CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2023
Cassazione n. 27658/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 8086/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROMANA D’ALOISIO,ANGELINA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LAM- BERTOODDIS, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] S, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RO- [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avv.to CAMILLOVESPASIANI, rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]- DISe [OSCURATO:PERSONA];Udienzadel 12 giugno 2023 - R.G. n. 8086/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA,presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GERMANIA, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- TERNAZIONALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- RELLI,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LICIA D’ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- TALONE; -intimati - avversola sentenza n. 1336/2019 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILAdepositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Udienzadel 12 giugno 2023 - R.G. n. 8086/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 29/7/2019, la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la decisione c on la quale il giudice di primo gradoha rigettato le domande proposte dai ricorrenti indicati in epi- grafe per la condanna della Repubblica Federale di Germania (e, oc- correndo,dei Ministri degli Esteri e delle Finanze della Repubblica Fe- deraledi Germania ) al risarcimento dei danni subiti dagli attori in con- seguenzadell’eccidio di cui, tra il 16 e il 21 novembre 1943, si erano resiresponsabili i soldati appartenenti all’XI Compagnia del III Batta- glionedel I Reggimento della I Divisione paracadutisti, s otto il comando dellaLXXVI Corpo d’Armata tedesco, in occasione del quale erano stati uccisi,tra gli abitanti della frazione di Pietransieri nel Comune di Roc- caraso,taluni congiunti delle odierne parti ricorrenti. 2.A fondamento della decisione assunta , per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale ha evidenziato come le pretese ri- sarcitorieavanzata dalle odierne parti ricorrenti non potessero essere accolte,da un lato, in ragione della mancata identificazione, da parte dicoloro ch e avevano agito iure haereditatis , della misura specifica in cuigli stessi avrebbero concorso nell’eredità dei propri danti causa (os- sia del numero e delle quote di ciascun coerede) e, dall’altro, non avendogli interessati adeguatamente comprovato la sus sistenza delle conseguenze dannose di natura non patrimoniale concretamente de- nunciate. 3. Avverso la sentenza d’appello, i ricorrenti indicati in epigrafe propongonoricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugna- zione. 4.Nessun intimato ho svo lto difese in questa sede. 5.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando l’accoglimento del ricorso. 6.I ricorrenti hanno depositato memoria.Udienzadel 12 giugno 2023 - R.G. n. 8086/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, i ricorrenti cens urano la sentenza impu- gnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 727 e 757 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamentenegato che gli attori che avevano agito iure haereditatis po- tessero comunque ri vendicare il conseguimento dell’intero credito ri- sarcitorio spettante all’eredità del proprio dante causa (salva la suc- cessiva ripartizione in quota nei rapporti interni tra i coeredi), con la conseguenteillegittima negazione del diritto al risarcimento d ei danni aglistessi spettante. 2.Il motivo è fondato. 3.Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di le- gittimità, a differenza dei debiti (art. 752, 754 c.c.), i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragion e delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria (arg.artt. 752, 757 c.c.) (v. Cass., 24/8/2012, n. 14629 e già Cass., 13/10/1992,n. 11128 ), sicché anche senza il consenso espresso (che può presumersi) degli altri coeredi (cfr . Cass., 30/9/2011, n. 20046) ciascun erede può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (o la sola quota proporzionale alla quota ereditaria), non es- sendo necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altricoeredi (v. Cass., 28/11/2007, n. 24657, ove si precisa che resta fermala possibilità per il convenuto debitore di chiedere l'intervento di questiultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tuttidella sussistenza o meno del credito, ipotesi invero non ricorrente nellaspecie. Cfr. altresì Cass., 16/4/2013, n. 9158 ) ( Sez. 3, Ordinanza n.8508 del 06/05/2020, Rv. 657808 - 02 ; conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.27417 del 20/11/2017, Rv. 646949 – 01, secondo cui c iascun coe- rede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura Udienzadel 12 giugno 2023 - R.G. n. 8086/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri integraleo proporzionale alla quota di sua spettanza senza che i l debi- torepossa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, iquali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudi- ziodi adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzionenell’ambito dell’eventuale e distinta procedura di divisione ) . 4.In particolare , i crediti del de cuius , non si ripartiscono tra i coe- rediin modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all'art. 727 cod. civ.che,nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti,presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, non- chéin conformità al successivo art. 757 cod. civ., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poiché il coere de vi succede al mo- mento dell'apertura della successione, trovando tale soluzione con- ferma nell'art. 760, cod. civ., che, escludendo la garanzia per insol- venzadel debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamentel'inclusione dei c rediti nella comunione. Né, in contra- rio,può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 c.c. , concernendo il primo ladiversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che cias cuno deipartecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune , o la sola parte proporzionale alla quotaereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei con- frontidi tutti gli altri coeredi, f erma la possibilità che il convenuto de- bitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamentonei confronti di tutti della sussistenza o meno del cre- dito(Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014 , Rv. 632723 - 01 ; Sez. U,Sentenza n. 24657 del 28/11/2007, Rv. 600532 - 01). 5.Sulla scorta di tali principi, dev’essere rilevata l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che i coeredi che hanno agito iure haereditatis in questa sede potessero far valere il Udienzadel 12 giugno 2023 - R.G. n. 8086/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri creditorisarcitorio caduto in comunione ereditaria senza la previa iden- tificazione della misura specifica in cui gli stessi avrebbero concorso nell’ereditàdei propri danti causa (ossia del numero e delle quote di ciascuncoerede), non tenendo conto de l pieno diritto , riconoscibile in capoa costoro, di rivendicare il credito risarcitorio caduto in comunione nellasua integrità , nei confronti del danneggiante, salva la successiva (eventuale)ripartizione in sede di divisione ereditaria con gli altri coe- redi. 6.Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impu- gnataper violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059 e 2727 c.c., dell’art. 115, co. 2, c.p.c. e dell’art. 2 Cost. (in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente attribuito uncarattere decisivo, ai fini del rigetto della domanda dagli stessi pro- posta,alla circostanza relativa alla mancata condizione di convivenza deidanneggiati con i congiunti vittime dell’eccidio dedotto in giudizio, attenendola liquidazione del danno non patrimoniale alla valutazione diun quadro complessivo di circostanze, nella specie del tutto trascu- ratedal giudice a quo . 7.Il motivo è fondato. 8.Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa C orte , i n tema di pregiudizio derivante dallaperdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie ac quisite, se sussistano unoo entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimo- nialesubito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza mo- ralesoggettiva e quella riflessa sul piano dinamico - relazionale, nonché adapprezzare la gr avità ed effettiva entità del danno in considerazione deiconcreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi pre- suntiviquali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualitàdei legami affettivi (anche se al di fuori di una conf igurazione Udienzadel 12 giugno 2023 - R.G. n. 8086/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri formale),la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato,l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (Sez. 3, Sentenzan. 28989 del 11/11/2019, Rv. 656223 - 01). 9.Sul punto , si è precisato come il danno non patrimoniale da le- sione o perdita del rapporto parentale non possa ritenersi rigorosa- mente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convi- venza,pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'am- piezzae la profondità, non assur ge a connotato minimo di esistenza di rapporticostanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli auto- maticamentein caso di sua mancanza. In particolare, nessun rilievo puòessere attribuito, al fine di negare il riconoscimento di tale danno, all'unilateralitàdel rapporto di fratellanza ed all'assenza di vincolo di sangue,non incidendo essi negativamente sull'intimità della relazione, sulreciproco legame affettivo e sulla pratica della solidarietà (Sez. 3, Ordinanzan. 24689 del 05/11/2020, Rv. 6 59848 - 01). 10.Al riguardo, q uesta Corte ha ritenuto che l’ uccisione di una per- sonafa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente soffe- renza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima,a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convi- vessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur ); in tal caso, gravasul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero traloro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima nonabbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Sez. 3,Sentenza n. 22397 del 15/07/2022, Rv. 665266 - 01). 11.In linea generale, peraltro , al di là del dato formale d ella con- vivenza,il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va al- legato,ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici emassime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rap- portodi parentela fa presumere la sofferenza del familia re superstite, Udienzadel 12 giugno 2023 - R.G. n. 8086/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimo- strarel'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del pre- detto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla provacontraria, a differenza del cd. danno in re ipsa , che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna allega- zioneo dimostrazione (Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 30/08/2022, Rv. 665444- 01). 12.Ciò posto , dev’essere rilevata l’erroneità della sentenza imp u- gnata,nella parte in cui ha disatteso le domande degli interessati (at- tori iure haereditatis ) in ragione della mancata condizione di convi- venzadei propri danti causa con le vittime dell’eccidio dedotto in giu- dizio,dovendo r i levarsi come, anche in assen za di un rapporto di pros- simità familiare d’indole ‘nucleare’, il difetto della convivenza con la vittimadiretta dell’eccidio non costituis s e in alcun modo un elemento preclusivodella prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di meritoil compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatorieventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rap- portoparentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate ) , pur tenendo conto del principio in forz a del quale, quanto più prossimo appare il grado formale d ella parentela, tanto menorigoroso d ovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai finirisarcitori. 13.Sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza delle censure esaminate,in accoglimento del ricorso, dev’essere disposta la cassa- zionedella sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appellodi L’Aquila , in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvederealle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Udienzade