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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:C:2024:1019
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CJ0680 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 12 dicembre 2024 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Agenti temporanei – Procedimento disciplinare – Indagine amministrativa – Nozione di “plagio” – Designazione, da parte dell’Autorità che ha il potere di nomina, di un investigatore con il quale essa intrattiene un rapporto d’affari – Conflitto d’interessi – Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Imparzialità oggettiva – Articolo 17 bis – Libertà d’espressione del funzionario – Articoli 11, 12 e 21 – Rispetto dei principi di lealtà e imparzialità» Nella causa C‑680/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 novembre 2022, DD , rappresentato da N. Lorenz, Rechtsanwältin, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) , rappresentata inizialmente da M. O’Flaherty, successivamente da S. Rautio, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da

I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, E. Regan e Z. Csehi (relatore), giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 dicembre 2023, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, DD chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 settembre 2022, DD/FRA ( T‑470/20 , EU:T:2022:511 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo: la «FRA»), del 12 novembre 2019, che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della destituzione (in prosieguo: la «decisione di destituzione») e della decisione del 15 aprile 2020 recante rigetto del reclamo avverso la decisione di destituzione (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo») e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che egli asserisce di aver subito.

Contesto normativo 2 L’articolo 11, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue: «Il funzionario esercita le sue mansioni e agisce nell’esclusivo interesse dell’Unione [europea].

Non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all’istituzione di appartenenza.

Il funzionario svolge le mansioni affidategli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l’Unione». 3 L’articolo 12 dello Statuto stabilisce quanto segue: «Il funzionario deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione». 4 L’articolo 17 bis , paragrafo 1, dello Statuto enuncia quanto segue: «Il funzionario ha diritto alla libertà di espressione, nel rispetto dell’obbligo di lealtà e imparzialità». 5 Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto: «Il funzionario, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati.

Il funzionario incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell’autorità conferitagli e dell’esecuzione degli ordini da lui dati.

La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità». 6 Il titolo VI dello Statuto è rubricato «Regime disciplinare».

L’articolo 86 ivi incluso è così formulato: «1.

Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l’ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare.

2. Quando elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell’autorità che ha il potere di nomina [(in prosieguo: l’«APN»)] o dell’OLAF [Ufficio europeo per la lotta antifrode], questi ultimi possono avviare un’indagine amministrativa al fine di verificare l’esistenza di tale mancanza.

3. Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all’allegato IX». 7 Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato IX dello Statuto, intitolato «Procedimento disciplinare»: «1.

Non appena un’indagine dell’OLAF evidenzia la possibilità che un funzionario o ex funzionario di un’istituzione sia personalmente implicato in un caso, l’interessato ne viene informato, sempreché questa informazione non pregiudichi lo svolgimento dell’indagine.

In ogni caso, al termine dell’indagine, nessuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un funzionario dell’istituzione potrà essere tratta senza che quest’ultimo abbia avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito all’insieme dei fatti che lo riguardano.

Le conclusioni fanno riferimento a tali osservazioni.

2. Nei casi in cui occorra mantenere il segreto assoluto ai fini dell’indagine e che implichino il ricorso a procedure investigative che rientrano nelle competenze di un’autorità giudiziaria nazionale, l’esecuzione dell’obbligo di invitare il funzionario dell’istituzione ad esprimere le proprie osservazioni può essere differita d’intesa con l’[APN].

In tal caso, nessuna procedura disciplinare può essere avviata prima che il funzionario sia stato in grado di esprimere il proprio commento.

3. Qualora l’indagine dell’OLAF non sia stata in grado di dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un funzionario dell’istituzione, l’indagine stessa è archiviata per decisione del direttore dell’OLAF, che ne informa per iscritto il funzionario e la sua istituzione.

Il funzionario può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale». 8 L’articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto così recita: «1.

Le norme definite all’articolo 1 del presente allegato si applicano mutatis mutandis alle indagini amministrative effettuate dall’[APN].

2. L’[APN] informa l’interessato circa la chiusura dell’indagine e gli trasmette le conclusioni della relazione d’indagine e, su richiesta, tutti i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti, su riserva della protezione degli interessi legittimi di terzi. (...)». 9 L’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto è così formulato: «Sulla base della relazione d’indagine, dopo aver comunicato al funzionario interessato tutti gli elementi del fascicolo e dopo averlo ascoltato, l’[APN] può: a) decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti del funzionario interessato; quest’ultimo ne è allora informato per iscritto; oppure b) decidere, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare al funzionario un ammonimento; oppure c) in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell’articolo 86 dello statuto, i) decidere l’avvio della procedura disciplinare prevista alla sezione 4 del presente allegato, oppure ii) decidere l’avvio di una procedura disciplinare di fronte alla commissione di disciplina». 10 L’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto così dispone: «1.

Dopo aver sentito il funzionario, l’[APN] adotta la sua decisione conformemente al disposto degli articoli 9 e 10 del presente allegato, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione.

La decisione deve essere motivata.

2. Se l’[APN] decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, essa ne informa immediatamente per iscritto il funzionario interessato.

Il funzionario interessato può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale».

Fatti 11 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 36 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «2 Il ricorrente è stato assunto il 1 o agosto 2000 dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») di un organismo dell’Unione, l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), divenuto la FRA, in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»).

Inizialmente assunto con contratto a tempo determinato, egli ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato a partire dal 16 dicembre 2006. 3 Con lettera del 13 giugno 2013, il direttore della FRA allora in carica ha informato il ricorrente della propria decisione di risolvere il suo contratto. 4 Con sentenza dell’8 ottobre 2015, DD/FRA (F‑106/13 e F‑25/14, [in prosieguo: la “sentenza di annullamento”,] EU:F:2015:118 ), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione di risoluzione con la motivazione che, prima di adottare la medesima, il direttore della FRA non aveva espressamente informato il ricorrente del fatto che, in considerazione di vari incidenti, intendeva risolvere il suo contratto e non lo aveva invitato a presentare osservazioni al riguardo. 5 Il 29 febbraio 2016 la FRA, diretta da un nuovo direttore, ha reintegrato il ricorrente nelle sue funzioni, nell’ambito dell’esecuzione della [sentenza di annullamento]. 6 Con messaggio di posta elettronica di pari data, il capo di dipartimento del ricorrente ha chiesto a quest’ultimo di redigere, entro e non oltre il 18 marzo 2016, una relazione interna di 15-20 pagine sulle norme in materia di diritti umani e sulla giurisprudenza relativa alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, a livello internazionale e dell’Unione. 7 Con messaggio di posta elettronica del 18 marzo 2016, il ricorrente ha inviato al suo capo di dipartimento un documento di 31 pagine definito come «primissima bozza della relazione sulla libertà di religione», intitolato «Nota informativa interna su eventuali progetti pertinenti della FRA in materia di libertà di pensiero» (in prosieguo: la «relazione controversa»). 8 All’inizio di aprile 2016 la relazione controversa è stata registrata nel sistema di gestione di documenti [in prosieguo: l’“SGD”] della FRA, al quale avevano accesso tutti i colleghi del ricorrente. 9 Il 7 aprile 2016 il capo di dipartimento del ricorrente ha informato quest’ultimo di aver comunicato la relazione controversa al direttore della FRA e lo ha invitato a trasmettere a uno dei suoi colleghi il link a tale documento registrato nel sistema di gestione di documenti della FRA, affinché potesse prendere conoscenza del documento in parola e dell’analisi in esso contenuta. 10 Con messaggio di posta elettronica del 16 ottobre 2017, il capo di dipartimento del ricorrente ha chiesto a quest’ultimo di rivedere la relazione controversa e di approfondire l’analisi dedicata alla libertà di religione dal punto di vista dell’Unione, tenendo conto di una sua eventuale pubblicazione. 11 Peraltro, il 7 novembre 2017 il ricorrente ha presentato un ricorso interno contro il suo rapporto informativo per l’anno 2016 [in prosieguo: il “rapporto informativo per il 2016”], sostenendo che la valutazione della sua efficienza, della sua capacità e del suo comportamento avrebbe dovuto essere «molto buona» anziché «soddisfacente».

In tale contesto, per quanto riguarda la relazione controversa, da un lato, il ricorrente ha affermato che era deplorevole che, nonostante durante il dialogo di valutazione il suo capo di dipartimento, nella sua qualità di valutatore, avesse confermato che detta relazione era molto utile e raggiungeva il suo scopo, egli l’avesse criticata nelle sue osservazioni successive.

Dall’altro lato, il ricorrente ha sostenuto che le osservazioni del valutatore sul fatto che la relazione controversa consisteva principalmente in riferimenti giurisprudenziali erano imprecise, dato che la relazione conteneva anche un’analisi giuridica, concettuale e politica. 12 Il 1 o dicembre 2017 il ricorrente ha trasmesso una versione riveduta della relazione controversa. 13 Il 5 dicembre 2017, il direttore della FRA ha respinto il ricorso interno proposto avverso il rapporto informativo per il 2016.

In tale occasione, il direttore della FRA ha precisato di aver appreso che la relazione controversa costituiva, in larga misura, una copia diretta da diverse fonti, segnatamente di documenti del Consiglio d’Europa, non segnalate mediante riferimenti completi in tale relazione, circostanza che il ricorrente non aveva comunicato al proprio capo di dipartimento, facendogli credere che detta relazione fosse frutto del suo lavoro personale. 14 Il 9 febbraio 2018 il direttore della FRA ha consultato l’OLAF in merito al possibile avvio di un’indagine amministrativa sul comportamento del ricorrente. 15 Il 20 marzo 2018 l’OLAF ha deciso di non avviare un’indagine, in assenza di “sufficienti elementi indicanti l’esistenza di frode, corruzione o altra attività illecita”. 16 Il 23 marzo 2018, il direttore della FRA ha avviato un’indagine amministrativa riguardante il comportamento del ricorrente relativo alla relazione controversa (in prosieguo: la “decisione di avvio dell’indagine”).

L’investigatore incaricato [(in prosieguo: l’“investigatore”)] ha dichiarato l’assenza di un conflitto di interessi.

L’obiettivo di detta indagine risiedeva nel determinare, in primo luogo, in quale misura precisa la relazione controversa fosse stata presentata dal ricorrente come frutto del suo lavoro personale e contenesse estratti di documenti esterni alla FRA che non erano citati né indicati mediante riferimenti completi; in secondo luogo, quali di tali documenti fossero eventualmente coperti dal diritto d’autore; in terzo luogo, se esistessero altri documenti redatti dal ricorrente nell’ambito della sua attività all’interno della FRA, nel settore della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, che soddisfacessero le due condizioni summenzionate e, in quarto luogo, se del caso, se fossero stati violati lo [status] o il diritto di proprietà intellettuale. 17 Il 23 e il 24 aprile 2018 l’investigatore ha interrogato sette testimoni e il ricorrente, che ha consegnato all’investigatore osservazioni scritte. 18 Il 17 giugno 2018 l’investigatore ha trasmesso al ricorrente le proprie conclusioni preliminari. 19 Il 2 luglio 2018 il ricorrente ha formulato osservazioni sulle conclusioni preliminari dell’investigatore. 20 Il 23 luglio 2018 l’investigatore ha consegnato la propria relazione finale (in prosieguo: la “relazione d’indagine”), in cui si concludeva nel senso di una mancanza del ricorrente con riguardo agli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto nonché ai suoi doveri di lealtà e di cooperazione.

L’investigatore ha rilevato, in sostanza, in primo luogo, che copiare e utilizzare l’opera altrui senza farvi riferimento e presentandola come propria costituivano una forma di inganno, disonestà e appropriazione indebita contraria non solo all’articolo 12 dello Statuto, ma anche a quasi tutte le norme etiche; in secondo luogo, che il ricorrente aveva deliberatamente ingannato i membri del suo dipartimento e aveva occultato un’informazione importante, violando gli articoli 11 e 12 dello Statuto; in terzo luogo, che il fatto che il ricorrente avesse impiegato tre settimane per redigere la relazione controversa, che consisteva prevalentemente in una copia, costituiva un’altra violazione, relativamente minore, dell’articolo 12 dello Statuto; in quarto luogo, che la menzione della relazione controversa come un risultato, nell’ambito del suo rapporto informativo 2016, era fuorviante e costituiva altresì una violazione dell’articolo 12 dello Statuto; in quinto luogo, che l’utilizzo di materiale protetto da copyright senza informare l’autore, vale a dire il Consiglio d’Europa, costituiva un’ulteriore violazione dell’articolo 12 dello Statuto; in sesto luogo, che il ricorrente aveva agito in modo ingannevole e/o disonesto e, di conseguenza, non aveva agito nell’esclusivo interesse dell’Unione, in violazione dell’articolo 11 dello Statuto e del dovere di lealtà e, in settimo luogo, che l’utilizzo dell’opera altrui senza i relativi riferimenti e senza informare i suoi superiori violava l’articolo 21 dello Statuto e il dovere di cooperazione del ricorrente. 21 Il 15 ottobre 2018 il ricorrente è stato ascoltato dal direttore della FRA ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto [...] e ha successivamente trasmesso una dichiarazione scritta, datata lo stesso giorno. 22 Con decisione del 23 ottobre 2018, il direttore della FRA ha avviato un procedimento disciplinare dinanzi alla commissione di disciplina nei confronti del ricorrente (in prosieguo: la “decisione di avvio del procedimento disciplinare”).

Tale decisione è stata notificata al ricorrente il 7 novembre 2018. 23 Il 26 febbraio 2019, con decisione del direttore della FRA, è stata costituita la commissione di disciplina. 24 Il 27 febbraio 2019 il direttore della FRA ha redatto il rapporto per la commissione di disciplina, ai sensi dell’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto (in prosieguo: il “rapporto del direttore della FRA”). 25 Il 21 marzo 2019 il ricorrente ha presentato la sua difesa al presidente della commissione di disciplina. 26 Il 22 marzo 2019 ha avuto luogo l’audizione del ricorrente dinanzi alla commissione di disciplina. 27 Il 7 maggio 2019 la commissione di disciplina ha formulato un parere motivato [in prosieguo: il “parere della commissione di disciplina”], conformemente all’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto, in cui ha ritenuto fondate le accuse di comportamento contrario agli obblighi del ricorrente ai sensi degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto, consistente nella presentazione di scritti altrui come opera propria, senza citare le fonti.

La commissione di disciplina ha raccomandato che il ricorrente fosse retrocesso di due gradi, ossia al grado AD

7. La commissione di disciplina non ha fatto riferimento ad alcuna circostanza attenuante. 28 Nei confronti del ricorrente la commissione di disciplina ha rilevato, in sostanza, in primo luogo, che aveva agito non nell’esclusivo interesse dell’Unione, ma nel proprio interesse, rivendicando il merito di un testo di cui non era l’autore; in secondo luogo, che non si era comportato nel modo responsabile che ci si aspetta da un agente della FRA; in terzo luogo, che le sue azioni avrebbero potuto danneggiare la reputazione della FRA e, in quarto luogo, che non aveva assistito i suoi superiori, o addirittura aveva agito contro di loro, presentando il lavoro altrui come proprio. 29 Pertanto, la commissione di disciplina ha constatato che il ricorrente aveva violato, in primo luogo, l’articolo 11 dello Statuto, presentando deliberatamente un’opera copiata come propria; in secondo luogo, l’articolo 12 dello Statuto, in quanto presentare l’opera altrui come propria elaborazione avrebbe influito negativamente sulla reputazione del ricorrente e, in terzo luogo, l’articolo 21 dello Statuto, nei limiti in cui egli non aveva eseguito i compiti affidatigli, ma aveva presentato l’opera altrui come propria e sussisteva il rischio che la relazione controversa, o taluni passaggi della stessa, fossero incorporati in uno o più documenti pubblicati dalla FRA, il che avrebbe potuto nuocere alla reputazione di quest’ultima. 30 L’11 luglio 2019 il ricorrente è stato sentito dal direttore della FRA, conformemente all’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto [in prosieguo: l’“audizione dell’11 luglio 2019”], e ha presentato la propria dichiarazione scritta. 31 L’11 ottobre 2019 il ricorrente ha ricevuto una nota del direttore, datata 10 ottobre 2019, in cui era espressa la sua intenzione di infliggergli la sanzione della destituzione e che lo invitava a comunicare le sue osservazioni al riguardo per iscritto entro dieci giorni lavorativi. 32 Il 24 ottobre 2019 il ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni al direttore della FRA. 33 Il 12 novembre 2019 il direttore della FRA, in veste di AACC, ha adottato la decisione di destituzione, con effetto dal 15 novembre 2019.

Con tale decisione, il direttore della FRA ha fatto proprie le conclusioni della commissione di disciplina, eccetto che per la sanzione proposta, avendo ritenuto che la retrocessione non riflettesse sufficientemente la gravità delle violazioni degli obblighi professionali di cui agli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto.

Il direttore della FRA ha rilevato, in particolare, da un lato, che la commissione di disciplina non aveva fatto riferimento a circostanze attenuanti, ma aveva menzionato circostanze aggravanti, vale a dire il fatto che il comportamento del ricorrente era intenzionale, che egli aveva cercato di rivendicare un merito personale per un lavoro che costituiva plagio, che non aveva riconosciuto la gravità del suo comportamento e che vi era stato un concreto rischio di pregiudizio alla reputazione della FRA e, dall’altro, che il rapporto di fiducia era stato seriamente messo in discussione. 34 Inoltre, il direttore della FRA ha ritenuto che la commissione di disciplina non avesse tenuto sufficientemente conto della gravità delle violazioni dello Statuto per quanto riguardava, da un lato, il comportamento del ricorrente, che il direttore della FRA ha qualificato come “violazione della massima gravità” e, dall’altro, gli effetti di siffatto comportamento sulla reputazione della FRA, poiché, a suo avviso, il ricorrente, agendo da solo, aveva deliberatamente creato un grave rischio di lesione di tale reputazione per un lasso di tempo considerevole.

Il direttore della FRA ha accolto la constatazione della commissione di disciplina secondo la quale il rapporto di fiducia era stato seriamente messo in discussione, ritenendo al contempo che detto rapporto fosse stato irrevocabilmente reciso e, di conseguenza, che la retrocessione non costituisse una sanzione adeguata. 35 Il 16 dicembre 2019 il ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione di destituzione. 36 Il 15 aprile 2020 il direttore della FRA ha emesso la decisione di rigetto del suddetto reclamo».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2020, la ricorrente ha proposto il ricorso di cui al punto 1 della presente sentenza. 13 Con il suo ricorso, il ricorrente chiedeva al Tribunale, in primo luogo, di annullare la decisione di destituzione, in secondo luogo, se del caso, di annullare la decisione di rigetto del reclamo, in terzo luogo, di risarcire i danni materiali e morali da lui subiti e, in quarto luogo, di condannare la FRA alle spese.

A sostegno dei suoi primi due capi delle conclusioni, il ricorrente deduceva otto motivi in via principale e un motivo in subordine, vertenti: – il primo, sulla violazione del principio della certezza del diritto, su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (legge sul diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche e sui diritti connessi), del 9 aprile 1936 (BGBl. 1936, 111/1936) e sulla violazione dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto, sotto un primo profilo, il plagio era stato considerato una violazione dello Statuto; sotto un secondo profilo, i testi copiati non erano tutelati dalla suddetta legge sul diritto d’autore e, sotto un terzo profilo, era stata lesa la sua libertà di espressione; – il secondo, sulla violazione del dovere di diligenza o del dovere di sollecitudine da parte dell’investigatore e del direttore della FRA all’avvio del procedimento disciplinare, da parte della decisione di destituzione e da parte della commissione di disciplina, nonché sulla violazione della presunzione di innocenza e del requisito di un livello probatorio elevato nelle indagini amministrative e nei procedimenti disciplinari; – il terzo, sulla mancanza di neutralità, imparzialità e obiettività del direttore della FRA in quanto AACC, sulla violazione della presunzione di innocenza e su un abuso di potere; – il quarto, su errori manifesti di valutazione relativi alla violazione, da parte del ricorrente, degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto; – il quinto, sull’apertura irregolare dell’indagine amministrativa in assenza di un principio di prova e sull’avvio irregolare del procedimento disciplinare; – il sesto, sul mancato rispetto, da parte dell’investigatore, dell’ambito dell’indagine e sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 6, della decisione 2013/01 del consiglio di amministrazione della FRA, del 22 maggio 2013, sullo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a d), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU 2018, L 295, pag. 39 ), e, prima dell’applicabilità del regolamento 2018/1725, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a d), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( GU 2001, L 8, pag. 1 ), nonché sulla violazione degli effetti di una sentenza di annullamento; – il settimo, sulla mancanza di imparzialità, neutralità e obiettività da parte dell’investigatore; – l’ottavo, sulla violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto ad essere ascoltato, sulla violazione degli articoli 1 e 2 nonché dell’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto, e – il nono, in subordine, sulla violazione del principio di proporzionalità nell’irrogazione della sanzione della destituzione alla luce dei fatti addebitati al ricorrente. 14 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente le domande di annullamento e di risarcimento danni presentate dal ricorrente.

Il Tribunale ha parimenti deciso che non occorreva accogliere le richieste di misure di organizzazione del procedimento.

Domande delle parti in sede di impugnazione 15 Il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – di conseguenza, annullare la decisione di destituzione e, se del caso, annullare la decisione di rigetto del reclamo; – risarcire i danni materiali e morali che egli avrebbe subito, e – condannare la FRA alla totalità delle spese. 16 La FRA chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare il ricorrente alla totalità delle spese. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo 17 Con il suo primo motivo, il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver commesso, ai punti da 179 a 193 della sentenza impugnata, vari errori di diritto in sede di valutazione dell’imparzialità oggettiva dell’investigatore e di non aver fornito una motivazione sufficiente al riguardo.

Tale motivo si suddivide in due parti.

Argomenti delle parti 18 Con la prima parte del suo primo motivo d’appello, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale di primo grado, nel ritenere, ai paragrafi da 179 a185 della sentenza impugnata, che le prove addotte dal ricorrente non erano sufficienti per concludere che l’investigatore mancasse di imparzialità soggettiva, ha omesso di esaminare, alla luce di tali prove, qualsiasi mancanza di imparzialità oggettiva da parte sua.

Orbene, un esame dei fatti alla luce della mancanza di imparzialità oggettiva sarebbe sufficiente, anche se non esistono elementi che consentano di dimostrare la mancanza di imparzialità soggettiva. 19 In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di primo grado nei punti da 186 a 192 della sentenza impugnata, per riscontrare una mancanza di imparzialità oggettiva, sarebbe sufficiente l’esistenza di un dubbio legittimo al riguardo, che non può essere dissipato.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che, nel caso di specie, il dubbio circa l’imparzialità dell’investigatore sarebbe legittimo dal punto di vista dei terzi osservatori.

A suo avviso, qualsiasi dubbio in merito all’indipendenza o all’imparzialità di un consulente esterno, che si riveli fornisca anche consulenza giuridica e riceva ripetuti pagamenti dal datore di lavoro, è legittimo dal punto di vista di un terzo osservatore.

Peraltro, le constatazioni di cui ai punti da 189 a 191 della sentenza impugnata confermerebbero l’esistenza di un legittimo dubbio, mentre il Tribunale avrebbe proceduto ad una qualificazione erronea di tali fatti.

Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un altro errore di diritto al punto 187 della sentenza impugnata, in quanto non sarebbe spettato al ricorrente, bensì alla FRA, dissipare tale dubbio. 20 Esso sostiene, in terzo luogo, che la conclusione del Tribunale, al punto 191 della sentenza impugnata, secondo la quale gli importi pagati all’investigatore erano giustificati dalla quantità di lavoro che gli era stata affidata, è irrilevante nella presente causa, in quanto non dissipa il legittimo dubbio circa l’esistenza di un conflitto di interessi in capo all’investigatore per ragioni finanziarie.

Orbene, un conflitto di interessi di questo tipo costituirebbe uno dei casi di illegittimità più gravi e, in quanto tale, qualsiasi conflitto di interessi per ragioni finanziarie dovrebbe essere considerato rilevante, indipendentemente dall’importo in questione.

Di conseguenza, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di primo grado al paragrafo 192 della sentenza impugnata, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 18 settembre 2012, Allgeier/FRA ( F‑58/10 , EU:F:2012:130 ) è rilevante per il presente caso. 21 Infine, in quarto luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova e commesso un errore manifesto di valutazione al punto 189 della sentenza impugnata.

Egli afferma al riguardo che dagli elementi di prova che erano stati sottoposti alla valutazione del Tribunale risultava che il servizio fornito dall’investigatore, per il quale egli è stato retribuito, consisteva di fatto in consulenze giuridiche. 22 Con la seconda parte del suo primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha esaminato in termini giuridicamente sufficienti le prove e i fatti sottoposti alla sua valutazione e che avrebbe commesso un errore di diritto nei punti da 187 a 193 della sentenza impugnata, respingendo, nei punti da 292 a 296 di tale sentenza, la prima e la seconda domanda del ricorrente di misure di organizzazione del procedimento. 23 La FRA fa valere, in via preliminare, che l’impugnazione costituisce, in larga misura, una ripetizione dei punti di vista e degli argomenti presentati dal ricorrente nel ricorso e nella replica in primo grado.

Di conseguenza, a suo avviso, vari argomenti asseritamente giuridici, dedotti nell’impugnazione, sono in realtà tentativi di contestare taluni fatti. 24 La FRA conclude che il primo motivo sia irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondato.

Giudizio della Corte 25 Con la seconda parte del primo motivo, che occorre analizzare immediatamente, il ricorrente critica i punti da 292 a 296 della sentenza impugnata in quanto, con essi, il Tribunale avrebbe erroneamente rifiutato di accogliere le misure di organizzazione del procedimento da lui richieste al fine di dimostrare l’esistenza di un’asserita mancanza di imparzialità dell’investigatore e, di conseguenza, non avrebbe esaminato adeguatamente gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione.

Inoltre, li avrebbe travisati nei punti da 187 a 193 di tale sentenza. 26 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (sentenza del 4 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/CRU, C‑947/19 P , EU:C:2021:172 , punto 98 e giurisprudenza ivi citata). 27 Pertanto, il ricorrente non può utilmente contestare, nella fase della presente impugnazione, la decisione del Tribunale di non aver adottato le misure di organizzazione del procedimento di cui ha suggerito l’adozione nelle sue memorie in primo grado. 28 Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, vertente, in sostanza, sull’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso escludendo l’esistenza di un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva dell’investigatore, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, tra i quali figura il diritto a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta.

Tale articolo stabilisce, in particolare, che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale da tali istituzioni, organi e organismi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P , EU:C:2024:5 , punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi citata). 29 A tal riguardo, la Corte ha rilevato che il requisito di imparzialità, che si impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione nell’adempimento dei loro compiti, mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell’Unione.

Tale requisito è inteso, in particolare, a evitare situazioni di conflitti di interessi relativamente ai funzionari e agli agenti che agiscono per conto di tali istituzioni, organi e organismi.

Tenuto conto dell’importanza fondamentale della garanzia d’indipendenza e d’integrità per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine esterna delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, il requisito d’imparzialità copre tutte le circostanze che il funzionario o l’agente chiamato a pronunciarsi su un caso deve ragionevolmente comprendere come suscettibili di apparire, agli occhi dei terzi, come idonee ad influire sulla sua indipendenza in materia (sentenza dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P , EU:C:2024:5 , punto 46 e giurisprudenza citata). 30 Siffatto requisito di imparzialità comporta una componente soggettiva, in forza della quale nessun membro dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali, e una componente oggettiva.

Conformemente a quest’ultima componente, fatta valere dal ricorrente, ciascuna istituzione, organo e organismo dell’Unione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio (sentenza del 14 marzo 2024, D & A Pharma/Commissione e EMA, C‑291/22 P , EU:C:2024:228 , punto 73 e giurisprudenza ivi citata). 31 Più particolarmente, al fine di dimostrare che l’organizzazione del procedimento amministrativo non offre garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio su un possibile pregiudizio, non è necessario dimostrare l’esistenza di una mancanza di imparzialità.

È sufficiente che esista un legittimo dubbio al riguardo e che esso non possa essere dissipato (sentenza dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P , EU:C:2024:5 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 32 Ne consegue che non si può pretendere che le persone le cui questioni siano trattate da un’istituzione, da un organo o da un organismo dell’Unione forniscano, a sostegno della loro argomentazione secondo cui il requisito di imparzialità oggettiva non è stato rispettato nel corso di un procedimento amministrativo, la prova di indizi concreti di parzialità.

L’imparzialità oggettiva viene valutata indipendentemente dalla condotta specifica della persona interessata (sentenza del 14 marzo 2024, D & A Pharma/Commissione e EMA, C‑291/22 P , EU:C:2024:228 , punto 80 ). 33 Dopo aver ricordato, in sostanza, tale giurisprudenza, al punto 186 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, al punto 187 della stessa, che il ricorrente non aveva dimostrato che il rapporto esistente tra la FRA e l’investigatore fosse idoneo a far sorgere un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva dell’investigatore.

A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 188 a 191 di tale sentenza, che, in primo luogo, dagli elementi di prova forniti dal ricorrente risultava che l’investigatore aveva avuto un rapporto d’impiego non con la FRA, bensì con la Commissione europea, in secondo luogo, che gli elementi di prova forniti dal ricorrente riguardo alla qualità di consulente giuridico della FRA dell’investigatore non erano sufficienti a suffragare un legittimo dubbio quanto all’esistenza di un eventuale pregiudizio, in particolare, a causa del fatto che il ruolo dell’investigatore era stato limitato a quello di un consulente esterno e, in terzo luogo, per quanto riguarda gli interessi finanziari esistenti tra l’investigatore e la FRA, l’importo dei contratti conclusi tra essi era ragionevole e giustificato alla luce della quantità di lavoro richiesta per la realizzazione di tali compiti. 34 Va rammentato che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa ad esso sottoposti e, dall’altro, a valutare tali fatti.

Ne deriva che la valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza del 25 aprile 2024, NS/Parlamento, C‑218/23 P , EU:C:2024:358 , punto 58 e giurisprudenza ivi citata). 35 Un simile snaturamento sussiste qualora, senza che occorra assumere nuove prove, la valutazione degli elementi di prova esistenti risulti manifestamente errata o manifestamente contraria alla loro formulazione.

Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.

Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenze del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Pesaro e a./Commissione, C‑549/21 P , EU:C:2023:340 , punto 73 e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 gennaio 2024, Foz/Consiglio, C‑524/22 P , EU:C:2024:23 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 36 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile, poiché, con i suoi argomenti, il ricorrente fa valere che gli elementi di prova dedotti dinanzi al Tribunale, nella misura in cui avrebbero fatto emergere il ruolo di consulente giuridico della FRA svolto dall’investigatore e l’importo elevato delle retribuzioni versategli dalla FRA nell’ambito dei contratti di consulenza esterna conclusi tra loro, erano tali da far sorgere un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva di tale investigatore.

Infatti, con una siffatta argomentazione, il ricorrente mira ad ottenere una nuova valutazione di tali elementi di prova.

Se è vero che il ricorrente contesta formalmente al Tribunale di aver snaturato taluni di detti elementi di prova, in particolare quelli relativi alla qualità di consulente giuridico della FRA dell’investigatore, è giocoforza constatare che, con il pretesto di un’affermazione di snaturamento, il ricorrente mira, in realtà, ad ottenere un riesame degli argomenti già dedotti al riguardo in primo grado, senza tuttavia esporre in che modo il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione manifestamente inesatta dei fatti e degli elementi di prova. 37 Peraltro, nei limiti in cui, con il primo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, al punto 191 della sentenza impugnata, per non aver considerato che il solo fatto dell’esistenza di un rapporto finanziario tra l’investigatore e la FRA fosse sufficiente, indipendentemente dall’importo delle retribuzioni versate, a far sorgere un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva di tale investigatore, il suo argomento deve essere respinto in quanto infondato.

Infatti, questo solo fatto non può essere sufficiente a creare una situazione di conflitto di interessi in capo ad un investigatore tale da viziare il procedimento disciplinare, a pena di privare l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessato della possibilità di ricorrere al medesimo investigatore nell’ambito di missioni diverse.

Inoltre, nessun conflitto di interessi può derivare dal fatto che un investigatore abbia già svolto attività di consulenza esterna per la FRA qualora tali altre attività non riguardino l’oggetto dell’indagine in questione.

Orbene, dai punti 189 e 190 della sentenza impugnata non risulta che sia così. 38 Infine, nei limiti in cui il ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato, al punto 192 della sentenza impugnata, che la presente causa non è analoga a quella che ha dato luogo alla sentenza del 18 settembre 2012, Allgeier/FRA ( F‑58/10 , EU:F:2012:130 ), il suo argomento deve essere respinto in quanto inconferente, dal momento che, da un lato, il solo fatto che il Tribunale non si sia eventualmente discostato, nella sentenza impugnata, dalla soluzione accolta in una sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica non può costituire un errore di diritto e, dall’altro, tale motivo riveste carattere sovrabbondante. 39 Ne consegue che il primo motivo di impugnazione dev’essere respinto.

