CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45246/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 11 ottobre 2022 con cui, in parziale della riforma della sentenza di condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 10 agosto 2017, ha ridotto la pena inflitta. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva nel biennio, è manifestamente infondato. Il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato di cui la recidiva integra un elemento costitutivo (sez. 4 n. 42285 del 10/05/2017, Rv. 270882). L'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, a proposito della fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art.116, comma 15 Cod. strad. penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio", prevede che per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato. Tale disposizione è stata interpretato nel senso che, per i fatti commessi dopo la sua entrata in vigore, la recidiva è integrata tanto dal precedente giudiziario specifico quanto da una precedente violazione amministrativa, purché definitivamente accertata (Sez. 4, n.27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405 - 01; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, S, Rv. 268247-01). In applicazione di tali principi, il Tribunale aveva chiarito che la precedente violazione amministrativa ( contestata dal prefetto di Palermo) non era stata opposta e la Corte, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha rilevato, indi la definitività dell'accertamento. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen„ è inammissibile, in quanto reiterativo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte con percorso argomentativo coerente e non illogico. I Giudici hanno dato atto che la condotta di reato, consistita nel guidare un ciclomotore di proprietà di terzi senza patente, dopo essere stato contravvenzionato per analoga violazione, era indicativa di una pervicacia sotto il profilo della intensità del dolo, tale da escludere che l'offesa potesse essere considerata di particolare tenuità. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] '''stensore