numero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026112 c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sul motivo di appello(pp. 3 e 4, all. 6) con il quale l’Ufficio si doleva della violazione degliartt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52, comma 5, del d.P.R. n. 633del 1972, avendo il primo giudice ritenuto utilizzabile ladocumentazione che la contribuente si era rifiutata di esibire nellafase dell’accertamento e anche dopo la notifica dell’atto impositivo;- il motivo è infondato;- come ha più volte affermato questa Corte, non ricorre il vizio diomessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicitadi rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quandola pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che ladomanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, sianosuperate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (ex multis, Cass. 25710 del 2024);- il giudice di appello, dopo avere dato atto, nella parte iniziale dellamotivazione, della doglianza dell’Agenzia delle entrate sullacircostanza che “la parte, anche a seguito di inviti dei verbalizzanti,non aveva ritenuto di depositare la documentazione probante, e ciòpregiudicava l’utilizzo di tali documenti in sede contenziosa”, nelritenere, poi, che la documentazione prodotta dalla contribuente fossesufficiente, anche se priva di firma del cessionario, si eraimplicitamente pronunciato anche sulla sua utilizzabilità;- con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132 cod. proc. civ., per mancanza di motivazione omotivazione apparente, non avendo la CTR argomentatosull’esistenza o meno della prova dell’uscita della merce dal territorionazionale;- il motivo è infondato;Numero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026- come hanno sottolineato le Sezioni Unite di questa Corte (con lasentenza n. 8053 del 2014), l’anomalia motivazionale denunciabile inCassazione è solo quella che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;- deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nellamancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico,nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile;- solo in tali casi la sentenza è nulla perché affetta da "error inprocedendo", in quanto, benché graficamente esistente, non rendepercepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie,ipotetiche congetture (Cass. S.U. n. 22232 del 2016);- la motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto neiparadigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile,arresto giurisprudenziale, in quanto, a prescindere dalla suacorrettezza, esprime, seppure in maniera concisa, le ragioni delladecisione; il giudice tributario di appello ha spiegato, invero, che suldocumento di trasporto poteva mancare la firma del cessionario,stante la mancata previsione di un termine perentorio per larestituzione tale documento al cedente, dovendosi ritenere con ciòassolto l’obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale"(cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);- con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41Numero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026del d.l. n. 331 del 1993, per avere la CTR errato nel ritenere che ladocumentazione esibita dalla contribuente, consistente in lettere divettura internazionali (CMR) prive del timbro di ricezione delle merci,fosse sufficiente ad attestare l’avvenuta ricezione della merce e,quindi, l’uscita della stessa dal territorio nazionale;- il motivo è fondato;- premessa l’inapplicabilità al caso di specie dell’art. 45-bis del Reg. diesecuzione (UE) n. 282/2011, inserito dal Reg. di esecuzione (UE)2018/1912 ed applicabile alle operazioni eseguite dal 1° gennaio2020, in punto di diritto occorre premettere che la non imponibilitàdelle cessioni intracomunitarie di beni è prevista dall’art. 138 dellaDirettiva 2006/112/CE, secondo il quale “Gli stati membri esentano lecessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorioma nella Comunità, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto,effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo o di un ente nonsoggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membrodiverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o deltrasporto dei beni”;- in conformità all’articolo 138 cit., poi, l’articolo 41, comma 1, letteraa), del d.l. n. 331 del 1993, convertito con modificazioni dalla l. n.427 del 1993, considera non imponibili ai fini IVA “le cessioni a titolooneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Statomembro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, neiconfronti di cessionari soggetti d’imposta o di enti, associazioni edaltre organizzazioni […]”;- la tassazione avviene, quindi, nello Stato membro di destinazione,secondo il principio per cui il gettito fiscale va trasferitotendenzialmente allo Stato membro in cui avviene il consumo finaledei beni ceduti;Numero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026- come è stato più volte ribadito da questa Corte (Cass. 3603/2009;Cass. 15871/2016; Cass n. 10355/2022), l'onere di provarel'esistenza dei presupposti della deroga al regime della territorialitàIVA è a carico del contribuente, anche in ragione del principiogenerale secondo il quale l'onere di provare la sussistenza deipresupposti di fatto, che legittimano la deroga al normale regimeimpositivo, è sempre a carico di chi invoca detta deroga;- l'esenzione dall'IVA della cessione intracomunitaria di un benediviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni: ilpotere del fornitore di disporre di tale bene come proprietario è statotrasmesso all'acquirente, il fornitore prova che tale bene è statospedito o trasportato in un altro Stato membro e, in seguito a talespedizione o trasporto, il medesimo bene ha lasciato fisicamente ilterritorio dello Stato membro di cessione (cfr. CGUE 9 ottobre 2014,Traum; CGUE, 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona; CGUE, 27settembre 2007, Teleos);- sempre con riferimento alle cessioni intracomunitarie, la Corte digiustizia ha precisato che gli obblighi spettanti a un soggetto passivoin materia di prova (segnatamente con riferimento al trasferimentodella merce in altro Stato membro) devono essere determinati infunzione delle condizioni espressamente stabilite a tale riguardo daldiritto nazionale e dalla prassi abituale prevista per analogheoperazioni (CGUE in causa C-273/11, cit., punto 38; CGUE in causaC-492/13, punto 30);- la Direttiva 2006/112/CE e il suo Regolamento di attuazione, infatti,non forniscono alcuna indicazione in ordine alle prove necessarie perdimostrare l’effettivo trasferimento della merce da uno Stato membroall’altro, rinviando sul punto ai singoli ordinamenti nazionali. Neppurel’art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, applicabile ratione temporis, indicaquali siano i documenti necessari per dimostrare la cessioneNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026comunitaria, sicché l'Amministrazione finanziaria è intervenutadiverse volte sull’argomento con le risoluzioni dell'Agenzia delleentrate, fra le quali vanno menzionate la n. 345 del 28 novembre2007, la n. 477 del 15 dicembre 2008, la n. 19/E del 25 marzo 2013e la n. 71 del 24 luglio 2014;- la risoluzione n. 345 del 2007 - dopo aver ricordato l'obbligo delcontribuente di conservare le fatture e gli elenchi INTRASTAT -chiarisce che, ai fini della dimostrazione dell'invio dei beni in altroStato dell'Unione europea, può costituire prova idonea l'esibizione deldocumento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dalterritorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'impostaidentificato in altro Paese comunitario; in detta risoluzione si precisaaltresì che il contribuente deve conservare sia la documentazionebancaria, dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazionealle cessioni intracomunitarie effettuate, sia la copia degli altridocumenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato originealla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Statomembro;- la successiva risoluzione n. 477 del 2008 precisa che il riferimentocontenuto nella risoluzione n. 345 del 2007 all'esibizione deldocumento di trasporto deve intendersi effettuato a titolo meramenteesemplificativo e chiarisce che, nei casi in cui il cedente nazionale nonabbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia ingrado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova inquestione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo adimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro;- la risoluzione n. 19/E del 2013 ha esteso la valenza probatoria deldocumento di trasporto cartaceo anche a quello elettronico, mentre larisoluzione n. 71 del 2014 riguarda l'ipotesi di cessione diun'imbarcazione, con riferimento alla quale è stato stabilito che,Numero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026quando non è possibile esibire il documento di trasporto, sonoammissibili altri mezzi di prova idonei e che la prova dell’avvenutotrasferimento del bene in altro Stato membro deriva da un insieme didocumenti da cui si ricava, con sufficiente evidenza, che il bene èstato trasferito dallo Stato del cedente a quello dell’acquirente;- nella risposta ad interpello n. 100, pubblicata in data 8.04.02019, èstato poi specificato, sempre in relazione alle cessioniintracomunitarie cd. “franco fabbrica” o “franco destino”, che potevaritenersi sufficiente, ai fini della prova dell’effettività del trasportoverso un altro Stato membro, un documento dal quale fosseroindividuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tuttii dati utili a definire l’operazione, comprensivo di una dichiarazionetimbrata, datata e sottoscritta dal cessionario comunitario cheunitamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancariacontrattuali assunti e agli elenchi Intrastat;- secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria,quindi, ai fini della dimostrazione dell'invio dei beni in altro Statodell'Unione Europea, può costituire prova idonea l'esibizione deldocumento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dalterritorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'impostaidentificato in altro Paese comunitario. Il contribuente deveconservare sia la documentazione bancaria, dalla quale risulti tracciadelle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarieeffettuate, sia la copia degli altri documenti attestanti gli impegnicontrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e altrasporto dei beni in altro Stato membro (Cass. n. 8477 del 2024);- la questione sulla prova dell’effettività del trasporto della merce tradue operatori UE è stata affrontata anche dalla giurisprudenzaNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026unionale e di legittimità, essendosi affermato che, nel caso dicessione intracomunitaria, il cedente ha l'onere di dimostrarel'effettività del trasporto della merce nel territorio dello Stato in cuirisiede il cessionario; la Corte di giustizia UE ha affermato, inparticolare, che le lettere di vettura e i documenti equipollentipossono essere considerati come elemento idoneo a dimostrare che ibeni cui si riferiscono siano destinati a essere trasportati o speditiverso un altro Stato membro, solo se debitamente compilati conl’indicazione di tutti gli elementi necessari, ivi compresa la data dellaconsegna (CGUE 20 giugno 2018, in causa C-108/17, [OSCURATO:PERSONA]);in mancanza, deve emergere la sua buona fede, cioè che egli nonsapesse o non avrebbe dovuto sapere che l'operazione effettuatarientrava in un'evasione posta in essere dall'acquirente e, ciònonostante, non avesse adottato tutte le misure ragionevoli perevitare di parteciparvi (Cass. n. 29498 del 24/12/2020; Cass. n.26062 del 30/12/2015; Cass. n. 4636 del 26/02/2014; CGUE 6settembre 2012, in C-273/11, Mecsek/Gabona; CGUE 17 ottobre2019, in C-653/18, Unitel);- a tal fine il contribuente deve dimostrare di avere adottato ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto, valutata secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto allecircostanze del caso concreto (Cass. n. 4045 del 12/02/2019), percui, in caso di vendita con clausola «franco fabbrica», ad esempio,dovrà fornire la prova documentale rappresentativa della effettivadislocazione della merce nel territorio dello Stato membro didestinazione o di «fatti secondari», da cui desumere la presenza dellemerci in un territorio diverso dallo Stato di residenza, ovvero, se ladocumentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non siaacquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, neicontratti stipulati con vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo diNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026consegna del documento e, a fronte dell'altrui inadempimento, diaver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria (Cass. n. 26062 del30/12/2015; Cass. n. 4045 del 12/02/2019; Cass. n. 8477 del 2024;Cass. n. 23295 del 2024 e Cass. n. 17727 del 2025);- sempre in tema di onere probatorio che incombe sul cedente, si èprecisato altresì che “il documento di accompagnamento della merceè surrogabile anche con un documento commerciale contenente lestesse informazioni e la sua terza copia (l'esemplare che deve essererinviato allo speditore per appuramento, cosiddetta copia di ritornoper il cedente) è idonea a comprovare, ai fini del beneficiodell’esenzione IVA, l’effettività del trasferimento della merce in altroStato membro” (Cass. n. 28831 del 08/11/2019);- infine, è stato precisato che, nei casi in cui il cedente nazionale nonabbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia ingrado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova inquestione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo adimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro(Cass. n. 2327 del 2/02/2021 e Cass. n. 25587 del 21/09/2021);- tanto chiarito, nella specie la CTR non si è attenuta ai suindicatiprincipi, avendo ritenuto sufficiente la prova data da CMR privi dellafirma del cessionario, attestante la consegna della merce aldestinatario e l’uscita della stessa dal territorio nazionale;- con il quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 deld.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto effettive leoperazioni contestate solo perché i beni (semilavorati dell’industriacasearia) risultavano ricevuti e pagati dalla cessionaria, senzaconsiderare i plurimi elementi indiziari indicati dall’Ufficio nel PVC(punto 3.2 pagg. 17 – 48) - dai quali si poteva evincere che i fornitorierano meri soggetti interposti (missing trader / buffer) e che laNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026contribuente era consapevole del meccanismo fraudolento – quali lamancanza di una struttura organizzativa e di personale, acquistiincompatibili con le cessioni alla [OSCURATO:PERSONA], acquisti da societàcartiere o società cessate e/o fallite, sopravvivenza limitata, anomalienei pagamenti, ecc.;- il motivo è fondato;- in punto di diritto occorre rammentare che nel caso di operazionesoggettivamente inesistente l'IVA non è, in linea di principio,detraibile, perché è stata versata ad un soggetto non legittimato allarivalsa e non assoggettato all'obbligo di pagamento dell'imposta, inquanto la fattura è emessa da un soggetto che non è statocontroparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, da ritenersi"inesistenti" (Cass. 30.10.2013, n. 24426);- poiché il diniego del diritto di detrazione costituisce un'eccezione alprincipio di neutralità dell'IVA che tale diritto costituisce, incombesull'Amministrazione finanziaria provare, anche sulla base dipresunzioni, che, a fronte dell'esibizione del titolo, difettano, lecondizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione (esegnatamente: che il soggetto emittente non era il reale cedente eche il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’usodell’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasioned’imposta), mentre spetterà al contribuente, una volta raggiuntaquesta prova, fornire la prova contraria, ossia di aver svolto letrattative in buona fede, ritenendo incolpevolmente che le merciacquistate fossero effettivamente rifornite dalla società cedente(Cass. n. 9851 del 2018);- per quanto riguarda la consapevolezza del cessionario, invece,occorre rilevare che, se a quest’ultimo non compete, di norma,conoscere la struttura e le condizioni di operatività del propriofornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limitiNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026dell'esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomalidell'operazione commerciale, tali da