Sul secondo motivo Argomenti delle parti 40 Con il suo secondo motivo, il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver commesso, ai punti da 67 a 98 della sentenza impugnata, vari errori di diritto, uno snaturamento degli elementi di prova ed errori manifesti di valutazione nell’ambito del suo esame del comportamento contestato al ricorrente dalla FRA, vale a dire di aver posto in essere un «plagio» per la redazione della relazione controversa, e di non aver fornito una motivazione sufficiente al riguardo. 41 In primo luogo, egli critica, in sostanza, l’interpretazione della nozione di «plagio» adottata dal Tribunale di primo grado nei punti da 58 a 61, 70, 72, 79 e 81 della sentenza impugnata.

A tal riguardo, da un lato, il Tribunale avrebbe proposto una definizione priva di rilevanza giuridica di un termine che non rientra nell’ambito del diritto dell’Unione, ma piuttosto del linguaggio corrente, per utilizzarlo al fine di valutare e condannare il comportamento del ricorrente, mentre la valutazione della condotta del ricorrente avrebbe dovuto essere effettuata unicamente alla luce degli obblighi derivanti dallo Statuto. 42 Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento, al punto 60 della sentenza impugnata, alle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Pelham e a. ( C‑476/17 , EU:C:2018:1002 ), riguardo all’interpretazione della portata dell’eccezione relativa alle «citazioni», prevista dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ), che consente di distinguere le citazioni lecite dalle violazioni dei diritti d’autore, che non sarebbero pertinenti nel caso di specie.

Il ricorrente sostiene, a tal riguardo, che la direttiva 2001/29 riguarda l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore.

Inoltre, dalla formulazione e dal contesto di tali conclusioni risulterebbe che il termine «plagio» ivi contenuto riguarderebbe una violazione del diritto d’autore nell’ambito del superamento dei limiti dell’eccezione relativa alla citazione.

Orbene, la FRA stessa considererebbe che la normativa in materia di diritti d’autore non avrebbe una grande importanza nell’ambito della presente causa.

Peraltro, il ricorrente sostiene che il punto di vista sviluppato nell’ambito di dette conclusioni è pertinente solo se i testi copiati sono protetti dalla normativa in materia di diritti d’autore in Austria.

Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un altro errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 81 di tale sentenza, che il diritto nazionale applicabile in materia di diritti d’autore non fosse pertinente nel caso di specie. 43 Egli sostiene, in secondo luogo, che il Tribunale sembra erroneamente respingere l’applicabilità dell’articolo 11 della Carta.

Orbene, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il ricorrente fa valere che la libertà di espressione si applica alla ricezione e alla comunicazione di qualsiasi informazione e idee, indipendentemente dal loro contenuto. 44 Il ricorrente sostiene, a questo proposito, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al paragrafo 57 della sentenza impugnata, facendo riferimento al testo del parere consultivo della Commissione di disciplina, mentre solo quello della decisione dell’APN sarebbe rilevante per valutare la legittimità di tale decisione.

Inoltre, le considerazioni del Tribunale contenute ai punti 90, 91 e 97 della sentenza impugnata, secondo le quali, in sostanza, l’obbligo di menzionare le sue fonti non può essere considerato una limitazione eccessiva della libertà di espressione, sarebbero viziate da un errore di diritto, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, una violazione della libertà di espressione potrebbe risultare anche dal fatto che all’interessato sono imposte o inflitte formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni.

Orbene, l’obbligo di rivelare le proprie fonti sarebbe una formalità o una condizione connessa all’esercizio della libertà di espressione e d’informazione.

Pertanto, il Tribunale sarebbe venuto meno all’obbligo derivante dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, secondo cui i giudici dell’Unione devono tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’interpretare la Carta. 45 Il Tribunale non avrebbe neppure preso in considerazione la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 25 novembre 1999, Hashman e Harrup contro [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1999:1125JUD002559494), per quanto riguarda l’interpretazione del requisito, di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima devono essere «previste dalla legge».

Il Tribunale avrebbe ignorato tale argomento del ricorrente e non vi avrebbe quindi risposto adeguatamente, cosicché la sentenza impugnata non sarebbe sufficientemente motivata. 46 Secondo il ricorrente, quando ha redatto e condiviso la dichiarazione controversa, egli era coperto dalla libertà di espressione e d’informazione garantita dall’articolo 11 della Carta.

Orbene, da un lato, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulterebbe che un licenziamento per motivi disciplinari potrebbe violare una siffatta libertà e, dall’altro, le condizioni per una valida limitazione a quest’ultima, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, non sarebbero soddisfatte nel caso di specie.

Il Tribunale avrebbe quindi omesso di interpretare l’articolo 11 della Carta alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, conformemente all’obbligo derivante dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, non spiegando in che modo il comportamento contestato al ricorrente, che dovrebbe essere tutelato dall’articolo 11 della Carta, e che non sarebbe soggetto ad alcuna valida limitazione legale, dovesse essere considerato inadeguato e punibile. 47 In terzo luogo, per quanto riguarda tale assenza di limitazione legale valida, nell’insieme della sentenza impugnata e, più in particolare, ai punti da 67 a 69 e da 95 a 98 di quest’ultima, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente gli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto.

Il ricorrente fa valere, a tal riguardo, che il Tribunale ha ignorato il contesto derivante dalla riforma dello Statuto del 2004 che avrebbe tenuto conto della libertà di espressione sancita all’articolo 11 della Carta e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 52 di quest’ultima.

Infatti, l’articolo 11 della Carta avrebbe motivato la riforma dell’articolo 17 dello Statuto e l’inserimento di un articolo 17 bis in quest’ultimo, in quanto le disposizioni generali degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto non sarebbero state sufficientemente chiare e precise quanto alle limitazioni apportate alla libertà di espressione del funzionario o dell’agente dell’Unione. 48 In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, avrebbe snaturato le prove e motivato insufficientemente la sentenza impugnata ai punti 72 e 218 della stessa.

A tal riguardo, il ricorrente sostiene che, certamente, la FRA dispone di norme interne in materia di redazione e di produzione dei risultati di ricerca.

Tuttavia, tali norme garantirebbero un riferimento corretto in una fase successiva alla prima bozza di un lavoro di ricerca, quale era la relazione controversa.

Il ricorrente fa valere che, contrariamente a quanto risulta, in sostanza, dai punti 73, 74 e 95 della sentenza impugnata, il fatto di non aver inserito riferimenti e note a piè di pagina in tale «primissima bozza» che consisteva nella relazione controversa, fornita quale quadro della struttura e del contenuto del lavoro di ricerca che gli era stato chiesto di realizzare, non può essere considerato un comportamento inappropriato o un atto sleale da parte sua.

Il ricorrente si sarebbe conformato alle norme interne della FRA e non potrebbe, pertanto, essere sanzionato a tale titolo. 49 La FRA eccepisce, in sostanza, l’irricevibilità degli argomenti sollevati dal ricorrente nell’ambito del secondo motivo e, in ogni caso, li ritiene manifestamente infondati.

Giudizio della Corte 50 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione del ricorrente relativa all’interpretazione, da parte del Tribunale, del concetto di «plagio», che si riferisce essenzialmente alle considerazioni esposte nei punti da 58 a 61, 70, 72, 79 e 81 della sentenza impugnata, occorre notare che tale argomentazione non può avere successo. 51 È vero che, come sostiene giustamente il ricorrente, la nozione di «plagio» non è una nozione di diritto dell’Unione e le questioni relative ai diritti d’autore rientrano, in linea di principio, nel diritto degli Stati membri. 52 Tuttavia, nel caso di specie, come risulta in particolare dai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, i quali non sono stati contestati dal ricorrente nell’ambito della presente impugnazione, il Tribunale ha considerato che, al fine di rispondere alla prima parte del primo motivo del ricorso in primo grado, vertente sul fatto che il «plagio» non avrebbe costituito una violazione dello Statuto, occorreva tener conto del fatto che il principio della certezza del diritto esige che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui.

In tali circostanze, il Tribunale ha giustamente ritenuto che, al fine di stabilire se il comportamento contestato al ricorrente avesse potuto essere validamente sanzionato in quanto violazione degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto, applicabili agli agenti temporanei in forza dell’articolo 11, primo comma, del RAA, e se il ricorrente fosse stato in grado di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che lo Statuto gli imponeva alla luce della condotta contestata, fosse necessario definire la natura di tale condotta. 53 Lo stesso vale per quanto riguarda la critica, da parte del ricorrente, del punto 57 della sentenza impugnata, dal momento che il Tribunale ha soltanto affermato in detto punto che esisteva una differenza nella formulazione, da un lato, della decisione di destituzione, in cui la FRA aveva constatato che il ricorrente aveva commesso un plagio, e, dall’altro, del parere della commissione di disciplina, secondo il quale il comportamento contestato al ricorrente, incompatibile con gli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto, consisteva, in sostanza, in una presentazione deliberata di un documento risultante da una copiatura come risultato del proprio lavoro.

Avendo così individuato l’obiettivo del suo esame, il Tribunale ha proceduto, ai punti da 58 a 76 della sentenza impugnata, alla valutazione della questione se il comportamento addebitato al ricorrente, vale a dire la presentazione deliberata di un documento risultante in gran parte da una copiatura come frutto del proprio lavoro, rientrasse nella nozione di «plagio» cui faceva riferimento la decisione di destituzione e, pertanto, potesse costituire una violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto. 54 Peraltro, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 80 della sentenza impugnata, che, qualora un funzionario non si conformi agli obblighi derivanti dallo Statuto, il fatto di agire conformemente alla legge nazionale non conferisce all’interessato un’immunità dall’applicazione delle disposizioni dello Statuto.

È quindi a buon diritto, e senza incorrere in uno snaturamento dei fatti, che il Tribunale ha potuto considerare, al punto 81 della sentenza impugnata, che, dal punto di vista delle disposizioni statutarie, i riferimenti al diritto austriaco non erano pertinenti nel caso di specie, cosicché non occorreva esaminare la portata di tale diritto. 55 In secondo luogo, la censura vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto, ai punti 90 e 91 della sentenza impugnata, l’argomento del ricorrente vertente sul fatto che la FRA gli avrebbe impedito di esercitare, in modo assoluto, il suo diritto alla libertà di espressione garantito dall’articolo 11 della Carta e avrebbe omesso di analizzare, ai punti da 86 a 98 di tale sentenza, gli argomenti vertenti su una violazione dell’articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta, si basa anch’essa su una lettura erronea della sentenza impugnata. 56 Infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale non ha constatato, in nessun punto della sentenza impugnata, che il contenuto dell’esposizione controversa non sarebbe stato coperto dalla libertà di espressione, cosicché si sarebbe dovuta escludere l’applicazione dell’articolo 11 della Carta né, a fortiori , ha ritenuto che una sanzione disciplinare a causa di plagio non potesse essere considerata, se del caso, una restrizione a tale libertà e, pertanto, non dovrebbe essere prevista dalla legge, conformemente alla condizione stabilita all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. 57 Al contrario, come risulta, in particolare, dai punti da 86 a 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, in forza dell’articolo 11, primo comma, della Carta, il diritto alla libertà di espressione comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

Esso ha altresì dichiarato che, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, per essere considerate conformi al diritto dell’Unione, eventuali limitazioni a tale diritto devono essere «previste dalla legge», rispondere a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione, e non devono essere eccessive.

A tal riguardo, il Tribunale ha correttamente ritenuto che gli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto costituiscano limitazioni legittime all’esercizio di detto diritto, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e che tale limitazione non può essere considerata eccessiva. 58 Inoltre, nella misura in cui il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha analizzato le conseguenze della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 25 novembre 1999 nella causa Hashman e Harrup contro [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1999:1125JUD002559494), occorre ricordare che un motivo vertente sulla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a dedurre una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del 9 novembre 2023, XC/Commissione, C‑527/21 P , EU:C:2023:850 , punto 98 , e giurisprudenza ivi citata). 59 Orbene, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti in causa, cosicché la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 9 novembre 2023, XC/Commissione, C‑527/21 P , EU:C:2023:850 , punto 99 , e giurisprudenza ivi citata). 60 Nel caso di specie, nel suo ricorso in primo grado, il ricorrente ha fatto valere che una limitazione al diritto fondamentale della libertà di espressione «prevista dalla legge», ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, richiede un certo grado di chiarezza e di prevedibilità della legge in questione.

Egli sosteneva, a tal riguardo, che dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 25 novembre 1999, Hashman e Harrup contro [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1999:1125JUD002559494) risultava che non può essere considerata come «legge», ai sensi di tale disposizione della Carta, una norma particolarmente imprecisa e che non fornisce indicazioni alla persona interessata quanto al tipo di condotta che contravverrebbe all’ingiunzione. 61 Dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale una norma non può imporre validamente limitazioni alla libertà di espressione se non è enunciata con sufficiente precisione per consentire ai cittadini di regolare la propria condotta, il che è anche richiesto dal principio della certezza del diritto, il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 94 a 98 della sentenza impugnata, che gli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto costituissero restrizioni giuridiche sufficientemente precise al diritto alla libertà di espressione.

Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver violato l’obbligo di motivazione a tale proposito. 62 Quindi, nella parte in cui il ricorrente addebita al Tribunale una violazione dell’obbligo di motivazione ad esso incombente, gli argomenti da esso esposti in tal senso devono essere dichiarati infondati. 63 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui, nei punti da 67 a 69 e da 95 a 98 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente gli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto come disposizioni che introducono una limitazione al diritto alla libertà di espressione, occorre ricordare che l’articolo 17 bis , paragrafo 1, dello Statuto riconosce espressamente tale diritto di un funzionario o di un altro agente dell’Unione, a condizione che vengano rigorosamente rispettati i principi di lealtà e di imparzialità. 64 A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte si evince che si deve tenere conto del fatto che, quando è messa in questione la libertà di espressione dei funzionari, i loro doveri e le loro responsabilità rivestono un’importanza particolare la quale giustifica l’affidamento all’istituzione o all’organo dell’Unione interessato un certo potere discrezionale nel valutare se l’ingerenza con l’esercizio di tale libertà sia proporzionata (sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P , EU:C:2001:127 , punto 49 ). 65 Più in particolare, il dovere di lealtà, sancito dall’articolo 12 dello Statuto, richiede non solo che il funzionario interessato si astenga da comportamenti lesivi della dignità della funzione e del rispetto dovuto all’istituzione e alle sue autorità, ma anche che dia prova, soprattutto quando possiede un grado elevato, di un comportamento al di sopra di qualsiasi sospetto, affinché sia sempre preservato il rapporto di fiducia esistente tra di lui e l’istituzione di appartenenza (sentenza del 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P , EU:C:2020:918 , punto 100 ). 66 Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, ai punti 27, 33 e da 60 a 62 della sentenza impugnata, basandosi sulla motivazione della decisione di destituzione e del parere della commissione di disciplina, che il comportamento contestato al ricorrente consisteva in una presentazione deliberata di un documento come frutto del proprio lavoro, mentre esso era in gran parte il risultato di una copiatura, in quanto, contrariamente a una citazione, da un lato, non vi era stata alcuna interazione tra la relazione controversa e i documenti copiati e, dall’altro, i passaggi copiati non apparivano chiaramente, in tale relazione, come costituenti altrettanti elementi ad essa estranei. 67 Da tali considerazioni del Tribunale emerge chiaramente che il ricorrente non è stato sanzionato perché aveva espresso un’opinione personale o discordante nella relazione controversa, ma perché aveva presentato scritti altrui come il risultato del proprio lavoro, e ciò senza menzionare le sue fonti.

Orbene, sulla base di tali constatazioni di fatto, che il ricorrente non contesta, il Tribunale ha potuto validamente dedurre, ai punti 95 e 96 della sentenza impugnata, che tale comportamento del ricorrente poteva contravvenire al dovere di lealtà, il cui fondamento giuridico è costituito dagli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto, che rientrano tra le restrizioni legittime all’esercizio del diritto alla libertà di espressione perseguendo, in particolare, lo scopo di preservare il rapporto di fiducia che deve esistere tra un’istituzione e i suoi funzionari. 68 Pertanto, il Tribunale ha potuto giustamente dichiarare, al punto 96 della sentenza impugnata, che tale limitazione del diritto alla libertà di espressione non può essere considerata eccessiva nel caso di specie, dal momento che il ricorrente restava in grado di esprimere liberamente le proprie opinioni nell’esposizione controversa, senza tuttavia avere il diritto di presentare il lavoro altrui come il risultato del proprio lavoro e senza indicare le sue fonti. 69 Statuendo in tal modo, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. 70 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il secondo motivo in quanto infondato.

Sul terzo motivo Argomenti delle parti 71 Con il suo terzo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, di aver snaturato, nella descrizione della controversia di cui al punto 9 della sentenza impugnata, gli elementi di fatto e di prova che egli gli aveva sottoposto, in particolare un messaggio inviato al ricorrente dal capo del dipartimento con il quale quest’ultimo gli chiedeva di inviare a uno dei suoi colleghi il link che dava accesso alla presentazione controversa registrata nell’SGD.

Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale in tale punto della sentenza impugnata, egli non sarebbe stato semplicemente «invitato» ad inviare, ma avrebbe così ricevuto un’istruzione in tal senso da parte del capo del dipartimento.

Così facendo, il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato un’istruzione proveniente da un superiore gerarchico come semplice «invito», che il ricorrente non sarebbe stato in grado di ignorare.

Orbene, conformemente all’articolo 21 bis dello Statuto, egli non può essere giuridicamente considerato responsabile delle conseguenze di essersi conformato all’istruzione in questione, purché tale istruzione non fosse manifestamente illegittima o contraria alle norme di sicurezza applicabili. 72 La FRA eccepisce l’irricevibilità del terzo motivo facendo valere che il ricorrente si limita a contestare constatazioni di fatto operate dal Tribunale.

Giudizio della Corte 73 Si deve constatare che, con il suo terzo motivo, il ricorrente si limita a contestare la descrizione dei fatti, quale effettuata dal Tribunale al punto 9 della sentenza impugnata, nella parte in cui quest’ultimo espone i fatti della controversia, senza indicare in che modo l’asserita erronea qualificazione giuridica del messaggio inviato al ricorrente dal capo del suo dipartimento sarebbe tale da viziare le valutazioni di diritto effettuate dal Tribunale in tale sentenza.

Ne risulta che, con il pretesto di una simile qualificazione giuridica erronea dei fatti, quest’ultimo contesta, in realtà, valutazioni di fatto del Tribunale, senza peraltro esporre in che modo tali valutazioni sarebbero manifestamente errate o contrarie al loro tenore letterale. 74 Di conseguenza, in base alla giurisprudenza di cui ai punti 31 e 32 della presente sentenza, il terzo motivo è irricevibile.

Sul quarto motivo Argomenti delle parti 75 Con il suo quarto motivo, il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver commesso, ai punti 101, 106, 107, da 111 a 113 e 122 della sentenza impugnata, vari errori di diritto, uno snaturamento degli elementi di prova e errori manifesti di valutazione nell’ambito della sua analisi della regolarità dell’avvio dell’indagine amministrativa, e di non aver fornito una motivazione sufficiente al riguardo. 76 Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe snaturato le prove e commesso un errore manifesto di valutazione al punto 107 della sentenza impugnata, in quanto dai documenti del fascicolo risulta che la consultazione dell’OLAF era allegata unicamente al rapporto del direttore della FRA e che il ricorrente ha ricevuto tale rapporto solo dopo il 27 febbraio 2019.

Di conseguenza, il ricorrente non sarebbe stato informato del contenuto della consultazione dell’OLAF al momento dell’avvio dell’indagine il 23 marzo 2018 né, del resto, al momento dell’avvio del procedimento disciplinare il 23 ottobre 2018.

Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che il ricorrente era stato sufficientemente informato al momento dell’avvio dell’indagine e nell’applicare per analogia la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 5 ottobre 2005, Rasmussen/Commissione ( T‑203/03 , EU:T:2005:346 ). 77 Egli afferma, in secondo luogo, che il Tribunale avrebbe omesso di valutare il contesto normativo nel quale si inserisce l’avvio di un’indagine amministrativa.

A suo avviso, per assicurarsi che il criterio del «principio di prova», di cui all’articolo 86, paragrafi 1 e 2, dello Statuto, sia verificato al momento dell’avvio di un’indagine amministrativa, occorre prendere in considerazione il tenore letterale di tale disposizione.

Al riguardo, l’unico obiettivo legittimo di un’indagine amministrativa sarebbe quello di dimostrare, sulla base di un principio di prova, che si può ragionevolmente sospettare che un funzionario o un agente dell’Unione sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dello Statuto. 78 Il ricorrente ritiene peraltro che un’indagine amministrativa costituisca, per definizione, un trattamento di dati, il quale, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 45/2001, deve avere «finalità determinate, esplicite e legittime».

Il ricorrente aggiunge che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto affermando che gli articoli 1 e 2 dell’allegato IX dello Statuto non impongono all’APN di precisare le specifiche disposizioni dello Statuto asseritamente violate, giacché tale questione rientrerebbe piuttosto nell’ambito di applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto e del regolamento n. 45/2001.

Infine, il ricorrente fa valere che l’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto dispone che un’indagine amministrativa può essere avviata solo per verificare una violazione, da parte del funzionario o dell’agente dell’Unione interessato, non del diritto in materia di proprietà intellettuale, ma unicamente dello Statuto. 79 Il ricorrente sostiene, in terzo luogo, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto al punto 111 della sentenza impugnata disapplicando la giurisprudenza derivante dalla sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione ( T‑48/05 , EU:T:2008:257 ), confermata dalla sentenza del 12 luglio 2012, Commissione/Nanopoulos ( T‑308/10 P , EU:T:2012:370 ), che richiede che l’amministrazione disponga di elementi sufficientemente precisi e pertinenti prima di avviare un procedimento disciplinare. 80 La FRA eccepisce l’irricevibilità del quarto motivo di impugnazione e aggiunge che, in ogni caso, esso è manifestamente infondato.

Giudizio della Corte 81 Anzitutto, occorre osservare che, in forza dell’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto, l’APN può avviare un’indagine amministrativa al fine di verificare l’esistenza di una violazione, ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo, quando le sono stati portati a conoscenza elementi di prova che lasciano presumere l’esistenza di una siffatta mancanza.

Risulta, peraltro, dal combinato disposto dei paragrafi 1 e 2 di tale articolo 86 che lo Statuto conferisce all’amministrazione il potere di avviare un’indagine fondata su un’asserita violazione degli obblighi statutari. 82 Anche se l’amministrazione dispone, come rilevato dal Tribunale al punto 103 della sentenza impugnata, di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’avvio di un’indagine amministrativa, essa deve tuttavia, come quest’ultimo ha dichiarato, in sostanza, al punto 104 di detta sentenza, essere in grado di fondarsi, a tal fine, sull’esistenza di un ragionevole sospetto che sia stata commessa un’infrazione disciplinare.

Ne consegue che, al fine di tutelare i diritti del funzionario o dell’agente dell’Unione interessato, l’amministrazione deve assicurarsi di disporre, prima di avviare un’indagine, di indizi che consentano di sospettare, in capo a tale funzionario o agente, una mancanza ai suoi obblighi statutari e, prima di avviare il procedimento disciplinare nei suoi confronti, di elementi sufficientemente precisi e pertinenti per suffragare i suoi sospetti. 83 Dopo aver correttamente rilevato tali principi, il Tribunale ha respinto, al punto 106 della sentenza impugnata, l’argomento del ricorrente secondo cui la decisione di avvio dell’indagine amministrativa non menzionava l’articolo 21 dello Statuto e l’AACC non aveva saputo esattamente, al momento di tale avvio, quali disposizioni dello Statuto il ricorrente potesse aver violato. 84 A questo proposito, il Tribunale di primo grado ha giustamente ritenuto, al paragrafo 106, che l’articolo 1 dell’Allegato IX dello Statuto, a cui fa riferimento l’articolo 2 dello Statuto in relazione alle indagini amministrative condotte dall’APN, non richiede a tale autorità, o, se del caso, all’AACC, di specificare le disposizioni determinate dello Statuto che sarebbero state violate, a condizione che, come il Tribunale ha ritenuto, al punto 107 della sentenza impugnata, nel contesto della sua sovrana valutazione dei fatti, il ricorrente aveva informazioni sufficienti per capire che era accusato di aver violato le disposizioni dello Statuto che impongono ai funzionari di comportarsi in modo equo, in particolare considerando il contenuto della decisione di avviare l’indagine, che precisava, tra l’altro, che la condotta di cui il ricorrente era accusato consisteva nell’aver incluso nella relazione controversa parti che erano state semplicemente copiate da altre fonti, senza citare alcun riferimento o informare il suo capo dipartimento, nella convinzione che tale relazione fosse il risultato del suo lavoro. 85 Di conseguenza, il Tribunale, senza commettere errori di diritto o di snaturamento e al termine di una motivazione sufficiente, ha potuto considerare, ai punti 108 e 111 della sentenza impugnata, che il procedimento nei confronti del ricorrente era stato avviato in modo regolare, dal momento che l’APN disponeva, al momento dell’avvio dell’indagine amministrativa, di indizi sufficienti che consentivano di sospettare l’esistenza di una violazione da parte di quest’ultimo dei suoi obblighi statutari e, dall’altro, al momento dell’avvio del procedimento disciplinare, di elementi sufficientemente precisi e concordanti che confermavano i sospetti che avevano giustificato l’avvio di tale indagine. 86 Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul quinto motivo Argomenti delle parti 87 Con il suo quinto motivo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale, ai punti 16, 114, da 119 a 131, nonché 135 e 136 della sentenza impugnata, ha commesso diversi errori di diritto, uno snaturamento degli elementi di prova, fornito una motivazione insufficiente e ha proceduto ad un esame incompleto del suo ricorso in primo grado, nell’ambito della sua valutazione del «significato giuridico» della decisione di avvio dell’indagine. 88 Secondo il ricorrente, la FRA non ha trasferito le sue competenze disciplinari all’inquirente, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, ma ha affidato a quest’ultimo un’indagine specifica avente una finalità e una portata specifiche.

Il Tribunale avrebbe altresì valutato erroneamente il contesto giuridico di tale decisione.

Il ricorrente sottolinea, a questo proposito, che il regolamento n. 45/2001 prevede che il trattamento dei dati, come un’indagine amministrativa, deve avere «finalità specifiche, esplicite e legittime» e che i dati trattati devono essere «adeguati, pertinenti e non eccessivi» rispetto alle finalità per cui vengono trattati. 89 La FRA sostiene che il terzo motivo è irricevibile.

Giudizio della Corte 90 Con il suo quinto motivo, il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di procedere ad una qualificazione erronea del «significato giuridico» della decisione di avvio dell’indagine.

Tuttavia, sotto la copertura di un motivo che denuncia errori di diritto, in particolare una presunta violazione delle norme che regolano il trattamento dei dati nei procedimenti amministrativi, uno snaturamento delle prove, una motivazione inadeguata e un esame incompleto della sua domanda, il ricorrente chiede in realtà alla Corte di sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata dal Tribunale nei punti 16, 114, da 119 a 131, 135 e 136 della sentenza impugnata, il che, come risulta dalla giurisprudenza citata nei punti 31 e 32 della presente sentenza, esula dalla sua competenza nell’ambito di un’impugnazione. 91 Inoltre, nei limiti in cui il ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe snaturato il testo della decisione di avvio dell’indagine amministrativa, esso si limita a reiterare gli argomenti già presentati al Tribunale, come risulta dai punti da 122 a 135 della sentenza impugnata, senza spiegare in che modo questi ultimi sarebbero viziati da errore di diritto. 92 Ne consegue che il quinto motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile.

Sui motivi sesto, settimo e ottavo Argomenti delle parti 93 Con il suo sesto motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha proceduto ad un esame incompleto del suo ricorso in primo grado, in quanto non ha risposto all’argomento del ricorrente secondo cui la commissione di disciplina non si era limitata ai fatti menzionati nel rapporto del direttore della FRA e aveva quindi violato lo Statuto. 94 Con il suo settimo motivo, il ricorrente sostiene che, ai punti 194 e da 200 a 205 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che egli aveva presentato elementi di prova idonei a dimostrare che l’APN aveva già deciso di infliggere la sanzione della destituzione prima dell’audizione dell’11 luglio 2019.

Non avendo esaminato tali elementi, il Tribunale li avrebbe snaturati, commesso un errore manifesto di valutazione, proceduto ad un esame incompleto del motivo dedotto in primo grado e violato il suo obbligo di motivazione. 95 Con il suo ottavo motivo, il ricorrente sostiene che dall’impugnazione nel suo complesso risulta che il Tribunale ha violato l’articolo 47 della Carta non concedendogli un ricorso giurisdizionale effettivo. 96 La FRA replica che il punto di vista del ricorrente relativo al sesto motivo resta vago e non indica i punti della sentenza impugnata ai quali esso si riferisce. 97 Per quanto riguarda il settimo motivo, essa sostiene che, contrariamente a quanto sollevato dal ricorrente, il Tribunale ha menzionato la sua argomentazione al punto 202, in fine , della sentenza impugnata e vi ha risposto ai punti 203 e 204 di quest’ultima. 98 Infine, secondo la FRA, l’ottavo motivo è manifestamente irricevibile.

Giudizio della Corte 99 Dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a., C‑46/22 P , EU:C:2024:50 , punto 60 e giurisprudenza ivi citata). 100 Non soddisfa, in particolare, tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia tanto chiara e precisa da permettere alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare allorché gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulata in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo (sentenza del 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a., C‑46/22 P , EU:C:2024:50 , punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

La Corte ha altresì dichiarato che doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di una struttura coerente, limitata ad affermazioni generiche e non contenente indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto (sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 101 Nel caso di specie, per quanto riguarda il sesto e l’ottavo motivo, è sufficiente rilevare che essi non individuano con precisione i punti della motivazione della sentenza impugnata contro i quali sono diretti né gli errori di diritto da cui sarebbero viziati.

Inoltre, tali motivi sono formulati in modo molto generico, senza fornire argomenti sufficienti che consentano alla Corte di valutarne la fondatezza. 102 Parimenti, per quanto riguarda il settimo motivo, sebbene il ricorrente precisi che tale motivo riguarda i punti 194 e da 200 a 205 della sentenza impugnata, contestando al Tribunale di aver omesso di menzionare ed esaminare le prove attestanti che l’APN aveva già deciso di infliggere la sanzione della destituzione prima dell’audizione dell’11 luglio 2019, resta il fatto che l’impugnazione non contiene argomenti di diritto a sostegno di un asserito difetto di motivazione. 103 Di conseguenza, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili. 104 Poiché nessuno dei motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.

Sulle spese 105 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 106 Poiché la FRA ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla FRA.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) DD è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA).

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0680 SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 12 dicembre 2024 ( *1 ) «Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea e regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea – Agenti temporanei – Procedimento disciplinare – Indagine amministrativa – Nozione di “plagio” – Designazione, da parte dell’Autorità che ha il potere di nomina, di un investigatore con il quale essa intrattiene un rapporto d’affari – Conflitto d’interessi – Articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Imparzialità oggettiva – Articolo 17 bis – Libertà d’espressione del funzionario – Articoli 11, 12 e 21 – Rispetto dei principi di lealtà e imparzialità» Nella causa C‑680/22 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 4 novembre 2022, DD , rappresentato da N. Lorenz, Rechtsanwältin, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) , rappresentata inizialmente da M. O’Flaherty, successivamente da S. Rautio, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, Rechtsanwalt, convenuta in primo grado, LA CORTE (Quinta Sezione), composta da I. Jarukaitis, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, E. Regan e Z. Csehi (relatore), giudici, avvocato generale: P. Pikamäe cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 dicembre 2023, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, DD chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 7 settembre 2022, DD/FRA ( T‑470/20 , EU:T:2022:511 ; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (in prosieguo: la «FRA»), del 12 novembre 2019, che gli ha inflitto la sanzione disciplinare della destituzione (in prosieguo: la «decisione di destituzione») e della decisione del 15 aprile 2020 recante rigetto del reclamo avverso la decisione di destituzione (in prosieguo: la «decisione di rigetto del reclamo») e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che egli asserisce di aver subito. Contesto normativo 2 L’articolo 11, primo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue: «Il funzionario esercita le sue mansioni e agisce nell’esclusivo interesse dell’Unione [europea]. Non chiede né accetta istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all’istituzione di appartenenza. Il funzionario svolge le mansioni affidategli in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso l’Unione». 3 L’articolo 12 dello Statuto stabilisce quanto segue: «Il funzionario deve astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa menomare la dignità della sua funzione». 4 L’articolo 17 bis , paragrafo 1, dello Statuto enuncia quanto segue: «Il funzionario ha diritto alla libertà di espressione, nel rispetto dell’obbligo di lealtà e imparzialità». 5 Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto: «Il funzionario, qualunque sia il suo posto nella gerarchia, deve assistere e consigliare i suoi superiori; è responsabile dell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati. Il funzionario incaricato di provvedere al funzionamento di un servizio è responsabile nei confronti dei propri superiori gerarchici dell’autorità conferitagli e dell’esecuzione degli ordini da lui dati. La responsabilità diretta dei suoi subordinati non lo libera delle sue responsabilità». 6 Il titolo VI dello Statuto è rubricato «Regime disciplinare». L’articolo 86 ivi incluso è così formulato: «1.   Qualsiasi mancanza agli obblighi cui il funzionario o l’ex funzionario è soggetto ai sensi del presente statuto, commessa volontariamente o per negligenza, lo espone a una sanzione disciplinare. 2.   Quando elementi di prova che lascino presumere l’esistenza di una mancanza ai sensi del paragrafo 1 sono portati a conoscenza dell’autorità che ha il potere di nomina [(in prosieguo: l’«APN»)] o dell’OLAF [Ufficio europeo per la lotta antifrode], questi ultimi possono avviare un’indagine amministrativa al fine di verificare l’esistenza di tale mancanza. 3.   Le norme, le procedure e le misure disciplinari nonché le norme e le procedure relative alle indagini amministrative sono definite all’allegato IX». 7 Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato IX dello Statuto, intitolato «Procedimento disciplinare»: «1.   Non appena un’indagine dell’OLAF evidenzia la possibilità che un funzionario o ex funzionario di un’istituzione sia personalmente implicato in un caso, l’interessato ne viene informato, sempreché questa informazione non pregiudichi lo svolgimento dell’indagine. In ogni caso, al termine dell’indagine, nessuna conclusione che faccia nominativamente riferimento a un funzionario dell’istituzione potrà essere tratta senza che quest’ultimo abbia avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni in merito all’insieme dei fatti che lo riguardano. Le conclusioni fanno riferimento a tali osservazioni. 2.   Nei casi in cui occorra mantenere il segreto assoluto ai fini dell’indagine e che implichino il ricorso a procedure investigative che rientrano nelle competenze di un’autorità giudiziaria nazionale, l’esecuzione dell’obbligo di invitare il funzionario dell’istituzione ad esprimere le proprie osservazioni può essere differita d’intesa con l’[APN]. In tal caso, nessuna procedura disciplinare può essere avviata prima che il funzionario sia stato in grado di esprimere il proprio commento. 3.   Qualora l’indagine dell’OLAF non sia stata in grado di dimostrare la fondatezza delle accuse a carico di un funzionario dell’istituzione, l’indagine stessa è archiviata per decisione del direttore dell’OLAF, che ne informa per iscritto il funzionario e la sua istituzione. Il funzionario può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale». 8 L’articolo 2 dell’allegato IX dello Statuto così recita: «1.   Le norme definite all’articolo 1 del presente allegato si applicano mutatis mutandis alle indagini amministrative effettuate dall’[APN]. 2.   L’[APN] informa l’interessato circa la chiusura dell’indagine e gli trasmette le conclusioni della relazione d’indagine e, su richiesta, tutti i documenti in rapporto diretto con le asserzioni formulate nei suoi confronti, su riserva della protezione degli interessi legittimi di terzi. (...)». 9 L’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto è così formulato: «Sulla base della relazione d’indagine, dopo aver comunicato al funzionario interessato tutti gli elementi del fascicolo e dopo averlo ascoltato, l’[APN] può: a) decidere che nessuna accusa può essere formulata nei confronti del funzionario interessato; quest’ultimo ne è allora informato per iscritto; oppure b) decidere, anche in caso di mancanza o presunta mancanza agli obblighi, che non occorre adottare alcuna sanzione e, se necessario, inviare al funzionario un ammonimento; oppure c) in caso di mancanza agli obblighi ai sensi dell’articolo 86 dello statuto, i) decidere l’avvio della procedura disciplinare prevista alla sezione 4 del presente allegato, oppure ii) decidere l’avvio di una procedura disciplinare di fronte alla commissione di disciplina». 10 L’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto così dispone: «1.   Dopo aver sentito il funzionario, l’[APN] adotta la sua decisione conformemente al disposto degli articoli 9 e 10 del presente allegato, entro un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento del parere della commissione. La decisione deve essere motivata. 2.   Se l’[APN] decide di archiviare il caso senza infliggere una sanzione disciplinare, essa ne informa immediatamente per iscritto il funzionario interessato. Il funzionario interessato può chiedere che questa decisione figuri nel proprio fascicolo personale». Fatti 11 I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 36 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «2 Il ricorrente è stato assunto il 1 o agosto 2000 dall’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») di un organismo dell’Unione, l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC), divenuto la FRA, in qualità di agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (in prosieguo: il «RAA»). Inizialmente assunto con contratto a tempo determinato, egli ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato a partire dal 16 dicembre 2006. 3 Con lettera del 13 giugno 2013, il direttore della FRA allora in carica ha informato il ricorrente della propria decisione di risolvere il suo contratto. 4 Con sentenza dell’8 ottobre 2015, DD/FRA (F‑106/13 e F‑25/14, [in prosieguo: la “sentenza di annullamento”,] EU:F:2015:118 ), il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione di risoluzione con la motivazione che, prima di adottare la medesima, il direttore della FRA non aveva espressamente informato il ricorrente del fatto che, in considerazione di vari incidenti, intendeva risolvere il suo contratto e non lo aveva invitato a presentare osservazioni al riguardo. 5 Il 29 febbraio 2016 la FRA, diretta da un nuovo direttore, ha reintegrato il ricorrente nelle sue funzioni, nell’ambito dell’esecuzione della [sentenza di annullamento]. 6 Con messaggio di posta elettronica di pari data, il capo di dipartimento del ricorrente ha chiesto a quest’ultimo di redigere, entro e non oltre il 18 marzo 2016, una relazione interna di 15-20 pagine sulle norme in materia di diritti umani e sulla giurisprudenza relativa alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, a livello internazionale e dell’Unione. 7 Con messaggio di posta elettronica del 18 marzo 2016, il ricorrente ha inviato al suo capo di dipartimento un documento di 31 pagine definito come «primissima bozza della relazione sulla libertà di religione», intitolato «Nota informativa interna su eventuali progetti pertinenti della FRA in materia di libertà di pensiero» (in prosieguo: la «relazione controversa»). 8 All’inizio di aprile 2016 la relazione controversa è stata registrata nel sistema di gestione di documenti [in prosieguo: l’“SGD”] della FRA, al quale avevano accesso tutti i colleghi del ricorrente. 9 Il 7 aprile 2016 il capo di dipartimento del ricorrente ha informato quest’ultimo di aver comunicato la relazione controversa al direttore della FRA e lo ha invitato a trasmettere a uno dei suoi colleghi il link a tale documento registrato nel sistema di gestione di documenti della FRA, affinché potesse prendere conoscenza del documento in parola e dell’analisi in esso contenuta. 10 Con messaggio di posta elettronica del 16 ottobre 2017, il capo di dipartimento del ricorrente ha chiesto a quest’ultimo di rivedere la relazione controversa e di approfondire l’analisi dedicata alla libertà di religione dal punto di vista dell’Unione, tenendo conto di una sua eventuale pubblicazione. 11 Peraltro, il 7 novembre 2017 il ricorrente ha presentato un ricorso interno contro il suo rapporto informativo per l’anno 2016 [in prosieguo: il “rapporto informativo per il 2016”], sostenendo che la valutazione della sua efficienza, della sua capacità e del suo comportamento avrebbe dovuto essere «molto buona» anziché «soddisfacente». In tale contesto, per quanto riguarda la relazione controversa, da un lato, il ricorrente ha affermato che era deplorevole che, nonostante durante il dialogo di valutazione il suo capo di dipartimento, nella sua qualità di valutatore, avesse confermato che detta relazione era molto utile e raggiungeva il suo scopo, egli l’avesse criticata nelle sue osservazioni successive. Dall’altro lato, il ricorrente ha sostenuto che le osservazioni del valutatore sul fatto che la relazione controversa consisteva principalmente in riferimenti giurisprudenziali erano imprecise, dato che la relazione conteneva anche un’analisi giuridica, concettuale e politica. 12 Il 1 o dicembre 2017 il ricorrente ha trasmesso una versione riveduta della relazione controversa. 13 Il 5 dicembre 2017, il direttore della FRA ha respinto il ricorso interno proposto avverso il rapporto informativo per il 2016. In tale occasione, il direttore della FRA ha precisato di aver appreso che la relazione controversa costituiva, in larga misura, una copia diretta da diverse fonti, segnatamente di documenti del Consiglio d’Europa, non segnalate mediante riferimenti completi in tale relazione, circostanza che il ricorrente non aveva comunicato al proprio capo di dipartimento, facendogli credere che detta relazione fosse frutto del suo lavoro personale. 14 Il 9 febbraio 2018 il direttore della FRA ha consultato l’OLAF in merito al possibile avvio di un’indagine amministrativa sul comportamento del ricorrente. 15 Il 20 marzo 2018 l’OLAF ha deciso di non avviare un’indagine, in assenza di “sufficienti elementi indicanti l’esistenza di frode, corruzione o altra attività illecita”. 16 Il 23 marzo 2018, il direttore della FRA ha avviato un’indagine amministrativa riguardante il comportamento del ricorrente relativo alla relazione controversa (in prosieguo: la “decisione di avvio dell’indagine”). L’investigatore incaricato [(in prosieguo: l’“investigatore”)] ha dichiarato l’assenza di un conflitto di interessi. L’obiettivo di detta indagine risiedeva nel determinare, in primo luogo, in quale misura precisa la relazione controversa fosse stata presentata dal ricorrente come frutto del suo lavoro personale e contenesse estratti di documenti esterni alla FRA che non erano citati né indicati mediante riferimenti completi; in secondo luogo, quali di tali documenti fossero eventualmente coperti dal diritto d’autore; in terzo luogo, se esistessero altri documenti redatti dal ricorrente nell’ambito della sua attività all’interno della FRA, nel settore della libertà di pensiero, di coscienza e di religione, che soddisfacessero le due condizioni summenzionate e, in quarto luogo, se del caso, se fossero stati violati lo [status] o il diritto di proprietà intellettuale. 17 Il 23 e il 24 aprile 2018 l’investigatore ha interrogato sette testimoni e il ricorrente, che ha consegnato all’investigatore osservazioni scritte. 18 Il 17 giugno 2018 l’investigatore ha trasmesso al ricorrente le proprie conclusioni preliminari. 19 Il 2 luglio 2018 il ricorrente ha formulato osservazioni sulle conclusioni preliminari dell’investigatore. 20 Il 23 luglio 2018 l’investigatore ha consegnato la propria relazione finale (in prosieguo: la “relazione d’indagine”), in cui si concludeva nel senso di una mancanza del ricorrente con riguardo agli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto nonché ai suoi doveri di lealtà e di cooperazione. L’investigatore ha rilevato, in sostanza, in primo luogo, che copiare e utilizzare l’opera altrui senza farvi riferimento e presentandola come propria costituivano una forma di inganno, disonestà e appropriazione indebita contraria non solo all’articolo 12 dello Statuto, ma anche a quasi tutte le norme etiche; in secondo luogo, che il ricorrente aveva deliberatamente ingannato i membri del suo dipartimento e aveva occultato un’informazione importante, violando gli articoli 11 e 12 dello Statuto; in terzo luogo, che il fatto che il ricorrente avesse impiegato tre settimane per redigere la relazione controversa, che consisteva prevalentemente in una copia, costituiva un’altra violazione, relativamente minore, dell’articolo 12 dello Statuto; in quarto luogo, che la menzione della relazione controversa come un risultato, nell’ambito del suo rapporto informativo 2016, era fuorviante e costituiva altresì una violazione dell’articolo 12 dello Statuto; in quinto luogo, che l’utilizzo di materiale protetto da copyright senza informare l’autore, vale a dire il Consiglio d’Europa, costituiva un’ulteriore violazione dell’articolo 12 dello Statuto; in sesto luogo, che il ricorrente aveva agito in modo ingannevole e/o disonesto e, di conseguenza, non aveva agito nell’esclusivo interesse dell’Unione, in violazione dell’articolo 11 dello Statuto e del dovere di lealtà e, in settimo luogo, che l’utilizzo dell’opera altrui senza i relativi riferimenti e senza informare i suoi superiori violava l’articolo 21 dello Statuto e il dovere di cooperazione del ricorrente. 21 Il 15 ottobre 2018 il ricorrente è stato ascoltato dal direttore della FRA ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato IX dello Statuto [...] e ha successivamente trasmesso una dichiarazione scritta, datata lo stesso giorno. 22 Con decisione del 23 ottobre 2018, il direttore della FRA ha avviato un procedimento disciplinare dinanzi alla commissione di disciplina nei confronti del ricorrente (in prosieguo: la “decisione di avvio del procedimento disciplinare”). Tale decisione è stata notificata al ricorrente il 7 novembre 2018. 23 Il 26 febbraio 2019, con decisione del direttore della FRA, è stata costituita la commissione di disciplina. 24 Il 27 febbraio 2019 il direttore della FRA ha redatto il rapporto per la commissione di disciplina, ai sensi dell’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto (in prosieguo: il “rapporto del direttore della FRA”). 25 Il 21 marzo 2019 il ricorrente ha presentato la sua difesa al presidente della commissione di disciplina. 26 Il 22 marzo 2019 ha avuto luogo l’audizione del ricorrente dinanzi alla commissione di disciplina. 27 Il 7 maggio 2019 la commissione di disciplina ha formulato un parere motivato [in prosieguo: il “parere della commissione di disciplina”], conformemente all’articolo 18 dell’allegato IX dello Statuto, in cui ha ritenuto fondate le accuse di comportamento contrario agli obblighi del ricorrente ai sensi degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto, consistente nella presentazione di scritti altrui come opera propria, senza citare le fonti. La commissione di disciplina ha raccomandato che il ricorrente fosse retrocesso di due gradi, ossia al grado AD 7. La commissione di disciplina non ha fatto riferimento ad alcuna circostanza attenuante. 28 Nei confronti del ricorrente la commissione di disciplina ha rilevato, in sostanza, in primo luogo, che aveva agito non nell’esclusivo interesse dell’Unione, ma nel proprio interesse, rivendicando il merito di un testo di cui non era l’autore; in secondo luogo, che non si era comportato nel modo responsabile che ci si aspetta da un agente della FRA; in terzo luogo, che le sue azioni avrebbero potuto danneggiare la reputazione della FRA e, in quarto luogo, che non aveva assistito i suoi superiori, o addirittura aveva agito contro di loro, presentando il lavoro altrui come proprio. 29 Pertanto, la commissione di disciplina ha constatato che il ricorrente aveva violato, in primo luogo, l’articolo 11 dello Statuto, presentando deliberatamente un’opera copiata come propria; in secondo luogo, l’articolo 12 dello Statuto, in quanto presentare l’opera altrui come propria elaborazione avrebbe influito negativamente sulla reputazione del ricorrente e, in terzo luogo, l’articolo 21 dello Statuto, nei limiti in cui egli non aveva eseguito i compiti affidatigli, ma aveva presentato l’opera altrui come propria e sussisteva il rischio che la relazione controversa, o taluni passaggi della stessa, fossero incorporati in uno o più documenti pubblicati dalla FRA, il che avrebbe potuto nuocere alla reputazione di quest’ultima. 30 L’11 luglio 2019 il ricorrente è stato sentito dal direttore della FRA, conformemente all’articolo 22 dell’allegato IX dello Statuto [in prosieguo: l’“audizione dell’11 luglio 2019”], e ha presentato la propria dichiarazione scritta. 31 L’11 ottobre 2019 il ricorrente ha ricevuto una nota del direttore, datata 10 ottobre 2019, in cui era espressa la sua intenzione di infliggergli la sanzione della destituzione e che lo invitava a comunicare le sue osservazioni al riguardo per iscritto entro dieci giorni lavorativi. 32 Il 24 ottobre 2019 il ricorrente ha trasmesso le sue osservazioni al direttore della FRA. 33 Il 12 novembre 2019 il direttore della FRA, in veste di AACC, ha adottato la decisione di destituzione, con effetto dal 15 novembre 2019. Con tale decisione, il direttore della FRA ha fatto proprie le conclusioni della commissione di disciplina, eccetto che per la sanzione proposta, avendo ritenuto che la retrocessione non riflettesse sufficientemente la gravità delle violazioni degli obblighi professionali di cui agli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto. Il direttore della FRA ha rilevato, in particolare, da un lato, che la commissione di disciplina non aveva fatto riferimento a circostanze attenuanti, ma aveva menzionato circostanze aggravanti, vale a dire il fatto che il comportamento del ricorrente era intenzionale, che egli aveva cercato di rivendicare un merito personale per un lavoro che costituiva plagio, che non aveva riconosciuto la gravità del suo comportamento e che vi era stato un concreto rischio di pregiudizio alla reputazione della FRA e, dall’altro, che il rapporto di fiducia era stato seriamente messo in discussione. 34 Inoltre, il direttore della FRA ha ritenuto che la commissione di disciplina non avesse tenuto sufficientemente conto della gravità delle violazioni dello Statuto per quanto riguardava, da un lato, il comportamento del ricorrente, che il direttore della FRA ha qualificato come “violazione della massima gravità” e, dall’altro, gli effetti di siffatto comportamento sulla reputazione della FRA, poiché, a suo avviso, il ricorrente, agendo da solo, aveva deliberatamente creato un grave rischio di lesione di tale reputazione per un lasso di tempo considerevole. Il direttore della FRA ha accolto la constatazione della commissione di disciplina secondo la quale il rapporto di fiducia era stato seriamente messo in discussione, ritenendo al contempo che detto rapporto fosse stato irrevocabilmente reciso e, di conseguenza, che la retrocessione non costituisse una sanzione adeguata. 35 Il 16 dicembre 2019 il ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione di destituzione. 36 Il 15 aprile 2020 il direttore della FRA ha emesso la decisione di rigetto del suddetto reclamo». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 12 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 luglio 2020, la ricorrente ha proposto il ricorso di cui al punto 1 della presente sentenza. 13 Con il suo ricorso, il ricorrente chiedeva al Tribunale, in primo luogo, di annullare la decisione di destituzione, in secondo luogo, se del caso, di annullare la decisione di rigetto del reclamo, in terzo luogo, di risarcire i danni materiali e morali da lui subiti e, in quarto luogo, di condannare la FRA alle spese. A sostegno dei suoi primi due capi delle conclusioni, il ricorrente deduceva otto motivi in via principale e un motivo in subordine, vertenti: – il primo, sulla violazione del principio della certezza del diritto, su errori di diritto e su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del Bundesgesetz über das Urheberrecht an Werken der Literatur und der Kunst und über verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (legge sul diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche e sui diritti connessi), del 9 aprile 1936 (BGBl. 1936, 111/1936) e sulla violazione dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto, sotto un primo profilo, il plagio era stato considerato una violazione dello Statuto; sotto un secondo profilo, i testi copiati non erano tutelati dalla suddetta legge sul diritto d’autore e, sotto un terzo profilo, era stata lesa la sua libertà di espressione; – il secondo, sulla violazione del dovere di diligenza o del dovere di sollecitudine da parte dell’investigatore e del direttore della FRA all’avvio del procedimento disciplinare, da parte della decisione di destituzione e da parte della commissione di disciplina, nonché sulla violazione della presunzione di innocenza e del requisito di un livello probatorio elevato nelle indagini amministrative e nei procedimenti disciplinari; – il terzo, sulla mancanza di neutralità, imparzialità e obiettività del direttore della FRA in quanto AACC, sulla violazione della presunzione di innocenza e su un abuso di potere; – il quarto, su errori manifesti di valutazione relativi alla violazione, da parte del ricorrente, degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto; – il quinto, sull’apertura irregolare dell’indagine amministrativa in assenza di un principio di prova e sull’avvio irregolare del procedimento disciplinare; – il sesto, sul mancato rispetto, da parte dell’investigatore, dell’ambito dell’indagine e sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 6, della decisione 2013/01 del consiglio di amministrazione della FRA, del 22 maggio 2013, sullo svolgimento delle indagini amministrative e dei procedimenti disciplinari, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a d), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU 2018, L 295, pag. 39 ), e, prima dell’applicabilità del regolamento 2018/1725, dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a d), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( GU 2001, L 8, pag. 1 ), nonché sulla violazione degli effetti di una sentenza di annullamento; – il settimo, sulla mancanza di imparzialità, neutralità e obiettività da parte dell’investigatore; – l’ottavo, sulla violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto ad essere ascoltato, sulla violazione degli articoli 1 e 2 nonché dell’articolo 12 dell’allegato IX dello Statuto, e – il nono, in subordine, sulla violazione del principio di proporzionalità nell’irrogazione della sanzione della destituzione alla luce dei fatti addebitati al ricorrente. 14 Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente le domande di annullamento e di risarcimento danni presentate dal ricorrente. Il Tribunale ha parimenti deciso che non occorreva accogliere le richieste di misure di organizzazione del procedimento. Domande delle parti in sede di impugnazione 15 Il ricorrente chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – di conseguenza, annullare la decisione di destituzione e, se del caso, annullare la decisione di rigetto del reclamo; – risarcire i danni materiali e morali che egli avrebbe subito, e – condannare la FRA alla totalità delle spese. 16 La FRA chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare il ricorrente alla totalità delle spese. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo 17 Con il suo primo motivo, il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver commesso, ai punti da 179 a 193 della sentenza impugnata, vari errori di diritto in sede di valutazione dell’imparzialità oggettiva dell’investigatore e di non aver fornito una motivazione sufficiente al riguardo. Tale motivo si suddivide in due parti. Argomenti delle parti 18 Con la prima parte del suo primo motivo d’appello, il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale di primo grado, nel ritenere, ai paragrafi da 179 a185 della sentenza impugnata, che le prove addotte dal ricorrente non erano sufficienti per concludere che l’investigatore mancasse di imparzialità soggettiva, ha omesso di esaminare, alla luce di tali prove, qualsiasi mancanza di imparzialità oggettiva da parte sua. Orbene, un esame dei fatti alla luce della mancanza di imparzialità oggettiva sarebbe sufficiente, anche se non esistono elementi che consentano di dimostrare la mancanza di imparzialità soggettiva. 19 In secondo luogo, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di primo grado nei punti da 186 a 192 della sentenza impugnata, per riscontrare una mancanza di imparzialità oggettiva, sarebbe sufficiente l’esistenza di un dubbio legittimo al riguardo, che non può essere dissipato. Il ricorrente sostiene, inoltre, che, nel caso di specie, il dubbio circa l’imparzialità dell’investigatore sarebbe legittimo dal punto di vista dei terzi osservatori. A suo avviso, qualsiasi dubbio in merito all’indipendenza o all’imparzialità di un consulente esterno, che si riveli fornisca anche consulenza giuridica e riceva ripetuti pagamenti dal datore di lavoro, è legittimo dal punto di vista di un terzo osservatore. Peraltro, le constatazioni di cui ai punti da 189 a 191 della sentenza impugnata confermerebbero l’esistenza di un legittimo dubbio, mentre il Tribunale avrebbe proceduto ad una qualificazione erronea di tali fatti. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un altro errore di diritto al punto 187 della sentenza impugnata, in quanto non sarebbe spettato al ricorrente, bensì alla FRA, dissipare tale dubbio. 20 Esso sostiene, in terzo luogo, che la conclusione del Tribunale, al punto 191 della sentenza impugnata, secondo la quale gli importi pagati all’investigatore erano giustificati dalla quantità di lavoro che gli era stata affidata, è irrilevante nella presente causa, in quanto non dissipa il legittimo dubbio circa l’esistenza di un conflitto di interessi in capo all’investigatore per ragioni finanziarie. Orbene, un conflitto di interessi di questo tipo costituirebbe uno dei casi di illegittimità più gravi e, in quanto tale, qualsiasi conflitto di interessi per ragioni finanziarie dovrebbe essere considerato rilevante, indipendentemente dall’importo in questione. Di conseguenza, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di primo grado al paragrafo 192 della sentenza impugnata, la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 18 settembre 2012, Allgeier/FRA ( F‑58/10 , EU:F:2012:130 ) è rilevante per il presente caso. 21 Infine, in quarto luogo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova e commesso un errore manifesto di valutazione al punto 189 della sentenza impugnata. Egli afferma al riguardo che dagli elementi di prova che erano stati sottoposti alla valutazione del Tribunale risultava che il servizio fornito dall’investigatore, per il quale egli è stato retribuito, consisteva di fatto in consulenze giuridiche. 22 Con la seconda parte del suo primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha esaminato in termini giuridicamente sufficienti le prove e i fatti sottoposti alla sua valutazione e che avrebbe commesso un errore di diritto nei punti da 187 a 193 della sentenza impugnata, respingendo, nei punti da 292 a 296 di tale sentenza, la prima e la seconda domanda del ricorrente di misure di organizzazione del procedimento. 23 La FRA fa valere, in via preliminare, che l’impugnazione costituisce, in larga misura, una ripetizione dei punti di vista e degli argomenti presentati dal ricorrente nel ricorso e nella replica in primo grado. Di conseguenza, a suo avviso, vari argomenti asseritamente giuridici, dedotti nell’impugnazione, sono in realtà tentativi di contestare taluni fatti. 24 La FRA conclude che il primo motivo sia irricevibile e, in ogni caso, manifestamente infondato. Giudizio della Corte 25 Con la seconda parte del primo motivo, che occorre analizzare immediatamente, il ricorrente critica i punti da 292 a 296 della sentenza impugnata in quanto, con essi, il Tribunale avrebbe erroneamente rifiutato di accogliere le misure di organizzazione del procedimento da lui richieste al fine di dimostrare l’esistenza di un’asserita mancanza di imparzialità dell’investigatore e, di conseguenza, non avrebbe esaminato adeguatamente gli elementi di prova sottoposti alla sua valutazione. Inoltre, li avrebbe travisati nei punti da 187 a 193 di tale sentenza. 26 A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione di cui dispone nelle cause di cui è investito (sentenza del 4 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/CRU, C‑947/19 P , EU:C:2021:172 , punto 98 e giurisprudenza ivi citata). 27 Pertanto, il ricorrente non può utilmente contestare, nella fase della presente impugnazione, la decisione del Tribunale di non aver adottato le misure di organizzazione del procedimento di cui ha suggerito l’adozione nelle sue memorie in primo grado. 28 Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, vertente, in sostanza, sull’errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso escludendo l’esistenza di un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva dell’investigatore, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono tenuti a rispettare i diritti fondamentali garantiti dal diritto dell’Unione, tra i quali figura il diritto a una buona amministrazione, sancito all’articolo 41 della Carta. Tale articolo stabilisce, in particolare, che ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale da tali istituzioni, organi e organismi dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P , EU:C:2024:5 , punti 44 e 45 e giurisprudenza ivi citata). 29 A tal riguardo, la Corte ha rilevato che il requisito di imparzialità, che si impone alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione nell’adempimento dei loro compiti, mira a garantire la parità di trattamento che è alla base dell’Unione. Tale requisito è inteso, in particolare, a evitare situazioni di conflitti di interessi relativamente ai funzionari e agli agenti che agiscono per conto di tali istituzioni, organi e organismi. Tenuto conto dell’importanza fondamentale della garanzia d’indipendenza e d’integrità per quanto riguarda tanto il funzionamento interno quanto l’immagine esterna delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, il requisito d’imparzialità copre tutte le circostanze che il funzionario o l’agente chiamato a pronunciarsi su un caso deve ragionevolmente comprendere come suscettibili di apparire, agli occhi dei terzi, come idonee ad influire sulla sua indipendenza in materia (sentenza dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P , EU:C:2024:5 , punto 46 e giurisprudenza citata). 30 Siffatto requisito di imparzialità comporta una componente soggettiva, in forza della quale nessun membro dell’istituzione interessata deve manifestare opinioni preconcette o pregiudizi personali, e una componente oggettiva. Conformemente a quest’ultima componente, fatta valere dal ricorrente, ciascuna istituzione, organo e organismo dell’Unione è tenuta ad offrire garanzie sufficienti per escludere qualsiasi legittimo dubbio in merito a un eventuale pregiudizio (sentenza del 14 marzo 2024, D & A Pharma/Commissione e EMA, C‑291/22 P , EU:C:2024:228 , punto 73 e giurisprudenza ivi citata). 31 Più particolarmente, al fine di dimostrare che l’organizzazione del procedimento amministrativo non offre garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio su un possibile pregiudizio, non è necessario dimostrare l’esistenza di una mancanza di imparzialità. È sufficiente che esista un legittimo dubbio al riguardo e che esso non possa essere dissipato (sentenza dell’11 gennaio 2024, Hamers/Cedefop, C‑111/22 P , EU:C:2024:5 , punto 47 e giurisprudenza ivi citata). 32 Ne consegue che non si può pretendere che le persone le cui questioni siano trattate da un’istituzione, da un organo o da un organismo dell’Unione forniscano, a sostegno della loro argomentazione secondo cui il requisito di imparzialità oggettiva non è stato rispettato nel corso di un procedimento amministrativo, la prova di indizi concreti di parzialità. L’imparzialità oggettiva viene valutata indipendentemente dalla condotta specifica della persona interessata (sentenza del 14 marzo 2024, D & A Pharma/Commissione e EMA, C‑291/22 P , EU:C:2024:228 , punto 80 ). 33 Dopo aver ricordato, in sostanza, tale giurisprudenza, al punto 186 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, al punto 187 della stessa, che il ricorrente non aveva dimostrato che il rapporto esistente tra la FRA e l’investigatore fosse idoneo a far sorgere un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva dell’investigatore. A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, ai punti da 188 a 191 di tale sentenza, che, in primo luogo, dagli elementi di prova forniti dal ricorrente risultava che l’investigatore aveva avuto un rapporto d’impiego non con la FRA, bensì con la Commissione europea, in secondo luogo, che gli elementi di prova forniti dal ricorrente riguardo alla qualità di consulente giuridico della FRA dell’investigatore non erano sufficienti a suffragare un legittimo dubbio quanto all’esistenza di un eventuale pregiudizio, in particolare, a causa del fatto che il ruolo dell’investigatore era stato limitato a quello di un consulente esterno e, in terzo luogo, per quanto riguarda gli interessi finanziari esistenti tra l’investigatore e la FRA, l’importo dei contratti conclusi tra essi era ragionevole e giustificato alla luce della quantità di lavoro richiesta per la realizzazione di tali compiti. 34 Va rammentato che, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte, dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti di causa ad esso sottoposti e, dall’altro, a valutare tali fatti. Ne deriva che la valutazione dei fatti, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza del 25 aprile 2024, NS/Parlamento, C‑218/23 P , EU:C:2024:358 , punto 58 e giurisprudenza ivi citata). 35 Un simile snaturamento sussiste qualora, senza che occorra assumere nuove prove, la valutazione degli elementi di prova esistenti risulti manifestamente errata o manifestamente contraria alla loro formulazione. Tuttavia, tale snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Peraltro, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenze del 27 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Pesaro e a./Commissione, C‑549/21 P , EU:C:2023:340 , punto 73 e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 gennaio 2024, Foz/Consiglio, C‑524/22 P , EU:C:2024:23 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata). 36 Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile, poiché, con i suoi argomenti, il ricorrente fa valere che gli elementi di prova dedotti dinanzi al Tribunale, nella misura in cui avrebbero fatto emergere il ruolo di consulente giuridico della FRA svolto dall’investigatore e l’importo elevato delle retribuzioni versategli dalla FRA nell’ambito dei contratti di consulenza esterna conclusi tra loro, erano tali da far sorgere un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva di tale investigatore. Infatti, con una siffatta argomentazione, il ricorrente mira ad ottenere una nuova valutazione di tali elementi di prova. Se è vero che il ricorrente contesta formalmente al Tribunale di aver snaturato taluni di detti elementi di prova, in particolare quelli relativi alla qualità di consulente giuridico della FRA dell’investigatore, è giocoforza constatare che, con il pretesto di un’affermazione di snaturamento, il ricorrente mira, in realtà, ad ottenere un riesame degli argomenti già dedotti al riguardo in primo grado, senza tuttavia esporre in che modo il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione manifestamente inesatta dei fatti e degli elementi di prova. 37 Peraltro, nei limiti in cui, con il primo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, al punto 191 della sentenza impugnata, per non aver considerato che il solo fatto dell’esistenza di un rapporto finanziario tra l’investigatore e la FRA fosse sufficiente, indipendentemente dall’importo delle retribuzioni versate, a far sorgere un legittimo dubbio quanto all’imparzialità oggettiva di tale investigatore, il suo argomento deve essere respinto in quanto infondato. Infatti, questo solo fatto non può essere sufficiente a creare una situazione di conflitto di interessi in capo ad un investigatore tale da viziare il procedimento disciplinare, a pena di privare l’istituzione, l’organo o l’organismo dell’Unione interessato della possibilità di ricorrere al medesimo investigatore nell’ambito di missioni diverse. Inoltre, nessun conflitto di interessi può derivare dal fatto che un investigatore abbia già svolto attività di consulenza esterna per la FRA qualora tali altre attività non riguardino l’oggetto dell’indagine in questione. Orbene, dai punti 189 e 190 della sentenza impugnata non risulta che sia così. 38 Infine, nei limiti in cui il ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato, al punto 192 della sentenza impugnata, che la presente causa non è analoga a quella che ha dato luogo alla sentenza del 18 settembre 2012, Allgeier/FRA ( F‑58/10 , EU:F:2012:130 ), il suo argomento deve essere respinto in quanto inconferente, dal momento che, da un lato, il solo fatto che il Tribunale non si sia eventualmente discostato, nella sentenza impugnata, dalla soluzione accolta in una sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica non può costituire un errore di diritto e, dall’altro, tale motivo riveste carattere sovrabbondante. 39 Ne consegue che il primo motivo di impugnazione dev’essere respinto. Sul secondo motivo Argomenti delle parti 40 Con il suo secondo motivo, il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver commesso, ai punti da 67 a 98 della sentenza impugnata, vari errori di diritto, uno snaturamento degli elementi di prova ed errori manifesti di valutazione nell’ambito del suo esame del comportamento contestato al ricorrente dalla FRA, vale a dire di aver posto in essere un «plagio» per la redazione della relazione controversa, e di non aver fornito una motivazione sufficiente al riguardo. 41 In primo luogo, egli critica, in sostanza, l’interpretazione della nozione di «plagio» adottata dal Tribunale di primo grado nei punti da 58 a 61, 70, 72, 79 e 81 della sentenza impugnata. A tal riguardo, da un lato, il Tribunale avrebbe proposto una definizione priva di rilevanza giuridica di un termine che non rientra nell’ambito del diritto dell’Unione, ma piuttosto del linguaggio corrente, per utilizzarlo al fine di valutare e condannare il comportamento del ricorrente, mentre la valutazione della condotta del ricorrente avrebbe dovuto essere effettuata unicamente alla luce degli obblighi derivanti dallo Statuto. 42 Dall’altro lato, il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento, al punto 60 della sentenza impugnata, alle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Pelham e a. ( C‑476/17 , EU:C:2018:1002 ), riguardo all’interpretazione della portata dell’eccezione relativa alle «citazioni», prevista dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione ( GU 2001, L 167, pag. 10 ), che consente di distinguere le citazioni lecite dalle violazioni dei diritti d’autore, che non sarebbero pertinenti nel caso di specie. Il ricorrente sostiene, a tal riguardo, che la direttiva 2001/29 riguarda l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore. Inoltre, dalla formulazione e dal contesto di tali conclusioni risulterebbe che il termine «plagio» ivi contenuto riguarderebbe una violazione del diritto d’autore nell’ambito del superamento dei limiti dell’eccezione relativa alla citazione. Orbene, la FRA stessa considererebbe che la normativa in materia di diritti d’autore non avrebbe una grande importanza nell’ambito della presente causa. Peraltro, il ricorrente sostiene che il punto di vista sviluppato nell’ambito di dette conclusioni è pertinente solo se i testi copiati sono protetti dalla normativa in materia di diritti d’autore in Austria. Pertanto, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un altro errore di diritto, in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto, al punto 81 di tale sentenza, che il diritto nazionale applicabile in materia di diritti d’autore non fosse pertinente nel caso di specie. 43 Egli sostiene, in secondo luogo, che il Tribunale sembra erroneamente respingere l’applicabilità dell’articolo 11 della Carta. Orbene, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il ricorrente fa valere che la libertà di espressione si applica alla ricezione e alla comunicazione di qualsiasi informazione e idee, indipendentemente dal loro contenuto. 44 Il ricorrente sostiene, a questo proposito, che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, al paragrafo 57 della sentenza impugnata, facendo riferimento al testo del parere consultivo della Commissione di disciplina, mentre solo quello della decisione dell’APN sarebbe rilevante per valutare la legittimità di tale decisione. Inoltre, le considerazioni del Tribunale contenute ai punti 90, 91 e 97 della sentenza impugnata, secondo le quali, in sostanza, l’obbligo di menzionare le sue fonti non può essere considerato una limitazione eccessiva della libertà di espressione, sarebbero viziate da un errore di diritto, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, una violazione della libertà di espressione potrebbe risultare anche dal fatto che all’interessato sono imposte o inflitte formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni. Orbene, l’obbligo di rivelare le proprie fonti sarebbe una formalità o una condizione connessa all’esercizio della libertà di espressione e d’informazione. Pertanto, il Tribunale sarebbe venuto meno all’obbligo derivante dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, secondo cui i giudici dell’Unione devono tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nell’interpretare la Carta. 45 Il Tribunale non avrebbe neppure preso in considerazione la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 25 novembre 1999, Hashman e Harrup contro [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1999:1125JUD002559494), per quanto riguarda l’interpretazione del requisito, di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, secondo cui eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti da quest’ultima devono essere «previste dalla legge». Il Tribunale avrebbe ignorato tale argomento del ricorrente e non vi avrebbe quindi risposto adeguatamente, cosicché la sentenza impugnata non sarebbe sufficientemente motivata. 46 Secondo il ricorrente, quando ha redatto e condiviso la dichiarazione controversa, egli era coperto dalla libertà di espressione e d’informazione garantita dall’articolo 11 della Carta. Orbene, da un lato, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulterebbe che un licenziamento per motivi disciplinari potrebbe violare una siffatta libertà e, dall’altro, le condizioni per una valida limitazione a quest’ultima, conformemente all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, non sarebbero soddisfatte nel caso di specie. Il Tribunale avrebbe quindi omesso di interpretare l’articolo 11 della Carta alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, conformemente all’obbligo derivante dall’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, non spiegando in che modo il comportamento contestato al ricorrente, che dovrebbe essere tutelato dall’articolo 11 della Carta, e che non sarebbe soggetto ad alcuna valida limitazione legale, dovesse essere considerato inadeguato e punibile. 47 In terzo luogo, per quanto riguarda tale assenza di limitazione legale valida, nell’insieme della sentenza impugnata e, più in particolare, ai punti da 67 a 69 e da 95 a 98 di quest’ultima, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente gli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto. Il ricorrente fa valere, a tal riguardo, che il Tribunale ha ignorato il contesto derivante dalla riforma dello Statuto del 2004 che avrebbe tenuto conto della libertà di espressione sancita all’articolo 11 della Carta e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 52 di quest’ultima. Infatti, l’articolo 11 della Carta avrebbe motivato la riforma dell’articolo 17 dello Statuto e l’inserimento di un articolo 17 bis in quest’ultimo, in quanto le disposizioni generali degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto non sarebbero state sufficientemente chiare e precise quanto alle limitazioni apportate alla libertà di espressione del funzionario o dell’agente dell’Unione. 48 In quarto luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto, avrebbe snaturato le prove e motivato insufficientemente la sentenza impugnata ai punti 72 e 218 della stessa. A tal riguardo, il ricorrente sostiene che, certamente, la FRA dispone di norme interne in materia di redazione e di produzione dei risultati di ricerca. Tuttavia, tali norme garantirebbero un riferimento corretto in una fase successiva alla prima bozza di un lavoro di ricerca, quale era la relazione controversa. Il ricorrente fa valere che, contrariamente a quanto risulta, in sostanza, dai punti 73, 74 e 95 della sentenza impugnata, il fatto di non aver inserito riferimenti e note a piè di pagina in tale «primissima bozza» che consisteva nella relazione controversa, fornita quale quadro della struttura e del contenuto del lavoro di ricerca che gli era stato chiesto di realizzare, non può essere considerato un comportamento inappropriato o un atto sleale da parte sua. Il ricorrente si sarebbe conformato alle norme interne della FRA e non potrebbe, pertanto, essere sanzionato a tale titolo. 49 La FRA eccepisce, in sostanza, l’irricevibilità degli argomenti sollevati dal ricorrente nell’ambito del secondo motivo e, in ogni caso, li ritiene manifestamente infondati. Giudizio della Corte 50 In primo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione del ricorrente relativa all’interpretazione, da parte del Tribunale, del concetto di «plagio», che si riferisce essenzialmente alle considerazioni esposte nei punti da 58 a 61, 70, 72, 79 e 81 della sentenza impugnata, occorre notare che tale argomentazione non può avere successo. 51 È vero che, come sostiene giustamente il ricorrente, la nozione di «plagio» non è una nozione di diritto dell’Unione e le questioni relative ai diritti d’autore rientrano, in linea di principio, nel diritto degli Stati membri. 52 Tuttavia, nel caso di specie, come risulta in particolare dai punti 55 e 56 della sentenza impugnata, i quali non sono stati contestati dal ricorrente nell’ambito della presente impugnazione, il Tribunale ha considerato che, al fine di rispondere alla prima parte del primo motivo del ricorso in primo grado, vertente sul fatto che il «plagio» non avrebbe costituito una violazione dello Statuto, occorreva tener conto del fatto che il principio della certezza del diritto esige che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano avere conseguenze sfavorevoli per gli individui. In tali circostanze, il Tribunale ha giustamente ritenuto che, al fine di stabilire se il comportamento contestato al ricorrente avesse potuto essere validamente sanzionato in quanto violazione degli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto, applicabili agli agenti temporanei in forza dell’articolo 11, primo comma, del RAA, e se il ricorrente fosse stato in grado di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che lo Statuto gli imponeva alla luce della condotta contestata, fosse necessario definire la natura di tale condotta. 53 Lo stesso vale per quanto riguarda la critica, da parte del ricorrente, del punto 57 della sentenza impugnata, dal momento che il Tribunale ha soltanto affermato in detto punto che esisteva una differenza nella formulazione, da un lato, della decisione di destituzione, in cui la FRA aveva constatato che il ricorrente aveva commesso un plagio, e, dall’altro, del parere della commissione di disciplina, secondo il quale il comportamento contestato al ricorrente, incompatibile con gli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto, consisteva, in sostanza, in una presentazione deliberata di un documento risultante da una copiatura come risultato del proprio lavoro. Avendo così individuato l’obiettivo del suo esame, il Tribunale ha proceduto, ai punti da 58 a 76 della sentenza impugnata, alla valutazione della questione se il comportamento addebitato al ricorrente, vale a dire la presentazione deliberata di un documento risultante in gran parte da una copiatura come frutto del proprio lavoro, rientrasse nella nozione di «plagio» cui faceva riferimento la decisione di destituzione e, pertanto, potesse costituire una violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto. 54 Peraltro, il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 80 della sentenza impugnata, che, qualora un funzionario non si conformi agli obblighi derivanti dallo Statuto, il fatto di agire conformemente alla legge nazionale non conferisce all’interessato un’immunità dall’applicazione delle disposizioni dello Statuto. È quindi a buon diritto, e senza incorrere in uno snaturamento dei fatti, che il Tribunale ha potuto considerare, al punto 81 della sentenza impugnata, che, dal punto di vista delle disposizioni statutarie, i riferimenti al diritto austriaco non erano pertinenti nel caso di specie, cosicché non occorreva esaminare la portata di tale diritto. 55 In secondo luogo, la censura vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe erroneamente respinto, ai punti 90 e 91 della sentenza impugnata, l’argomento del ricorrente vertente sul fatto che la FRA gli avrebbe impedito di esercitare, in modo assoluto, il suo diritto alla libertà di espressione garantito dall’articolo 11 della Carta e avrebbe omesso di analizzare, ai punti da 86 a 98 di tale sentenza, gli argomenti vertenti su una violazione dell’articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta, si basa anch’essa su una lettura erronea della sentenza impugnata. 56 Infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale non ha constatato, in nessun punto della sentenza impugnata, che il contenuto dell’esposizione controversa non sarebbe stato coperto dalla libertà di espressione, cosicché si sarebbe dovuta escludere l’applicazione dell’articolo 11 della Carta né, a fortiori , ha ritenuto che una sanzione disciplinare a causa di plagio non potesse essere considerata, se del caso, una restrizione a tale libertà e, pertanto, non dovrebbe essere prevista dalla legge, conformemente alla condizione stabilita all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta. 57 Al contrario, come risulta, in particolare, dai punti da 86 a 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, in forza dell’articolo 11, primo comma, della Carta, il diritto alla libertà di espressione comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Esso ha altresì dichiarato che, come risulta dall’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, per essere considerate conformi al diritto dell’Unione, eventuali limitazioni a tale diritto devono essere «previste dalla legge», rispondere a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione, e non devono essere eccessive. A tal riguardo, il Tribunale ha correttamente ritenuto che gli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto costituiscano limitazioni legittime all’esercizio di detto diritto, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, e che tale limitazione non può essere considerata eccessiva. 58 Inoltre, nella misura in cui il ricorrente sostiene che il Tribunale non ha analizzato le conseguenze della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 25 novembre 1999 nella causa Hashman e Harrup contro [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1999:1125JUD002559494), occorre ricordare che un motivo vertente sulla mancata risposta, da parte del Tribunale, ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a dedurre una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale in forza dell’articolo 53, primo comma, di tale Statuto, e dell’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del 9 novembre 2023, XC/Commissione, C‑527/21 P , EU:C:2023:850 , punto 98 , e giurisprudenza ivi citata). 59 Orbene, l’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti in causa, cosicché la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 9 novembre 2023, XC/Commissione, C‑527/21 P , EU:C:2023:850 , punto 99 , e giurisprudenza ivi citata). 60 Nel caso di specie, nel suo ricorso in primo grado, il ricorrente ha fatto valere che una limitazione al diritto fondamentale della libertà di espressione «prevista dalla legge», ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, richiede un certo grado di chiarezza e di prevedibilità della legge in questione. Egli sosteneva, a tal riguardo, che dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 25 novembre 1999, Hashman e Harrup contro [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1999:1125JUD002559494) risultava che non può essere considerata come «legge», ai sensi di tale disposizione della Carta, una norma particolarmente imprecisa e che non fornisce indicazioni alla persona interessata quanto al tipo di condotta che contravverrebbe all’ingiunzione. 61 Dopo aver ricordato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale una norma non può imporre validamente limitazioni alla libertà di espressione se non è enunciata con sufficiente precisione per consentire ai cittadini di regolare la propria condotta, il che è anche richiesto dal principio della certezza del diritto, il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 94 a 98 della sentenza impugnata, che gli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto costituissero restrizioni giuridiche sufficientemente precise al diritto alla libertà di espressione. Pertanto, non si può contestare al Tribunale di aver violato l’obbligo di motivazione a tale proposito. 62 Quindi, nella parte in cui il ricorrente addebita al Tribunale una violazione dell’obbligo di motivazione ad esso incombente, gli argomenti da esso esposti in tal senso devono essere dichiarati infondati. 63 In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione secondo cui, nei punti da 67 a 69 e da 95 a 98 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente gli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto come disposizioni che introducono una limitazione al diritto alla libertà di espressione, occorre ricordare che l’articolo 17 bis , paragrafo 1, dello Statuto riconosce espressamente tale diritto di un funzionario o di un altro agente dell’Unione, a condizione che vengano rigorosamente rispettati i principi di lealtà e di imparzialità. 64 A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte si evince che si deve tenere conto del fatto che, quando è messa in questione la libertà di espressione dei funzionari, i loro doveri e le loro responsabilità rivestono un’importanza particolare la quale giustifica l’affidamento all’istituzione o all’organo dell’Unione interessato un certo potere discrezionale nel valutare se l’ingerenza con l’esercizio di tale libertà sia proporzionata (sentenza del 6 marzo 2001, Connolly/Commissione, C‑274/99 P , EU:C:2001:127 , punto 49 ). 65 Più in particolare, il dovere di lealtà, sancito dall’articolo 12 dello Statuto, richiede non solo che il funzionario interessato si astenga da comportamenti lesivi della dignità della funzione e del rispetto dovuto all’istituzione e alle sue autorità, ma anche che dia prova, soprattutto quando possiede un grado elevato, di un comportamento al di sopra di qualsiasi sospetto, affinché sia sempre preservato il rapporto di fiducia esistente tra di lui e l’istituzione di appartenenza (sentenza del 12 novembre 2020, Fleig/SEAE, C‑446/19 P , EU:C:2020:918 , punto 100 ). 66 Nel caso di specie, il Tribunale ha constatato, ai punti 27, 33 e da 60 a 62 della sentenza impugnata, basandosi sulla motivazione della decisione di destituzione e del parere della commissione di disciplina, che il comportamento contestato al ricorrente consisteva in una presentazione deliberata di un documento come frutto del proprio lavoro, mentre esso era in gran parte il risultato di una copiatura, in quanto, contrariamente a una citazione, da un lato, non vi era stata alcuna interazione tra la relazione controversa e i documenti copiati e, dall’altro, i passaggi copiati non apparivano chiaramente, in tale relazione, come costituenti altrettanti elementi ad essa estranei. 67 Da tali considerazioni del Tribunale emerge chiaramente che il ricorrente non è stato sanzionato perché aveva espresso un’opinione personale o discordante nella relazione controversa, ma perché aveva presentato scritti altrui come il risultato del proprio lavoro, e ciò senza menzionare le sue fonti. Orbene, sulla base di tali constatazioni di fatto, che il ricorrente non contesta, il Tribunale ha potuto validamente dedurre, ai punti 95 e 96 della sentenza impugnata, che tale comportamento del ricorrente poteva contravvenire al dovere di lealtà, il cui fondamento giuridico è costituito dagli articoli 11, 12 e 21 dello Statuto, che rientrano tra le restrizioni legittime all’esercizio del diritto alla libertà di espressione perseguendo, in particolare, lo scopo di preservare il rapporto di fiducia che deve esistere tra un’istituzione e i suoi funzionari. 68 Pertanto, il Tribunale ha potuto giustamente dichiarare, al punto 96 della sentenza impugnata, che tale limitazione del diritto alla libertà di espressione non può essere considerata eccessiva nel caso di specie, dal momento che il ricorrente restava in grado di esprimere liberamente le proprie opinioni nell’esposizione controversa, senza tuttavia avere il diritto di presentare il lavoro altrui come il risultato del proprio lavoro e senza indicare le sue fonti. 69 Statuendo in tal modo, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto. 70 Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il secondo motivo in quanto infondato. Sul terzo motivo Argomenti delle parti 71 Con il suo terzo motivo, il ricorrente contesta al Tribunale, in sostanza, di aver snaturato, nella descrizione della controversia di cui al punto 9 della sentenza impugnata, gli elementi di fatto e di prova che egli gli aveva sottoposto, in particolare un messaggio inviato al ricorrente dal capo del dipartimento con il quale quest’ultimo gli chiedeva di inviare a uno dei suoi colleghi il link che dava accesso alla presentazione controversa registrata nell’SGD. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale in tale punto della sentenza impugnata, egli non sarebbe stato semplicemente «invitato» ad inviare, ma avrebbe così ricevuto un’istruzione in tal senso da parte del capo del dipartimento. Così facendo, il Tribunale avrebbe erroneamente qualificato un’istruzione proveniente da un superiore gerarchico come semplice «invito», che il ricorrente non sarebbe stato in grado di ignorare. Orbene, conformemente all’articolo 21 bis dello Statuto, egli non può essere giuridicamente considerato responsabile delle conseguenze di essersi conformato all’istruzione in questione, purché tale istruzione non fosse manifestamente illegittima o contraria alle norme di sicurezza applicabili. 72 La FRA eccepisce l’irricevibilità del terzo motivo facendo valere che il ricorrente si limita a contestare constatazioni di fatto operate dal Tribunale. Giudizio della Corte 73 Si deve constatare che, con il suo terzo motivo, il ricorrente si limita a contestare la descrizione dei fatti, quale effettuata dal Tribunale al punto 9 della sentenza impugnata, nella parte in cui quest’ultimo espone i fatti della controversia, senza indicare in che modo l’asserita erronea qualificazione giuridica del messaggio inviato al ricorrente dal capo del suo dipartimento sarebbe tale da viziare le valutazioni di diritto effettuate dal Tribunale in tale sentenza. Ne risulta che, con il pretesto di una simile qualificazione giuridica erronea dei fatti, quest’ultimo contesta, in realtà, valutazioni di fatto del Tribunale, senza peraltro esporre in che modo tali valutazioni sarebbero manifestamente errate o contrarie al loro tenore letterale. 74 Di conseguenza, in base alla giurisprudenza di cui ai punti 31 e 32 della presente sentenza, il terzo motivo è irricevibile. Sul quarto motivo Argomenti delle parti 75 Con il suo quarto motivo, il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver commesso, ai punti 101, 106, 107, da 111 a 113 e 122 della sentenza impugnata, vari errori di diritto, uno snaturamento degli elementi di prova e errori manifesti di valutazione nell’ambito della sua analisi della regolarità dell’avvio dell’indagine amministrativa, e di non aver fornito una motivazione sufficiente al riguardo. 76 Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Tribunale avrebbe snaturato le prove e commesso un errore manifesto di valutazione al punto 107 della sentenza impugnata, in quanto dai documenti del fascicolo risulta che la consultazione dell’OLAF era allegata unicamente al rapporto del direttore della FRA e che il ricorrente ha ricevuto tale rapporto solo dopo il 27 febbraio 2019. Di conseguenza, il ricorrente non sarebbe stato informato del contenuto della consultazione dell’OLAF al momento dell’avvio dell’indagine il 23 marzo 2018 né, del resto, al momento dell’avvio del procedimento disciplinare il 23 ottobre 2018. Pertanto, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel concludere che il ricorrente era stato sufficientemente informato al momento dell’avvio dell’indagine e nell’applicare per analogia la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 5 ottobre 2005, Rasmussen/Commissione ( T‑203/03 , EU:T:2005:346 ). 77 Egli afferma, in secondo luogo, che il Tribunale avrebbe omesso di valutare il contesto normativo nel quale si inserisce l’avvio di un’indagine amministrativa. A suo avviso, per assicurarsi che il criterio del «principio di prova», di cui all’articolo 86, paragrafi 1 e 2, dello Statuto, sia verificato al momento dell’avvio di un’indagine amministrativa, occorre prendere in considerazione il tenore letterale di tale disposizione. Al riguardo, l’unico obiettivo legittimo di un’indagine amministrativa sarebbe quello di dimostrare, sulla base di un principio di prova, che si può ragionevolmente sospettare che un funzionario o un agente dell’Unione sia venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dello Statuto. 78 Il ricorrente ritiene peraltro che un’indagine amministrativa costituisca, per definizione, un trattamento di dati, il quale, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 45/2001, deve avere «finalità determinate, esplicite e legittime». Il ricorrente aggiunge che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto affermando che gli articoli 1 e 2 dell’allegato IX dello Statuto non impongono all’APN di precisare le specifiche disposizioni dello Statuto asseritamente violate, giacché tale questione rientrerebbe piuttosto nell’ambito di applicazione dell’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto e del regolamento n. 45/2001. Infine, il ricorrente fa valere che l’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto dispone che un’indagine amministrativa può essere avviata solo per verificare una violazione, da parte del funzionario o dell’agente dell’Unione interessato, non del diritto in materia di proprietà intellettuale, ma unicamente dello Statuto. 79 Il ricorrente sostiene, in terzo luogo, che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto al punto 111 della sentenza impugnata disapplicando la giurisprudenza derivante dalla sentenza dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione ( T‑48/05 , EU:T:2008:257 ), confermata dalla sentenza del 12 luglio 2012, Commissione/Nanopoulos ( T‑308/10 P , EU:T:2012:370 ), che richiede che l’amministrazione disponga di elementi sufficientemente precisi e pertinenti prima di avviare un procedimento disciplinare. 80 La FRA eccepisce l’irricevibilità del quarto motivo di impugnazione e aggiunge che, in ogni caso, esso è manifestamente infondato. Giudizio della Corte 81 Anzitutto, occorre osservare che, in forza dell’articolo 86, paragrafo 2, dello Statuto, l’APN può avviare un’indagine amministrativa al fine di verificare l’esistenza di una violazione, ai sensi del paragrafo 1 di detto articolo, quando le sono stati portati a conoscenza elementi di prova che lasciano presumere l’esistenza di una siffatta mancanza. Risulta, peraltro, dal combinato disposto dei paragrafi 1 e 2 di tale articolo 86 che lo Statuto conferisce all’amministrazione il potere di avviare un’indagine fondata su un’asserita violazione degli obblighi statutari. 82 Anche se l’amministrazione dispone, come rilevato dal Tribunale al punto 103 della sentenza impugnata, di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda l’avvio di un’indagine amministrativa, essa deve tuttavia, come quest’ultimo ha dichiarato, in sostanza, al punto 104 di detta sentenza, essere in grado di fondarsi, a tal fine, sull’esistenza di un ragionevole sospetto che sia stata commessa un’infrazione disciplinare. Ne consegue che, al fine di tutelare i diritti del funzionario o dell’agente dell’Unione interessato, l’amministrazione deve assicurarsi di disporre, prima di avviare un’indagine, di indizi che consentano di sospettare, in capo a tale funzionario o agente, una mancanza ai suoi obblighi statutari e, prima di avviare il procedimento disciplinare nei suoi confronti, di elementi sufficientemente precisi e pertinenti per suffragare i suoi sospetti. 83 Dopo aver correttamente rilevato tali principi, il Tribunale ha respinto, al punto 106 della sentenza impugnata, l’argomento del ricorrente secondo cui la decisione di avvio dell’indagine amministrativa non menzionava l’articolo 21 dello Statuto e l’AACC non aveva saputo esattamente, al momento di tale avvio, quali disposizioni dello Statuto il ricorrente potesse aver violato. 84 A questo proposito, il Tribunale di primo grado ha giustamente ritenuto, al paragrafo 106, che l’articolo 1 dell’Allegato IX dello Statuto, a cui fa riferimento l’articolo 2 dello Statuto in relazione alle indagini amministrative condotte dall’APN, non richiede a tale autorità, o, se del caso, all’AACC, di specificare le disposizioni determinate dello Statuto che sarebbero state violate, a condizione che, come il Tribunale ha ritenuto, al punto 107 della sentenza impugnata, nel contesto della sua sovrana valutazione dei fatti, il ricorrente aveva informazioni sufficienti per capire che era accusato di aver violato le disposizioni dello Statuto che impongono ai funzionari di comportarsi in modo equo, in particolare considerando il contenuto della decisione di avviare l’indagine, che precisava, tra l’altro, che la condotta di cui il ricorrente era accusato consisteva nell’aver incluso nella relazione controversa parti che erano state semplicemente copiate da altre fonti, senza citare alcun riferimento o informare il suo capo dipartimento, nella convinzione che tale relazione fosse il risultato del suo lavoro. 85 Di conseguenza, il Tribunale, senza commettere errori di diritto o di snaturamento e al termine di una motivazione sufficiente, ha potuto considerare, ai punti 108 e 111 della sentenza impugnata, che il procedimento nei confronti del ricorrente era stato avviato in modo regolare, dal momento che l’APN disponeva, al momento dell’avvio dell’indagine amministrativa, di indizi sufficienti che consentivano di sospettare l’esistenza di una violazione da parte di quest’ultimo dei suoi obblighi statutari e, dall’altro, al momento dell’avvio del procedimento disciplinare, di elementi sufficientemente precisi e concordanti che confermavano i sospetti che avevano giustificato l’avvio di tale indagine. 86 Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato. Sul quinto motivo Argomenti delle parti 87 Con il suo quinto motivo, il ricorrente fa valere, in sostanza, che il Tribunale, ai punti 16, 114, da 119 a 131, nonché 135 e 136 della sentenza impugnata, ha commesso diversi errori di diritto, uno snaturamento degli elementi di prova, fornito una motivazione insufficiente e ha proceduto ad un esame incompleto del suo ricorso in primo grado, nell’ambito della sua valutazione del «significato giuridico» della decisione di avvio dell’indagine. 88 Secondo il ricorrente, la FRA non ha trasferito le sue competenze disciplinari all’inquirente, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, ma ha affidato a quest’ultimo un’indagine specifica avente una finalità e una portata specifiche. Il Tribunale avrebbe altresì valutato erroneamente il contesto giuridico di tale decisione. Il ricorrente sottolinea, a questo proposito, che il regolamento n. 45/2001 prevede che il trattamento dei dati, come un’indagine amministrativa, deve avere «finalità specifiche, esplicite e legittime» e che i dati trattati devono essere «adeguati, pertinenti e non eccessivi» rispetto alle finalità per cui vengono trattati. 89 La FRA sostiene che il terzo motivo è irricevibile. Giudizio della Corte 90 Con il suo quinto motivo, il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di procedere ad una qualificazione erronea del «significato giuridico» della decisione di avvio dell’indagine. Tuttavia, sotto la copertura di un motivo che denuncia errori di diritto, in particolare una presunta violazione delle norme che regolano il trattamento dei dati nei procedimenti amministrativi, uno snaturamento delle prove, una motivazione inadeguata e un esame incompleto della sua domanda, il ricorrente chiede in realtà alla Corte di sostituire la propria valutazione delle prove a quella effettuata dal Tribunale nei punti 16, 114, da 119 a 131, 135 e 136 della sentenza impugnata, il che, come risulta dalla giurisprudenza citata nei punti 31 e 32 della presente sentenza, esula dalla sua competenza nell’ambito di un’impugnazione. 91 Inoltre, nei limiti in cui il ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe snaturato il testo della decisione di avvio dell’indagine amministrativa, esso si limita a reiterare gli argomenti già presentati al Tribunale, come risulta dai punti da 122 a 135 della sentenza impugnata, senza spiegare in che modo questi ultimi sarebbero viziati da errore di diritto. 92 Ne consegue che il quinto motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile. Sui motivi sesto, settimo e ottavo Argomenti delle parti 93 Con il suo sesto motivo, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha proceduto ad un esame incompleto del suo ricorso in primo grado, in quanto non ha risposto all’argomento del ricorrente secondo cui la commissione di disciplina non si era limitata ai fatti menzionati nel rapporto del direttore della FRA e aveva quindi violato lo Statuto. 94 Con il suo settimo motivo, il ricorrente sostiene che, ai punti 194 e da 200 a 205 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che egli aveva presentato elementi di prova idonei a dimostrare che l’APN aveva già deciso di infliggere la sanzione della destituzione prima dell’audizione dell’11 luglio 2019. Non avendo esaminato tali elementi, il Tribunale li avrebbe snaturati, commesso un errore manifesto di valutazione, proceduto ad un esame incompleto del motivo dedotto in primo grado e violato il suo obbligo di motivazione. 95 Con il suo ottavo motivo, il ricorrente sostiene che dall’impugnazione nel suo complesso risulta che il Tribunale ha violato l’articolo 47 della Carta non concedendogli un ricorso giurisdizionale effettivo. 96 La FRA replica che il punto di vista del ricorrente relativo al sesto motivo resta vago e non indica i punti della sentenza impugnata ai quali esso si riferisce. 97 Per quanto riguarda il settimo motivo, essa sostiene che, contrariamente a quanto sollevato dal ricorrente, il Tribunale ha menzionato la sua argomentazione al punto 202, in fine , della sentenza impugnata e vi ha risposto ai punti 203 e 204 di quest’ultima. 98 Infine, secondo la FRA, l’ottavo motivo è manifestamente irricevibile. Giudizio della Corte 99 Dall’articolo 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui è chiesto l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo in questione (sentenza del 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a., C‑46/22 P , EU:C:2024:50 , punto 60 e giurisprudenza ivi citata). 100 Non soddisfa, in particolare, tali requisiti e dev’essere dichiarato irricevibile un motivo la cui argomentazione non sia tanto chiara e precisa da permettere alla Corte di esercitare il suo controllo di legittimità, in particolare allorché gli elementi essenziali sui quali il motivo si basa non emergono in modo abbastanza coerente e comprensibile dal testo di tale impugnazione, che è formulata in modo oscuro e ambiguo a tale riguardo (sentenza del 18 gennaio 2024, Jenkinson/Consiglio e a., C‑46/22 P , EU:C:2024:50 , punto 61 e giurisprudenza ivi citata). La Corte ha altresì dichiarato che doveva essere respinta in quanto manifestamente irricevibile un’impugnazione priva di una struttura coerente, limitata ad affermazioni generiche e non contenente indicazioni precise relative ai punti della decisione impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto (sentenza del 15 dicembre 2022, Picard/Commissione, C‑366/21 P , EU:C:2022:984 , punto 53 e giurisprudenza ivi citata). 101 Nel caso di specie, per quanto riguarda il sesto e l’ottavo motivo, è sufficiente rilevare che essi non individuano con precisione i punti della motivazione della sentenza impugnata contro i quali sono diretti né gli errori di diritto da cui sarebbero viziati. Inoltre, tali motivi sono formulati in modo molto generico, senza fornire argomenti sufficienti che consentano alla Corte di valutarne la fondatezza. 102 Parimenti, per quanto riguarda il settimo motivo, sebbene il ricorrente precisi che tale motivo riguarda i punti 194 e da 200 a 205 della sentenza impugnata, contestando al Tribunale di aver omesso di menzionare ed esaminare le prove attestanti che l’APN aveva già deciso di infliggere la sanzione della destituzione prima dell’audizione dell’11 luglio 2019, resta il fatto che l’impugnazione non contiene argomenti di diritto a sostegno di un asserito difetto di motivazione. 103 Di conseguenza, il sesto, il settimo e l’ottavo motivo devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili. 104 Poiché nessuno dei motivi dedotti a sostegno dell’impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta. Sulle spese 105 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 106 Poiché la FRA ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, dev’essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla FRA. Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) DD è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA). Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris