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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18868/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 28/9/2021 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, e l'inammissibilità o il rigetto nel resto; letta la memoria del difensore dell'imputato che ha concluso conformemente al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 28 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che ha ritenuto il ricorrente, nella qualità di socio e amministratore di diritto dalla costituzione sino al 18 febbraio 2009 della [OSCURATO:PERSONA] e Graniti s.r.I., dichiarata fallita il 18 giugno 2012, responsabile, in concorso con altri due soggetti che non hanno presentato appello, del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

2. Ricorre l'imputato articolando tre motivi di ricorso qui esposti, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo lamenta la carenza, apparenza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo.

Deduce che la Corte distrettuale, nell'affermare la sussistenza dell'elemento psicologico, si è fondata su una mera presunzione di consapevolezza dello stato delle scritture contabili desunta dal semplice fatto che l'imputato ha ricoperto la carica di amministratore di diritto senza considerare che egli era effettivamente un mero prestanome.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la carenza, apparenza e illogicità della motivazione per non avere la Corte d'appello riqualificato la fattispecie contestata in quella di bancarotta semplice documentale potendosi al più addebitare all'imputato di avere omesso negligentemente di vigilare sulla regolare tenuta delle scritture contabili.

2.3. Con il terzo motivo, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 168 comma 1, n. 2„ cod. pen. per avere la Corte revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Bergamo del 2 aprile 2014 a fronte della condanna intervenuta nel presente procedimento in relazione a un delitto commesso dopo quello per cui era stato concesso il predetto beneficio di íegge e nonostante la precedente condanna non sia ancora passata in giudicato, essendo nel frattempo spirato il termine di cui all'articolo 163 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con il primo e secondo motivo il ricorrente reitera le medesime censure dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione del giudice distrettuale che, nel richiamare la conforme sentenza di primo grado, a cui si salda per formare per formare una sola entità in considerazione non solo dell'identico epilogo decisorio, ma anche dell'omogeneità dei criteri di giudizio adottati (da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), ha puntualmente e logicamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico e alla impossibilità di qualificare la condotta quale bancarotta semplice.

2.1. Orbene, se è pur vero che l'amministratore formale risponde del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società (cd.

"testa di legno") in quanto in l'amministratore di diritto, in forza del disposto di cui all'art. 2392 cod. civ., è il diretto destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione dei libri contabili (così, Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, Demajo, Rv. 257950), deve in ogni caso essere fornita la prova che l'amministratore abbia avuto effettivamente consapevolezza dell'omessa tenuta al fine di recare pregiudizio ai creditori.

Ed invero non può automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa sulla base dell'integrazione dell'elemento materiale del reato e della carica ricoperta attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis, Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816).

2.2. Ciò precisato, deve rilevarsi che i giudici di merito, nel ritenere in entrambi i gradi di giudizio la responsabilità dell'imputato per il reato a lui scritto, hanno fatto buon governo di tali principi e, con motivazione logica e coerente, hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato non solo considerando l'assunzione della carica di amministratore formale dalla costituzione della società e per ben sei anni, ma stigmatizzando anche che la fallita « non ha mai ha avuto alcuna parvenza di regolarità, si da indurre Ghilardi a confidare nella legittimità dell'operato [dell'amministratore di fatto], non avendo mai avuto disponibilità di magazzini, mezzi d'opera o dipendenti ed essendo stata costituita allo scopo di fornire ad altre imprese fatture di vendita e di materiale edile e di somministrazione di manodopera fittizie. [...] L'imputato oltre ad essersi colposamente affidato all'amministratore di fatto, si è prestato a fungere da prestanome in più di una delle società coinvolte nella frode fiscale offrendo la propria copertura formale a una galassia di imprese creata allo scopo di procurare a società realmente operative dei falsi conti o di risparmiare sugli oneri previdenziali mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.» Oltre a tali rilievi, poi, la Corte d'appello ha posto anche in evidenza che l'imputato non ha risposto alla convocazione del curatore fallimentare e non ha mai prodotto, neanche alla Guardia di Finanza alcun documento contabile o offerto alcuna indicazione in merito alla destinazione degli atti sulla cui base erano stati redatti i bilanci al momento della sua cessazione dalla carica di amministratore unico. (

2.3. Tali valutazioni, formulate sulla base dello scrupoloso esame delle risultanze istruttorie, hanno poi portato la Corte d'appello, sulla base di un ragionamento logico e privo di aporie, ad escludere la possibilità di qualificare la condotta quale bancarotta semplice non potendo certo ravvisarsi, alla luce di quanto sopra illustrato, un semplice mancato controllo dell'operato dell'amministratore di fatto, da imputarsi a negligenza, quanto piuttosto una condotta volontaria e consapevole tesa a «fare da schermo in due società il cui unico scopo era l'emissione di fatture false».

3. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso.

Ed invero, con la sospensione condizionale della pena si sospende l'esecuzione della condanna per un certo tempo (cinque anni se la condanna è per delitto; due anni se la condanna è per contravvenzione; un anno nell'ipotesi di cui all'art. 163, ultimo comma, cod. pen.), trascorso il quale, senza che il soggetto abbia commesso un altro reato e abbia adempiuto agli obblighi impostigli, si estingue il reato e, quindi, la condanna.

Se, però, nei termini anzidetti, il colpevole commette un altro delitto o un'altra contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva o se non adempia agli obblighi impostigli o riporti altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., si ha revoca di diritto del beneficio concesso.

L'anteriorità del reato successivamente giudicato, come chiarito da ultimo da Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, deve essere determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (in senso conforme, anche Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, Rv. 240868; Cass. Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004, Rv. 230541).

Orbene, nel caso di specie, la sentenza che ha concesso il beneficio è diventata irrevocabile, come ricorda lo stesso ricorrente, il 7 novembre 2014 e il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per cui vi è stata condanna in primo grado il 13 aprile 2016, confermata con la sentenza oggetto di impugnazione, è stato commesso il 18 giugno 2012.

Correttamente, dunque, la Corte d'appello ha revocato, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. il beneficio concesso in precedenza.

Come affermato da Sez.

U n. 7551, 8 aprile 1998, Cerroni, Rv. 210798-01 «Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa.

Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa.

Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato.

Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatio in peius - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione».

5. Alla luce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 28/9/2021 della Corte d'appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale, e l'inammissibilità o il rigetto nel resto; letta la memoria del difensore dell'imputato che ha concluso conformemente al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 28 settembre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo che ha ritenuto il ricorrente, nella qualità di socio e amministratore di diritto dalla costituzione sino al 18 febbraio 2009 della [OSCURATO:PERSONA] e Graniti s.r.I., dichiarata fallita il 18 giugno 2012, responsabile, in concorso con altri due soggetti che non hanno presentato appello, del delitto di bancarotta fraudolenta documentale. 2. Ricorre l'imputato articolando tre motivi di ricorso qui esposti, a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta la carenza, apparenza e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo. Deduce che la Corte distrettuale, nell'affermare la sussistenza dell'elemento psicologico, si è fondata su una mera presunzione di consapevolezza dello stato delle scritture contabili desunta dal semplice fatto che l'imputato ha ricoperto la carica di amministratore di diritto senza considerare che egli era effettivamente un mero prestanome. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la carenza, apparenza e illogicità della motivazione per non avere la Corte d'appello riqualificato la fattispecie contestata in quella di bancarotta semplice documentale potendosi al più addebitare all'imputato di avere omesso negligentemente di vigilare sulla regolare tenuta delle scritture contabili. 2.3. Con il terzo motivo, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 168 comma 1, n. 2„ cod. pen. per avere la Corte revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Bergamo del 2 aprile 2014 a fronte della condanna intervenuta nel presente procedimento in relazione a un delitto commesso dopo quello per cui era stato concesso il predetto beneficio di íegge e nonostante la precedente condanna non sia ancora passata in giudicato, essendo nel frattempo spirato il termine di cui all'articolo 163 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo e secondo motivo il ricorrente reitera le medesime censure dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione del giudice distrettuale che, nel richiamare la conforme sentenza di primo grado, a cui si salda per formare per formare una sola entità in considerazione non solo dell'identico epilogo decisorio, ma anche dell'omogeneità dei criteri di giudizio adottati (da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), ha puntualmente e logicamente motivato in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico e alla impossibilità di qualificare la condotta quale bancarotta semplice. 2.1. Orbene, se è pur vero che l'amministratore formale risponde del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili, anche se sia investito solo formalmente dell'amministrazione della società (cd. "testa di legno") in quanto in l'amministratore di diritto, in forza del disposto di cui all'art. 2392 cod. civ., è il diretto destinatario dell'obbligo di tenuta e conservazione dei libri contabili (così, Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, Demajo, Rv. 257950), deve in ogni caso essere fornita la prova che l'amministratore abbia avuto effettivamente consapevolezza dell'omessa tenuta al fine di recare pregiudizio ai creditori. Ed invero non può automaticamente affermarsi la sua responsabilità dolosa sulla base dell'integrazione dell'elemento materiale del reato e della carica ricoperta attentandosi altrimenti al principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (ex multis, Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282280; Sez. 5, n. 34112 del 01/03/2019, Alessio; Sez. 5, n. 40176 del 02/07/2018, Mastroeni; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 257950; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Liberati, Rv. 232816). 2.2. Ciò precisato, deve rilevarsi che i giudici di merito, nel ritenere in entrambi i gradi di giudizio la responsabilità dell'imputato per il reato a lui scritto, hanno fatto buon governo di tali principi e, con motivazione logica e coerente, hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato non solo considerando l'assunzione della carica di amministratore formale dalla costituzione della società e per ben sei anni, ma stigmatizzando anche che la fallita « non ha mai ha avuto alcuna parvenza di regolarità, si da indurre Ghilardi a confidare nella legittimità dell'operato [dell'amministratore di fatto], non avendo mai avuto disponibilità di magazzini, mezzi d'opera o dipendenti ed essendo stata costituita allo scopo di fornire ad altre imprese fatture di vendita e di materiale edile e di somministrazione di manodopera fittizie. [...] L'imputato oltre ad essersi colposamente affidato all'amministratore di fatto, si è prestato a fungere da prestanome in più di una delle società coinvolte nella frode fiscale offrendo la propria copertura formale a una galassia di imprese creata allo scopo di procurare a società realmente operative dei falsi conti o di risparmiare sugli oneri previdenziali mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti.» Oltre a tali rilievi, poi, la Corte d'appello ha posto anche in evidenza che l'imputato non ha risposto alla convocazione del curatore fallimentare e non ha mai prodotto, neanche alla Guardia di Finanza alcun documento contabile o offerto alcuna indicazione in merito alla destinazione degli atti sulla cui base erano stati redatti i bilanci al momento della sua cessazione dalla carica di amministratore unico. ( 2.3. Tali valutazioni, formulate sulla base dello scrupoloso esame delle risultanze istruttorie, hanno poi portato la Corte d'appello, sulla base di un ragionamento logico e privo di aporie, ad escludere la possibilità di qualificare la condotta quale bancarotta semplice non potendo certo ravvisarsi, alla luce di quanto sopra illustrato, un semplice mancato controllo dell'operato dell'amministratore di fatto, da imputarsi a negligenza, quanto piuttosto una condotta volontaria e consapevole tesa a «fare da schermo in due società il cui unico scopo era l'emissione di fatture false». 3. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso. Ed invero, con la sospensione condizionale della pena si sospende l'esecuzione della condanna per un certo tempo (cinque anni se la condanna è per delitto; due anni se la condanna è per contravvenzione; un anno nell'ipotesi di cui all'art. 163, ultimo comma, cod. pen.), trascorso il quale, senza che il soggetto abbia commesso un altro reato e abbia adempiuto agli obblighi impostigli, si estingue il reato e, quindi, la condanna. Se, però, nei termini anzidetti, il colpevole commette un altro delitto o un'altra contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva o se non adempia agli obblighi impostigli o riporti altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa superi i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., si ha revoca di diritto del beneficio concesso. L'anteriorità del reato successivamente giudicato, come chiarito da ultimo da Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Rv. 280056, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, deve essere determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (in senso conforme, anche Sez. 1, n. 26636 del 28/05/2008, Rv. 240868; Cass. Sez. 1, n. 605 del 03/12/2004, Rv. 230541). Orbene, nel caso di specie, la sentenza che ha concesso il beneficio è diventata irrevocabile, come ricorda lo stesso ricorrente, il 7 novembre 2014 e il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per cui vi è stata condanna in primo grado il 13 aprile 2016, confermata con la sentenza oggetto di impugnazione, è stato commesso il 18 giugno 2012. Correttamente, dunque, la Corte d'appello ha revocato, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 2 cod. pen. il beneficio concesso in precedenza. Come affermato da Sez. U n. 7551, 8 aprile 1998, Cerroni, Rv. 210798-01 «Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatio in peius - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione». 5. Alla luce di siffatte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament
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