evidenziare irregolarità eingenerare dubbi di una potenziale evasione (Cass. 2.12.2015, n.24490);- con riferimento alla prova della fittizietà dell’operazione, posta acarico dell’Amministrazione, è stato poi condivisibilmente affermatoche può trattarsi sia di prova logica (o indiretta) sia di prova storica(o diretta), consistente anche in indizi integranti una presunzionesemplice (Cass. n. 28246 del 2020), potendo essere valorizzati, qualielementi sintomatici della mancata esecuzione dell’operazione daparte del fatturante, l’assenza della minima dotazione personale estrumentale adeguata alla predetta esecuzione, l’immediatezza deirapporti fra cedente/prestatore fatturante interposto ecessionario/committente, la conclamata inidoneità allo svolgimentodell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e lasocietà coinvolta nell’operazione (Cass. n. 5339 del 2020);- anche di recente è stato ribadito che, in caso di operazionisoggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’oneredi provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio,ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indiziidonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto emediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasionedell’imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agitonell’assenza di consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale edi aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, ladiligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri diragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze delcaso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellaNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi (Cass. n. 24471 del 2022);- più precisamente, l’onere posto a carico dell’Amministrazionefinanziaria può ritenersi assolto, “qualora siano forniti validi elementiche, alla stregua dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, edell'art. art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, possono ancheassumere la consistenza di attendibili indizi, per affermare che lefatture sono state emesse per operazioni fittizie, ovvero chedimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementiindicati nella dichiarazione e nei relativi allegati ovvero la inesattezzadelle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alladetrazione” (Cass. n. 28628 del 2021); il giudice di merito, solo dopoavere valutato gli elementi presuntivi forniti dall’Ufficio, siasingolarmente che complessivamente, ritenendoli dotati dei caratteridi gravità, precisione e concordanza, potrà esaminare l’eventualeprova contraria offerta dal contribuente, verificando se la stessa siaidonea a scalfire il quadro probatorio posto alla base dell’attoimpositivo;- la CTR non si è attenuta ai richiamati principi, non avendoconsiderato il valore sintomatico degli elementi indicatidall’Amministrazione finanziaria negli atti impositivi (e richiamati, inossequio al principio di autosufficienza, nel ricorso), quali, a titolomeramente esemplificativo, la circostanza che i fornitori erano privi diuna reale attività commerciale o si trattava di società cessate o falliteo con sopravvivenza limitata, che gli acquisti erano incompatibili conle cessioni alla contribuente e altro;- i giudici di appello hanno, invece, valorizzato solo elementi privi dirilievo, come il ricevimento e il pagamento della merce;- passando al ricorso incidentale, la contribuente deduce, con l’unicomotivo, la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, primoNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 132, comma 2,n. 4 c.p.c., per mancanza di motivazione o motivazione apparente inordine alle censure proposte dalla contribuente fin dal ricorsointroduttivo, relative all’illegittimità dell’avviso di accertamento permancanza dell’atto di delega al firmatario dello stesso e per mancatainstaurazione del contraddittorio preventivo;- il ricorso incidentale è inammissibile, essendo stato proposto dallaparte vittoriosa nel giudizio di merito, che solleva questioni rimasteassorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida,non essendo in tal caso ravvisabile alcun rigetto implicito, in quantotali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possonoessere riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. n. 15893 del2023);- va dunque ribadito il principio secondo il quale il ricorso incidentale,anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dallasoccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parteche sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello,proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono statedecise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altratesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporledinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza(Cass. n. 29662 del 2023);- in conclusione, vanno accolti il terzo e il quarto motivo del ricorsoprincipale, rigettati i primi due e dichiarato inammissibile il ricorsoincidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motividel ricorso principale accolti, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per laliquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 5832/2020Numero sezionale 2755/2026Numero di raccolta generale 12490/2026Data pubblicazione 04/05/2026La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale,rigetta i primi due e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi del ricorsoprincipale, e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 12490/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris