CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/s4atife le conclusioni del PG Ns.2,k3 •k•-• n • \ 'è)\\1 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Asti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 7 agosto 2008, n. 989, di condanna per il reato di cui all'art. 13, commi 13 e 16, d. Igs. n. 286 del 1998, per un ingresso illegale nel territorio dello Stato in violazione di un provvedimento di espulsione emesso quale misura alternativa alla detenzione in riferimento ad una pena principale per la quale, al momento dell'ingresso nel territorio dello Stato, era stato già applicato l'indulto di cui alla legge n. 241 del 2006, con conseguenze dichiarazione di estinzione della pena. La pena inflitta( nonostante fosse stato già revocato il provvedimento di espulsione, siccome misura alternativa ad una pena principale dichiarata interamente estinta per indulto, non può essere definita illegale. Piuttosto, la sentenza di condanna è viziata da un errore di giudizio che avrebbe dovuto esser fatto valere con le impugnazioni del giudizio di cognizione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha errato nel ritenere che il caso in esame non rientri nell'ambito della nozione di pena illegale, sì come definita dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte. 2. La pena di cui si predica l'illegalità è invece pienamente legale, perché si colloca nella forbice edittale della disposizione incriminatrice. È bene chiarire che la pena può dirsi illegale, sì da chiamare in causa anche i poteri correttivi del giudice dell'esecuzione, quando "essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato..." - Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886: cfr., anche, Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Rv. 283818, secondo cui non può parlarsi di pena illegale "qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali" pur quando sia stata erroneamente applicata la. t misura della diminuente prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato -. 3. L'illegalità predicata in ricorso, invece, trova causa nella asserita inesistenza del presupposto del reato per il quale è intervenuta condanna con conseguente irrogazione di pena pienamente compatibile con le previsioni edittali. Ha infatti dedotto il ricorrente che la pena principale, sostituita dalla misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, era stata già estinta per applicazione dell'indulto al momento in cui il ricorrente fece ingresso nel territorio dello Stato in violazione di un provvedimento di espulsione invero privo di ogni efficacia. È evidente che la doglianza, che ora si propone con forzatura concettuale entro l'ambito del vizio di pena illegale pacificamente rilevabile in fase esecutiva, avrebbe dovuto esser proposta nel giudizio di cognizione, perché attiene alla configurabilità del comportamento criminoso, tipico oggetto dell'accertamento di responsabilità. La sussistenza del giudicato di condanna non consente al giudice dell'esecuzione, è appena il caso di osservare, di prendere in esame, per superarlo, il contenuto dell'accertamento di cognizione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a