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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06314/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; et k 'est_ et,e yi fvf.A4( Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; lette le conclusioni depositate nell'interesse della ricorrente; rilevato che: si verte in tema di sentenza pronunciata in sede di rinvio della Corte di cassazione (giusta sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) che ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva; a seguito della predetta sentenza, la Corte di appello di Lecce ha rideterminato la pena pecuniaria; l'unico motivo di ricorso ha ad oggetto la prescrizione del reato ascritto all'imputata successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di cassazione; ritenuto che deve darsi seguito all'orientamento per cui «l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale» (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Romeo e altro, Rv. 246616; Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008, dep. 2009, Talarico, Rv. 242494); considerato che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dektricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; et k 'est_ et,e yi fvf.A4( Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; lette le conclusioni depositate nell'interesse della ricorrente; rilevato che: si verte in tema di sentenza pronunciata in sede di rinvio della Corte di cassazione (giusta sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) che ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena pecuniaria applicata in sostituzione di quella detentiva; a seguito della predetta sentenza, la Corte di appello di Lecce ha rideterminato la pena pecuniaria; l'unico motivo di ricorso ha ad oggetto la prescrizione del reato ascritto all'imputata successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di cassazione; ritenuto che deve darsi seguito all'orientamento per cui «l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione ai soli fini della rideterminazione della pena comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicchè la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio, di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale» (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Romeo e altro, Rv. 246616; Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008, dep. 2009, Talarico, Rv. 242494); considerato che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna dektricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 4kricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 06314/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris