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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 1964

Cassazione n. 02047/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1964 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta a richiedere, quale proprietaria terza interessata, la revoca di un sequestro preventivo avente ad oggetto beni di sua proprietà.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di ricorso, con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.

3. L'atto di impugnazione, proposto dal difensore del terzo interessato, risulta privo di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., di modo che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, GT Auto, Rv. 271722).

4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., per difetto di legittimazione ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

La ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1964 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 del GIP TRIBUNALE di PISTOIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di procedura de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], diretta a richiedere, quale proprietaria terza interessata, la revoca di un sequestro preventivo avente ad oggetto beni di sua proprietà. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di ricorso, con cui lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. 3. L'atto di impugnazione, proposto dal difensore del terzo interessato, risulta privo di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen., di modo che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (Sez. 3, Sentenza n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, Sentenza n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, GT Auto, Rv. 271722). 4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., per difetto di legittimazione ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La ricorrente deve essere condannata, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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