CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 1965
Cassazione n. 29376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1965 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1967 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21 maggio 2021, ha confermato la decisione pronunciata in data 15 i:T:M-512016 con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Livorno ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 e 629 cod. pen. Considerato che il primo motivo dei ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di entrambi gli imputati, viene eccepita la violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen. e la carenza di motivazione in ordina alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di estorsione ed alla penale responsabilità degli imputati, è privo dei requisiti prescritti daWart. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; i ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze istruttorie e logicamente corretta, si limitano a dedurre affermazioni generiche volte ad una rivalutazione delle fonti probatorie e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito (vedi quanto riportato pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata in ordine alla univocita degli elementi probatori a carico dei ricorrenti, all'attendibilità del riconoscimento fotografico degli imputati ed alla comprovata consapevolezza del Cavataio e del Vetrano della natura estorsiva delle pretese avanzate dal Costanzone). Ritenuto che il secondo motivo con il quale i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e sulla ritenuta recidiva è al contempo generico, aspecifico e manifestamente infondato. Osservato che la difesa si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli ai propri assistiti senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. I giudici di appello hanno correttamente tenuto conto della previsione normativa di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. che vieta la prevalenza delle attenuanti nel caso venga ritenuta sussistente la recidiva ex art. 99 comma quarto cod. pen. con conseguente manifesta infondatezza della doglianza Rilevato che la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'oggettiva gravità della condotta e lo «spessore criminoso» degli imputati (pag. 2 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità della doglianza. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.