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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47126/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,\ [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni aggravate; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato assume che non sarebbe emersa una specifica prova del suo contributo a titolo di concorso nel fatto di reato e che la motivazione sarebbe inidonea anche rispetto all'entità della sua eventuale partecipazione all'azione criminosa ex art. 114 cod. pen.; Rilevato che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che, d'altra parte, la motivazione della decisione impugnata, da leggersi unitamente alla pronuncia di primo grado, con la quale integra una c.cl. doppia conforme, ha dato adeguatamente conto, ripercorsa la vicenda e le fonti di prova esaminate, della circostanza per la quale entrambi gli imputati hanno contribuito allo stesso modo all'azione aggressiva nonostante la condizione di particolare vulnerabilità della vittima, una volta che era caduta per terra (pag. 10); Rilevato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, anche sotto aspetto, con congrua motivazione, la Corte territoriale ha disatteso le doglianze circa il trattamento sanzionatorio ponendo in rilievo la gravità dei fatti di reato, derivante dall'entità delle lesioni, e la personalità negativa degli imputati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,\ [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesioni aggravate; Considerato che, con il primo motivo, l'imputato assume che non sarebbe emersa una specifica prova del suo contributo a titolo di concorso nel fatto di reato e che la motivazione sarebbe inidonea anche rispetto all'entità della sua eventuale partecipazione all'azione criminosa ex art. 114 cod. pen.; Rilevato che la Corte di cassazione non può procedere alla "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); Considerato che, d'altra parte, la motivazione della decisione impugnata, da leggersi unitamente alla pronuncia di primo grado, con la quale integra una c.cl. doppia conforme, ha dato adeguatamente conto, ripercorsa la vicenda e le fonti di prova esaminate, della circostanza per la quale entrambi gli imputati hanno contribuito allo stesso modo all'azione aggressiva nonostante la condizione di particolare vulnerabilità della vittima, una volta che era caduta per terra (pag. 10); Rilevato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, anche sotto aspetto, con congrua motivazione, la Corte territoriale ha disatteso le doglianze circa il trattamento sanzionatorio ponendo in rilievo la gravità dei fatti di reato, derivante dall'entità delle lesioni, e la personalità negativa degli imputati; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Cos
Sentenza Cassazione n. 47126/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris