CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17341/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile ilricorso;ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30/09/2025 la Corte di appello di Roma confermava lasentenza del Tribunale di Roma in data 11/09/2024, che aveva condannatoAlssandro Belli per il reato di cui all’art. 9 ter, comma 1, Codice della strada.2. L’imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., per carenza e manifesta illogicità della motivazione conriferimento all’art. 131 bis cod. pen. Rileva che la Corte territoriale ha fondato ilmancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità delfatto sul comportamento minaccioso tenuto dall’imputato nei confronti degliagenti operanti all’atto del controllo e sui precedenti penali da cui il ricorrenterisulta gravato, tra i quali un’omissione di soccorso; che tale percorsoargomentativo risulta manifestamente illogico, atteso che la condotta minacciosatenuta nei confronti dei verbalizzanti è totalmente slegata dal reato incontestazione e che il richiamo al precedente penale per omissione di soccorsonon dimostra la vicinanza del Belli al mondo delle corse clandestine; che,peraltro, la condotta violenta era stata oggetto di una specifica contestazione aisensi dell’art. 336 cod. pen., rispetto alla quale era intervenuta l’archiviazione, ditalchè la Corte territoriale ha posto a fondamento del rigetto fatti dei quali erastato già acclarato il modesto disvalore; che, dunque, il fatto ascritto alricorrente si riduce ad un atteggiamento spavaldo e ad una condotta di guidaspericolata, piuttosto che ad una gara clandestina, anche in considerazionedell’assenza di danno e della non abitualità del comportamento.2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 20 bis cod. pen., nonchécarenza della motivazione. Osserva che il rigetto della domanda di sostituzionedella pena detentiva è stato basato sul presunto comportamento illecito neiconfronti degli agenti operanti, comportamento solo ipotizzabile, perché estraneoall’accertamento; che l’enfatizzazione dell’insofferenza mostrata nei confrontidegli agenti operanti mal si concilia con l’archiviazione intervenuta; che, in ognicaso, non è dato cogliere la relazione tra la riferita condotta aggressiva neiconfronti delle Forze dell’Ordine e quella invece da valutare, vale a dire, il reatocontestato, al fine di valutare l’opportunità della sostituzione della pena; che,dunque, l’aver ancorato la decisione a comportamenti post factum non accertatied in ogni caso irrilevanti ai fini della sostituzione della pena, ha determinato laviolazione dell’art. 20 bis cod. pen.; che, in ogni caso, la motivazione è genericae apodittica laddove afferma che la sanzione sostitutiva sarebbe inadeguata allarieducazione del ricorrente, non indicando le ragioni su cui fonda siffattaaffermazione.2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 832 cod. civ., 42 Cost. e 1 delProtocollo addizionale n. 1 della CEDU, nonché manifesta illogicità dellamotivazione. Rappresenta che la sentenza di primo grado aveva disposto laconfisca del ciclomotore condotto dal Belli, nonostante la difesa avesse fattopresente che, dopo la revoca del provvedimento amministrativo di sospensionedella patente di guida e la conseguente caducazione del sequestroamministrativo, il ciclomotore, restituito all’odierno ricorrente, era stato alienatoa terzi; che, dunque, con il terzo motivo di appello la difesa aveva avanzatoistanza di revoca della statuizione ablatoria sul presupposto della avvenutalegittima alienazione del ciclomotore prima della sentenza di condanna di primogrado; che, confermando la confisca, la Corte territoriale ha pregiudicatoimmotivatamente il diritto di proprietà di un terzo, esponendo il Belli a possibiliazioni di rivalsa del terzo, circostanza questa che dà concretezza all’interesse adimpugnare; che, dunque, sono errati i presupposti da cui muove la sentenzaimpugnata, cioè, che il Belli fosse ancora proprietario del bene al momento dellaconfisca e che fosse il custode del ciclomotore, visto che il sequestro era statocaducato e che il bene era stato restituito all’imputato.2.4. Il difensore ha fatto pervenire articolata memoria di replica alleconclusioni del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va accolto nei limiti che seguono.1.1. Il primo motivo è fondato.Invero, la Corte territoriale, per escludere l’applicabilità della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., ha valorizzato il precedente per “fugastradale” e la condotta di sfida tenuta nei confronti degli agenti operantiintervenuti nell’immediatezza.Rileva il Collegio che, quanto al primo elemento, il presupposto ostativo delcomportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reatoper cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole,incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente (Sez. U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01), con esclusione, tuttavia, di quelli estintiai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all’estinzione delreato anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 4, n. 14073 del05/03/2024, Campana, Rv. 286175 – 02).Quanto al secondo elemento richiamato dalla Corte territoriale, si osservache la condotta susseguente al reato acquista rilievo, nella disciplina dell'art. 131bis cod. pen., non come esclusivo e autosufficiente indice-requisito di tenuitàdell’offesa, bensì come ulteriore criterio, accanto a tutti quelli contemplatidall’art. 133, comma 1, cod. pen. (ossia la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, iltempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione; la gravità del danno o delpericolo; l'intensità del dolo o della colpa): elementi tutti che, nell’ambito di ungiudizio complessivo e unitario, il giudice è chiamato a valutare per apprezzare ilgrado dell’offesa. Resta fermo, però, che deve trattarsi di una condottasuccessiva che aggrava l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma, che vavalutata secondo i criteri di cui all’art. 133, comma 1, cod. pen. Dunque,nell’ambito dei parametri che congiuntamente il giudice di merito deveesaminare ai fini del giudizio di particolare tenuità dell’offesa, la condottasusseguente al reato non viene in considerazione come indice della capacità adelinquere dell’agente, ma quale criterio che, nell’ambito di una valutazionecomplessiva, può incidere sulla valutazione del grado dell’offesa al bene giuridicotutelato, atteso che i requisiti dell'esiguità del danno o del pericolo e dellemodalità della condotta, compresa quella successiva al reato, vanno ricondotti adelementi che attengono sempre al disvalore oggettivo del fatto e che tengonoconto del grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato. Ciòsignifica che la condotta susseguente al reato, per essere valutatanegativamente ai fini dell'applicazione della non punibilità ex art. 131 bis cod.pen., deve incidere effettivamente sull’offesa, aggravandola, mentre dovrannoritenersi inconferenti rispetto al giudizio sull’entità dell’offesa comportamentisuccessivi che si limitino a manifestare la capacità a delinquere (Sez. 6, n. 43941del 03/10/2023, Hamdi, Rv. 285360 – 01; Sez. 3, n. 18029 del 02/05/2023, Hu,Rv. 284497 – 01).Orbene, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi di dirittosopra sintetizzati, avendo escluso l’applicabilità della causa di non punibilità indiscorso in ragione i) di un precedente penale specifico, da cui il ricorrente risultagravato, che, come si è evidenziato, non è sufficiente a far ritenere l’abitualitàdella condotta e ii) del comportamento minaccioso e di sfida successivo al fattotenuto dal Belli nei confronti dei verbalizzanti, che, mettendo in pericolo il buonandamento e l’imparzialità della [OSCURATO:PERSONA], in quanto mina lalibertà di autodeterminazione del pubblico ufficiale, all’evidenza non incidesull’entità dell’offesa al bene giuridico tutelato dall’art. 9 ter Codice della strada,che è quello della sicurezza della circolazione stradale.1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.Va, innanzitutto, premesso che la sostituzione della reclusione con una penasostitutiva non costituisce diritto dell’imputato, rientrando nell’ambito dellavalutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l’osservanzadei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., prendendo in esame, tra l’altro le modalitàdel fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato.Tale principio, affermato con riferimento alle "sanzioni sostitutive" disciplinatedall’originario art. 53 legge n. 689 del 1981, deve ritenersi certamenteapplicabile anche alle nuove "pene sostitutive", atteso che la disciplina normativaintrodotta continua a subordinarne la sostituzione a una valutazione giudizialeancorata ai parametri di cui all’art. 133 citato. Ciò significa che la richiesta disostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato impone al giudice dimotivare le eventuali ragioni di diniego (Sez. 4, n. 47333 del 24/10/2024, Viotti,Rv. 287321 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese,Rv. 286031 – 01; Sez. 2, n. 2341 del 19/12/2023, dep. 2024, Sanna,Rv. 285727 – 01), pur senza dover esaminare tutti i parametri contemplatinell’art. 133 cod. pen., potendo la sua discrezionalità essere esercitataevidenziando gli aspetti ritenuti decisivi in proposito, quali l’inefficacia dellasanzione. Come di regola accade allorquando il giudice di merito è chiamato asvolgere valutazioni discrezionali di tipo prognostico alla luce dei parametriindicati nell’art. 133 cod. pen., la conclusione raggiunta, avendo riguardo allaspecificità della condotta posta in essere, si sottrae, se adeguatamente motivata,ad ogni sindacato in sede di legittimità.Trattandosi, tuttavia, di discrezionalità vincolata all’impiego dei richiamaticriteri legali, il giudice di merito ha l’obbligo di informare ad essi la propriavalutazione e di darne conto in motivazione ed il sindacato di questa Corte sulpunto può essere esercitato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen.Nel caso di specie, rileva il Collegio che la motivazione della sentenzaimpugnata, in punto di sostituzione della pena detentiva avanzata dall’imputato,sia del tutto congrua, avendo la Corte territoriale ritenuto preminente, ai finidella esclusione della sostituibilità, per un verso, l’atteggiamento irridente eminaccioso serbato dall’imputato all’atto del controllo della [OSCURATO:PERSONA],sintomo della forte insofferenza nei confronti dell’autorità di pubblica sicurezza e,per altro verso, l’inadeguatezza delle mansioni proposte, di pulitore all’interno diuna polisportiva, ai fini di una effettiva rieducazione, evidentemente inconferentied avulse dal reato commesso.1.3. Il terzo motivo è inammissibile per carenza di interesse.Osserva il Collegio che, in tema di impugnazioni, vale il principio, posto conl’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui per proporre ricorso il soggettolegittimato deve essere portatore di un interesse concreto e attuale, che devepersistere fino al momento della decisione e che va apprezzato con riferimentoall’idoneità dell’esito finale del giudizio a eliminare la situazione giuridicadenunciata come illegittima o pregiudizievole per la parte.Va, peraltro, evidenziato come, a seguito del recente intervento delleSezioni Unite (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv.289319 – 01), «la restituzione debba essere intesa come effetto derivante daldissequestro, ma non come contenuto essenziale, avuto di mira da colui cheimpugna». In altri termini, «se occorre che l’impugnante sia assistito da uninteresse concreto e attuale, oggettivamente sussistente, legato alla prospettivadi vantaggio o di rimozione di un pregiudizio, correlata all’accoglimentodell’impugnazione, e se, al contempo, non occorre, sempre e comunque, che taleprospettiva di vantaggio debba discendere dal diritto alla restituzione del bene,deve concludersi, specificamente con riguardo alla posizione dell’imputato odell’indagato, che egli possa aver interesse all’impugnazione anche nei casi in cuinon risulti titolare del diritto alla restituzione.Tale interesse deve essere, dunque, specificamente allegato dalla parte chelo deduce e correlato non direttamente alla pregressa o futura disponibilità dellacosa, ma all’imposizione del vincolo su di essa e, corrispondentemente, alrisultato oggettivamente utile, anche in forma di elisione o attenuazione di unpregiudizio, che all’impugnante potrebbe derivare dal dissequestro del bene.Tale principio implica, si ribadisce, che l’individuazione dell’interesse nonpostuli un collegamento diretto dell’impugnante con la cosa, potendo invecesottendere una molteplicità di situazioni, che connotano la singola fattispecie,caratterizzate, se del caso, da stabili rapporti con il soggetto che aveva ladisponibilità del bene, tali da riflettersi in una posizione giuridica riferibileall’imputato/indagato, esposta al pregiudizio derivante dall’apposizione delvincolo.Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l’impugnante aspira aldissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità,anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile ad una situazionegiuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall’ordinamento e non solo valutatasoggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma disituazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, chenon diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incisedal vincolo di indisponibilità» (Sez. U, n. 7983/2025, cit.).Tale valutazione va operata con riferimento alla prospettazionerappresentata nel mezzo di impugnazione.Nel caso di specie, per stessa ammissione dell’imputato, il beneapparterrebbe ad un terzo, al quale sarebbe stato alienato, con la conseguenzache, da un lato, mai l’odierno ricorrente potrebbe ottenerne la restituzione e,dall’altro, non vanta un interesse penalmente rilevante, atteso che quelliprospettati sono interessi di natura civilistica, relativi a rapporti economicicollaterali, che non possono trovare ingresso in questa sede.2. Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’annullamentodella sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello diRoma, che, applicando i principi di diritto esposti al punto 1.1. del “Consideratoin diritto”, dovrà valutare se ricorrono i presupposti per il riconoscimento dellacausa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., dovendo il ricorso esseredichiarato inammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dell’art. 131bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Cortedi appello di Roma. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.Così deciso in Roma, il giorno 22 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDonato D’[OSCURATO:PERSONA]